CONVENZIONE TRA
Registro Atti Privati n. 16 Prot. n. 4719
CONVENZIONE TRA
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Dirigente dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X); il quale interviene in qualità di Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche “Centrale”), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15
E
-Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx, nata a Milano (MI), il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 1969 C.F. GBRCST69B55F205S, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della Società GE Medical Systems Italia spa come di seguito specificata, che interviene quale Procuratore Speciale in forza dei poteri conferitigli con Delibera del Conisglio di Amministrazione in data 16/05/2016, della Società GE Medical Systems Italia spa con sede legale in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. registrazione CCIAA 93027710016 P.IVA 03663500969 C.F. 93027710016, di seguito nominata,
per brevità, anche “Aggiudicatario”;
aggiudicatario della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura in acquisto e noleggio di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, lotto 3 (acquisto ecografo di media fascia ad uso radiologico/multidisciplinare), lotto 5 (acquisto ecografo di alta
fascia ad uso radiologico/multidisciplinare), lotto 6 (noleggio ecografo di alta fascia ad uso radiologico/multidisciplinare) giusta determinazione del Direttore dell’ Area Centrale regionale di Acquisto dell’ARS n° 45 del 17.11.2016.
Le parti come sopra indicate, convengono e stipulano, quanto segue:
PREMESSO
a) che la Centrale Regionale di Acquisto, ha indetto, con Determinazione del Direttore dell’Area n. 180 del 27/07/2015, Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 04/08/2015 e sulla G.U.R.I. in data 07/08/2015, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, suddiviso in 14 lotti, con più operatori economici, a condizioni non tutte fissate, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura in acquisto ed in noleggio di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, sul quale basare l’Appalto Specifico che verrà aggiudicato dalla Centrale di Acquisto medesima, su specifica richiesta di affidamento con individuazione dell’apparecchiatura nella configurazione finale, proveniente da ciascuna Aziende/Ente, per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
b) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario di detta procedura di gara relativamente ai Lotti 3, 5 e 6 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nonché nei successivi appalti specifici;
c) che il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità del rilancio del confronto competitivo, di aggiudicazione dello stesso, di conclusione ed esecuzione dell’Appalto Specifico, nonché della rispettiva Richiesta di Offerta;
d) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste fino alla concorrenza dei quantitativi massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico Sezione A;
e) che i singoli Appalti Specifici relativi ai Lotti 3, 5 e 6 vengono aggiudicati dalla Centrale di Acquisto tramite rilancio competitivo tra i Fornitori risultati aggiuidicatari dell’Accordo Quadro relativo ai Lotti 3, 5 e 6, man mano che perverranno le richieste di affidamento specifico con individuazione dell’apparecchiatura nella configurazione definitiva da parte delle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
g) che l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta del presente Accordo, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) che l’Aggiudicatario ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
i) che il presente Accordo non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;
j) che il presente Accordo è stato sottoscritto in via d’urgenza in attesa dell’informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito dell’Accordo si intende per:
a) Accordo: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Amministrazione Contraente: l’Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore dell’Accordo che – per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro - provvederà ad inoltrare alla Centrale di Acquisto la richiesta di affidamento dell’Appalto Specifico, individuando l’apparecchiatura nella configurazione completa necessaria ed i relativi quantitativi, e che sottoscrive, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione da parte della Centrale di Acquisto – tramite rilancio competitivo - dell’Appalto Specifico relativo al lotto di riferimento, sia l’Ordinativo di Fornitura sia le conseguenti richieste di consegna;
c) Aggiudicatario: l’Impresa risultata qualificata ai fini della conclusione dell’Accordo Quadro di cui in premessa, per i Lotti n. 3, 5 e 6 e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico come dettagliatamente disciplinato nel Disciplinare di Gara;
d) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria della singola procedura di affidamento dell’Appalto Specifico;
e) Appalto Specifico: ciascuna procedura indetta dalla Centrale di Acquisto - su richiesta di affidamento specifico proveniente dall’Amministrazione Contraente con l’individuazione dell’apparecchiatura nella configurazione finale – per la selezione, mediante rilancio competitivo – tra i Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro, del soggetto al quale affidare la fornitura degli ecografi di cui al Lotti 3, 5 e 6 in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro e nella richiesta di Offerta;
f) Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di rilancio del confronto competitivo che verrà inviato dalla Centrale di Acquisto ai Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro, per l’aggiudicazione del competente Appalto Specifico;
g) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni oggetto dell’Appalto Specifico, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
h) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
i) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx,
contenente un’area riservata all’Accordo.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo, degli Appalti Specifici e
degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente ai lotti n. 3, 5 e 6 attività e
prestazioni contrattuali;
b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. L’Appalto Specifico, nonché il relativo contratto, sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione del contenuto del presente Accordo Quadro;
3. Le clausole dell’Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.
Articolo 4 – Oggetto dell’Accordo Quadro e del successivo Appalto Specifico
1. L’Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento dell’Appalto Specifico e, conseguentemente, le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Con il presente Accordo Quadro l’aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa si impegna a partecipare, come disciplinato al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara, al Confronto Competitivo che sarà avviato ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dalla Centrale di Acquisto per l’aggiudicazione del competente Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico di gara
3. L’Aggiudicatario, inoltre, si impegna ad offrire nel predetto confronto competitivo la fornitura individuata per i Lotti 3, 5 e 6 nel rispetto delle condizioni minime, a pena
di esclusione, della fornitura in oggetto, previste dal Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
4. L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, infine, si impegna ad offrire, in caso di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, l’apparecchiatura di cui ai Lotti 3, 5 e 6 nella configurazione completa necessaria individuata dall’Amministrazione Contraente richiedente, nel rispetto di quanto previsto al punto precedente nonché delle condizioni offerte nel rispettivo Appalto Specifico;
5. Con l’affidamento dell’Appalto Specifico l’aggiudicatario (fornitore) si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.
6. Il presente Accordo disciplina le modalità di affidamento degli Appalti Specifici, nonché le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura nell’ambito degli Appalti Specifici successivamente aggiudicati.
Articolo 5 - Utilizzo dell’Accordo
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare Il presente Accordo sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
2. Le Amministrazioni utilizzano l’Accordo a seguito dell’aggiudicazione degli Appalti Specifici relativi al lotto di riferimento ed alla sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l’emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei
Soggetti che utilizzano l’Accordo.
Articolo 6 – Durata dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, con opzione di rinnovo per ulteriori di 12 mesi.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Centrale di Acquisto, a seguito della richiesta di affidamento proveniente dalle singole Amministrazioni Contraenti, può rilanciare il confronto competitivo tra i Fornitori parti dell’Accordo Quadro per l’aggiudicazione del rispettivo Appalto Specifico;
3. Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della
regolamentazione dell’Appalto Specifico per tutto il periodo di vigenza dello stesso;
2. Il Fornitore ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 7 – Opponibilità ai terzi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2704 del codice civile la data della presente scrittura privata è computabile ai terzi dal giorno dell’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Articolo 8 – Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici
Per l’Aggiudicatario l’importo offerto ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro con riferimento ai lotti 3, 5 e 6 nella rispettiva Offerta Economica (Allegato F2 al Disciplinare di Gara), come di seguito specificato:
-Lotto 3: N. 1 Ecografo Logiq S7 Pro Advanced Configuration cod. H42712LL incluso: n. 1
trasduttore convex cod. H40452LE; n. 1 trasduttore lineare cod. H48062AA; n. 1 stampante mod. Sony UP-D898 cod. H46992LS Prezzo unitario: € 21.880,00 (IVA eslcusa); Accessori aggiuntivi ordinabili separatamente: Modulo mezzi di contrasto cod. H46862LH Prezzo unitario:
