COMUNE DI COMO REGOLAMENTO DEI
COMUNE DI COMO REGOLAMENTO DEI
CONTRATTI
¦ Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16 dicembre 2004.
Titolo primo Norme generali | ||||
Art. | Oggetto | pag. | 1 | |
1 | ||||
Art. | Principi e finalità | pag. | 1 | |
2 | ||||
Art. | Determinazione e deliberazione a contrattare | pag. | 1 | |
3 | ||||
Art. | Pattuizioni generali | pag. | 2 | |
4 | ||||
Art. | Condizioni generali nei contratti p | er pag. | 2 | |
5 | l’esecuzione di opere pubbliche | |||
Art. | Condizioni particolari dei contratti | di | pag. | 2 |
6 | forniture e servizi | |||
Art. | Clausole contrattuali predisposte | pag. | 2 | |
7 | ||||
Art. | Controversie | pag. | 2 | |
8 | ||||
Art. | Arbitrato | pag. | 3 | |
9 | ||||
Art. | Appalto di lavori od opere pubbliche | pag. | 3 | |
10 | ||||
Art. | Contratti innominati | pag. | 3 | |
11 | ||||
Art. | Foro competente | pag. | 3 | |
12 | ||||
Titolo secondo Forme contrattuali | ||||
Art. | Forma del contratto | pag. | 3 | |
13 |
Titolo terzo Procedure contrattuali
Capo primo Criteri di individuazione del
contraente
Art. 14
Art. 15
Ricerca del contraente pag. 4
Fornitura di beni e servizi pag. 4
Art. Pubblicità avvisi pag. 4
16
Art. 17
Bando di gara indicativo pag. 4
Capo secondo Procedure ad evidenza
pubblica
Sez. I – Asta pubblica
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Asta pubblica pag. 5
Sezione II – Licitazione privata
Definizione e procedimento pag. 5
Offerte anomale pag. 5
Aggiudicazione pag. 5
Sezione III – Appalto concorso
Definizione pag. 5
Commissione e procedimento di scelta pag. 6
Aggiudicazione pag. 6
Sezione IV – Regole generali per le gare ad evidenza pubblica
Art. 25 Art. | Regime pubblicitario Rilascio di documento tecnici | pag. pag. | 6 7 |
26 Art. | Svolgimento della gara | pag. | 7 |
27 Art. | Pubblicità dell’esito della gara | pag. | 7 |
28 Art. | Commissione di gara | pag. | 7 |
29 Art. | Rinuncia dell’aggiudicatario | pag. | 8 |
30 | |||
Capo terzo Trattativa privata | |||
Art. 31 | Trattativa privata mediante gara ufficiosa per acquisti, | pag. | 8 |
forniture e servizi | |||
Art. 32 Art. | Trattativa diretta Ambito di applicazione per appalti di lavori | pag. pag. | 8 9 |
33 | pubblici | ||
Titolo quarto Figure contrattuali |
Capo primo Contratti di prestazione
d’opera
Art. 34
Art. 35
Contratti di prestazione d’opera intellettuale pag. 9
Scelta del contraente pag. 9
Art. 36
Incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie
pag. 10
Capo secondo Alienazione e donazione di beni immobili
Art. 37
Alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso
pag. 10
Art. 38
Donazioni pag. 10
Capo terzo Alienazione di diritti reali
immobiliari
Art. 39
Diritto di superficie pag. 11
Titolo quinto Formazione del contratto
Art. 40
Stipulazione del contratto pag. 11
Art. 41
Eseguibilità ed esecuzione in pendenza di stipulazione
pag. 11
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 1 - OGGETTO
Intervento di somma urgenza pag. 12
Spese contrattuali pag. 12
Cauzione pag. 12
Deposito e trasmissione del contratto pag. 12
Collaudo pag. 12
COMUNE DI COMO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
1. Il presente Regolamento si applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma, posti in essere dal Comune nello svolgimento di qualsivoglia attività. Sono assoggettati alla presente normativa anche i negozi conclusi nelle forme del diritto pubblico, quali le concessioni contratto;
2. L’attività contrattuale del Comune si sviluppa attraverso le procedure e si realizza nelle forme previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. Sono escluse dalla disciplina di quest’ultimo le forme associative tra Enti Locali previste dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
Art. 2 - PRINCIPI E FINALITA’
1. L’attività negoziale dell’Ente si ispira ai seguenti principi:
a. perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico;
b. realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
c. osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell’interesse della collettività;
d. armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività della scelta.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 3 - DETERMINAZIONE E DELIBERAZIONE A CONTRATTARE
1. Ogni contratto deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, adottata dal responsabile del procedimento di spesa.
