Contratto di assicurazione sanitaria
Condizioni di Assicurazione
Contratto di assicurazione sanitaria
SNFIA Pensionati
Versione 30/12/2021
INDICE
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 5
3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 6
3.3 DAY-HOSPITAL A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 7
3.4 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 7
3.5 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 7
3.7 INTERVENTI SPECIFICI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 7
3.8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 8
4. ALTA SPECIALIZZAZIONE E VISITE SPECIALISTICHE 9
4.1.2 ALTA SPECIALIZZAZIONE bis 11
6. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI 12
7. INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO 12
8.1 SERVIZIO MONITOR SALUTE 13
8.2 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PER PATOLOGIE CRONICHE 14
11. INCLUSIONI / ESCLUSIONI 15
12. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO 16
A.1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE 17
A.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE / TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE 17
A.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 17
A.6 TERMINI DI PRESCRIZIONE 17
A.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 17
A.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 18
B.1 ESTENSIONE TERRITORIALE 18
B.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE 18
B.4 TERMINI DI ASPETTATIVA (non saranno applicati per coloro che risultavano già assicurati con polizza N. 40017904) 19
C.1.2 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ 19
C 1.3 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ 20
C.1.4 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 21
C.1.5 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA 21
C.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE 21
Accertamento diagnostico
Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo
Agenti
Gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione A del registro
Anno
Periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Broker
Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione iscritto nella sezione B del registro
Centrale Operativa/Struttura organizzativa
E’ la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla polizza.
La Centrale Operativa con linea telefonica “verde” provvede a:
- organizzare e prenotare, su richiesta dell’Assicurato, l’accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;
- fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.
Contraente
Il soggetto che stipula la polizza.
Cure a carattere sperimentale
Insieme di tecniche terapeutiche ancora in fase di studio il cui scopo è quello di conoscerne l’efficacia, la sicurezza e la tolleranza.
Day-hospital
Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica.
Difetto fisico
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Dipendenti e collaboratori
I soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro, svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all'interno o, se iscritti nella sezione E del registro, anche fuori dai locali dell’intermediario per il quale operano.
Documentazione sanitaria
Cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
FIN-NET
La rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello Spazio economico europeo, istituita sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Franchigia
La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’Assicurato l’importo garantito.
Imprese di assicurazione
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
Indennità sostitutiva
Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero o day hospital, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero o il day hospital stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post ricovero o di day hospital, per le quali si prevede comunque il rimborso a termini di polizza.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intermediari
Le persone fisiche o le società iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Intermediari iscritti nell’elenco annesso
intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro iscritti nell’elenco annesso al registro di cui all’art. 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
Intervento chirurgico
Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici con l’esclusione delle iniezioni/infiltrazioni effettuate per la somministrazione di farmaci.
Intervento chirurgico ambulatoriale
Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.
Istituto di Cura
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ivass
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da Isvap dal 1° gennaio 2013.
Lettera di Impegno (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)
Documento con cui l’Assicurato si impegna a far fronte agli oneri che rimarranno a proprio carico e a dare la liberatoria per la privacy alla Società.
Libera professione intramuraria
L’attività che il personale medico alle dipendenze dell’SSN esercita in forma individuale o di equipe, al di fuori dall’orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell’Assicurato e con oneri a carico dello stesso.
Lite transfrontaliera
La controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro
Malattia
Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico, e non sia dipendente da infortunio.
