Contract
III SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SCANDIANO – TRIENNIO 2020-2022
Con la presente scrittura privata firmata digitalmente, avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,
TRA
La Stazione Appaltante , con sede legale e domicilio fiscale a Scandiano (RE - - C.F. e X.Xxx , nella persona della Dirigente Responsabile del ,
Dott. , nato a il , - C.F.
, come da Decreto di conferimento incarico prot. n.
E
la Ditta , che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Ditta” o “Appaltatore”, con sede legale e domicilio fiscale a ( ) - Via n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di con n. di iscrizione, C.F. e X.Xxx n. , nella persona del Legale Rappresentante, , nato a ( ), il - C.F.
, domiciliato per la carica presso la sede della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della Ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;
PREMESSO
- CHE il comune di Scandiano è proprietario di circa 150 km di strade sui quali deve provvedere a garantirne la regolare manutenzione;
III° Settore Uso ed Assetto del Territorio Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel 000.0000.000000 - Fax 000.0000.000000
Sede Municipale: Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - http//xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
e-mail certificata: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - Tel 000.0000.000000 - Fax 000.0000.000000 - C.F./P.I. 00441150356
- CHE con comunicazione prot. del , il Comune di Scandiano ha trasmesso all’Unione – Centrale di Committenza la determinazione dirigenziale n.
del con la quale si è stabilito, tra l’altro:
1. di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SCANDIANO – TRIENNIO 2020-2022, con importo complessivo a base di gara al netto dell’IVA di € 420.000,00 di cui € 4.976,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammontante ad €. 415.023,12;
2. ha stabilito di procedere tramite la Centrale di Committenza dell’Unione all’acquisizione della gara, secondo le indicazioni allegate nell’atto stesso e la documentazione in esso approvata;
3. ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95 del Codice, ha individuato la procedura aperta quale modalità di affidamento utilizzando come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- CHE con determinazione dell’Unione, Centrale di Committenza, n. del
. .2020 è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
- CHE a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione dell’Unione Tresinaro Secchia n. del . .2020 è stato aggiudicato all’Appaltatore che ha effettuato un ribasso sui prezzi a base di gara del %;
- CHE a seguito dell’esito dei controlli, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- CHE con lettera del , protocollo n. , trasmessa a mezzo PEC, è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016;
- CHE con determinazione del Dirigente del III Settore n. del si è preso atto dell’aggiudicazione della gara alla Ditta ;
- CHE l’Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- CHE ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno e, non
essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto
oppure
ai sensi del comma 10, lett. a) dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto
,
Premesso infine che
- l’Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (d’ora in poi, anche, “Accordo”) è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Scandiano nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati dal Comune di Scandiano (di seguito, anche, “Committente”), previa stipula di “contratti discendenti” da parte del Committente stesso;
- i singoli Contratti Discendenti verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Comune di Scandiano e l’Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il capitolato speciale d’appalto Parte I - Amministrativa (di seguito, anche, “Capitolato”) e l’elenco prezzi, nonché gli ulteriori atti e documenti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto dei lavori da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
Tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Richiamato
l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che le centrali di committenza possono:
- aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
Tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse ed i richiami di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Discendenti applicativi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale (d’ora in poi anche, semplicemente, “lavori”), da svolgersi nel territorio comunale di Scandiano, così come descritti e dettagliati nel capitolato speciale di appalto Parte I - Amministrativa (Capitolato) e Parte II - Tecnica (Capitolato tecnico), nell’elenco prezzi e nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'affidamento all’Appaltatore da parte del Committente dei singoli lavori, mediante i suddetti contratti attuativi denominati “contratti discendenti”, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, in quanto lo stesso contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi ed è concluso, con un unico operatore economico.
Tali lavori saranno affidati dal Comune di Scandiano, nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla medesima, in relazione alle proprie esigenze e nel limite dei rispettivi complessivi importi indicati al successivo art. 9.
3. Si precisa che la Ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui al presente Accordo.
4. I lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel territorio del Comune di Scandiano in osservanza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo, nel capitolato, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nella documentazione degli
specifici affidamenti.
5. In particolare, l’Accordo ha per oggetto l’affidamento di lavori inerenti:
- interventi stradali di ripristino pavimentazioni e asfaltature in genere;
- sistemazione di sottofondi stradali e marciapiedi;
- installazione, ripristino e sostituzione di elementi di arredo urbano;
- interventi di pronto intervento per manutenzioni urgenti della rete stradale; così come dettagliati nella documentazione di cui al successivo art. 5.
Art. 3 – Termini di validità
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula.
La validità del presente Accordo pertanto decorre dal . .2020 ed ha scadenza il
. .2022, precisando che:
a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che l’importo complessivo dell’Accordo non venga raggiunto;
b) la validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
c) fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di validità dell’Accordo, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’Accordo stesso; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell’Accordo.
Art. 4 - Categoria delle lavorazioni
I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali OG3, classifica II.
Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore - Condizioni Generali
1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto del presente Accordo e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. I lavori affidati in forza del presente Accordo sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, negli ordini di intervento (Contratti Discendenti) e nei seguenti documenti:
a) Capitolato speciale di appalto Parte I – Amministrativa (Allegato 1), in n.
facciate;
b) Capitolato speciale di appalto Parte II - Tecnica, in n. facciate;
c) Relazione generale, in n. facciate;
d) Elenco prezzi (Allegato 2), in n. facciate;
e) Offerta economica presentata dall’Appaltatore, in n. facciate;
f) Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, in n. facciate.
I documenti di cui alle precedenti lettere a), d) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale mentre gli altri documenti (Lettere b, c, e, f), sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell’Ufficio Contratti del Comune di Scandiano.
Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
3. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. In caso di norme del capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
5. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei lavori di cui al presente Accordo, che non risultino
espressamente a carico del Committente, nonché le eventuali proposte di cui l’Appaltatore si sia assunto l’onere in sede di offerta.
6. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore nel corso della durata del contratto.
7. Con la stipula del presente Accordo, il Committente non costituisce alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti.
Gli interventi indicati negli elaborati tecnici saranno affidati e specificati, di volta in volta, alla ditta, tramite “richieste di intervento”, all’interno di appositi contratti discendenti.
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché il Committente non darà esecuzione ai contratti discendenti.
8. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa agli interventi previsti dall’appalto ed, in particolare:
a) il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
b) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti applicabili e per quanto vigente;
c) le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Reggio Xxxxxx;
e) il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandiano, per quanto applicabile;
f) le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
g) i Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano di cui al DM Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015).
9. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l’Appaltatore e il Comune di Scandiano.
Art. 6 - Codice di Comportamento
1. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Committente, approvato con Deliberazione G. C.
n. 252 del 19.12.2013 (scaricabili dal sito del Comune di Scandiano all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/, sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali/ Documento).
2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 7 – Affidamenti discendenti dall’Accordo
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà al Comune di Scandiano di affidare all’Appaltatore i lavori oggetto dell’Accordo stesso, mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nell’Accordo stesso.
2. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto potrà essere affidata dal Comune di Scandiano a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro con gli appositi atti di cui al precedente comma.
3. La stipula dei Contratti Discendenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento dei relativi lavori a mezzo posta elettronica certificata; l’inizio dell’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire dalla data di stipula del contratto discendente.
In caso di ritardo nella sottoscrizione del contratto discendente, si rinvia ai successivi artt. 26 e 29 relativi rispettivamente all’applicazione di penali e alla risoluzione contrattuale.
4. Dal momento della stipula del contratto discendente, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. Non esiste un numero minimo o massimo di affidamenti di lavori e relativi contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 9 del presente Accordo.
6. I Contratti Discendenti non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizione fissate dal presente Accordo Quadro.
7. I Contratti Discendenti saranno stipulati “a misura”.
8. Ai sensi dell’art. 1353 del codice civile:
a) ciascun Contratto discendente cessa di avere effetto dalla data di esaurimento dell’importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nel contratto stesso;
b) nel caso l’importo del Contratto Discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende aumentata di novanta giorni, fermo restando quando stabilito nella lettera precedente.
