Indennità sostitutiva Clausole campione

Indennità sostitutiva. Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse.
Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato usufruisse del Servizio Sanitario Nazio- nale, l’Assicurazione varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso non abbia sostenuto alcuna spesa, oppure il totale delle spese so- stenute per tutto quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamolettera b), non superi 1.500 euro, l’Assicurato avrà diritto ad una indennità sostitutiva pari a 150 euro per ciascun giorno di Ricovero, fino ad un massimo di 100 gior- ni per ciascun Assicurato per Periodo assicurativo. La gior- nata di entrata e quella di dimissione dall’Istituto di cura verranno entrambe considerate giornate di Ricovero. In caso di Malattia oncologica, la Compagnia, in aggiunta alle spese previste al capitolo “Cosa e come assicuriamo”, rimborsa le spese sostenute per chemioterapia oncologica e radioterapia antitumorale, effettuate sia ambulatorialmente che in regime di Day Hospital, sino alla concorrenza di Ai termini della presente estensione di garanzia il Rimborso delle prestazioni previste al capitolo “Cosa e come assicuria- mo”, lettera c) è elevato da 120 giorni a 240 giorni successivi alla cessazione del Ricovero per la stessa malattia oncologica.
Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.
Indennità sostitutiva. Nel caso in cui l’Assistito, a seguito di ricovero, con o senza intervento chirurgico, non presenti richiesta di rimborso a carico della presente polizza, l’Assicuratore corrisponde un’indennità. L’indennità è pari ad € 155,00 al giorno e viene erogata, per ogni giorno di ricovero, fermo restando il limite massimo di 180 giorni per ciascun anno assicurativo e per Assistito. In caso di erogazione della indennità di cui sopra è altresì prevista la copertura delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sanitarie pre e post ricovero di cui alla lettera e) dell’art. 4.5 (A.1) e lett. c) dell’art. 4.5 (A.3), fermi restando gli specifici limiti temporali indicati negli articoli che precedono, che vengono effettuati applicando lo scoperto di cui all’art. 4.5 qualora previsto. I ticket vengono comunque rimborsati al 100%. La garanzia prevista dal presente articolo è anche riconosciuta in caso di day-hospital, in questo caso l’importo della diaria sarà pari al 50%.
Indennità sostitutiva. Qualora non risultino spese a carico dell’Assicurato in quanto i costi relativi al periodo di ricovero siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale - ovvero in assenza di richieste di rimborso delle spese sostenute durante il ricovero - l’Assicurato avrà diritto ad un indennizzo di euro 150,00 per ciascun giorno di ricovero, escluso quello di dimissione. L’indennità verrà corrisposta, anche in caso di intervento chirurgico in regime di Day Hospital, per ogni giorno di degenza nella misura del 50% dell’importo sopra indicato. Le eventuali spese diverse da quelle sostenute durante il periodo di ricovero – lettere d), e), f) e g) dell’art. 3.1 – saranno comunque oggetto di rimborso da parte della Società a termini di polizza. L’indennità viene corrisposta fino ad un massimo di 100 giorni per annualità assicurativa.
Indennità sostitutiva. Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero o day hospital, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero o il day hospital stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post ricovero o di day hospital, per le quali si prevede comunque il rimborso a termini di polizza.
Indennità sostitutiva. Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso a termini di polizza.
Indennità sostitutiva. L’importo giornaliero erogato dalla Società per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia e/o dell’in- fortunio, del parto e dell’aborto terapeutico; l’indennità viene riconosciuta in assenza di xxxxxx- sta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse (ad eccezione delle prestazioni pre e post ricovero che verranno comunque rim- borsate secondo le modalità ed i limiti specificamente indicati).
Indennità sostitutiva. Se l’Assicurato non richiede alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di € 75,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.
Indennità sostitutiva. Qualora il primo funzionario non abbia richiesto il rimborso delle spese di ricovero, per infortunio, malattia o parto, previste dall’art. 2, lettera A), punti 1), 2), 3) e 4), ovvero non abbia per esso sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità di € 50,00 per ogni giorno di ricovero, con il limite annuo di 180 giorni. Le giornate di entrata e di uscita dall'istituto o casa di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.