2. Detta determinazione deve, di norma, approvare lo schema di contratto ed indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto dello stesso, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base.
3. Nel caso di appalti di opere pubbliche, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo nel rispetto della normativa sui lavori pubblici, contiene gli elementi previsti al comma precedente;
4. Nei casi di negozi giuridici per i quali sia prevista la competenza a deliberare del Consiglio Comunale, gli elementi di cui al comma 2 saranno contenuti nella relativa deliberazione.
1.
Art. 4 - PATTUIZIONI GENERALI
1. I contratti devono avere termine e durata certi.
2. E’ escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e di imprenditori sulle somme da loro anticipate per l’esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione di legge;
3. Il subappalto e la sub fornitura, nonché l’eventuale cessione del contratto sono consentiti esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge.
Art. 5 - CONDIZIONI GENERALI NEI CONTRATTI PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Per l’esecuzione dei contratti per la realizzazione di opere e lavori pubblici, si rimanda al capitolato generale d’appalto, approvato ai sensi della legge quadro in materia, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.
Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI
L’esecuzione degli appalti di forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale contenente i seguenti elementi:
¦ Oggetto del contratto
¦ Descrizione delle opere da eseguire ovvero dei beni e dei servizi da fornire
¦ Modalità di pagamento
¦ Specificazione degli allegati al contratto
¦ Ammontare dell’eventuale deposito cauzionale
¦ Termine per l’adempimento delle prestazioni contrattuali, ivi comprese quelle continuative
¦ Penalità per il caso di ritardo o di inadempimento contrattuale
¦ Forma di collaudo o, comunque, di verifica della regolare esecuzione
¦ Assetto e modalità di definizione delle eventuali controversie.
Art. 7 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE
Il soggetto interessato alla conclusione di un contratto, le cui condizioni generali o speciali siano state predisposte in tutto o in parte dalla Amministrazione, deve, in sede di offerta, dichiarare di essere a conoscenza di tali condizioni e dei documenti messi a disposizione dall’Ente.
Art. 8 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, è decisa preliminarmente dal Dirigente competente, salvo che ciò comporti variazioni del piano economico di gestione o del bilancio. In tali casi dovrà essere sottoposta agli organi rispettivamente competenti.
2.
Art. 9 - ARBITRATO
1. Se la decisione di cui all’articolo precedente non viene assunta od accettata dalla controparte, la controversia può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria, ovvero se le parti decidano in tal senso mediante apposito compromesso.
2. Il collegio è composto di norma di tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale civile del Foro competente.
3. Per il Comune provvede alla nomina il Dirigente competente, che ne informa preliminarmente la Giunta.
4. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 10 - APPALTO DI LAVORI OD OPERE PUBBLICHE
Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d’appalto di lavori pubblici si applicano le norme speciali di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11 - CONTRATTI INNOMINATI
1. I contratti innominati o atipici sono disciplinati in via analogica dalle regole dettate per i contratti tipici, in quanto applicabili.
2. Ove risulti inapplicabile l’analogia andranno comunque osservati i principi generali dell’ordinamento.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all’arbitrato ovvero quando le parti non si accordino per tale rimedio, è dato ricorso al giudice competente.
2. Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del Foro di Como.
TITOLO SECONDO FORME CONTRATTUALI
Art. 13 - FORMA DEL CONTRATTO
1. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a. per atto pubblico
b. per forma pubblica amministrativa
c. per scrittura privata
d. per scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio entro il limite di valore di
50.000 euro
e. per scambio di deliberazioni in caso di contratti tra soggetti pubblici. 3.
2. La stipulazione a mezzo di scrittura privata è ammessa per contratti conseguenti a trattativa privata. TITOLO TERZO
PROCEDURE CONTRATTUALI CAPO PRIMO
Criteri di individuazione del contraente Art. 14 - RICERCA DEL CONTRAENTE
1. Le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni pubbliche.
2. Qualora l’importo dell’affidamento superi i limiti previsti dalla normativa comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dalla medesima normativa e dalle leggi nazionali di recepimento.
Art. 15 - FORNITURA DI BENI E SERVIZI
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per l’acquisizione di beni e servizi il cui importo non supera la soglia comunitaria, deve essere adottata la seguente modalità di scelta: Trattativa privata secondo quanto disposto dall’art. 31 del presente Regolamento, fino a 130.000 euro.
2. Per l’acquisizione di beni e servizi il cui importo sia pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le normative comunitarie e la normativa nazionale di riferimento.
3. Per gli acquisti di beni e servizi in economia o mediante cottimo fiduciario si applicano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento dei servizi economali.
Art. 16 - PUBBLICITA’ AVVISI
I bandi e gli avvisi di gara per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino alla soglia comunitaria devono essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito informatico del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Art. 17 - BANDO DI GARA INDICATIVO
1. Sulla base delle richieste pervenute, il Dirigente responsabile del procedimento di spesa, entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario, pubblica con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture di beni e servizi per settore di prodotti che intende aggiudicare nel corso dell’esercizio finanziario.
2. Il suddetto bando di gara indicativo è pubblicato nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4.
Art. 18 - ASTA PUBBLICA
CAPO SECONDO
Procedure ad evidenza pubblica Sezione I - Asta pubblica
L’asta pubblica o procedura aperta ed i sistemi di aggiudicazione relativi sono disciplinati dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti, nonché per quanto compatibile dal presente Regolamento.
Sezione II - Licitazione privata
Art. 19 - DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano, su invito dell’Amministrazione Comunale, le ditte che ne abbiano fatto richiesta, purchè in possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Le condizioni di applicabilità, i metodi e le modalità di svolgimento della licitazione privata sono determinate dalla legge.
Art. 20 - OFFERTE ANOMALE
La disciplina delle offerte anomale è regolata dalla legge. Art. 21 - AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, salvo quanto diversamente previsto dalla legge, diventa efficace, per l’Amministrazione, dopo l’adozione della relativa determinazione da parte del Dirigente responsabile del procedimento di spesa.
Sezione III - Appalto concorso
Art. 22 - DEFINIZIONE
1. L’appalto concorso è una gara a concorso limitato nella quale le ditte, invitate dalla Amministrazione, devono presentare il progetto dell’opera o del servizio da realizzare, redatto sulla base di un piano o progetto di massima forniti dall’Amministrazione, indicando inoltre le condizioni e i prezzi di esecuzione.
2. E’ facoltà dell’Ente ricorrere alla procedura dell’appalto concorso in caso di:
5.
¦ Fornitura di beni e servizi speciali o di particolare rilevanza tecnica ed economica;
¦ Indisponibilità del progetto o di una precisa soluzione tecnica da adottare;
¦ Casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici.
Art. 23 - COMMISSIONE E PROCEDIMENTO DI SCELTA
1. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
2. La Commissione prevista dall’art. 28 può delegare a sottocommissioni interne l’analisi e la valutazione dei singoli elaborati.
3. La Commissione procede ad approfondita e motivata valutazione comparativa dei progetti e forma l’eventuale graduatoria.
4. La Commissione può motivatamente concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati sono meritevoli di essere scelti.
5. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dal bando di gara e dalla legge.
Art. 24 - AGGIUDICAZIONE
1. Il Presidente della Commissione, se diverso dal Dirigente responsabile del procedimento di spesa, trasmette a quest’ultimo il verbale dei lavori svolti.
2. Il Dirigente responsabile, anche su suggerimento della Commissione, ha facoltà, prima di procedere all’aggiudicazione, di richiedere al concorrente meglio qualificato modifiche del progetto presentato, necessarie a garantire maggiore rispondenza alle finalità perseguite o a ragioni di economicità.
3. La valutazione della Commissione non vincola l’Amministrazione, salvo il caso che la stessa proceda alla aggiudicazione.
4. Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati. Tuttavia, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, l’Amministrazione può riservarsi la
facoltà, ove non dia corso all’aggiudicazione, di acquisire il progetto prescelto dalla Commissione, previo pagamento della prestazione progettuale in conformità alle vigenti tariffe professionali.
Sezione IV - Regole generali per le gare ad evidenza pubblica
Art. 25 - REGIME PUBBLICITARIO
Le gare previste dalle sezioni prima, seconda e terza del presente capo sono indette con appositi bandi o sollecitate con lettere d’invito sottoscritte dal Dirigente responsabile del procedimento di spesa e sono da sottoporre a pubblicazione in coerenza alle normative vigenti oltre che alle modalità previste dal presente Regolamento e dalla determinazione o deliberazione a contrattare.
6.
Art. 26 - RILASCIO DI DOCUMENTI TECNICI
1. Il bando di gara o l’invito alla gara precisano l’ufficio presso il quale le imprese interessate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. I legali rappresentanti delle imprese invitate o loro delegati hanno diritto di ottenere copia di tutti gli atti ostensibili.
Art. 27 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
1. L’esperimento della gara si verifica in luogo aperto al pubblico, nel giorno e ora previsti nel bando o nell’invito, sotto la direzione del Presidente della Commissione di cui all’art 28.
2. La Commissione verifica la procedura di presentazione delle offerte ed il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti, determina il risultato dell’esperimento e procede, fatte salve diverse procedure di legge, alla sua proclamazione e alla formalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria.
3. L’aggiudicazione definitiva compete al Dirigente responsabile del procedimento di spesa.
Art. 28 - PUBBLICITA’ DELL’ESITO DELLA GARA
Prima della stipulazione del contratto, il Dirigente competente provvede a dare adeguata pubblicità dell’esito della gara, dandone notizia a tutti i partecipanti.
Art. 29 - COMMISSIONE DI GARA
1. La Commissione di gara, costituita con atto del Segretario Generale, è di norma composta:
a. dal Dirigente del centro di responsabilità interessato all’oggetto dell’appalto, con funzioni di Presidente.
b. da due Dirigenti o Funzionari da individuare nell’ambito dell’area tecnica, amministrativa o finanziaria, secondo l’oggetto dell’appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità.
2. Per gli appalti di lavori mediante appalto concorso, nonché per l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, la Commissione di gara è composta di un numero di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. Per la costituzione della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5,6,7 e 8 dell’art. 21 della legge sopra citata.
3. Per tutte le altre gare ad evidenza pubblica, in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta o nelle quali sia previsto che la Commissione esprima valutazioni discrezionali, il Segretario Generale nomina una Commissione giudicatrice, di natura esclusivamente tecnica e di composizione adeguata, con un numero di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di nove, in ogni caso dispari. In carenza di dipendenti dotati di specifiche competenze, potranno essere nominati membri esterni di comprovata e documentata competenza nelle materie oggetto della gara.
7.
4. Per le gare informali previste dal presente Regolamento, la Commissione esaminatrice delle offerte opera secondo la composizione stabilita con provvedimento del Dirigente del centro di responsabilità interessato all’oggetto dell’appalto.
5. Le Commissioni di gara sono coadiuvate da un Segretario verbalizzante, designato in sede di nomina della Commissione tra i Funzionari di cui al comma 1, lettera b).
Art. 30 - RINUNCIA DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di rifiuto o rinuncia dell’aggiudicatario, fermi i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, è in facoltà del Dirigente responsabile del procedimento di spesa disporre l’aggiudicazione a favore di soggetto collocato in rango immediatamente successivo in graduatoria, ovvero di disporre la ripetizione della gara.
