CONVENZIONE WILLISno. ITBBBY05412 Contratto di assicurazione Infortuni ed Assistenza
CONVENZIONE XXXXXX xx. XXXXXX00000 |
Contratto di assicurazione Infortuni ed Assistenza |
Chubb European Group Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Fascicolo Informativo
Chubb Easy Solutions
Contratto di assicurazione Infortuni
emesso e garantito da Chubb European Group Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Ultimo aggiornamento: 05/2017
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1. Nota Informativa, comprensiva del Glossario
2. Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Chubb European Group Limited, Sede legale: 000 Xxxxxxxxxx Xx., Xxxxxx, XX0X 0XX (UK) - Capitale sociale Lst. 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Xxxxx Xxxxx n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F.
04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 00 Xxxxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX XX. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx - xxx.xxxxx.xxx/xx
Nota Informativa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
La Società Chubb European Group Limited con sede legale a Xxxxxx (Xxxx Xxxxxxxx) XX0X 0XX, 000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx e appartenente al gruppo Chubb Limited, è autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK (l’Autorità di Vigilanza dei servizi assicurativi in Gran Bretagna). La presente polizza è conclusa con la Rappresentanza Generale per l’Italia – con sede legale in Milano, Via Xxxxx Xxxxx n. 29 – 20124, sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx, tel. 00 000000, fax 00 00000000, indirizzo email xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx.
L’attività di Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS che l’ha autorizzata all’esercizio delle assicurazioni in regime di stabilimento, con numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione n. I.00043. I sistemi normativi vigenti in altri paesi in cui opera Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quelli esistenti nel Regno Unito.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa*
Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. al 31 dicembre 2015 è pari a £ 1.078,763 milioni (€1.469,805 milioni) e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 milioni (€ 742,205 milioni) e le riserve patrimoniali pari a £ 534,022 milioni (€ 727,600 milioni);
Gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d’Italia alla data del 31 Dicembre 2015 (GBP 1 = €1,362491). L’indice di solvibilità dell’impresa, inteso come il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 5,18.
*A maggio 2017 ACE European Group Limited ha cambiato la propria denominazione sociale in Chubb European Group Limited. Si riportano pertanto i dati patrimoniali (riferiti all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2015) di ACE European Group Ltd. I dati patrimoniali di Chubb European Group Limited saranno disponibili a seguito di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.
Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito : xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx.
B. Informazioni sul contratto
La Polizza Collettiva è stipulata tra le Parti (Contraente) Xxxxxx Italia Spa e Chubb European Group LTD (Impresa di Assicurazione) con effetto il 30/04/2017 e naturale scadenza il 30/04/2018. La Polizza Collettiva è stipulata con formula del tacito rinnovo. L’effetto di copertura per singolo
Assicurato, è determinata dal periodo di adesione come previsto dall’art. “Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente” del Capitolo “Effetto e Durata del Contratto” e avrà naturale scadenza, decorso un anno dalla data di adesione
Avvertenza
In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti (Contraente/Assicurato Aderente/ Impresa di Assicurazione) con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un ulteriore anno. A tal proposito, si richiamano gli articoli “Modalità di disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva e della copertura per singolo Assicurato”, “Data di effetto e durata della Polizza Collettiva” del Capitolo “EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO” e “Clausola Broker” del Capitolo “NORME COMUNI”.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
SEZIONE INFORTUNI - PRESTAZIONI SEMPRE INCLUSE
Nei limiti ed alle Condizioni di Assicurazione che seguono, la presente polizza fornisce sempre le coperture:
Morte da infortunio
In caso di decesso dell’assicurato, che risulti conseguenza di un infortunio definito a termini di polizza e che si manifesti entro 730 giorni dalla data dell’infortunio stesso, l’assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.
Si vedano gli Artt. “Morte da Infortunio” e “Morte presunta” del Capitolo “Prestazioni assicurate e relative limitazioni” e l’Art. “Esposizione agli elementi” del Capitolo “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Invalidità permanente da infortunio
Nel caso in cui un infortunio definito a termini di polizza, entro 730 giorni dalla data dell’infortunio stesso, provochi conseguenze dirette di invalidità permanente, l’assicuratore liquida un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, con le modalità riportate nelle Condizioni di Assicurazione.
