Registro Clausole campione

Registro. 1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
Registro. 1. Per il riconoscimento dei trasferimenti di cui all’articolo 8 del presente Accordo, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
Registro. Il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento, documentata da cartella clinica con scheda nosologica.
Registro. Ai fini del registro si dichiara che il presente contratto ha il valore di € … L’affittuario dichiara che il presente contratto sarà registrato cumulativamente ai sensi dell’art.7, Legge 23/12/98 n.448 e, pertanto, si impegna a comunicare alla proprietà la copia della registrazione. letto, confermato e sottoscritto.
Registro. Prima dell’avvio delle attività formative ogni registro deve essere vidimato dal Legale Rappresentante o suo delegato con procura di potere di firma, sulla prima o ultima pagina, indicando la data di sottoscrizione ed il numero delle pagine totali del registro stesso. Il Legale Rappresentante o il Responsabile del corso, se delegato, deve sottoscrivere il registro su ogni pagina contestualmente allo svolgimento delle attività. Il registro costituisce documento di pubblica evidenza, deve essere trattato secondo il criterio della chiarezza e della trasparenza e deve essere reso disponibile per consentire i controlli e le verifiche da parte dell’Ufficio della Provincia.
Registro. (a) In conformità con l'articolo 320-1(6) della Legge del 1915, il registro è tenuto dal Socio Accomandatario e contiene:
Registro. Articolo 8
Registro. 1. L’Ufficio comunale competente dovrà redigere un registro per il controllo delle emissioni di permessi e concessioni e per la verifica del rispetto delle norme e dei limiti del presente regolamento.
Registro. 8.1 - Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell’accesso ai singoli contesti informativi market sensitive, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell’informazione all’interno della sua sfera di attività e responsabilità.