Termini di aspettativa. Periodo contrattuale per il quale non è garantita la copertura sanitaria.
Termini di aspettativa. La garanzia decorre: - dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione per l’Inabilità Temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle seguenti malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico; - dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per l’Inabilità Temporanea totale conseguente a tutte le altre malattie, sempreché la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo di attesa. Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, con continuità di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le Prestazioni ed i massimali da quest’ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse Prestazioni da essa previste. Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Termini di aspettativa. Dal giorno di effetto del contratto, la garanzia decorre dalle ore 24:
a) dello stesso giorno per gli infortuni e l’aborto post-traumatico;
b) del trentesimo giorno successivo per le malattie, l’aborto spontaneo e terapeutico;
c) del trecentesimo giorno successivo per il parto;
d) del centottantesimo giorno successivo per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Società.
Termini di aspettativa. La garanzia decorre dalle ore 00: - del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni; - del 15° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per malattie.
Termini di aspettativa. L’assicurazione è soggetta alla decorrenza di termini di aspettativa ovvero un periodo temporale, successivo alla data di effetto del contratto, durante il quale le garanzie di polizza, in tutto o in parte, non sono operanti. Tale termine viene specificato per ciascuna singola garanzia cui si applica.
Termini di aspettativa. Il periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza dell’assicurazione e la decorrenza della garanzia assicurativa.
Termini di aspettativa. (o Carenza): periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende inoperante.
Termini di aspettativa. La garanzia decorre, sia in forma diretta, previa dimostrazione dell’avvenuta adesione al piano assicurativo, che in forma indiretta dalle ore 00: • del giorno di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per gli infortuni; • del 60° giorno successivo a quello di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per le malattie; • del 60° giorno successivo a quello di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per l’aborto e le malattie dipendenti da gravidanza; • del 300° giorno successivo a quello di effetto del Contratto (1 aprile di ciascuna annualità) per il parto e le malattie da puerperio; I termini di aspettativa sopraindicati non vengono applicati qualora la garanzia assicurativa risulti essere stata attivata nell’annualità precedente, anche con diverse Compagnie Assicuratrici, purchè tramite la convenzione per polizza sanitaria Cassa Forense.
Termini di aspettativa. La polizza non prevede termini di aspettativa
Termini di aspettativa. Fermo quanto previsto dall’articolo 15 - “Pagamento del premio“: - le garanzie dell’art. 2 “Infortuni del bambino” sono valide dalle ore 24 del giorno di effetto della assicurazione per gli infortuni occorsi successivamente a tale data; - le prestazioni dell’art. 1 “Condizione speciale” sono operanti dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese della data d’effetto della polizza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione o in prosecuzione di altra con la medesima società, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano: - dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest’ultima risultanti; - dal giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest’ultima previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di aspettativa suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le diverse persone o prestazioni assicurate.