Malformazione
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimale
L’importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a prestare nei confronti delle persone assicurate per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
Mediatore
Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione iscritto nella sezione B del registro
Medicina non ufficiale
Insieme di tecniche terapeutiche non riconosciute dalla Medicina Ufficiale o Accademica
Pandemia
Manifestazione collettiva d’una malattia con tendenza a diffondersi rapidamente
Piano terapeutico (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)
Documento sottoscritto dall’Assicurato contenente l’insieme della prestazioni che il dentista convenzionato e lo stesso concordano di effettuare. Tale documento deve essere comunicato alla Società per rendere possibile la successiva “presa in carico”. Eventuali successive variazioni al piano terapeutico concordato dovranno essere sottoposte ad una nuova presa in carico da parte della Società.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Presa in carico (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)
Comunicazione della Società al Centro Odontoiatrico convenzionato in ordine alle prestazioni contenute nel piano terapeutico che la Società stessa si impegna a pagare, in toto o in parte, direttamente allo stesso. La liquidazione degli oneri contenuta nella presa in carico è subordinata al rispetto di quanto riportato nella stessa circa condizioni, avvertenze, limiti ed eventuali altre indicazioni riportate nel presente contratto.
Reclamo
Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, dell’eventuale intermediario assicurativo o di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Reclamante
Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, dell’eventuale intermediario assicurativo, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Registro
Il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Retta di degenza
Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica prestati in regime di degenza ospedaliera, sia ordinaria che in terapia intensiva.
Ricovero
La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento, documentata da cartella clinica con scheda nosologica.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scheda anamnestica (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)
Documento redatto dal dentista, in collaborazione con l’Assicurato, che descrive lo stato dell’apparato masticatorio dell’Assicurato, con particolare riferimento alle patologie che possono influire sulla sua salute.
Scoperto
Percentuale applicabile all’ammontare delle spese sostenute dall’Assicurato che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi della prestazione di carattere sanitario per la quale è prestata l’assicurazione, che comporta un’attività gestionale per la Società.
Società
UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni.
Struttura sanitaria convenzionata
Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi – dedicati al presente Piano Sanitario – con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.
Tutore legale
Con la procedura di interdizione il soggetto viene privato della capacità giuridica che viene attribuita a un'altra persona, denominata il Tutore, nominato dal Tribunale. L’interdizione è la misura giudiziale prevista nell'interesse del soggetto totalmente incapace di intendere e di volere a causa di un'abituale infermità di mente e ha lo scopo di tutelare il soggetto disabile.
Il tutore ha comunque la necessità dell’autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.
Redazione del 30/12/2021
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuto durante l’operatività del contratto per le spese sostenute dall’Assicurato per:
− ricovero in Istituto di cura;
− day-hospital;
− intervento chirurgico ambulatoriale;
− alta specializzazione
− visite specialistiche
− lenti e occhiali
− prestazioni odontoiatriche particolari
− interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero
− servizio monitor salute
− servizi di consulenza.
Per ottenere le prestazioni di cui necessita l’Assicurato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce “Sinistri” delle Condizioni Generali, a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società
c) Servizio Sanitario Nazionale
Le modalità di utilizzo delle strutture sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie.
2. PERSONE ASSICURATE
La seguente copertura assicurativa che opera in sostituzione della polizza n.40017904, è prestata a favore degli iscritti del sindacato nazionale funzionari assicurativi che abbiano accettato entro la data di effetto indicata in polizza l’attivazione della presente copertura.
Qualora un iscritto decida di non aderire alla copertura nei termini di cui al precedente capoverso, non gli sarà più possibile l’attivazione della stessa in un momento successivo all’interno dell’anno assicurativo.
La copertura può essere estesa, con versamento del relativo premio a carico del dipendente, al coniuge o al convivente “more uxorio” e ai figli tutti risultanti dallo stato di famiglia. In questo caso dovranno essere incluse tutte le persone come sopra indicate risultanti dallo stato di famiglia.
Sezione A - Ricovero
3. RICOVERO
3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
a) Pre- ricovero
Xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
b) Intervento chirurgico
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
c) Assistenza medica, medicinali, cure garanzia
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero.
d) Rette di degenza
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.
Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di € 200,00 al giorno.
e) Accompagnatore
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura alberghiera.
Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
f) Assistenza infermieristica privata individuale
Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
g) Post ricovero garanzia
Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei
100 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle
dimissioni dall’istituto di cura.
3.2 TRASPORTO SANITARIO
La Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 1.000,00 per ricovero.
