Riserve e controversie Clausole campione

Riserve e controversie. 1. Ai sensi dell’art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 2. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. 3. Ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’at. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile 4. Per la definizione dell...
Riserve e controversie. Ogni controversia sarà essere trattata dal Direttore dei Lavori per l’immediata risoluzione. Le riserve che non fosse possibile risolvere immediatamente, o tramite procedura di accordo bonario, saranno risolte in sede di collaudo. Ogni conseguente riconoscimento economico, o ogni decurtazione effettuata per penali, saranno verbalizzati dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. e trasmesso al Soggetto Finanziatore che provvederà a tenerne conto nella rideterminazione finale del canone. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Soggetto Realizzatore, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità ovvero, in mancanza, nel Giornale di cantiere all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, in particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Soggetto Realizzatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il Soggetto Realizzatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'alt. 240, del D.Lgs. 163/2006 (accordo bonario). Ove il Soggetto Realizzatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Soggetto Realizzatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante per tramite del Direttore dei Lavori o del RUP. Le ...
Riserve e controversie. 1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale. 2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo ▇▇▇▇▇▇▇ ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 3. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808 -ter del codice di procedura civile. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione ...
Riserve e controversie. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Affidatario ed il Committente, relativamente all’esecuzione del contratto, dopo l’esperimento di un tentativo di conciliazione tra i rappresentanti delle parti, sarà adita l’autorità giudiziaria. A tal fine la ditta affidataria dichiara di eleggere domicilio in Sandrigo, e di scegliere la competenza esclusiva del Foro di Vicenza, ai fini della competenza territoriale del giudice.
Riserve e controversie. Le riserve iscritte negli atti contabili dall’Appaltatore saranno definite a norma dell’articolo 205 del D.lgs.50/2016. Qualunque controversia insorgesse sull’interpretazione e l’esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto che non si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione da parte dell’Appaltatore delle determinazioni definitive adottate da EUR S.p.A., sarà deferita al giudizio del Giudice Ordinario. Foro competente è in via esclusiva il Foro di Roma, viene escluso il ricorso ad arbitrato.
Riserve e controversie. Le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Bologna. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Riserve e controversie. Le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Modena. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Riserve e controversie. In caso di controversie in merito all’applicazione od interpretazione delle clausole del presente Capitolato la Commissionaria potrà formulare riserva entro 10 giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata con comunicazione alla Soprintendenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico; nessuna riserva sarà ritenuta valida se non tempestivamente dichiarata come sopra indicato. Eventuali riserve della Commissionaria e le relative controdeduzioni della Soprintendenza o divergenze o controversie che potessero verificarsi in sede di esecuzione del servizio, non potranno avere alcun effetto interruttivo o sospensivo dello stesso, con riferimento a tutte le altre condizioni contrattuali. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza dall’esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Torre Annunziata (NA). E’ esclusa la competenza arbitrale.
Riserve e controversie. La risoluzione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa aggiudicataria del presente appalto potrà avvenire ai sensi degli artt.239 e 24o del D.Lgs 163/2oo6 e ▇▇.▇▇. e ii. Nel caso in cui sia andato infruttuoso il tentativo di accordo ▇▇▇▇▇▇▇, la risoluzione della controversia sarà demandata alla decisione del giudice ordinario del Tribunale di Modena. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, senza ulteriori atti giudiziali, in caso di: • frode; • grave negligenza o inadempienza nell’esecuzione degli obblighi posti dal presente ▇▇▇▇▇▇ N.C; • contravvenzione degli obblighi contrattuali; • applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale complessivo; • applicazione di più di tre penali per la medesima violazione contrattuale; • impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi; • non intenda sottostare alle penali poste all’art. 17 del presente foglio norme e condizioni. • variazione dell’assetto dell’impresa non motivata da cause previste dalla ▇▇▇▇▇; • motivi di pubblico interesse e per ogni altra causa prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; • per eccessiva onerosità sopravvenuta, qualora se ne presentino le condizioni; Fa testo anche quanto previsto dal Protocollo d’Intesa in materia di appalti approvato con Delibera di Giunta comunale n.407 del 3/7/2007 La risoluzione del contratto dà facoltà all’ente di affidare ad altra ditta i servizi.
Riserve e controversie. 1. Qualora sorgessero contestazione tra AMT e l’Impresa Appaltatrice, il Responsabile del Procedimento promuoverà l’accordo bonario nei casi previsti dell’articolo 206 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 3. Nell’ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del Foro di Catania.