Interventi di somma urgenza. (immediati): quando l’intervento dovrà essere iniziato entro il termine di 2 ore dall’ordinativo effettuato tramite Fax, e portato a termine nel minor tempo possibile, questo tipo di intervento sarà richiesto esclusivamente per situazioni di assoluta urgenza dovuta a motivi di incolumità pubblica o necessità operative particolari e potrà essere limitato, qualora sia tecnicamente impossibile all’appaltatore eseguire l’intervento compiutamente, alla messa in sicurezza della situazione oggetto della richiesta di intervento. L’intervento dovrà comunque essere completato nel minor tempo possibile.
Interventi di somma urgenza. 1. Nei casi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento od il tecnico dell’Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 18, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il Responsabile del procedimento od il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’Amministrazione, il Responsabile di cui all’art. 10 procede all’immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Interventi di somma urgenza. Finalizzati alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni. Dovranno essere effettuati entro 1 (una) ora dalla chiamata, nell’arco delle 24 ore sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Qualora si verificassero ritardi negli interventi si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00 a insindacabile giudizio del Committente, per ogni ora di ritardo. Per interventi di tipo complesso, che rispondono all’esigenza di potenziamento degli impianti, i tempi di risoluzione verranno valutati in contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione. Poiché il fine principale di tutti gli interventi/prestazioni è la garanzia del livello di sicurezza degli edifici e dei lavoratori, la rimozione di situazioni anomale segnalate dalle richieste di intervento, dovrà essere attivata e risolta in ogni momento, con l’avvertenza di comunicare al Committente, l’intervento iniziato o ultimato. Si rammenta inoltre che l’appaltatore dovrà garantire anche la installazione a suo carico e spese per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente dalla sede d’appartenenza per operazioni di manutenzione. L’importo delle penalità sarà detratto in sede di liquidazione delle fatture, a seguito di contestazione scritta da parte del Dirigente del competente Servizio dell’Amministrazione, oppure con rivalsa sul deposito cauzionale. In generale ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità delle operazioni di manutenzione, il Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento di detta manutenzione. Il Committente si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione dei Lavori in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Interventi di somma urgenza. 1. I lavori di somma urgenza, servizi e forniture di cui all'art. 163 del D.lgs 50/216 vengono immediatamente affidati ad operatori specifici idonei, nelle more delle verifiche di legge, che comunque devono essere effettuate ai fini della liquidazione, nel rispetto della suddetta disciplina e/o delle ordinanze emanate dalla Autorità competente di Protezione Civile.
Interventi di somma urgenza. Finalizzati alla tutela ed alla incolumità delle persone e dei beni.
Interventi di somma urgenza. Solo in caso di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono.
Interventi di somma urgenza. Art. 17 Forma dei contratti
Interventi di somma urgenza. 1. Qualora ricorrano circostanze nelle quali sia giustificata la realizzazione immediata di interventi, anche su richiesta del Gestore del TPL che segnala tale eventualità, in assenza dei quali siano in pregiudizio la tutela di persone o cose ovvero si prefiguri l’interruzione di pubblici servizi essenziali, né sia possibile adottare altre misure comunque idonee a garantire tali esigenze primarie, il soggetto fra il RUP e il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo può ordinare l’esecuzione degli interventi necessari in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto indispensabile a ripristinare condizioni di sicurezza e/o la continuità dei servizi essenziali in pregiudizio. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al Direttore e/o al Dirigente competente con qualsiasi mezzo.
2. Entro il più breve termine e, comunque, non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il Direttore e/o il Dirigente competente deve trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di aMo una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa.
3. E' fatto obbligo al Direttore e/o il Dirigente competente, di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare la spesa da sostenere convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà esserne data motivazione nella relazione di cui al comma 2.
Interventi di somma urgenza. 1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Dirigente competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.
2. Entro il più breve termine, il Dirigente deve redigere una perizia giustificativa dell’intervento, che dovrà approvare con apposita determinazione entro trenta giorni dall’affidamento delle prestazioni, impegnando contestualmente la spesa necessaria.
3. E’ fatto obbligo ai Dirigenti di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere in via d’urgenza.
4. Qualora l’urgenza sia tale da impedire l’effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui al comma 2.
Interventi di somma urgenza. Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco