Assicurazione malattia Clausole campione

Assicurazione malattia. L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia. Il contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc. La persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore, qualora si verifichi l’evento assicurato.
Assicurazione malattia. L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione malattia. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Assicurazione malattia. (a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate] e 2 [Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali], del presente protocollo, si intende: (i) ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e (ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi. (b) Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia);
Assicurazione malattia. L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell’operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all’installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l’Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio. Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l’Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.
Assicurazione malattia. 1 I lavoratori sottoposti al Contratto collettivo di lavoro devono essere assicurati dal datore di lavoro per l’indennità giornaliera di malattia. Condizioni: a) L’inizio della protezione assicurativa deve avvenire il giorno dell’inizio o del presunto inizio convenuto del lavoro. Nel quadro del loro grado di occupazione i lavoratori devono essere ammessi all’assicurazione senza alcuna riserva. Al momento dell’iscrizione assicurativa del lavoratore, l’assicurazione può fare la riserva della sua abilità al lavoro nella misura del grado d’occupazione previsto. b) Durata delle prestazioni di 730 giorni (compreso il periodo d’attesa di cui all’art. 29 cpv. 3 CCL) per ogni caso di malattia. Una ricaduta è considerata alla stregua di un nuovo caso, ritenuto che tra le due inabilità lavorative vi è stato un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi. c) Se il rapporto di lavoro cessa durante un caso di malattia in corso, il lavoratore rimane nell’as- sicurazione collettiva fino alla riconquista dell’abilità al lavoro o fino all’esaurimento del diritto alle prestazioni di cui alla lettera b). d) Indennità al 90% dell’ultimo salario convenuto sottoposto ai premi AVS (13a mensilità com- presa) e includendo gli assegni legali per i figli se questi non vengono più pagati. e) Pagamento di una indennità giornaliera corrispondente al grado dell’incapacità lavorativa se questa è almeno del 25%. f) Liberazione dal pagamento dei premi durante il periodo di prestazione delle indennità giorna- liere. g) Nel caso di concorso di prestazioni di altre assicurazioni sociali (x.xx. rendita AI) il diritto dell’indennizzo è del 90% dell’ultimo salario. h) In caso di uscita dall’assicurazione collettiva il lavoratore deve essere informato per iscritto della possibilità di passaggio ad assicurazione individuale entro 90 giorni. 2 Scelta dell’assicurazione: possono essere prese in considerazione unicamente delle assicura- zioni che hanno aderito alla convenzione sul libero passaggio di santésuisse o dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) o altre compagnie che dichiarano formalmente di garantire le pre- stazioni secondo quanto previsto dall’art. 29 CCL. 3 Periodo d’attesa: non sono ammessi giorni di carenza, fa eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda. Al datore di lavoro è concesso di concludere un contratto assicurativo con un periodo di differimento di 30 giorni al massimo per la fornitura delle prestazioni. ...
Assicurazione malattia. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del regolamento: a) Se l’interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania: La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza b) Se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro: La cassa malattia scelta dalla persona interessata a Bonn c) Se i familiari dell’interessato, prima che egli fosse chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, erano iscritti, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, ad una istituzione tedesca: L’istituzione di assicurazione malattia presso la quale i familiari sono iscritti Per l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento: L’istituzione di assicurazione malattia presso la quale era iscritto il disoccupato alla data in cui ha lasciato il territorio della Repubblica federale di Germania Per l’assicurazione malattia dei richiedenti e titolari di pensione o di rendita e loro familiari ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regola- mento: La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza. In caso di competenza di una cassa locale di malattia, l’interessato risulta affiliato all’AOK-Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Cassa locale di malattia della Rena- nia, direzione regionale di Bonn)
Assicurazione malattia a) se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse è competente per un’assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue: – la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero – la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero – se non vi è mai stata un’attività lavorativa per cui una Gebietskranken- kasse fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse,Wien b) per l’applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l’articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG): Hauptverband der österreichischen Sozialver- sicherungsträger, Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l’assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale
Assicurazione malattia a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dei Paesi Bassi, l’espressione «aventi diritto» indica, ai fini dell’applicazione del Titolo III, Capitolo 1, del presente Accordo, le persone assicurate o coassicu- rate nell’ambito del regime assicurativo retto dalla legge dei Paesi Bassi sulle casse d’assicurazione malattia.
Assicurazione malattia. La scelta dell’assicurazione e il pagamento dei premi competono alla persona in forma- zione o al suo rappresentante legale. Con riserva di variazioni da Cantone a Cantone delle disposizioni di legge.