Si vedano gli Artt. “Invalidità permanente da infortunio” del Capitolo “Prestazioni assicurate e relative limitazioni ” e “Esposizione agli elementi” del Capitolo “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Contagio da HIV, Epatite B o C
La Società garantisce il pagamento dell’Indennizzo stabilito in polizza per il caso di contagio da virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale con le modalità e limitazioni individuate e in polizza. A tal proposito, si richiama l’articolo “Contagio da HIV, Epatite B o C” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione
Per tutte le Garanzie sopra descritte, si richiama l’attenzione sulla definizione di infortunio di cui al Capitolo “DEFINIZIONI” e agli articoli “Ambito di operatività”, “Ernie traumatiche da sforzo”, “Rischio volo”, “Rischio guerra”, “Malore” e “Movimenti tellurici” del Capitolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, l’articolo “Persone non assicurabili – Limite d’età” del Capitolo “DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE” e dell’articolo “Altre assicurazioni” del Capitolo “NORME COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli delle Condizioni di Assicurazione “Rischio volo”, “Rischio guerra” del Capitolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, gli articoli “Morte da infortunio”, “Morte presunta”, “Invalidità permanente da infortunio”, “Contagio da HIV, Epatite B o C”, del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI”, gli articoli “Persone non assicurabili – Limite d’età”, “Limiti territoriali”, “Criteri di indennizzabilità”, “Cumulo di indennità”, “Esclusioni”, del Capitolo “DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE”, l’articolo ”Pagamento del premio” del Capitolo “PREMIO DI ASSICURAZIONE”, gli articoli “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva per singolo Assicurato/Aderente”, “Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente” del Capitolo “EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO” l’articolo “Denuncia del sinistro – Obblighi relativi” del Capitolo “DENUNCIA DI SINISTRO" e gli articoli “Dichiarazioni del Contraente”, “Variazioni di rischio” e del Capitolo “NORME COMUNI”.
Avvertenza
Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Articolo “invalidità permanente da Infortunio” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
La garanzia assicurativa si intende prestata fino al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato. A tal proposito, si richiama l’articolo “Persone non assicurabili – Limite d’età” del Capitolo “DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE” delle Condizioni di Assicurazione.
4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza:
Non sono previsti periodi di carenza contrattuale.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del rischio – Nullità Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione. Si richiamano gli articoli “Dichiarazioni del Contraente” e “Clausola Broker” del Capitolo “NORME COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. A tal proposito, si richiama l’articolo “Variazioni di rischio” del Capitolo “NORME COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione.
7. Premi
L’Assicurato/Aderente è tenuto al pagamento del Premio di polizza, mediante bonifico bancario versato sul C/C intestato alla Contraente della Polizza Collettiva. Il premio di polizza è che dovrà essere pagato al Contraente in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti in polizza. Si richiama l’articolo “Pagamento del premio” del Capitolo “PREMIO DI ASSICURAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate.
9. Diritto di recesso
L’Assicurato/Aderente ha diritto di esercitare diritto di recesso entro 30 gg dalla data di effetto della copertura, La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a inviata al Broker incaricato dalle Parti, secondo le modalità previste in polizza. Per gli aspetti di dettaglio consultare l’art. “Diritto di Recesso dalla copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
L’Impresa di Assicurazione può recedere dal presente contratto in caso di aggravamento del rischio. A tal proposito, si richiama l’articolo “Variazioni di rischio” del Capitolo “NORME COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa di Assicurazione e il Contraente possono recedere dal presente contratto in caso di sinistro a seguito di infortunio fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. In caso di recesso, la Società deve dare un preavviso di almeno trenta giorni. A tal proposito, si richiama l’articolo “Recesso in caso di sinistro” del Capitolo “EFFETTI E DURATA DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
11. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile alla polizza é la legge italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell’Assicurato aderente alla Polizza Collettiva
I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge per Infortuni e malattia : 2,50%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
In caso di infortunio, la denuncia deve effettuarsi con le modalità indicate in polizza entro quindici giorni dall’evento o da quando l’Assicurato//Aderente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. A tal proposito, si richiama l’articolo “Denuncia del sinistro – Obblighi relativi” del Capitolo “DENUNCIA DI SINISTRO” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative.
Morte da infortunio:
In caso di morte conseguente ad infortunio, la Società deve essere informata entro 24 ore dalla morte a mezzo telegramma.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’assicuratore, ai seguenti recapiti:
• Chubb European Group - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx;
• Fax 00.00000.000;
• e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dello stesso da parte dell’assicuratore, potrà rivolgersi all’IVASS -Servizio Tutela degli Utenti- Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’assicuratore.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS), di cui l’assicuratore è membro, ai seguenti recapiti:
• FOS, Xxxxx Xxxx, 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, X00 0XX;
• Tel. 0000.000.000.0000;
• e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Avvertenza
Fermo restando quanto previsto in caso di controversie in caso di sinistro, resta salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità giudiziaria.
15. Arbitrato
In caso di controversie sulla natura e/o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia, l’assicuratore si impegna a valutare richieste dell’assicurato, dei beneficiari o degli aventi diritto per giungere ad una soluzione extragiudiziale, derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle seguenti condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Fermo restando quanto previsto in caso di controversie in caso di sinistro, resta salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità giudiziaria.
Chubb European Group Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Chubb European Group Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Il Rappresentante Legale
Xxxxxx Xxxxx
Glossario
La presente parte della nota informativa contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in generale, in un contratto assicurativo.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del presente contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.
Aggravamento del rischio:
Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Arbitrato:
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. E’ normalmente prevista dai contratti di assicurazione.
Assicurato:
Nelle assicurazioni danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicuratore:
L’Impresa di assicurazione.
Assicurazione:
L’operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.
Assicurazione assistenza:
L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione tutela legale:
L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Assicurazione infortuni:
L’assicurazione con la quale l'assicuratore s’impegna a garantire all'assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio.
Assicurazione malattia:
L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione vita:
Comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data).
Beneficiario:
La persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore, qualora si verifichi l’evento assicurato.
Carenza:
Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Caricamenti:
La parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Certificato di assicurazione:
Il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione:
Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari:
L’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Consumatore:
Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.
Contraente:
Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e che si obbliga a pagare il premio.
Danno:
E’ il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro.
Data di effetto del contratto:
Data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
Data di effetto della copertura:
Data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.
Dati personali:
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Decorrenza della garanzia:
Momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Denuncia di sinistro:
Comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro.
Diaria:
Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia.
Diaria da ricovero:
Garanzia che consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
Dichiarazioni precontrattuali:
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del rischio:
Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso:
E’ il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Disdetta:
La comunicazione che il contraente o l’assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Esclusioni:
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale:
Lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Fascicolo informativo:
E’ il documento che l’impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato.
Franchigia/scoperto:
Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
Franchigia assoluta:
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
Franchigia relativa:
La franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore, l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Imposta sulle assicurazioni:
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.
Impresa di assicurazione:
E’ l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di assicuratore, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea:
E’ l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Indennizzo o Indennità:
E’ la somma dovuta dall’assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Invalidità permanente:
E’ la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Itinere:
Il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n.38/2000 art. 12, e successive modificazioni.
IVASS:
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che dal 1° Gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
ISVAP:
Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Dal 1° Gennaio 2013 denominato IVASS.
Limite catastrofale:
Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento.
Liquidazione:
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Liquidatore:
E’ il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità:
Misura il patrimonio disponibile dell’Impresa di assicurazioni al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto.
Massimale:
E’ la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno. E’ in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.
Nota informativa:
Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative all’impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa vigente.
Periodo di assicurazione:
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito:
E’ il libero professionista normalmente incaricato dall’impresa di assicurazione, di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza caso morte:
E’ il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato.
Polizza collettiva:
E’ il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Polizza di assicurazione:
E’ il contratto di assicurazione stipulato dal contraente. Il esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali che quelle particolari.
Premio:
E’ la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all’assicuratore per beneficiare dell’assicurazione da lui stipulata.
Prescrizione:
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazioni assicurate:
Vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Principio indennitario:
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione:
E’ il compenso che l’assicuratore deve all’intermediario, qualora previsto, per l’attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.
