PRINCIPI E FINALITA’ Clausole campione

PRINCIPI E FINALITA’. Con gli alloggi ERS il Comune di Ferrara intende dar attuazione ad una politica di sostegno ai nuclei familiari le cui condizioni economiche siano tali da non consentire l’accesso alla graduatoria ERP ovvero la permanenza negli alloggi ERP (per situazioni reddituali oltre i limiti) ma siano tuttavia tali da non consentire l’accesso alle locazioni a canone libero di mercato, per situazioni reddituali non sufficienti ovvero per altre ragioni di ordine sociale o sanitario. Il Regolamento Comunale ERS inoltre detta principi volti a favorire e promuovere forme di convivenza con l’obiettivo di garantire l’integrazione socio culturale tra nuclei familiari esistenti nel medesimo immobile.
PRINCIPI E FINALITA’. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Comune di Cervia e l’organizzazione di volontariato (di seguito denominata per brevità “organizzazione”) per la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina e felina, come di seguito individuati, e di servizi connessi e complementari. La collaborazione costituisce attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione e persegue le seguenti finalità di interesse generale: - protezione e cura degli animali e tutela dei loro diritti; - prevenzione del randagismo animale e degli abbandoni; - promozione di una positiva convivenza tra uomo e animali; - diffusione della cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi e, in particolare, per le specie più deboli. La collaborazione si esplica secondo quanto di seguito specificato, ispirandosi a principi di trasparenza, correttezza, cooperazione, responsabilità, interesse comune.
PRINCIPI E FINALITA’. Nei Comprensori alpini di caccia, al fine di garantire densità di popolamenti commisurate alle potenzialità degli ambienti, la gestione dell’esercizio venatorio alla selvaggina tipica di monte è organizzata nel rispetto delle seguenti procedure: a. Valutazione, per specie, delle capacità ricettive dei vari ambienti; b. Conoscenza della reale consistenza dei popolamenti acquisita mediante censimenti; c. Distribuzione programmata della pressione venatoria; d. Attuazione di razionali piani di prelievo per specie; e. Controllo statistico dei capi abbattuti. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione del prelievo delle seguenti specie: x. xxxxxxxxx (Alectoris graeca); x. xxxxx forcello (Tetrao tetrix); x. xxxxxxx bianca (Lagopus mutus); x. xxxxx bianca (Lepus timidus); e. lepre comune (Lepus europaeus)
PRINCIPI E FINALITA’. 1. L’attività negoziale dell’Ente si ispira ai seguenti principi: a. perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico; b. realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici; c. osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell’interesse della collettività; d. armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività della scelta. 2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
PRINCIPI E FINALITA’. Il Servizio di Inserimento Lavorativo per persone individualmente e socialmente svantaggiate dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo ha la finalità di garantire, mediante la costruzione di percorsi ad hoc, tutte le condizioni necessarie per realizzare un corretto processo di integrazione lavorativa e collocazione nel mercato del lavoro, attraverso l’applicazione di specifiche metodologie e la messa in atto di una serie di interventi, mirati anche ad implementare la rete territoriale delle risorse strumentali all’inserimento lavorativo. Si tratta di interventi rivolti a soggetti individuati in collaborazione con i servizi sociali comunali ai sensi della D.G.R. 25 luglio 2016 n. X/5451 ad oggetto “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri- abilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 gennaio 2015” e dagli indirizzo regionali in materia di tirocini DGR 7763 del 17 gennaio 2018. Il Servizio di Inserimento Lavorativo dovrà svilupparsi sulla base di un progetto che dovrà prevedere le modalità di attuazione delle seguenti funzioni: • coordinamento e rete, mediante l’individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi. • orientamento, attraverso una adeguata analisi dei bisogni delle diverse tipologie di soggetti interessati, anche a livello delle loro specificità individuali; • mediazione e accompagnamento, attraverso l’elaborazione di adeguati percorsi individuali e di gruppo.
PRINCIPI E FINALITA’. 1 - Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013. 2 - Le norma del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e benefici economici, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. 3 - Il Comune di Pomarance, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale. In particolare, il Comune favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, a promuovere le attività e gli eventi sportivi, scientifici, culturali, educativi e le iniziative in ambito ambientale, nonché a salvaguardare e promuovere le tradizioni storiche, civile e religiose della propria comunità. 4 - Con il presente Regolamento si dettano, inoltre, disposizioni per la gestione dell’Albo comunale degli organismi associativi, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale.
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  • Norme finali 1. Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

  • Clausole finali Ai sensi dell’Art. 28, 5° Comma, L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari affinchè le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. In sede notarile il testo della presente convenzione sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche per eventuali adeguamenti e/o precisazioni di carattere anche catastale ovvero richiesti dal Notaio per ragioni di natura contrattuale. Il Notaio rogante resta fin d’ora facoltizzato dalle parti ad introdurre eventuali specificazioni e/o adeguamenti e/o modifiche per una miglior traduzione della volontà delle parti nell’atto notarile, anche per quanto possa concernere una miglior identificazione delle aree. Tutte le spese relative, conseguenti e derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle notarili, tecniche di frazionamento e di trascrizione sono a carico degli OPERATORI, che chiedano i benefici di legge anche per quanto attiene la rilocalizzazione e rassegnazione agli OPERATORI delle aree e delle volumetrie di rispettiva competenza e titolarità, trattandosi di atto di esecuzione di previsioni urbanistiche comunali.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Clausola finale Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Napoli, lì / / Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.