CAPO TERZO
Trattativa privata
Art. 31- TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI
1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara ufficiosa.
2. Il ricorso alla trattativa privata in caso di acquisti in economia o mediante cottimo fiduciario è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento dei servizi economali.
Art. 32 - TRATTATIVA DIRETTA
1. Il ricorso alla trattativa diretta è consentito quando si rientri nei seguenti casi:
a. gli incanti o le licitazioni o le gare ufficiose siano andate deserte;
b. in caso di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c. la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
d. locazione passiva di immobili;
e. acquisto, permuta, locazione, nonché vendita di immobili da concludersi con amministrazioni dello Stato, con Enti territoriali o altri Enti pubblici in genere;
f. nel caso in cui l’urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, non permetta di esperire la pubblica gara;
g. vi sia necessità e convenienza economica di affidare allo stesso contraente forniture e lavori necessari per completare quelli realizzati
h. incarichi professionali di natura fiduciaria, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
8.
2. Il ricorso alla trattativa diretta, entro il limite di importo di 50.000 euro, è altresì consentito quando si rientri nei seguenti casi:
a. in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b. per acquisizioni di beni e appalti di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
c. la motivazione del ricorso alla trattativa diretta deve essere espressamente specificata nella determinazione a contrattare.
Art. 33 - AMBITO DI APPLICAZIONE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Il ricorso alla trattativa privata in caso di appalti di lavori è disciplinata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo Regolamento.
TITOLO QUARTO FIGURE CONTRATTUALI CAPO PRIMO
Contratti di prestazione d’opera
Art. 34 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
1. Con il contratto di prestazione d’opera intellettuale una persona s’impegna, verso un corrispettivo, a svolgere a favore dell’Ente, un’opera o un servizio d’indole intellettuale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
2. Il Comune ricorre al contratto di prestazione d’opera intellettuale quando sia necessario indirizzarsi a collaborazione esterna ad elevato contenuto professionale per obiettivi e tempi determinati, ovvero in mancanza di specifiche qualificazioni professionali all’interno dell’Ente.
Art. 35 - SCELTA DEL CONTRAENTE
1. Con il contratto di prestazione d’opera intellettuale sono conferiti ai professionisti iscritti negli Albi previsti dalla legge per l’esercizio delle professioni intellettuali o, in assenza di Albo, dotati di comprovata competenza nell’opera intellettuale oggetto di prestazione. Nell’assegnazione dell’incarico si tiene conto del livello di specializzazione che il professionista induce aspettativa di assicurare, nonché del buon esito di precedenti rapporti professionali con l’Amministrazione.
2. Per gli incarichi professionali di particolare prestigio e difficoltà si procede, se del caso, ad assegnazione all’interno di un ventaglio di nominativi indicati, secondo le circostanze, dagli ordini professionali, dalle università o dagli Enti di ricerca.
3. E’ consentito il conferimento di incarichi professionali a dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dalla legge.
9.
Art. 36 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA’ ACCESSORIE
1. L’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore a 100.000 euro deve essere preceduto, salvo i casi di comprovata urgenza, da pubblicazione all’Albo Pretorio, per almeno 15 giorni, di avviso riportante l’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale e l’importo dell’incarico. Detto avviso viene altresì comunicato agli Ordini professionali.
2. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia uguale o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni previste dalla legge quadro in materia di lavori pubblici.
CAPO SECONDO
Alienazione e donazione di beni mobili Art. 37 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO
1. I beni mobili dichiarati fuori uso con determinazione dirigenziale del Dirigente competente sono, di norma, alienati mediante asta pubblica.
2. Il Dirigente competente ai sensi del comma 1 dispone l’affissione dell’avviso d’asta all’Albo Pretorio del Comune e sul sito informatico dell’Ente almeno 15 giorni prima della data fissata per l’asta.
3. L’avviso contiene l’elenco dei beni da alienare, oltre al luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’asta.
4. Il Dirigente del servizio competente può, per beni dichiarati fuori uso e di modesto valore economico disporre la donazione a favore di altri Enti pubblici o di organizzazioni non lucrative.
5. I beni mobili quali autovetture, motocicli e macchinari di altro genere possono essere oggetto di alienazione a ditte fornitrici di beni dello stesso genere.
Art. 38 - DONAZIONI
1. La Giunta Comunale delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o delle universalità di beni mobili, qualora il valore sia superiore a 50.000 euro.
2. Per importi inferiori a 50.000 euro l’accettazione della donazione è effettuata dal Dirigente preposto al servizio destinatario della donazione, con propria determinazione dirigenziale, indicante finalità e ragioni dell’atto.
10.
CAPO TERZO
Alienazione di diritti reali immobiliari Art. 39 - DIRITTO DI SUPERFICIE
1. La costituzione a favore di terzi di un diritto di superficie su beni immobili di proprietà comunale è soggetta alle stesse procedure previste per l’acquisizione o la vendita di beni immobili.
2. Alle stesse procedure soggiacciono le concessioni d’uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualora costituiscano a favore di terzi diritti di consistenza reale assimilabili al diritto di superficie.
TITOLO QUINTO FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 40 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato secondo le forme prescritte dalla legge ovvero autorizzate dall’art. 13.
2. Il Segretario Generale può rogare tutti gli atti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse del Comune
3. Lo stipulante dovrà attenersi strettamente alla volontà manifestata attraverso gli atti deliberativi.
4. Il contratto non può essere stipulato se non ad acquisizione avvenuta della certificazione prevista dalle disposizioni di prevenzione della delinquenza mafiosa e delle altre forme di criminalità organizzata, nei limiti previsti dalla legge.
5. L’aggiudicatario se non interviene, senza giustificato motivo, nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dall’aggiudicazione.
6. Nei contratti da concludersi mediante scambio di lettera commerciale o scambio di deliberazione, il responsabile del procedimento provvede ad inviare al contraente comunicazione contenente i dati relativi all’oggetto del contratto, al corrispettivo e agli estremi dell’atto di assunzione dell’impegno finanziario.
Art. 41 - ESEGUIBILITA’ ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE
1. Il contratto, di norma, acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, il Dirigente responsabile del procedimento di spesa può dare avvio all’esecuzione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia, pur in pendenza del perfezionamento formale dello stesso.
3. Competono in tali casi all’aggiudicatario tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.
11.
Art. 42 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Dirigente competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.
2. Entro il più breve termine, il Dirigente deve redigere una perizia giustificativa dell’intervento, che dovrà approvare con apposita determinazione entro trenta giorni dall’affidamento delle prestazioni, impegnando contestualmente la spesa necessaria.
3. E’ fatto obbligo ai Dirigenti di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere in via d’urgenza.
4. Qualora l’urgenza sia tale da impedire l’effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui al comma 2.
Art. 43 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e fiscali sono, di norma, a carico dell’altro contraente. Art. 44 - CAUZIONE
1. Il soggetto che contratta con l’Amministrazione presta la cauzione nei casi e secondo le moda- lità previste dalla legge o dal contratto stesso, ovvero dal capitolato o dalla lettera di xxxxxx.
2. La cauzione è svincolata su autorizzazione del Dirigente che ha stipulato il contratto.
Art. 45 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEL CONTRATTO
1. L’originale del contratto redatto in forma pubblico – amministrativa è conservato in un apposito archivio presso l’Ufficio Contratti, il quale provvede a trasmetterne copia al Dirigente responsabile per gli adempimenti e la gestione di competenza.
2. La gestione importa vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto e, in particolare, l’assunzione dei necessari provvedimenti in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento.
Art. 46 - COLLAUDO
I lavori, le forniture ed in genere le prestazioni ricevute dall’Amministrazione sono sottoposti, nei casi previsti dalla legge o dal capitolato, a collaudo, da effettuarsi nei modi previsti dal capitolato speciale di appalto.
12.