9. Per ciascun Contratto Discendente, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 8 - Esecuzione dei lavori
I lavori di cui al presente Accordo dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti discendenti e negli ordini di intervento.
Art. 9 - Importo Accordo Quadro - Corrispettivi
1. L’importo totale affidabile complessivamente dal Committente in forza del presente Accordo Quadro è pari ad:
- Euro 415.023,12 (euro quattrocentoquindicimilaventitre/12), oltre IVA, per le prestazioni di lavori;
- Euro 4.976,88 (euro quattromilanovecentosettantaseieuro/88), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza;
e così a complessivi Euro €. 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00), XXX xxxxxxx.
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è meramente presuntivo. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dal Comune di Scandiano, qualunque risulti essere l’importo dei singoli affidamenti medesimi.
3. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del codice civile, i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i lavori e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l’esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
4. Il corrispettivo per i lavori che saranno effettuati è dato dal prezzo previsto dall’Elenco Xxxxxx, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero dei lavori svolti per ciascuna voce.
5. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al %
( percento), è invariabile per tutta la durata del contratto e si applica sulle singole voci dell’elenco prezzi e non sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro e /o dei singoli contratti discendenti.
6. Le parti concordano che l’Appaltatore comunichi per iscritto, con congruo anticipo, al Committente l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate dai singoli contratti discendenti.
Art. 10 – Pagamenti
1. Per ciascun affidamento, il Comune di Scandiano pagherà il corrispettivo per i lavori effettuati, quantificati come indicato all’articolo precedente, come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo del contratto discendente, ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta del 0,50% di cui
all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, raggiunga la cifra di euro 40.000,00;
b) In caso di contratto discendente di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00, sarà predisposto il pagamento di una unica rata finale alla fine delle lavorazioni;
c) il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Committente, conseguente all’emissione del relativo certificato di pagamento, certificato che deve essere emesso entro trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori;
d) ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione;
e) il pagamento della rata di saldo avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Committente, conseguente all’emissione del certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
f) ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Ad insindacabile giudizio del Committente, la garanzia potrà essere ridotta fino al venti percento dell’importo del pagamento.
2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa.
In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
3. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte
dell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del
D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all’Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) e Codice Unico di Progetto (CUP) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica utilizzando il codice destinatario.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Committente, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP). Il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG e CUP.
Art. 12 - Ritardi nei pagamenti
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per causa imputabile al Committente, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Per gli altri pagamenti, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Art. 13 - Revisione prezzi
1. I prezzi offerti dall’Appaltatore si devono intendere come comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo, ai sensi dell’art 106 comma a) del D. Lgs. 50/2016.
2. L’Appaltatore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in sede di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo.
Art. 14 - Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, il Committente, per ciascun contratto discendente, se richiesto, corrisponderà all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo del contratto discendente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP.
2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione l’Appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi di legge.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
3. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 15 – Referenti - Responsabili e Direttore dell’esecuzione
1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore Lavori di ciascun contratto discendente saranno comunicati all’Appaltatore prima della relativa stipula.
2. L’Appaltatore ha individuato i seguenti referenti:
2.1 Responsabile / coordinatore
2.2 Direttore Tecnico
2.3 Altri referenti .
3. I Committenti e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al precedente comma 2., l’Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione tramite PEC all’Unione e al Committente.
Articolo 16 - Obbligazioni generali dell’Appaltatore
1. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che, di volta in volta, si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare i lavori completamente compiuti e rispondenti alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato e dal Capitolato tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali; pertanto, l’Appaltatore dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi per eseguire gli interventi di manutenzione richiesti.
L’Appaltatore è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi all’esecuzione delle lavorazioni oggetto dei contratti discendenti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo, nel Capitolato, nel Capitolato tecnico e negli Ordini di intervento impartiti dal Committente.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato, nel Capitolato tecnico, negli Ordini di intervento e nei relativi allegati; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l’esecuzione dei contratti discendenti, secondo quanto specificato nell’Accordo, negli ordini di intervento e nei rispettivi allegati;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) comunicare tempestivamente al Committente, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d) comunicare tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dall’intervenuta modifica, al Committente, per quanto di rispettiva competenza, ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
e) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’esecuzione dei lavori;
f) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in spazi con presenza di utenza, con particolare riguardo alle specifiche misure;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per quanto attiene la sospensione dei lavori, si rinvia al Capitolato. Si precisa comunque che l’Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.
8. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al Capitolato, a quanto previsto negli altri articoli del presente Accordo e nei precedenti commi, nonché nei contratti discendenti e nei relativi piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono altresì a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi che seguono, per ogni contratto discendente:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Committente;
b) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego.
d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori;
f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
g) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
h) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
9. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune (Consorzi, privati, ANAS, ENEL, Hera, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
10. L'Appaltatore è, inoltre, obbligato:
a) ad intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni, qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) all’inizio dei lavori, a produrre alla Direzione Lavori un elenco nominativo del personale da esso impiegato, o che intende impiegare per l’esecuzione delle lavorazioni. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
d) per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., a produrre alla direzione
dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le lavorazioni oggetto dell’Accordo non sono affidate all’Appaltatore in via esclusiva; pertanto, i Committenti possono affidare le stesse lavorazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.
Art. 17 – Modifiche ai contratti discendenti
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo:
a) di eseguire lavorazioni per categorie non previste nell’elenco prezzi, qualora si rendesse necessario; in questo caso i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti:
- dal Prezziario della C.C.I.A.A. di Reggio Xxxxxx riferito al periodo dell’appalto;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
In ogni caso i nuovi prezzi cosi determinati saranno assoggettati al ribasso d’asta;
b) di eseguire interventi in modifica al contratto disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero finalizzate al miglioramento dell'opera.
Art. 18- Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) la realizzazione delle eventuali migliorie offerte;
c) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicili, direttore di cantiere
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19-4-2000 n. 145, elegge domicilio presso la sede del Committente.
Per ciascun contratto discendente, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall’Accordo e dai contratti discendenti sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto come sopra.
2. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata al Committente.
Art. 20- Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
3. Sulle somme contestate e riconosciute, in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dal Comune di Scandiano, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.
Art. 21 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta della Xxxxx, il direttore dei lavori redige tempestivamente, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che la Ditta è tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito Committente.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che,
direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, salvo eventuali vizi occulti.
Art. 22 - Disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, l’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, comma 4 e dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Reggio Xxxxxx. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 e dell’articolo 105, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:
a) il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;
b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui
al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 23 - Subappalto
1. Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle categorie .
3. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto:
a) a trasmettere al Committente proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
b) emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Xxxxxxxxxxx e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se
non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore
………………….”. Si precisa che:
I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall’Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Committente e subappaltatore.
II) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura il Committente sospenderà la liquidazione delle somme relative all’intero stato di avanzamento.
III) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell’appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
6. Se durante l’espletamento del lavori, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’espletamento del lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell’elenco prezzi.
7. Il subappalto non autorizzato è fin d’ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell’Appaltatore da parte Stazione Appaltante senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.
In alternativa
1. Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.
Art. 24 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, con beneficiario il Comune di Scandiano, di Euro , pari al
% dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fidejussoria n.
emessa da in data / / .
Se il caso
Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall’art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo l’Appaltatore in possesso di qualità
2. La garanzia viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con il Comune di Scandiano; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti Contratti Discendenti.
3. Il Comune di Scandiano ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
- mancata stipula dei Contratti Discendenti conseguenti all’affidamento da parte del Committente;
- risoluzione del presente Accordo Quadro.
- risoluzione di Contratti Discendenti;
- esecuzione di prestazioni affidate d’ufficio a terzi per inadempienza dell’Appaltatore;
- applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore;
- risarcimento dei danni;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comune di Scandiano, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
5. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.
Art. 25 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Fermo restando quanto eventualmente previsto in Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevati ed indenni Il Comune di Scandiano da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei lavori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei lavori) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione all’espletamento dei lavori oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo.
L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell’espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L’Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori affidati in forza del presente Accordo Quadro.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune di Scandiano che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni.
Il Comune di Scandiano rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. Ipotesi in cui l’Appaltatore scelga di stipulare singole polizze per ogni contratto discendente.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Scandiano, almeno dieci giorni prima della data prevista della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra sia i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sia la responsabilità civile per danni causati a terzi per l’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:
a) partita 1 – opere: € (pari all’importo del contratto discendente maggiorato dell’IVA)
b) partita 2 - opere preesistenti: € (pari all’importo che sarà indicato nella comunicazione di affidamento del singolo Contratto Discendente);
c) partita 3 - demolizione e sgombero: € (pari all’importo che sarà indicato nella comunicazione di affidamento del singolo Contratto Discendente);
d) “responsabilità civile” per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori:
€ (massimale/sinistro non inferiore ad euro 500.000).
Per ciascun Contratto Discendente, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
Ovvero, nel caso in cui l’appaltatore scelga di stipulare un'unica polizza per l’intero Accordo Quadro.
2. L’Appaltatore ha stipulato e consegnato al Comune di Scandiano, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. emessa da in data / / , contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dal Comune di Scandiano a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in tutti i Contratti Discendenti, oltre che per responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:
a) partita 1 - opere: € (importo di contratto maggiorato dell’Iva)
b) partita 2 – opere preesistenti: € (pari all’importo che sarà indicato nella comunicazione di affidamento del singolo Contratto Discendente)
c) partita 3 – demolizioni e sgombero: € (pari all’importo che sarà indicato nella comunicazione di affidamento del singolo Contratto Discendente)
d) responsabilità civile per danni causati a terzi: €
(massimale/sinistro non inferiore ad euro 500.000)
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo Contratto Discendente affidato in forza dell’Accordo Quadro stesso o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato affidato con l’ultimo Contratto Discendente. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente.
4. L’accertamento danni sarà effettuato da tecnici del Comune di Scandiano ed in particolare dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, alla presenza del Responsabile dei Lavori, dell’Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Comune di Scandiano provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
Art. 26 – Penali
1. Il Committente ha competenza nell’applicazione delle penali relative a:
a) ritardo, entro il quattordicesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori, nella sottoscrizione dei contratti discendenti pari ad 0,5 per mille sull’importo complessivo del Contratto Discendente.
b) mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori, pari ad uno per mille sull’importo complessivo del Contratto Discendente, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni al Comune di Scandiano;
2. Il Committente ha competenza in ordine all’applicazione delle penali in relazione all’esecuzione dei lavori affidati, al mancato rispetto dell’offerta tecnica e a quant’altro espressamente indicato nell’Accordo e, fatta salva l’applicazione delle eventuali ulteriori penali previste nel Capitolato, potrà applicare le seguenti penali:
a) in caso di inottemperanza ad una richiesta di “intervento immediato”, euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo;
b) in caso di inottemperanza ad una richiesta di “intervento prioritario”, euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
c) in caso di inottemperanza ad una richiesta di “intervento programmato”, euro
50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
d) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori (intervento programmato) a seguito di un verbale di sospensione, euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
e) in caso di mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori danneggiati o non accettabili, euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
f) in caso di mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano di cui al DM Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015), € 500,00 per ogni inadempienza;
g) in caso di ritardo nell’ultimazione della realizzazione di quanto proposto con l’offerta tecnica, € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora l’ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto Discendente ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, il Committente attiverà la procedura per la risoluzione del Contratto Discendente o dell’Accordo Quadro.
4. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di
motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Committente, si procederà all’applicazione delle penali.
5. L’importo delle penali previste dal presente Accordo di competenza del Comune di Scandiano sarà trattenuto dai crediti dell’Appaltatore, in occasione del primo pagamento successivo alla applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all’appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.
6. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
7. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 27 - Fallimento dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Scandiano si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
2. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa
50/2016.
non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o
comunque accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 29 – Risoluzione del contratto - Clausola Risolutiva Espressa
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune di Scandiano potra' risolvere il presente Accordo Quadro, con contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
3. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 150/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali:
a) la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il ventesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
b) la mancata attivazione di una sede operativa, prevista in capitolato;
c) il verificarsi del mancato rispetto dei tempi indicati dalla D.L., per la perfetta esecuzione dei lavori, per tre volte;
d) xxxxx nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
e) mancata o parziale realizzazione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i lavori affidati;
f) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Committente che pregiudichi i lavori affidati; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
g) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell’Appaltatore, dei controlli da parte del Committente, nonché dell’accesso al cantiere al personale ispettivo di altri enti ai sensi della normativa vigente;
l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
m) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell’offerta tecnica;
n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
o) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
p) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
4. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
a) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 percento dell’importo contrattuale;
b) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
c) ricorso al subappalto, a qualsiasi titolo (ovvero, in alternativa, nei casi di sub- appalto non autorizzato); subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
d) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
e) la violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali;
f) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Committente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
g) inadempienza accertata, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
h) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;
i) cessione, anche parziale, del contratto;
l) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
5. In tali casi il Comune di Scandiano può risolvere l’Accordo e/o i Contratti Discendenti in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.
Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
6. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
8. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.
9. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 30 - Recesso
1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Art. 31 - Danni da forza maggiore
1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore.
2. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d’opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
4. Nessun indennizzo è dovuto: quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera e di utensili; per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.
5. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti.
Art. 32 - Controlli
1. Il Comune di Scandiano verifica, per quanto di propria competenza, il rispetto di quanto stabilito con il presente Accordo ed il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate con i Contratti Discendenti attraverso propri tecnici, ed eventualmente di soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di attivazione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente Accordo, dai Contratti Discendenti e dal Capitolato, del rispetto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all’aggiudicazione o per ogni altra esigenza di lavori, anche su segnalazione di terzi.
2. L’Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Se l’Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione dell’Accordo e/o dei Contratti Discendenti.
Art. 33 – Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i Contratti Discendenti tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto all’Unione Tresinaro Secchia - SUA: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- quanto al Comune di Scandiano: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
- quanto all’Appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 34 – Controversie – Foro competente
1. In caso di controversie relative all’esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Discendenti si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.
2. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
3 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx.
Art. 35 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Unione informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.
Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
Art. 36 - Spese contrattuali - Registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese inerenti all’imposta di bollo pari a Euro dovute sull’originale elettronico sono assolte versando l’importo tramite modello F23.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e ss. mm. e ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
Art. 37- Rinvio
1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.
2. L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
Il presente atto, composto di n. pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità .
Scandiano li
La stazione appaltante
Il Responsabile
LA DITTA
Il Legale Rappresentante
Accettazione espressa di clausole contrattuali
articoli: 3 “ Termini di esecuzione”, 5 “oneri a carico della Ditta- Condizioni generali”, 6 “Codice di Comportamento”, 7 “Affidamenti discendenti dall’Accordo”, 9 “ Importo accordo quadro- corrispettivi”, 10 “Pagamenti”, 12 “Ritardi nei pagamenti”,13 “Revisione Prezzi”, 14 “Anticipazione del prezzo”, 16 “ Obbligazioni generali dell’Appaltatore”, 20 “ Riserve e controversie “, 22 “ Disposizione sulla manodopera”,
25 “ Responsabilità dell’Appaltatore”, 26 “Penali”, 29 “Risoluzione contrattuale- Clausola risolutiva Espressa”, 30 “Recesso”, 31 “Danni di forza maggiore”, 32 “Controlli”, 34” Controversie- Foro competente”.
La stazione appaltante
Il Responsabile
LA DITTA
Il Legale Rappresentante