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Registro Clausole campione

Registro. 1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti: a. è pubblico; b. è aggiornato conformemente alla pubblicazione di autorizzazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 3 e al riconoscimento di trasferimenti di cui all’articolo 8 paragrafi 2 e 3; c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione. 2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
RegistroNon applicabile.
Registro. (a) In conformità con l'articolo 320-1(6) della Legge del 1915, il registro è tenuto dal Socio Accomandatario e contiene: (i) una copia completa e aggiornata di questo Accordo; (ii) un elenco di tutti i Soci, individuati per nome, cognome e indirizzo o, in caso di persone giuridiche, denominazione o ragione sociale, forma giuridica, indirizzo esatto e numero di iscrizione nel registro delle imprese, se previsto dalla legislazione che le disciplina, nonché le loro Quote (parts d'intérêt) nella Società come assegnate ai Soci al Valore Nominale, ogni altro diritto loro spettante nella Società e l’ammontare del rispettivo Impegno; (iii) la registrazione di ogni trasferimento delle Quote di un Socio nella Società e la data del consenso scritto del Socio Accomandatario a tale trasferimento; e (iv) la registrazione di ogni riscatto di Quote della Società ai sensi del presente Accordo. (b) Su richiesta, ogni Socio può avere accesso alla parte del Registro che riporta le informazioni che lo riguardano presso la sede legale della Società tra le ore 10:00 e 16:00 CET, e/o con un preavviso scritto di almeno cinque (5) giorni lavorativi. Il Registro non fa parte del presente Accordo. Il Socio Accomandatario aggiornerà di volta in volta il Registro come necessario per riflettere accuratamente le informazioni in esso contenute. Qualsiasi riferimento nel presente Accordo al Registro sarà considerato un riferimento al Registro come in vigore di volta in volta. Fatti salvi i termini del presente Accordo, il Socio Accomandatario può intraprendere qualsiasi azione autorizzata ai sensi del presente Accordo in relazione al Registro senza la necessità di ottenere il consenso di qualsiasi altro Socio. Per modificare o aggiornare il Registro non è richiesta alcuna azione da parte di alcun Socio Accomandante. Il Registro sarà aggiornato per registrare qualsiasi emissione di Quote e qualsiasi altro evento che influisca sul numero o sull'ammontare delle Quote detenute da ciascun Socio.
Registro. 1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti: a. è pubblico; b. è aggiornato conformemente alla pubblicazione di autorizzazioni di cui all’ar- ticolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo e al riconoscimento di trasferimenti di cui all’articolo 8 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo; c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle au- torizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del tra- sferimento di risultati di mitigazione. 2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Registro. Il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento, documentata da cartella clinica con scheda nosologica.
Registro. 1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti: a. è pubblico; b. è aggiornato ogni volta che una voce è modificata in base al presente Accor- do; c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione. 2. Le Parti possono approvare l’utilizzo di un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Registro. 8.1 - Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell’accesso ai singoli contesti informativi market sensitive, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell’informazione all’interno della sua sfera di attività e responsabilità. 8.2 - Fermo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, le iscrizioni nel Registro vengono effettuate:  per attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi (i.e. il processo di rendicontazione, budget, forecast);  per progetti/eventi specifici (i.e. operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti). 8.3 - L’iscrizione dei singoli nominativi nel Registro avverrà per singola attività/processo ricorrente o continuativo ovvero per singolo progetto/evento (anche con possibilità di iscrizione plurima, in diversi contesti informativi), indicando il momento iniziale della disponibilità delle specifiche informazioni market sensitive e l’eventuale momento a decorrere dal quale detta disponibilità viene meno (ingresso/uscita dal contesto informativo rilevante). 8.4 - La responsabilità dell’apertura di un nuovo contesto informativo e del suo popolamento coincide con la responsabilità alla qualificazione di un’informazione come market sensitive e dunque è affidata agli stessi soggetti abilitati alla qualificazione dell’informazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione su delega del Presidente, l’Amministratore Delegato, ove nominato, i key managers e i primi riporti organizzativi). Colui che ha attivato il singolo e specifico contesto informativo ne è il responsabile primario, e in quanto tale governa anche le scelte di riclassificazione dei relativi contenuti. 8.5 - All’atto dell’iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e dei successivi aggiornamenti relativi - a cura vuoi del responsabile primario del contesto informativo al quale l’informazione market sensitive afferisce, vuoi di altro soggetto a ciò abilitato -, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all’interessato, corredato di apposita nota informativa circa obblighi, divieti e responsabilità connessi all’accesso all’informazione market sensitive...
Registro. Gli organizzatori di giochi in denaro possono tenere un registro comune ai fini dello scambio di dati secondo il presente accordo.
Registro. La Sede e ciascuna BU dovranno istituire e mantenere registri centralizzati, che specifichino per ciascuna Donazione filantropica approvata l’insieme di informazioni stabilito nella Sezione A di cui sopra, se la Donazione filantropica era preventivata o non preventivata e i fondi erogati.
Registro. Il Fondo Pensione adotta un registro nel quale deve procedere all’iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2. L’iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.