Riserve e controversie Clausole campione

Riserve e controversie. 1. Ai sensi dell’art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Riserve e controversie. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate. Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all’importo iniziale. Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Riserve e controversie. 1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Riserve e controversie. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Affidatario ed il Committente, relativamente all’esecuzione del contratto, dopo l’esperimento di un tentativo di conciliazione tra i rappresentanti delle parti, sarà adita l’autorità giudiziaria. A tal fine la ditta affidataria dichiara di eleggere domicilio in Sandrigo, e di scegliere la competenza esclusiva del Foro di Vicenza, ai fini della competenza territoriale del giudice.
Riserve e controversie. 1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.
Riserve e controversie. Le riserve iscritte negli atti contabili dall’Appaltatore saranno definite a norma dell’articolo 205 del D.lgs.50/2016. Qualunque controversia insorgesse sull’interpretazione e l’esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto che non si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione da parte dell’Appaltatore delle determinazioni definitive adottate da EUR S.p.A., sarà deferita al giudizio del Giudice Ordinario. Foro competente è in via esclusiva il Foro di Roma, viene escluso il ricorso ad arbitrato.
Riserve e controversie. Le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Modena. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che previa lettura, viene approvato e sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile. A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. da 1 a 22 dichiarano di approvarle espressamente e consapevolmente, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO IL CONCESSIONARIO AUTENTICA DI FIRME REPUBBLICA ITALIANA Io qui sottoscritta Dr.ssa Vienna Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale del Comune di Soliera, autorizzata ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune in forza dell’art. 97 (novantasette) comma 4 (quattro) lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, certifico che i richiedenti sotto indicati, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la loro firma digitale, alla mia presenza: Soliera, lì Il Segretario Comunale
Riserve e controversie. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art....
Riserve e controversie. La risoluzione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa aggiudicataria del presente appalto potrà avvenire ai sensi degli artt.239 e 24o del D.Lgs 163/2oo6 e xx.xx. e ii. Nel caso in cui sia andato infruttuoso il tentativo di accordo xxxxxxx, la risoluzione della controversia sarà demandata alla decisione del giudice ordinario del Tribunale di Modena. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, senza ulteriori atti giudiziali, in caso di: • frode; • grave negligenza o inadempienza nell’esecuzione degli obblighi posti dal presente Xxxxxx N.C; • contravvenzione degli obblighi contrattuali; • applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale complessivo; • applicazione di più di tre penali per la medesima violazione contrattuale; • impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi; • non intenda sottostare alle penali poste all’art. 17 del presente foglio norme e condizioni. • variazione dell’assetto dell’impresa non motivata da cause previste dalla Xxxxx; • motivi di pubblico interesse e per ogni altra causa prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; • per eccessiva onerosità sopravvenuta, qualora se ne presentino le condizioni; Fa testo anche quanto previsto dal Protocollo d’Intesa in materia di appalti approvato con Delibera di Giunta comunale n.407 del 3/7/2007 La risoluzione del contratto dà facoltà all’ente di affidare ad altra ditta i servizi.
Riserve e controversie. Le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Bologna. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che previa lettura, viene approvato e sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile. A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. da 1 a 22 dichiarano di approvarle espressamente e consapevolmente, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione. LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO IL CONDUTTORE IL COMUNE