Termini di aspettativa Clausole campione

Termini di aspettativa. Periodo contrattuale per il quale non è garantita la copertura sanitaria.
Termini di aspettativa. Dal giorno di effetto del contratto, la garanzia decorre dalle ore 24:
Termini di aspettativa. La garanzia decorre dalle ore 00: - del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni; - del 15° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per malattie.
Termini di aspettativa. La garanzia decorre: - dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione per l’Inabilità Temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle seguenti malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico; - dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per l’Inabilità Temporanea totale conseguente a tutte le altre malattie, sempreché la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo di attesa. Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, con continuità di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le Prestazioni ed i massimali da quest’ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse Prestazioni da essa previste. Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Termini di aspettativa. L’assicurazione è soggetta alla decorrenza di termini di aspettativa ovvero ad un periodo di tempo, successivo alla data di effetto del contratto, durante il quale le Garanzie di polizza, in tutto o in parte, non operano. Tale termine è specificato per ciascuna delle Garanzie per cui è previsto.
Termini di aspettativa. (o Carenza): periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende inoperante.
Termini di aspettativa. Il periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza dell’assicurazione e la decorrenza della garanzia assicurativa.
Termini di aspettativa. La garanzia decorre, sia in forma diretta, previa dimostrazione dell’avvenuta adesione al piano assicurativo, che in forma indiretta dalle ore 00: • del giorno di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per gli infortuni; • del 60° giorno successivo a quello di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per le malattie; • del 60° giorno successivo a quello di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per l’aborto e le malattie dipendenti da gravidanza; • del 300° giorno successivo a quello di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per il parto e le malattie da puerperio; I termini di aspettativa sopraindicati non vengono applicati qualora la garanzia assicurativa risulti essere stata attivata nell’annualità precedente, anche con diverse Compagnie Assicuratrici, purchè tramite la convenzione per polizza sanitaria Cassa Forense.
Termini di aspettativa. La garanzia decorre: Qualora la presente Xxxxxxx sia stata emessa in sostituzione (senza soluzione di continuità) di altra Polizza, con la stessa Compagnia, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni ed i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti; • dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggio- ri somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Termini di aspettativa. La polizza non prevede termini di aspettativa