MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Clausole campione

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dal presente Contratto potrà essere introdotta e/o imposta dall’ Assicuratore fatte salve le variazioni consentite e disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Art. 13 Beneficiari dell’Assicurazione
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Resta inteso che eventuali modifiche stabilite dall’Autorità di Controllo alle presenti condizioni troveranno autonoma applicazione fin dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto dell’assicurazione successiva alla data delle modifiche. Delle modifiche verrà data comunicazione per iscritto al Contraente, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Le condizioni di cui al presente Capitolato non sono modificabili.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. La Società si riserva di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione derivanti dall’adeguamento delle stesse alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali ma, in tale ultimo caso, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÚ” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”. La valuta di denominazione del FONDO è l’Euro. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO. La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto. A.4
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza dovranno essere approvate per iscritto. Le variazioni in aumento o diminuzione da parte del Contraente sono disciplinate dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti.