Termini di validità Clausole campione
Termini di validità. 15.1 La Licenza ha decorrenza dalla data del pagamento del compenso ed ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso. Dopo tale data, in mancanza di disdetta da una delle due parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, essa si prorogherà di anno in anno con il pagamento del compenso mediante MAV, come previsto dall’art. 12.
15.2 Qualora l’attività sia terminata e il Licenziatario abbia cessato ogni utilizzo delle opere amministrate dalla SIAE, pur senza effettuare la comunicazione di cui all’art. 8.3, il Licenziatario che possa in altro modo dare prova dell’avvenuta cessazione sarà esentato dal pagamento dei compensi a partire dalla scadenza annuale.
15.3 Ciascuna proroga annuale comporta l’applicazione delle tariffe al momento vigenti.
15.4 In occasione di ciascun rinnovo, il presente modulo potrà essere sostituito con un altro recante eventuali modifiche alle condizioni di questa Licenza.
Termini di validità. 1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula. La validità del presente Accordo pertanto decorre dal . .2020 ed ha scadenza il . .2022, precisando che:
a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che l’importo complessivo dell’Accordo non venga raggiunto;
b) la validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
c) fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di validità dell’Accordo, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’Accordo stesso; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell’Accordo.
Termini di validità. 1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 18 mesi, con decorrenza dalla data di stipula e, pertanto, con scadenza al / / , precisando che:
a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che vengano stipulati contratti discendenti e/o eseguiti lavori per un importo che non raggiunga l’importo complessivo dell’Accordo Quadro di cui alla presente stipula. Nulla è dovuto all’Appaltatore in tal caso;
b) la validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
c) fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di validità dell’Accordo Quadro, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’Accordo stesso; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori a 90 giorni dal termine di scadenza dell’Accordo stesso. Tutto quanto sopra non darà alla ditta alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Termini di validità. La proposta di sottoscrizione del presente accordo è irrevocabile fino alla data del …/…/… Resta inteso che subordinatamente all’accettazione della presente proposta da parte del Committente, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, avvieranno in buona fede tutte le attività necessarie e/o opportune alla verifica della sussistenza o al venire in essere delle Condizioni Necessarie entro e non oltre il termine di giorni 60 (“Termine di Accertamento delle Condizioni Necessarie”). Durante questa ed in relazione alle progressive verifiche delle stesse l’Appaltatore predisporrà ed invierà al Committente il testo del futuro Contratto Definitivo di Appalto conforme al presente Accordo ai fini della sua puntuale condivisione tra le Parti. Qualora le Condizioni Necessarie non dovessero sussistere entro il Termine di Accertamento delle Condizioni Necessarie, le Parti potranno prorogare tale termine per ulteriori 30 giorni, al termine del quale se non dovessero sussistere o essere rinunciate dall’Appaltatore, il presente Accordo dovrà intendersi definitivamente inefficace senza alcun ulteriore obbligo a carico di alcuna delle Parti.