€ 3.510,00 (IVA esclusa), Modulo ostetrico/ginecologico cod. H42742LK Prezzo unitario: € 1.418,00 (IVA esclusa); Modulo cardiologico cod. NL01 comprendente Kit ECG cod. H42742LC+cavi ECG cod. H45302LZ Prezzo unitario: € 1.350,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore lineare 10 MHz cod. H40442LM Prezzo unitario: € 4.401,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore convex 2-5 MHz cod. H40462LK Prezzo unitario: € 4.860,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore lineare alta frequenza 8-18 MHz cod. H40452LL Prezzo unitario: 4.950,00 (IVA esclusa);N. 1 trasduttore endocavitario cod. H40442LK Prezzo unitario: € 4.500,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore cardiologico adulti cod. H48681AZ Prezzo unitario: € 4.401,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore cardiologico pediatrico cod. H45021RR Prezzo unitario: 4.401,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore microconvex cod. H46342LA Prezzo unitario: € 4.500,00 (IVA esclusa); n- 1 kit biopsia angolo variabile per trasduttore convex cod. H40432LE Prezzo unitario: € 495,00 (IVA esclusa); N. 1 kit biopsia angolo variabile per trasduttore lineare cod. H48302AA Prezzo unitario:
€ 495,00 (IVA esclusa); N. 1 kit biopsia per trasduttore endocavitario cod. H40412LN Prezzo
unitario: € 441,00 (IVA esclusa); N. 1 stampante Sony UP-D898 cod. H46992LS Prezzo unitario:
€ 500,00 (IVA esclusa).
Lotto 5: n. 1 Ecografo Loqiq S8 XDclear advanced configuration cod. H46472LP incluso: n. 1 trasduttore convex cod. H40472LT; n. 1 trasduttore lineare cod. H40452LG; n. 1 trasduttore lineare 6-11 MHz cod. H40442LM; n. 1 trasduttore endocavitario cod. H40442LK; n. 1 stampante b/n Sony UP-D898MD cod. H4914BW Prezzo unitario: € 58.146,00 (IVA esclusa) Accessori aggiuntivi ordinabili separatamente: Elasto Shear Wave cod. H46482LA Prezzo unitario: € 11.925,00 (IVA esclusa);Modulo fusion imaging cod. NL01 Prezzo unitario: € 17.100,00 (IVA esclusa);
Modulo 3D-4D cod. NL02 Prezzo unitario: 4.950,00 (IVA esclusa); Modulo ostetricia cod. H46342LJ Prezzo unitario: € 540,00 (IVA esclusa); Modulo cardiologia cod. NL03 Prezzo unitario: € 1.575,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore lineare 3-12 MHz cod. H48062AA Prezzo unitario: € 4.500,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore convex 1-5 Mhz cod. H40452LE Prezzo unitario: € 4.500,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore lineare cod. H40452LG Prezzo unitario: € 4.499,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore endocavitario biplanare cod. H40482LE Prezzo unitario: € 3.983,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore volumetrico 3D-4D convex cod. H48681MG Prezzo unitario: € 8.550,00 (IVA esclusa);
N. 1 trasduttore cardiologico adulti cod. H48681AZ Prezzo unitario: € 4.401,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore cardiologico pediatrico cod. H45021RR Prezzo unitario: € 4.401,00 (IVA esclusa); N. 1 Trasduttore microconvex cod. H46342LA Prezzo unitario: 4.500,00 (IVA esclusa), N. 1 trasduttore lineare 8-20 Mhz piccole parti cod. H40452LL Prezzo unitario: € 4.950,00 (IVA esclusa);N. 1 kit biopsia sonda convex cod. H4913BB Prezzo unitario: € 450,00 (IVA esclusa); N. 1 kit biopsia sonda lineare cod. H40432LJ Prezzo unitario: € 450,00 (IVA esclusa); N. 1 kit biopsia sonda endocavitaria cod. H40412LN Prezzo unitario: € 441,00 (IVA esclusa); N. 1 stampante a colori Xerox cod. NL04 Prezzo unitario: € 441,00 (IVA esclusa).
Lotto 6: n. 1 Ecografo Loqiq S8 XDclear advanced configuration cod. H46472LP incluso: n. 1 trasduttore convex cod. H40472LT; n. 1 trasduttore lineare cod. H40452LG; n. 1 trasduttore lineare 6-11 MHz cod. H40442LM; n. 1 trasduttore endocavitario cod. H40442LK; n. 1 stampante b/n Sony UP-D898MD cod. H4914BW Prezzo unitario: € 68.208,00 (IVA esclusa) Accessori aggiuntivi ordinabili separatamente: Elasto Shear Wave cod. H46482LA Prezzo unitario: € 13.760,00 (IVA esclusa);Modulo fusion imaging cod. NL01 Prezzo unitario: € 19.680,00 (IVA esclusa); Modulo 3D-4D cod. NL02 Prezzo unitario: 5.760,00 (IVA esclusa); Modulo ostetricia
cod. H46342LJ Prezzo unitario: € 640,00 (IVA esclusa); Modulo cardiologia cod. NL03 Prezzo unitario: € 1.760,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore lineare 3-12 MHz cod. H48062AA Prezzo unitario: € 5.120,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore convex 1-5 Mhz cod. H40452LE Prezzo unitario: € 5.120,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore lineare cod. H40452LG Prezzo unitario: € 4.960,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore endocavitario biplanare cod. H40482LE Prezzo unitario: € 4.640,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore volumetrico 3D-4D convex cod. H48681MG Prezzo unitario: € 9.920,00 (XXX xxxxxxx);
N. 1 trasduttore cardiologico adulti cod. H48681AZ Prezzo unitario: € 5.120,00 (IVA esclusa); N. 1 trasduttore cardiologico pediatrico cod. H45021RR Prezzo unitario: € 5.120,00 (IVA esclusa); N. 1 Trasduttore microconvex cod. H46342LA Prezzo unitario: 5.120,00 (IVA esclusa), N. 1 trasduttore lineare 8-20 Mhz piccole parti cod. H40452LL Prezzo unitario: € 5.760,00 (IVA esclusa);N. 1 kit biopsia sonda convex cod. H4913BB Prezzo unitario: € 480,00 (IVA esclusa); N. 1 kit biopsia sonda lineare cod. H40432LJ Prezzo unitario: € 480,00 (IVA esclusa); N. 1 kit biopsia sonda endocavitaria cod. H40412LN Prezzo unitario: € 480,00 (IVA esclusa); N. 1 stampante a colori Xerox cod. NL04 Prezzo unitario: € 480,00 (IVA esclusa)
costituisce un vincolo in sede di offerta economica nell’Appalto Specifico conseguente
ai sensi del paragrafo 11.2 del Disciplinare di Gara, come di seguito specificato:
- In sede di Appalto Specifico si precisa che a ciascun Aggiudicatario è fatto divieto, pena l’esclusione dell’offerta nell’Appalto Specifico, di offrire un importo superiore a quanto offerto, per lo stesso lotto, in sede di Accordo Quadro;
- In sede di Appalto Specifico si precisa altresì che gli Aggiudicatari potranno inserire, nell’offerta economica relativa al lotto di riferimento, percentuali di sconto differenziate per ciascun componente/accessorio dell’apparecchiatura
individuata nella configurazione finale dall’Amministrazione Contraente
richiedente
- nel caso in cui un unico Aggiudicatario risulti affidatario di più Appalti Specifici, non sono ammissibili quotazioni diverse per articoli identici. Il prezzo è quello più vantaggioso per l’Amministrazione Contraente tra le quotazioni offerte negli Appalti Specifici aggiudicati per gli articoli identici. L’allineamento dei prezzi sarà effettuato automaticamente dalla Centrale di Acquisto in sede di aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico senza che il Fornitore possa muovere eccezione alcuna;
- infine, in ciascun Appalto Specifico l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro per il. dovrà, pena l’esclusione, formulare un’offerta tecnica che presenti tutte le caratteristiche minime e di qualità fissate nel Capitolato Tecnico di gara ed offerte nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro
Articolo 9 – Aggiudicazione dell’Appalto Specifico
1. L’Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla Centrale di Acquisto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara;
2. Al fine di aggiudicare il competente Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro la Centrale di Acquisto, secondo quanto previsto al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, procederà:
a) alla definizione precisa della composizione finale della fornitura per ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera richiedente, della quantità e dell’importo massimo contrattuale della fornitura per il singolo Appalto Specifico, sulla base delle richieste di affidamento con individuazione dell’apparecchiatura nella configurazione finale provenienti dalle Amministrazioni Contraenti, nel rispetto
di quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico;
b) all’invio delle Richieste di Offerta ai Fornitori nel rispetto di quanto previsto all’art. 59, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara (paragrafo 13) e nel Capitolato Tecnico.