3.3 DAY-HOSPITAL A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di day-hospital, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” e “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati.
La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici.
3.4 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. a) “Pre-ricovero”, b) “Intervento chirurgico, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, g) “Post-ricovero” e “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati.
3.5 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la Società liquida le spese previste ai punti “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” e “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell’organo. Durante il pre- ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.
Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza.
3.6 RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di € 1.500,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
3.7 INTERVENTI SPECIFICI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Se indennizzabili a termini di polizza, per i seguenti interventi chirurgici effettuati in regime di ricovero o di day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
INTERVENTO CHIRURGICO | MASSIMALE PER OGNI INTERVENTO |
Isteroscopia operativa | € 2.500,00 |
Rinosettoplastica | € 2.500,00 |
Cataratta | € 2.500,00 |
Rimozione mezzi di sintesi | € 2.500,00 |
Interventi a carico dell'ano | € 3.500,00 |
Xxxxx e/o laparoceli della parete addominale | € 3.500,00 |
Interventi sul piede | € 3.500,00 |
Interventi chirurgici a carico di spalla e ginocchio, non per protesi | € 5.500,00 |
Asportazione cisti ovariche | € 5.500,00 |
Miomectomia | € 5.500,00 |
Colecistectomia | € 5.500,00 |
Cistectomia | € 5.500,00 |
Riduzione e sintesi fratture singole o multiple | € 5.500,00 |
Quadrantectomia | € 8.000,00 |
Isterectomia | € 8.000,00 |
Ernia del disco | € 8.000,00 |
Tiroidectomia | € 8.000,00 |
Interventi per protesi (anca, spalla, ginocchio) | € 8.000,00 |
Interventi sulla prostata | € 8.000,00 |
Interventi su fegato, pancreas, esofago, stomaco, colon, intestino e retto per via laparoscopica o laparotomia, eccetto interventi di appendicectomia | € 11.000,00 |
Interventi chirurgici sul cuore e sulle arterie coronariche per via toracotomica o percutanea | € 11.000,00 |
Interventi per via craniotomica | € 11.000,00 |
Interventi sull'apparato respiratorio per via toracotomica | € 11.000,00 |
Nefrectomia | € 11.000,00 |
la Società provvede al rimborso delle spese per le prestazioni previste ai punti “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia o di infortunio” e “Trasporto sanitario” nell’ambito del massimale indicato per ogni singolo intervento. Non sono operanti i limiti di spesa previsti alle singole garanzie, ad eccezione di quanto previsto per la sola garanzia “Trasporto sanitario”.
Qualora l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società e a medici con essa convenzionati, i massimali più sopra indicati non si intendono operanti.
3.8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati.
⮚ Per i pensionati fino ad 80 anni
Pagamento diretto da parte di Unisalute alla casa di cura per le prestazioni erogate con applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ricovero
⮚ Per i pensionati da 81 a 88 anni
Pagamento diretto da parte di Unisalute alla casa di cura per le prestazioni erogate con applicazione di una franchigia di € 4.300,00 per ricovero
Ad eccezione dei
punto “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”:
− lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”;
punto “Trasporto sanitario”; punto “Rimpatrio della salma”
che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati.
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società.
⮚ Per i pensionati fino ad 80 anni
Rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 30% con il minimo non indennizzabile di € 4.000,00 per ricovero
⮚ Per i pensionati da 81 a 88 anni
Rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 45% con il minimo non indennizzabile di € 5.000,00 per ricovero
Ad eccezione dei
punto “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”:
− lett. d) “Retta di degenza”;
− lett. e) “Accompagnatore”;
− lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”;
punto “Trasporto sanitario”; punto “Rimpatrio della salma”
punto “Interventi specifici a seguito di malattia e infortunio”
che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto “Indennità Sostitutiva”.
Qualora l’Assicurato sostenga durante il ricovero delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall’Assicurato nei limiti previsti nei diversi punti; in questo caso non verrà corrisposta l’indennità sostitutiva”.
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati” o
b) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società”.
3.9 INDENNITA’ SOSTITUTIVA
L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di € 150,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.
3.10 MASSIMALE ASSICURATO
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 130.000,00 per nucleo familiare.
Sezione B - Extraricovero
4. ALTA SPECIALIZZAZIONE E VISITE SPECIALISTICHE
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni sotto indicate corrisponde a € 3.000,00 per nucleo familiare.
4.1 ALTA SPECIALIZZAZIONE
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extra ospedaliere.
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”)
Angiografia |
Artrografia |
Broncografia |
Cistografia |
Cistouretrografia |
Clisma opaco |
Colangiografia intravenosa |
Colangiografia percutanea (PTC) |
Colangiografia trans Xxxx |
Colecistografia |
Dacriocistografia |
Defecografia |
Fistolografia |
Flebografia |
Fluorangiografia |
Galattografia |
Isterosalpingografia |
Linfografia |
Mielografia |
Retinografia |
Rx esofago con mezzo di contrasto |
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto |
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto |
Scialografia |
Splenoportografia |
Urografia |
Vesciculodeferentografia |
Videoangiografia |
Wirsunggrafia |
Accertamenti
Ecocardiografia |
Elettroencefalogramma |
Elettromiografia |
Mammografia o Mammografia Digitale |
PET |
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN) |
Scintigrafia |
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale) |
Terapie
Chemioterapia |
Cobaltoterapia |
Dialisi |
Laserterapia a scopo fisioterapico |
Radioterapia |
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con applicazione di una franchigia di € 50,00 per accertamento diagnostico o ciclo di terapia
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
4.1.2 ALTA SPECIALIZZAZIONE bis
- Ecografia
- Gastroscopia
- Colonscopia diagnostica con o senza biopsia, con o senza esame istologico
- Elettrocardiogramma di base
- Rx senza liquido di contrasto
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con applicazione di una franchigia di
€ 50,00 per accertamento diagnostico o ciclo di terapia
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 per ogni accertamento diagnostico.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
4.2 VISITE SPECIALISTICHE
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici. Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con applicazione di una franchigia di € 60,00 per visita specialistica o accertamento diagnostico
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 per ogni visita specialistica.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
5. LENTI E OCCHIALI
La Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o a contatto, inclusa la montatura, nel limite annuo di € 350,00 per nucleo familiare.
La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute con applicazione di una franchigia di € 50,00 per fattura/persona.
Per l’attivazione è necessaria la prescrizione del medico oculista, o una certificazione dell’ottico optometrista, attestante la variazione del visus.
6. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
In deroga a quanto previsto all’art. B.2“Esclusioni dall’assicurazione” al punto 5, la Società provvede al pagamento di una visita specialistica e una seduta di igiene orale professionale l’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione. Le prestazioni sotto indicate sono nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, e si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
• Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale. La Società provvederà al pagamento della prestazione fino ad un massimo di € 60,00;
• Visita specialistica odontoiatrica.
Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico della struttura convenzionata riscontri, in accordo con la Società, la necessità di effettuare una seconda seduta di igiene orale nell’arco dello stesso anno assicurativo, la Società provvederà ad autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopra indicati.
7. INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
In deroga a quanto previsto all’art.B.2 “Esclusioni dall’assicurazione” al punto 5, la Società liquida le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di
implantologia dentale anche se successivi ad interventi chirurgici avvenuti fuori dalla copertura assicurativa purché anch’essi conseguenti alle seguenti patologie:
- adamantinoma
- ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
- cisti follicolari
- cisti radicolari
- odontoma
- osteiti che coinvolgano almeno un terzo dell’osso mascellare o mandibolare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
La documentazione sanitaria necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in:
− radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari e ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;
− radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari, adamantinoma, odontoma
Le spese sostenute vengono liquidate nel limite annuo di € 750,00 per assicurato.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
Condizioni valide per le sezioni A e B
8. SERVIZIO MONITOR SALUTE
8.1 SERVIZIO MONITOR SALUTE
Il Servizio Monitor Salute è offerto da UniSalute in collaborazione con SiSalute, divisione di UniSalute Servizi S.r.l., la nuova società controllata da UniSalute che offre servizi non assicurativi in ambito salute.
Si tratta di un servizio di monitoraggio a distanza dei valori clinici in caso di malattie croniche quali diabete, ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rivolto agli Assicurati con età maggiore o uguale a 50 anni.
Per attivare il Servizio, l’Assicurato dovrà compilare il “Questionario Monitor – Salute” presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, reperibile nell’Area Riservata nella quale ogni Assicurato può accedere tramite proprie credenziali di accesso. L’Assicurato seguendo le indicazioni che verranno fornite durante la compilazione del Questionario, dovrà: inviare documentazione medica attestante la patologia cronica, sottoscrivere e inviare il consenso al trattamento dei dati personali; sottoscrivere e inviare il Modulo di Adesione al servizio.
In caso di risposte dubbie o non definitive al Questionario, SiSalute potrà contattare telefonicamente l’Assicurato al fine di concludere la procedura di attivazione del servizio.
Nel caso in cui l’Assicurato presenti i requisiti per entrare nel programma di telemonitoraggio, SiSalute provvederà all’invio dei dispositivi medici coerenti con la patologia cronica da monitorare e all’attivazione degli stessi, previo contatto telefonico con l’Assicurato.
Unisalute, attraverso il suo personale qualificato, provvederà a monitorare a distanza la malattia cronica e all’occorrenza contatterà telefonicamente l’Assicurato, per verificare i valori rilevati dai dispositivi medici.
L’Assicurato avrà inoltre a disposizione un massimale aggiuntivo per visite specialistiche e accertamenti diagnostici inerenti la sua condizione di cronicità, da poter eseguire nelle strutture convenzionate con UniSalute o poter ottenere il rimborso delle spese sostenute nel Servizio Sanitario Nazionale come indicato nell’Art. “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici per patologie croniche”.
Per risolvere problemi di carattere tecnico, l’Assicurato potrà contattare il numero verde dedicato 800-169009, per richiedere invece informazioni sul servizio, l’Assicurato potrà contattare il numero verde dedicato 800- 244262.
La presente garanzia è prestata per l’intera annualità assicurativa sempre che l’Assicurato presenti i requisiti per entrare nel programma di telemonitoraggio.
8.2 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PER PATOLOGIE CRONICHE
Per gli Assicurati che sono entrati a far parte del programma di monitoraggio della cronicità, secondo i parametri indicati nell’Art. “Servizio Monitor Salute”, la Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e per accertamenti diagnostici strettamente connessi alle patologie croniche da cui sono affetti gli Assicurati, con le modalità sotto indicate.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato fosse domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la Società, potrà rivolgersi a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 300,00 per persona.
9. SERVIZI DI CONSULENZA
In Italia
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800-016622 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046.
a) Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a:
− strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
− indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
− centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero;
− farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
b) Prenotazione di prestazioni sanitarie
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società.
c) Pareri medici
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti.
10. PREMIO
I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai seguenti importi:
Sezione A
a) pensionato | € 750,00 |
b) coniuge o convivente “more uxorio” | € 700,00 |
c) ogni figlio | € 700,00 |
Sezione A + B | |
a) pensionato | € 1.000,00 |
b) coniuge o convivente “more uxorio” | € 950,00 |
c) ogni figlio | € 950,00 |
L’attivazione delle opzioni b) e c) comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come coniuge o convivente “more uxorio” o figli, risultanti dallo stato di famiglia.
Le opzioni b) e c) saranno attivate solo nel caso in cui aderisca un numero di nuclei familiari pari al 35% dei pensionati assicurati.
Per l’attivazione dell’opzione A+B è richiesto un minimo d’adesione del 35% dei pensionati
Premesso che non si prevede la possibilità di attivazione della copertura per i pensionati, e per i loro relativi familiari, i quali non abbiano aderito alla stessa entro i termini di cui all’art. 2 “Persone assicurate”, le movimentazioni all’interno della presente polizza sono regolate dai punti di seguito indicati.
1) Inclusione del coniuge o del convivente “more uxorio” e dei figli tutti risultanti dallo stato di famiglia
Per i pensionati iscritti alla data di effetto del contratto, il coniuge o il convivente “more uxorio” e i figli tutti risultanti da stato di famiglia, possono essere inclusi mediante pagamento del relativo premio entro la data di
decorrenza di polizza. Oltre detto termine, potranno essere inseriti esclusivamente il coniuge o il convivente “more uxorio” e i figli dei neopensionati sempreché risultanti dallo stato di famiglia.
Alle scadenze annuali del contratto i familiari suindicati inseriti nella copertura potranno essere esclusi; in questo caso, non potranno più essere reinseriti.
2) Inclusione di familiari per variazione dello stato di famiglia
Per i pensionati in garanzia alla data di effetto del contratto, l’inclusione di familiari come definiti al punto 2 “Persone assicurate”, secondo capoverso, in un momento successivo alla decorrenza della polizza è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza o nuove nascite; essa verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Società dell’apposito modulo. La garanzia decorrerà dalla data in cui si è verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga comunicata entro 30 giorni e sia stato pagato il relativo premio; in caso contrario decorrerà dal giorno della comunicazione dell’avvenuta variazione dello stato di famiglia alla Società, sempreché sia stato pagato il relativo premio.
3) Inserimento di nuovi pensionati in data successiva all’effetto di polizza
Le inclusioni di pensionati in data successiva a quella di effetto della polizza sono possibili solo nel caso di neo- pensionamento. La garanzia per il pensionato e i familiari indicati al punto 2 “Persone assicurate”, primo capoverso, decorre dal giorno dell’iscrizione al sindacato sempreché questa venga comunicata alla Società entro 30 giorni. Qualora tale iscrizione venga comunicata successivamente, la garanzia decorrerà dal giorno di comunicazione alla Società.
Qualora il pensionato intenda inserire l’eventuale coniuge o il convivente “more uxorio” e i figli tutti risultanti dallo stato di famiglia, dovrà includerli nella copertura all’atto dell’iscrizione e non potrà inserirli successivamente. L’inclusione verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Società dell’apposito modulo e pagamento del relativo premio.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai numeri 1, 2 e 3 del presente punto, il premio da corrispondere all’atto dell’inserimento nella garanzia corrisponde:
• al 100% del premio annuo per coloro che entrano in copertura nel primo semestre assicurativo;
• al 60% del premio annuo per coloro che entrano in copertura nel secondo semestre assicurativo.
4) Cessazione del rapporto tra SNFIA e il pensionato
Nel caso di cessazione del rapporto tra il pensionato e SNFIA, l’ex-pensionato iscritto e gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva.
12. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Al momento dell’emissione della presente polizza la Contraente si impegna a versare alla Società, a titolo di anticipo di premio a copertura del rischio assicurato, un importo pari a quello indicato nel frontespizio, calcolato su un numero stimato di 200 pensionati assicurati.
La Contraente provvederà a trasmettere alla Società le informazioni ricevute dal sindacato a cui sono iscritti tutti gli Assicurati, relative all’esatto numero dei pensionati assicurati, entro il 15/03/2022.
Tali informazioni verranno trasmesse mediante apposito supporto informatico, contenente i dati anagrafici degli Assicurati (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita). La Società procederà alla regolazione della rata contante mediante emissione di atto di variazione per l’importo a tal fine determinato, in base all’effettiva composizione della popolazione assicurata. L’importo dovuto dovrà essere versato entro il 15/04/2022.
Le movimentazioni che si verificheranno nel corso dell’annualità di polizza saranno gestite con apposito atto di variazione, a scadenza, mensile, con incasso del relativo premio di rata.
A.1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati, diversamente ha effetto dalle ore 00 del giorno dell’avvenuto pagamento. I premi devono essere pagati alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 00 del giorno di pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c..
A.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE / TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza ha durata annuale e scade alle ore 00 della data indicata sul frontespizio
In mancanza di disdetta, l’assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno.
L’eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata all’altra Parte a mezzo raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
A.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
A.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo dell’assicurato di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910 x.x. .
Il Contraente deve comunicare alla Società l’eventuale aggravamento del rischio legato al trasferimento della sede operativa o della sede legale dell’Azienda assicurata, ai sensi dell’art. 1898 c.c..
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
B.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non è operante per:
1. le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione
2. le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione dell’assicurazione
3. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie;
4. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
5. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
6. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
7. i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
8. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
9. i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza.
10. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
11. gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
12. il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
13. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
14. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
15. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
16. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
17. le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
I punti 1.e 2. non saranno applicati per coloro che risultavano già assicurati con polizza n. 40017904.
L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento dell’ottantottesimo anno di età del titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età
da parte del titolare; in tal caso per tutti i componenti del nucleo familiare del titolare l’assicurazione cessa nel medesimo momento in cui termina per il titolare.
Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga l’ottantottesimo anno di età, l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo Assicurato.
La garanzia decorre dalle ore 24:
− del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni ;
− del 60° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie ;
− del 60° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per l’aborto e le malattie dipendenti da gravidanza;
− del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per il parto e le malattie da puerperio;
− del 1° giorno del sesto anno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le infezioni da HIV.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:
− dal giorno di effetto dell’assicurazione di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni e per i massimali risultanti da quest’ultima;
− dal giorno di effetto dell’assicurazione di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
L’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde gratuito 800-016622 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia
+ 0516389046) e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario.
Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi punti C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con la Società” , C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o
C.1.3 “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale”.
Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” e 3.8 “Modalità di erogazione delle prestazioni” lett. b)” Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche non convenzionate con la Società”.
C.1.2 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ
L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere, al momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, la lettera d’impegno, con cui l’Assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.
In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l’Assicurato delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate.
Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’assicurato verranno liquidate con le modalità previste ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie.
C 1.3 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’Assicurato deve inviare a: UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti
- c/o CMP BO 40131 Bologna BO,la documentazione necessaria:
⮚ modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
⮚ in caso di ricovero(*), copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale;
⮚ in caso di intervento chirurgico ambulatoriale(*), copia completa della documentazione clinica, conforme all’originale;
⮚ in caso di prestazioni extraricovero, copia della prescrizione contenente la patologia presunta o accertata da parte del medico curante;
⮚ copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento. Inoltre, l’Assicurato, a fronte di specifica richiesta da parte della Società, deve produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso.
(*) Tutta la documentazione medica relativa alle prestazioni precedenti e successive al ricovero / intervento chirurgico ambulatoriale, ad esso connesso, dovrà essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si riferisce.
Ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, Unisalute avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione.
Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata e previa consegna alla Società della documentazione di cui sopra. In ogni caso l’indennizzo sarà pagato in Euro ma, relativamente alle prestazioni fruite dall’Assicurato al di fuori del territorio italiano, gli importi in valuta estera saranno convertiti in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa.
L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l’hanno visitato e curato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicurative richiesta di rimborso per il medesimo sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all’Assicurato verrà liquidato esclusivamente l’importo rimasto a Suo carico, con le modalità di cui al punto 3.8 “Modalità di erogazione delle prestazioni”
lett. b) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società”, al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.
C.1.4 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute vengono liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti punti C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con la Società“ o C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società“.
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato dovrà presentare il modulo di denuncia del sinistro e la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) o in alternativa copia della cartella clinica conforme all’originale.
C.1.5 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA
A) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società
La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate dalla Società effettuate in strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all’Assicurato.
B) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con la Società
La documentazione di spesa ricevuta dalla Società in copia fotostatica viene conservata e allegata ai sinistri come previsto per legge mentre – qualora la Società dovesse avvalersi della facoltà di richiedere la produzione degli originali – si restituisce all’Assicurato, con cadenza mensile, la sola documentazione eventualmente ricevuta in originale.
La Società, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato, in merito allo stato delle Sue richieste di rimborso, provvede all’invio dei seguenti riepiloghi al referente designato all’interno del sindacato:
− riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e non liquidate nel corso del mese;
− riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’Assicurato.
C.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione ed all'esecuzione del presente contratto, potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre Arbitri.
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’Assicurato.
Il Collegio Arbitrale si riunirà nel comune in cui ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo Arbitro esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker AON S.p.A. via Ponti 8/10 – 20143 – Milano e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il quale tratterà con l’Impresa.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 209/2005.
Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente (o l’Azienda) revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa. L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
Gentile Cliente,
Informativa al Cliente sull’uso dei suoi dati e sui suoi diritti
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”) e degli artt. 15 e 16 del Reg. Ivass n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, UniSalute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati(1).
Quali dati raccogliamo e come li trattiamo
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(2) ci fornite; tra questi ci sono anche categorie particolari di dati personali(3) (in particolare, relativi alla Sua salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(4); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(5). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi ai Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Se deciderà di registrarsi all’“Area riservata” del nostro sito internet e/o di scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili, qualora previste dal Suo Piano Sanitario, utilizzeremo questi dati anche per identificarLa come nostro assicurato e per fornirLe i servizi previsti dalla Sua polizza ed inviarLe le comunicazioni necessarie alla gestione delle prestazioni garantite. Il conferimento di questi dati è necessario per permettere a Lei ed ai Suoi familiari eventualmente assicurati di ottenere i servizi online tramite l'"Area riservata" del nostro portale internet o direttamente tramite l’App UniSalute dal Suo smartphone, e per fornirLe, a mezzo email, SMS o, limitatamente all’App, tramite notifiche push, informazioni sullo stato delle Sue prenotazioni, promemoria o conferme di appuntamento, riscontri sulla liquidazione dei sinistri, periodici estratti conto dei sinistri.
I dati relativi alla Sua salute (come quelli riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, scontrini per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, ecc., inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell’“Area riservata” del sito UniSalute, o utilizzando la fotocamera dello smartphone per l’App) sono necessari per dare corso alle prestazioni previste dalla Sua polizza e per fornirLe i servizi richiesti, nonché per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite) e per adempimenti normativi5. Il conferimento di questi dati è necessario per poterLe fornire le prestazioni assicurative, ma potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso Suo o del Suo eventuale familiare/convivente interessato(1)(8).
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e
(iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(7) o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del “Titolare assicurato”, alcuni dati, anche appartenenti a categorie particolari relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore, saranno messi a conoscenza anche del predetto “Titolare assicurato” ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti. Ciascun beneficiario della Sua polizza potrà tuttavia registrarsi individualmente all’“Area riservata” del nostro sito internet e/o scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili, qualora previste dal Suo Piano Sanitario, e gestire così in autonomia la propria posizione.
Come trattiamo i Suoi dati
UNS_Info_Cont_01 – Ed. 21.12.2020
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(9). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali e assicurativi (di regola, 10 anni).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì diritto a richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx), con sede in Xxx Xxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UniSalute S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7).
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) In caso di polizze per nucleo familiare copia della presente informativa viene consegnata al Cliente ed ai Suoi familiari e conviventi.
2) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
3) Rientrano nelle categorie particolari di dati personali non solo quelli relativi alla salute, ma anche i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona e i dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; periti, legali; società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri (quali le Centrali Operative), servizio di quietanzamento; medici, strutture sanitarie o cliniche convenzionate (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
8) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UniSalute, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UniSalute, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UniSalute e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
9) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.