Questionario anamnestico:
Detto anche questionario sanitario, è il documento che l’impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza:
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Registro dei Reclami:
Il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Rischi esclusi:
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Rischio:
E’ la probabilità che si verifichi l’evento assicurato moltiplicata per l’entità del danno conseguente.
Riserve:
Sono somme che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
Rivalsa:
E’ il diritto che spetta all’assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Sinistro:
E’ il verificarsi dell’evento coperto dall’assicurazione.
Somma assicurata:
E’ l’importo in relazione al quale l’impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione.
Soprassicurazione:
Soprassicurazione è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
Sottoassicurazione:
Sottoassicurazione è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
Surroga:
E’ la facoltà dell’assicuratore di sostituirsi all’assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. E’ possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Terzo danneggiato:
Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
Valore a nuovo:
Espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l’indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.
Valore assicurabile:
E’ il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. E’ il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di “sopra” o “sotto” assicurazione.
Valore assicurato:
Rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato.
Condizioni di Assicurazione CAPITOLO 1 – Definizioni
Adesione: L’Adesione del singolo Assicurato/Aderente alla Polizza Collettiva.
Assicurato/Aderente: Soggetto iscritto alla ”Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia” (IPASVI) che aderisce alla Polizza Collettiva.
Contraente: Xxxxxx Italia Xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Contagio: Evento dovuto a causa esterna, violenta ed improvvisa che produca all'organismo come conseguenza diretta ed esclusiva, un’infezione da virus HIV o Epatite B o C clinicamente accertabile.
Epatite: L'infiammazione del fegato dovuta un contagio.
Epatite B: Malattia infettiva, causata dal virus HBV, appartenente alla famiglia HepadnaViridae
HIV: Virus dell'immunodeficienza umana (acronimo dall'inglese Human Immunodeficiency Virus) è il virus responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Infortunio: Un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Epatite C: Malattia infettiva, causata dal virus Hepatitis C Virus (HCV).
Condizioni di Assicurazione: Il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa.
Modulo di Adesione: Documento predisposto dalla Società contenente la dichiarazione di adesione da parte del singolo Assicurato/Aderente alla Polizza Collettiva n. N° ITBBBY05412, stipulata dal Contraente per suo conto con la Società e che prova la concessione della Copertura assicurativa.
Polizza Collettiva: Contratto di Assicurazione stipulato tra Chubb European Group Limited e Xxxxxx Italia Spa.
Premio di assicurazione o Premio: L’importo dovuto dall’Assicurato alla Società.
Prestazioni assicurate: Le prestazioni, in termini di massimali e garanzie, corrisposti dalla Società in caso di sinistro.
Società: L’Impresa Assicuratrice Chubb European Group LTD
CAPITOLO 2 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 1) Ambito di operatività
L’assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l’Assicurato/Aderente subisce nell’espletamento delle mansioni relative all’occupazione professionale dichiarata in polizza e/o extra-professionali. Sono Assicurabili – fermo restando quanto previsto dalla esclusioni e limitazioni di polizza – tutti gli iscritti a ”Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia” (IPASVI). Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art.12), anche:
• l’asfissia meccanica ivi compreso l’annegamento;
• l’assideramento o congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni (esclusi gli infarti);
• le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le xxxxx xxxxxxx, in base a quanto disposto nell’Art. 2) che segue.
Sono compresi inoltre gli infortuni subiti dall’Assicurato/Aderente:
• derivanti da imperizia, imprudenza;
• a seguito di avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di bevande o sostanze in genere;
• a seguito di infezioni comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza;
• a seguito di lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.
Art. 2) Xxxxx traumatiche e da sforzo
A specificazione di quanto disposto dall’ Art. 1) di cui sopra, si conviene che:
• nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata;
• nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata;
• nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto in indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata;
• nel caso insorga contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all’Art. 30) delle Condizioni di Assicurazione.
Per i casi di cui sopra non verranno applicate le franchigie di invalidità permanente previste in polizza.
Art. 3) Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aereoclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, un indennizzo complessivo superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per quanto disposto nella presente clausola.
Art. 4) Rischio guerra
L’Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14
(quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese.
Art. 5) Malore
L’assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.
Art. 6) Movimenti tellurici
L’assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici.
Art. 7) Esposizione agli elementi
La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Assicurazione, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
CAPITOLO 3 - Prestazioni assicurate e relative limitazioni
Art. 8) Morte da infortunio
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
Art. 9) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 10)Invalidità Permanente da infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e
quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio.
A parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia:
- non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore al 3% (tre percento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 3% (tre percento) della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Art. 11) Contagio da HIV, Epatite B o C
Limitatamente al solo ambito professionale la Società garantisce il pagamento dell’Indennizzo stabilito in polizza per il caso di contagio da virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) o Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza e certificato da appositi test clinici secondo le seguenti scadenze e modalità:
1. a distanza di 5 giorni dal presunto contagio;
2. a distanza di 2 mesi dal presunto contagio;
3. a distanza di 6 mesi dal presunto contagio (in caso di negatività del test di cui al punto 2).
Esiti test di cui al punto 1:
Positivo: non sarà dovuto alcun indennizzo e l'assicurazione cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva alla data dell'accertamento.
Negativo: l'Assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 2. Esiti test di cui al punto 2:
- Positivo: l’Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 2 test effettuati per certificare la
condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C;
- Negativo: l'Assicurato dovrà sottoporsi al test di cui al punto 3.
Esiti test di cui al punto 3:
- Positivo: l’Assicurato dovrà consegnare alla Società tutta la documentazione relativa ai 3 test effettuati per certificare la condizione di contagio da Virus HIV o Epatite B o C;
- Negativo: la Società non procederà ad alcun indennizzo.
CAPITOLO 4 – Delimitazioni ed esclusioni di carattere generale
Art. 12 ) Esclusioni
Infortuni
Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:
- da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall’Art. 4) (rischio guerra);
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) xxxxxxx, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- dall’uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- dall’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
Relativamente alla garanzia di cui all’Art 11) Contagio da HIV, Epatite B o C. restano esclusi i:
- contagi da HIV, Epatite B o C che risultino già in atto secondo quanto previsto dal punto 1 dell’Art. 11) Contagio da HIV, Epatite B o C;
- Contagi non riconducibili allo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: trasmissione sessuale, infortuni domestici, tatuaggi, trasfusioni di sangue…)
- Epatiti alcoliche;
Art. 13) Persone non assicurabili – Limite d’età
La garanzia assicurativa si intende prestata fino al compimento del 70° (settantesimo) anno di età. La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoidi; l’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Tuttavia, ciò premesso, si da atto che l’Assicurato/Aderente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio l’indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 14) Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
Esclusioni OFAC (Sanction Limitation Exclusion Clause)
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. CHUBB European Group Limited è una società del gruppo CHUBB Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, CHUBB European Group Limited è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
Art. 15) Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio (contagio) che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio (contagio) può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Art. 16) Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Limite catastrofale
Fermo i limiti stabiliti per gli infortuni aeronautici, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 25.000.000 (venticinque milioni). Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla riduzione proporzionale.
CAPITOLO 5 – Premio di assicurazione
Art. 17 ) Pagamento del premio
L’assicurato/Aderente è tenuto al pagamento del premio di polizza, entro il termine di 7 giorni dal giorno della richiesta di adesione. Il premio è pagato in un’unica soluzione secondo gli importi che seguono:
Xxxxxxxxx assicurati
Premio | Morte accidentale | Invalidità permanente da infortunio | Contagio HIV ed Epatite (solo rischio professionale) | |
Opzione 1 | € 44 | € 10.000 | € 10.000 | € 20.000 |
Opzione 2 | € 95 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
CAPITOLO 6 – Effetto e durata del contratto
Art. 18 ) Modalità di adesione alla Polizza Collettiva per singolo Assicurato/Aderente
L’Adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Assicurato/Aderente è subordinata:
- al pagamento del premio di polizza attraverso le modalità indicate nel Capitolo che precede;
- all’Adesione online sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
A conferma della volontà di adesione alla Polizza Collettiva - fatta salva la validità della copertura assicurativa, regolarmente acquistata e pagata - l’Assicurato/Aderente dovrà inviare al Broker la documentazione sottoscritta insieme alla contabile del pagamento secondo le modalità che seguono:
1. numero di fax: 000.0000000
2. casella e-mail: XX_xxxxxxxx@xxxxxx.xxx (allegare la scansione dei documenti)
3. posta ordinaria: Xxxxxx Italia SpA - Affinity Group Vix Xxxxxx 00 00000 XXXXXX (XX)
Resta inteso che prima dell’adesione l’Assicurato potrà prendere visione del materiale contrattuale e precontrattuale, delle Condizioni di Assicurazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 19) Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente
La Data di effetto della copertura per singolo Assicurato /Aderente inizia dalle ore 24:00 del giorno di adesione (riportata sul Modulo di Adesione) a condizione che a il premio risulti pagato entro il termine di 7 giorni. In caso contrario, la copertura sarà operante a partire dalla data di pagamento del premio al Broker. Per data di pagamento del premio si intende la data “valuta beneficiario” se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la “data operazione” se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito. I premi devono essere pagati al Broker.
Art. 20) Durata della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente
La Copertura per singolo Assicurato/Aderente ha durata un anno a partire dalla data di adesione riportata sul Modulo di Adesione.
Art. 21) Diritto di Recesso dalla copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente
Fermo restando quanto riportato nell’Art.19 che precede, L’Assicurato/Aderente ha diritto di esercitare diritto di recesso entro 30 gg dalla data di effetto della copertura, La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta a inviata al Broker incaricato dalle Parti, secondo le modalità che seguono:
1. numero di fax: 000.0000000
2. casella e-mail: XX_xxxxxxxx@xxxxxx.xxx (allegare la scansione dei documenti)
3. posta ordinaria: Xxxxxx Italia SpA - Affinity Group Vix Xxxxxx 00 00000 XXXXXX (XX)
In tal caso la polizza sarà annullata dalla data di effetto della copertura, e la Società rimborserà all’Assicurato/Aderente il premio di polizza pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, eventuali sinistri occorsi entro i 30 giorni successivi alla data di effetto della copertura non saranno indennizzati.
Art. 22 ) Data di effetto e durata della Polizza Collettiva
La Polizza Collettiva soggetta a tacito rinnovo avrà decorrenza alle ore 24.00 del 30/04/2017 e scadenza alle ore 24.00 del
30/04/2018 Per le annualità successive, avrà scadenza alle ore 24.00 di ogni 30/04.
Art. 23) Modalità di disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva e della copertura per singolo Assicurato
Polizza Collettiva
In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti (il Contraente o la Società) all’altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la polizza collettiva si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un periodo di un anno/365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell’Ufficio Postale.
Il Contraente e la Società avranno comunque la facoltà di recedere dalla polizza al termine di ogni annualità mediante la procedura sopra indicata. Nel caso di disdetta della polizza collettiva, la copertura per i singoli Assicurati/Aderenti rimarrà attiva fino alla naturale scadenza. Quanto sopra fermo restando che l’Assicurato/Aderente dovrà avrà aderito prima delle ore
24.00 della data effettiva di scadenza della polizza collettiva.
Singolo Assicurato
L’Assicurato/Aderente potrà dare disdetta della copertura inviando lettera raccomandata A/R alla Società, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. In assenza di comunicazione di disdetta, la copertura per il singolo Assicurato/Aderente
si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un’altra annualità e così successivamente . Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell’Ufficio Postale.
Se l’Assicurato non versa il premio dovuto per il nuovo successivo Periodo di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
sessantesimo giorno dopo quello della data di scadenza del precedente periodo e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Se il premio viene versato entro il sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del precedente periodo di assicurazione.
Nel caso di disdetta della polizza collettiva, la copertura per i singoli Assicurati/Aderenti rimarrà attiva fino alla naturale scadenza. Quanto sopra fermo restando che l’Assicurato/Aderente dovrà avrà aderito prima delle ore 24.00 della data effettiva di scadenza della polizza collettiva.
CAPITOLO 7 – Denuncia di sinistro
Art. 24 ) Denuncia del sinistro – Obblighi relativi
La denuncia di ogni infortunio, deve essere fatta alla Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società:
Infortuni
L’Assicurato e/o Contraente deve denunciare alla Società il sinistro entro quindici giorni dall’infortunio stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico. Se l’infortunio risulta nella morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore per telegramma. L’Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l’infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare la cura e l’abilità di ricominciare il lavoro.
Denuncia del presunto contagio
L’Assicurato e/o Contraente deve denunciare alla Società il sinistro entro quindici giorni dal presunto contagio o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata di tutta la documentazione medica e clinica come indicato dall’Art.11 che precede.
Art. 25) Prova
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
CAPITOLO 8 – Norme comuni
Art. 26 ) Dichiarazioni del Contraente
La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 27) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.
Art. 28 ) Xxxxxxxx broker
Con la sottoscrizione della presente Polizza la Società prende atto che il Contraente, XXXXXX ITALIA Spa, agisce anche in qualità di intermediario, cui è in ogni caso conferito il mandato a rappresentare l’assicurato con la sottoscrizione del modulo di adesione a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che:
a) ogni comunicazione fatta all’Intermediario dalla Società sarà considerata come fatta al Contraente e/o all’Assicurato;
b) ogni comunicazione fatta dall’Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente e/o dall’Assicurato.
c) ogni comunicazione fatta all’Intermediario dall’ Assicurato sarà considerata come fatta alla Società;
b) ogni comunicazione fatta dall’Intermediario all’Assicurato sarà considerata come fatta dalla Società.
La Società accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite l’Intermediario, pertanto il pagamento del premio eseguito all’Intermediario stesso si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell’Art. 118 del D.lgs 209/2005.
Art. 29 ) Variazioni di rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.
Art. 30) Controversie
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 31 ) Rinuncia alla Rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di regresso che le compete per l’Art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 32) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato/Aderente.
Art. 33) Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente polizza, il Foro competente sarà quello dell’Assicurato
Art. 34) Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 35) Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società.
Art. 36) Comunicazione degli Assicurati da parte del Contraente
La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio, da parte del Contraente alla Società, dei seguenti dati: dati anagrafici dell’Assicurato;
ogni altro dato utile a garantire l’erogazione delle prestazioni prevista dalla copertura assicurativa.
Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le Parti, previa fornitura agli interessati dell’informativa messa a disposizione dalla Società.
Art. 37) Gestione dell’Assicurazione
La raccolta dell’adesione alla Polizza Collettiva, la gestione dei contratti, ivi comprese Cancellazioni/Disdette/Recessi, è affidata al Broker incaricato così come il Customer Care e la Gestione sinistri.
Art. 38) Obbligo di comunicazione all’Assicurato
Il broker assicura la disponibilità del fascicolo informativo contenente la nota informativa e le condizioni di Assicurazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
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A proposito di Chubb
Chubb è la più grande compagnia assicurativa mondiale specializzata nel property e casualty quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre soluzioni assicurative a imprese e famiglie nei rami property e casualty, infortuni e malattia, riassicurazione e assicurazioni vita a diverse tipologie di clienti. Siamo una compagnia con un’eccellente capacità di sottoscrizione.
Gestiamo i sinistri in modo equo e tempestivo. Grazie al nostro lavoro accurato e a decenni di esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e famiglie, nonché ad imprese di ogni dimensione.
Chubb si distingue anche per l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti, la sua estesa capacità distributiva territoriale, un’eccezionale solidità finanziaria e la sua competenza locale a livello globale.
La Compagnia assicura e offre servizi a multinazionali e piccole e medie imprese in tutti i rami danni; è specializzata inoltre nell’assicurare clientela “private” che si caratterizza per le particolari esigenze di protezione del proprio patrimonio; individui che acquistano coperture vita, infortuni, malattia, casa e auto e altre coperture specialty; aziende e affinity group che forniscono o che offrono programmi di assicurazione infortuni e malattia e assicurazione sulla vita ai propri dipendenti o soci; e gli assicuratori che gestiscono esposizioni con una copertura riassicurativa.
Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor’s e A++ da A.M. Best. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell’indice S&P 500.
Chubb ha uffici di rappresentanza a Zurigo, New York, Londra e in altre sedi, e impiega circa 31.000 persone nel mondo.