c) all’analisi delle offerte pervenute nei termini per verifcare la conformità della documentazione richiesta;
d) la valutazione delle offerte ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, secondo le modalità previste dal paragrafo 11 del Disciplinare di Gara, è affidata ad una Commissione Giudicatrice appositamente designata ed è attuata in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione precisati nella Richiesta di Offerta secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro,
e) all’aggiudicazione del competente Appalto Specifico in favore del Fornitore che risulterà essere l’aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.
3. La Centrale di Acquisto inoltre, al momento dell’indizione dell’Appalto Specifico, provvederà alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.
4. Articolo 10 – Durata dell’Appalto Specifico
Il contratto che sarà stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente avrà una durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per i Lotti per i quali è previsto l’acquisto dell’apparechiatura. Per i Lotti per i quali è previsto il noleggio dell’apparecchiatura posta in gara la durata dell’Appalto Specifico è di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Articolo 11 - Modalità di conclusione del Contratto conseguente all’Appalto
Specifico
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Appalto Specifico aggiudicato nell’ambito e nel rispetto del presente Accordo Quadro, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.
Articolo 12 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico di ciascun Aggiudicatario/Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo e del conseguente Appalto Specifico, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. L’Aggiudicatario/Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e nel conseguente Appalto Specifico, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo medesimo, dell’Appalto Specifico e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla stipula dell’Accordo e dell’Appalto Specifico;
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo e/o dell’Appalto Specifico, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. L’Aggiudicatario/Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 13 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Ciasun Aggiudicatario dell’Accordo Quadro si obbliga, oltre a quanto previsto nelle
altre parti dell’Accordo, a:
a) partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico del presente Accordo Quadro e, pertanto, a presentare offerta per gli Appalti Specifici, secondo quanto previsto ai paragrafi 11 e 13 del Disciplinare di Gara, nel rispetto di quanto offerto ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro; si precisa che la mancata partecipazione al confronto competitivo da parte di un aggiudicatario dell’Accordo Quadro per l’affidamento del singolo Appalto Specifico nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro (o la presentazione di un’offerta non idonea), sarà causa di risoluzione automatica dello stesso e darà luogo all’escussione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 7 del Disciplinare di Gara o, qualora già scaduta, all’applicazione di una penale di importo pari al 2% dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico.
b) a mantenere fermo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni
impegno assunto con l’offerta presentata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) in caso di aggiudicazione in proprio favore dell’Appalto Specifico, a stipulare il relativo contratto, previa prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia dell’esatta e completa esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006;
d) a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro, anche in relazione agli adempimenti necessari al fine dell’espletamento delle procedure di rilancio competitivo finalizzate all’affidamento degli Appalti Specifici;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro/Appalto Specifico, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. L’Aggiudicatario/Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura
oggetto dell’Accordo Quadro/Appalto Specifico in tutti i luoghi che verranno
successivamente indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo Quadro/Appalto Specifico e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
Articolo 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità nel presente Accordo.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civile a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e del conseguente Appalto Specifico;
Articolo 15 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
1. L’Aggiudicatario/Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l’attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. L’Aggiudicatario/Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. L’Aggiudicatario/Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell’area di lavoro di propria competenza.
Articolo 16– Corrispettivo del contratto, mopdalità di pagamento e tracciabilità
dei flussi finanziari
1. Il corrispettivo dei contratti, che verranno stipulati con il fornitore aggiudicatario dell’Appalto Specifico, sarà determinato nell’Offerta Economica presentata dal Fornitore medesimo secondo le modalità che saranno dettagliate nella richiesta di offerta, tenuto conto dei voncoli previsti all’art. 8 della presente Convenzione..
2. Le modalità di pagamento del prezzo saranno dettagliate nel Contratto stipulato a seguito dell’Affidamento dell’Appalto Specifico. In ogni caso il Fornitore aggiudicatario dell’Appalto Specifico è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 17 - Servizi accessori
L’Aggiudicatario/Fornitore ha l’obbligo di fornire alla Centrale di Acquisto/Amministrazioni informazioni relative:
alle forniture comprese nell’Accordo Quadro e nel conseguente Appalto
Specifico;
alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
alle modalità di inoltro dei reclami;
alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.
Articolo 18 - Trasparenza
1. L’Aggiudicatario/Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Articolo 19 - Penali
1. Nel caso in cui l’Aggiudicatario del presente Accordo Quadro si rifiuti di partecipare al confronto competitivo per l’affidamento del singolo Appalto Specifico nell’arco del periodo di validità dell’AQ medesimo, o presenti di un’offerta non idonea, si procederà alla risoluzione automatica dell’Accordo Quadro, salvo diverso accordo tra le parti, e la Centrale di Acquisto procederà all’escussione della cauzione provvisoria o, qualora sia già scaduta, all’applicazione di una penale di importo pari all’1% dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico.
2. Per gli inadempimenti totali o parziali/ritardi/anomalie legati all’esecuzione delle
prestazioni oggetto degli Appalti Specifici si applicheranno le penali determinate nei relativi contratti di fornitura nei limiti dei massimali indicati all’art. 21 dello schema di Accordo Quadro.
Articolo 20 – Cauzione definitiva
1 Con riferimento al singolo Appalto Specifico il Fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere a favore della Centrale di Acquisto idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni solari, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni.
2 La suddetta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del contratto
nascente dall’aggiudicazione del competente Appalto Specifico.
3 La cauzione copera e garantisce il mancato o inesatto inadempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipula del contratto dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della cauzione prestata, ai sensi del precedente comma 1, dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimetno della relativa richiesta.
Articolo 21 - Riservatezza
1. l’Aggiudicatario/Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione
xxxx, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio.
4. l’Aggiudicatario/Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro, gli Appalti Specifici ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. l’Aggiudicatario/Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. l’Aggiudicatario/Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Articolo 22 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità
1. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario/Fornitore anche a uno solo degli obblighi che saranno assunti con la stipula del relativo Appalto Specifico, l’Ente competente avrà facoltà di comunciare all’Aggiudicatario/Fornitore una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si
protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l’Ente competente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto relativo all’Appalto Specifico.
2. In ogni caso, si conviene che, la Centrale di Acquisto (nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro) e l’Ente competente (nella fase di svolgimento e di esecuzione dell’Appalto Specifico di riferimento) senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360. C.c.,previa comunicazione al Fornitore., rispettivamente il presente l’Accordo Quadro (per la parte relativa al Fornitore inadempiente) ed il conseguente contratto nascente dall’Appalto Specifico, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata non sussistenza o venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché per la stipula del competente Appalto Specifico;
b) qualora l’Aggiudicatario/Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, compresa l’ipotesi della mancata presentazione di offerta o di presentazione di offerta inidonea per uno o più Appalti Specifici;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine stabilito;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, ai
sensi dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo
“Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) in caso di risoluzione anche di un solo contratto di fornitura da parte di almeno una Amministrazione Contraente, la Centrale di Acquisto si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura;
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
i) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Accordo.
3. La Centrale risolve di diritto l’Accordo Quadro nei casi previsti dall’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
4. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Appalti Specifici/Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata
risoluzione del contratto;
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo
di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
5. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura realtivi al Fornitore rispetto al quale si è veirficata la risoluzione dell’Accordo Quadro a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo e/o dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. 7.. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell’ulteriore danno.
8.. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;
9.. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di
Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell’inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
10. La Centrale, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità dell’Accordo Quadro per la parte realtiva al Fornitore rispetto al quale si sia accertato che abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
11. Resta inteso che la Centrale di Acquisto, in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, e le Amministrazioni contraenti in caso di risoluzione del relativo Appalto Specifico, si riservano di valutare gli stessi come negligenza grave o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006.
12. La Centrale di Acquisto, nei casi di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 24 - Recesso
1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) il deposito contro l’Aggiudicatario/ Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario/ Fornitore;
b) la perdita da parte dell’Aggiudicatario/ Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) la condanna di taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico dell’Aggiudicatario/ Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l’assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. La Centrale ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L.
6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.
4. Per gli Accordi sottoscritti in via di urgenza ai sensi dell’art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia
5. Il recesso dall’Accordo da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli contratti nascenti dall’Appalto Specifico e/o Ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Il l’Aggiudicatario/Fornitore, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del presente Accordo e di ogni successivo contratto nascnete dall’Appalto Specifico a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario/Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo ed ai singoli contratti. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 26 - Subappalto
1. Ciascun Aggiudicatario/Fornitore, con l’offerta presentata in sede di competente Appalto Specifico, potrà confermare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, eni limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. n.
163/2006, laddove già dichiarato in sede di partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro e nella stessa misura, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario/Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la partecipazione all’Accordo Quadro e i singoli contratti nascenti dall’affidamento degli Appalti Specifici, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, l’Aggiudicatario/Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17. La Centrale procederà all’immediata stipula dell’Accordo con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.
2. E’ fatto assoluto divieto all’Aggidicatario/Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario/ Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente l’Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’Aggiudicatario/ Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali
e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime e la Centrale di Acquisto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell’Accordo Quadro per la parte relativa all’Aggiudicatario/Fornitore e degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 29 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le
Amministrazioni contraenti e Responsabile delle forniture per il Fornitore
1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Xxxx. Xxxxx Xxxxxx XXXXX il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con l’Aggiudicatario/Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 000 000 0000, numero di fax 000 000 0000, indirizzo e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
3. Con la stipula del presente atto l’aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, all’individuazione del Responsabile della fornitura che dovrà essere comunicato all’atto della sottoscrizione dei contratti nascenti dai singoli Appalti Specifici:
4. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti
Responsabili della fornitura
Articolo 30 - Aggiornamento tecnologico
1. L’Aggiudicatario/Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto dell’Accordo e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Accordo.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.
Articolo 31 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo Quadro, che dovessero insorgere tra l’AggiudicatarioFornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente. Articolo 32 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario/ Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò
secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.
Articolo 33- Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo e/o degli ordinativi
di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle
richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche
circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata registrata.
2. Sono a carico dell’Aggiudicatario/Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le
spese contrattuali relative all’Accordo
3. l’Aggiudicatario/Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all’Accordo è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario.
Articolo 35 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e
sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo dell’Accordo), Art. 6 (Durata dell’Accordo Quadro), Art. 8 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Art. 9 (Aggiudicazione dell’Appalto Specifico), Art. 10 (Durata dell’Appalto Specifico) Art. 12 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 13 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 16 (Corrispettivo del contratto, modalità di pagamento e tracciabilità dei lfussi finanziari), Art. 17 (Servizi accessori), Art. 18 (Trasparenza) Art. 19 (Penali), Art. 20 (Cauzione definitiva), Art. 21 (Riservatezza), Art. 22 (Risoluzione), Art. 24 (Recesso), Art. 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 26 (Subappalto), Art. 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Art. 31 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 32 (Foro competente), Art. 33 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali).
Genova, 30/03/2017
PER LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO – Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
PER GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx