CAPITOLATO SPECIALE
Istituto Superiore di Sanità
CAPITOLATO SPECIALE
(Ai sensi dell’art.54, X.Xxx. 50/2016)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
PREMESSA 4
PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
Articolo 1 - Oggetto e definizione dell’Accordo Quadro 4
Articolo 2 - Durata dell’Accordo Quadro 5
Articolo 3 - Quantitativo Xxxxxxx e valore stimato dell’Accordo Quadro 5
PARTE II – APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 6
Articolo 4- Procedura per l’Aggiudicazione degli contratti 6
Articolo 5 - Oggetto dei contratti specifici 6
Articolo 6 - Sicurezza nell’esecuzione dei contratti specifici 7
Articolo 7 - Contratto specifico discendente dall’Accordo Quadro 9
PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I CONTRATTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 9
Articolo 8 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro 9
Articolo 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo 10
Articolo 10 - Successione e Fallimento dell’Aggiudicatario 10
Articolo 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11
Articolo 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini 11
Articolo 14 - Subappalto 11
Articolo 15 - Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi agli contratti 13
Articolo 16 - Pagamenti 13
PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE 14
Articolo 17 - Requisiti necessari 14
Articolo 18 - Garanzia definitiva 14
Articolo 19 - Riduzione delle garanzie 15
Articolo 20 - Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 15
PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 16
Articolo 21 - Criterio di aggiudicazione nell’Accordo Quadro 16
Articolo 22 - Modalità di stipula dei contratti 17
PARTE VI - NORME FINALI 17
Articolo 23 - Oneri e obblighi a carico dell’Aggiudicatario 17
Articolo 24 - Obblighi speciali a carico dell’Aggiudicatario 20
Articolo 25 - Penali 20
Articolo 27 - Norme di Rinvio 24
Articolo 28 - Trattamento dei dati personali, proprietà dei dati 24
PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI 24
Articolo 29 - Definizione delle controversie 24
Articolo 30 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 24
Articolo 31 - Spese contrattuali, imposte, tasse 25
PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 26
Articolo 32 - Cronoprogramma e tempistica degli interventi 26
Articolo 33 - Definizione dei lavori di riqualificazione e manutenzione oggetto dei singoli appalti
.............................................................................................................................................26
Articolo 34 - Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi 26
1. Lavori di manutenzione urgente per ripristino, su chiamata per guasto o pericolo 27
2. manutenzione straordinaria - preventiva, migliorativa e/o correttiva 28
3. riqualificazione programmata 29
Articolo 35 - Modalità di ordinazione dei lavori 29
PARTE IX - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI 30
Articolo 36 - La Direzione Lavori 30
Articolo 37 - Consegna e inizio dei lavori 31
Articolo 38 - Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione 31
Articolo 39 - Proroghe 32
Articolo 40 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 32
Articolo 41 - Regolare Esecuzione 33
Articolo 42 - Programma esecutivo dei lavori dell’Aggiudicatario 33
Articolo 43 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 33
Articolo 44 - Lavoro notturno, festivo e reperibilità 34
Articolo 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 34
PARTE X - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 35
Articolo 46 - Lavori a misura 35
Articolo 47 - Prezzi della manodopera 35
Materiali 35
Operai e Mezzi d’Opera 35
Lavori 35
Articolo 48 - Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportante in tariffa 36
Criterio generale 36
Metodo di calcolo 36
Obiettivi ed ambito di applicazione 36
Opere compiute 36
Opere in economia 37
Noleggi 37
Trasporti 37
Articolo 49 - Modalità di esecuzione di ogni lavorazione 37
Designazione sommaria delle opere da eseguire 37
Forma e principali dimensioni delle opere 38
Articolo 50 - Requisiti dei materiali e componenti 38
Specifiche dei Materiali 38
Presentazione del campionario 39
Corrispondenza dei materiali e delle forniture 39
Materiali Forniti in economia 40
ALLEGATI 40
PREMESSA
L’Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS) di Roma, al fine di garantire un sistema per la tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione, a seguito rotture o anomalie non prevedibili ex ante degli impianti termici e di condizionamento centralizzati e non centralizzati e di produzione di acqua calda sanitaria di tutti i propri immobili, e/o nuove realizzazioni, intende stipulare con un unico operatore economico, un Accordo Quadro per la esecuzione dei lavori che si renderanno necessari nell’arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo medesimo.
Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle condizioni e alla modalità di stipula dei contratti specifici per l’affidamento dei singoli interventi di manutenzione.
Gli immobili dell’Istituto Superiore di Sanità, interessati dagli interventi di manutenzione, sono dislocati su tre aree distinte, che denomineremo: A, B, C.
L’area A è delimitata da Viale Regina Xxxxx, Via Tiburtina, Via del Xxxxxx Laurenziano e l’edificio sede dell’ex Ospedale Regina Xxxxx.
L’area B è delimitata da Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Via Tiburtina, Viale delle Provincie e l’edificio sede della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “La Sapienza”.
(Queste due aree sono collegate mediante due sottopassaggi che attraversano Viale del Xxxxxx Laurenziano).
L’area C è delimitata da Via Giano della bella, Viale delle Province e Via Cupa.
Tutte le sedi sono collocate in comprensori recintati e sorvegliati non accessibili a persone non autorizzate.
Il contratto di manutenzione si estenderà inoltre ad eventuali nuove strutture acquisite durante la durata del contratto collocate entro l’area delimitata dal GRA (Grande Raccordo Anulare) nel Comune di Roma.
L'ISS., per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dispone prevalentemente di laboratori di tipo chimico, fisico e biologico, di locali a contaminazione controllata e locali adibiti alla stabulazione e sperimentazione animale, di uffici tecnici ed amministrativi., oltre che di magazzini e depositi.
PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Articolo 1 - Oggetto e definizione dell’Accordo Quadro
L’oggetto dell’Accordo Quadro comprende i lavori di manutenzione straordinaria impiantistica nonché le opere, le prestazioni, le forniture, le assistenze ed i servizi accessori ad essa connessi per garantire l’efficienza funzionale delle strutture di proprietà, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita secondo la "regola d’arte”. L’Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare i contratti specifici che verranno assegnati all’operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione. Pertanto, con la presente
procedura, l’ISS di Roma intende regolamentare gli affidamenti di contratti specifici concernenti l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che per la durata dell’Accordo Quadro dovessero rendersi necessarie per garantire l’efficienza funzionale delle strutture di proprietà o concesse in uso a vario titolo all’ISS, indicate nell’allegato denominato "Planimetria Generale ISS" del presente Capitolato Speciale.
Per “assistenze” sono da intendersi, tutte le attività preliminari o propedeutiche all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico e tutte le attività finali o di completamento necessarie e indispensabili per dare il lavoro finito a regola d’arte
Per “forniture e servizi accessori” da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.
L’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l’Amministrazione - ISS e l’Operatore Economico - Impresa in base alle quali si procederà a stipulare specifici appalti relativi ad interventi manutentivi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.
Sono pertanto oggetto dell’Accordo Quadro:
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori.
- le regole relative alla procedura di aggiudicazione dei contratti specifici;
- la tipologia di prestazioni affidabili.
Articolo 2 - Durata dell’Accordo Quadro
L’accordo Quadro che verrà stipulato con l’Operatore Economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di anni 1 (uno) decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori inerenti l’ultimo contratto stipulato e comunque non superiore ad ulteriori sei mesi.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può stipulare il singolo contratto specifico. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento della somma stabilita come importo massimo dell’Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all’assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all’intero importo fissato nell’Accordo Quadro.
Articolo 3 - Quantitativo Xxxxxxx e valore stimato dell’Accordo Quadro
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stimato in complessivi € 756.493,00 + IVA di cui € 222.000,00 per manodopera ed € 1.493,00 per oneri derivanti dal DUVRI.
Gli importi relativi agli oneri di sicurezza non sono soggetti ad alcun ribasso di gara. ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza da interferenza (DUVRI), la cui quota parte da imputare all’ammontare del contratto specifico verrà computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara (ai sensi dell'art. 23, comma16 del D.Lgs. 50/2016)
PARTE II – APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Articolo 4- Procedura per l’Aggiudicazione degli contratti
L’Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo Operatore Economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, affiderà ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività:
a) Preliminarmente, l’Amministrazione procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
b) Successivamente, l’Amministrazione provvederà alla richiesta d’offerta relativa all’intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell’Accordo Quadro;
c) Con la ricezione dell’offerta, a seguito della valutazione tecnico-economica della stessa, l’Amministrazione procederà ad aggiudicare l’appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto con l’Operatore Economico che si è aggiudicato l’Accordo Quadro applicando ai prezzi unitari, il ribasso offerto nell’ambito dell’Accordo Quadro stesso.
Articolo 5 - Oggetto dei contratti specifici
Oggetto dell’appalto specifico basato sull’Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall’Amministrazione nella richiesta d’offerta, quanto nel seguito indicato:
Opere di riparazione, di rinnovamento, di integrazione dell’esistente e di sostituzione dei componenti necessarie a mantenere in efficienza gli impianti e/o comunque in generale opere di manutenzione straordinaria classificabili nelle categorie OG11 o OS28 da eseguirsi presso le strutture in uso all’ISS (di cui all’allegato “Planimetria Generale ISS”) e necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti termici e di condizionamento esistenti negli edifici.
Per “componente” si intende quella parte di un elemento strutturale o tecnologico sostituibile e rinnovabile senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico.
Per "integrazione dell’esistente” si intende l'ammodernamento del manufatto esistente con l’eventuale aggiunta di componenti volti anche a migliorare l’elemento dal punto di vista del risparmio energetico.
A titolo indicativo e non limitativo nella parte VIII “specifiche tecniche degli interventi” del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, fermo
restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta il Direttore dei Lavori (D.L.) ne ravveda la necessità.
Articolo 6 - Sicurezza nell’esecuzione dei contratti specifici
Premesso che in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e della sua successiva sottoscrizione, prima della stipula dei singoli contratti specifici derivanti dall’Accordo Quadro medesimo, l'Aggiudicatario dovrà prendere contatti con il D.L., per verificare quanto contenuto nel DUVRI e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.
La conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato alla stipula di contratti specifici, in via preliminare sono individuati come rischi da interferenza quelli contenuti all’interno del documento DUVRI elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dell’Istituto. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all’atto di stipula di ciascun contratto specifico e comunque prima dell’inizio delle attività ivi previste, l’Amministrazione, provvederà, ad aggiornare il DUVRI redigendo, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice, un documento integrativo, riferito ai rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, individuando, tra l’altro, i relativi costi della sicurezza, informandola sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.
L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del R.U.P. o suo delegato, da allegare alla documentazione del contratto specifico, quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi di interventi di manutenzione, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione. In caso di tre inadempienze, anche non consecutive, l'Amministrazione potrà risolvere l’Accordo Quadro e procederà ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario. Quest’ultimo garantisce inoltre, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, che il personale, chiamato ad eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. L’Aggiudicatario dovrà garantire pertanto ai sensi del Capo II del D.lgs. 81/2008 che il personale che esegue i lavori di manutenzione, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, venga dotato di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
I suddetti obblighi di avvenuta formazione ed informazione e consegna dei D.P.I. ai lavoratori saranno dimostrati da apposita certificazione di avvenuta formazione e informazione e avvenuta consegna dei D.P.I.
L’Aggiudicatario provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro), complementare e di dettaglio al DUVRI, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all’Accordo ed al singolo appalto specifico. In particolare, L’Aggiudicatario qualora il R.U.P. o suo delegato rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano Operativo di Sicurezza, si impegna, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione, ad adeguarlo alle prescrizioni imposte dal R.U.P. o suo delegato.
La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dall’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al D.L. e al Coordinatore della sicurezza in esecuzione (C.S.E.)
L’Aggiudicatario può, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, presentare al responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento. L’Aggiudicatario si impegna ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla D.L. qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato alla stipula di contratti specifici, in via preliminare è stato redatto un D.U.V.R.I. per l'elaborazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo i rischi derivanti dalle prestazioni oggetto dell'Accordo.
Considerando che al momento della stipula di contratti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, l’Amministrazione, quando stipulerà un contratto specifico, provvederà, se necessario, alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, il quale provvederà ad aggiornare il D.U.V.R.I., individuando, tra l’altro, i relativi costi della sicurezza.
L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del C.S.E., da allegare alla documentazione del contratto specifico, quale parte integrante dello stesso.
In generale, trattandosi di interventi di Manutenzione, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione; in particolare sarà obbligo dell'Aggiudicatario assicurarsi che il proprio personale sia informato sulle "Norme specifiche per il personale delle Imprese esterne che operano all'Interno dell'Istituto", documento redatto a cura de Servizio Prevenzione dell'Amministrazione.
In caso di inadempienze relativamente agli obblighi previsti dal presente articolo, così come previsto al successivo art. 26, l'Amministrazione potrà risolvere l’Accordo Quadro e procederà ai sensi dell’art. 103 comma 2 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario.
La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dall’artico 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al D.L. e al C.S.E. (se nominato).
L’Aggiudicatario può, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al D.U.V.R.I.
L’Aggiudicatario si impegna ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Articolo 7 - Contratto specifico discendente dall’Accordo Quadro.
Ciascun contratto specifico che, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà stipulato con l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, sarà disciplinato sulla base delle condizioni generali dell’Accordo Quadro medesimo, comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati.
PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I CONTRATTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Articolo 8 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) Il presente Capitolato Speciale comprensivo dell’Allegato 1 (Tabella riepilogativa degli impianti di condizionamento dell'aria dell’ISS - Impianti centralizzati), dell’Allegato 2 (Elenco condizionatori autonomi e fan coil dell'ISS), dell’Allegato 3 (Tabella riepilogativa delle Centrali termiche, caldaie autonome e sottocentrali di scambio dell’ISS) e della "Planimetria Generale ISS”;
b) La Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 della Regione Lazio ed i Prezzari DEI Tipografia del Genio Civile - Edizioni II semestre 2016 (anche se non allegati);
c) Polizze di garanzia;
d) Il Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. n. 145/2000 per le parti vigenti;
e) Il Regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con
D.P.R. n. 62 del 16/4/2013.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con X.Xxx. n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i.;
b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con DPR 207/2010 ss. mm. ii. per le parti vigenti;
c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati e ss. mm. ii..
Articolo 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo
Gli O.E. concorrenti dovranno dichiarare la completa e totale accettazione del presente Capitolato Speciale e i suoi allegati; dovranno altresì dichiarare la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici, nonché la completa accettazione di tutte le norme che regolano l’Accordo Quadro.
Articolo 10 - Successione e Fallimento dell’Aggiudicatario
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario l’Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto alla Parte II Titolo V - Esecuzione - del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei Contratti). Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.
Articolo 11 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico e personale addetto ai lavori
L’Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Roma o provincia ai sensi della normativa vigente (art. 2 D.M n.145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
L’Aggiudicatario deve nominare, prima dell’inizio dell’Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione delle attività e deve essere sempre reperibile dal D.L. tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l’Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall’Amministrazione s’intendono date all’Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all’Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso.
L’Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l’Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l’Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro dieci giorni dalla richiesta pena la risoluzione dell’Accordo Quadro.
L’Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall’Aggiudicatario (di cui al presente articolo di capitolato) deve essere tempestivamente notificata
all’Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato.
Per l’espletamento delle attività manutentive l’Aggiudicatario deve disporre di personale addetto manutentore professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l’Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n. 2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni.
All’inizio dell’Accordo, l’Aggiudicatario comunicherà all’Amministrazione l’elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L’Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l’elenco di cui sopra comunicando all’Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).
Articolo 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema. L’Aggiudicatario deve garantire il rispetto del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e delle norme tecniche UNI-CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto nonché ai relativi componenti.
Articolo 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Articolo 14 - Subappalto
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici è ammesso in conformità all’art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda:
- nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare. Per ciascuna delle attività di cui all’art. 1,
comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;
- ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare in conformità a quanto dichiarato in sede di Accordo Quadro;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza per lo stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche il nominativo dell’impresa subappaltatrice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario del contratto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. E’ vietata la cessione del contratto. Si procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105 co.13 del D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 15 - Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi agli contratti
All’ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la D.L. procederà all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale di accertamento sommario delle lavorazioni. In tale sede saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all’interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Articolo 16 - Pagamenti
I pagamenti inerenti le opere relative ai contratti sottoscritti verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal
D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto.
L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge n. 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro).
L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, BLEIS3.
Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA - e redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituto Superiore di Sanità – xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxx - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica posticipata emessa successivamente al rilascio del certificato di pagamento, fermo restando che tale certificato dovrà essere emesso entro 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione. Quest’ultimo certificato dovrà esser emesso entro e non oltre 3 mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
L’Istituto Superiore di Sanità figura tra i soggetti a cui si applica l’art. 17-ter del D.P.R
n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. “split payment”).
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva
verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.
Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva, da parte dell’Aggiudicatario, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimenti. Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute dello 0,5% saranno liquidate all’Aggiudicatario in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione.
Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del R.U.P., dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.
PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE
Articolo 17 - Requisiti necessari
L’ammontare complessivo massimo dell’accordo quadro è riportato nel precedente “Articolo 3 - Quantitativo Xxxxxxx e valore stimato dell’Accordo Quadro”.
L’Aggiudicatario dovrà, pertanto, possedere i requisiti nel seguito indicati: Attestazione SOA comprovante il possesso della categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento - Classifica III (Importo Classifica fino a € 1.032.913), oppure il possesso della categoria OG11 - Impianti tecnologici - Classifica III (Importo Classifica fino a € 1.032.913).
Articolo 18 - Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di contratti per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi contratti.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie se non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
L’Appaltatore sarà avvertito con PEC.
Articolo 19 - Riduzione delle garanzie
L'importo della garanzia fideiussoria potrà essere ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii.
Articolo 20 - Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7, D.lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii. l’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data della sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alla data del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere:
• la copertura dei danni che l’Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro suoi dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone dell’Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell’Aggiudicatario o dell’Amministrazione;
• la copertura dei danni biologici;
• specifica indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.
La polizza suddetta deve prevedere anche una copertura di responsabilità civile trasversale (cross liability) fra l’Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all’importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al lordo dell’I.V.A. e deve altresì prevedere:
• la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni dell’Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
• la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00.
PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Articolo 21 - Criterio di aggiudicazione nell’Accordo Quadro
L’ammontare massimo dell’Accordo Quadro suscettibile di ribasso è quello al netto degli oneri della sicurezza e cioè di € 755.000,00. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
L’offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l’impresa attesti di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto del presente appalto ed aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla determinazione dell’offerta. L’effettuazione del sopralluogo è obbligatorio.
Il ribasso offerto sarà applicato sulle voci previste dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 della Regione Lazio;
Per le voci non contemplate nel predetto prezzario il ribasso offerto sarà applicato a quelle dei Prezzari DEI Tipografia del Genio Civile - Edizione II semestre 2016.
Il medesimo ribasso verrà altresì applicato per le voci non contemplate nei prezzari sopra citati, per le quali si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi mediante apposita analisi.
L’attività di manutenzione sarà quindi compensata "a misura”, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall’Aggiudicatario nella procedura di Accordo Quadro.
Articolo 22 - Modalità di stipula dei contratti
I contratti basati sull’Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al comma 3 dell’art. 54 del D.lgs. 50/16 sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo. Gli specifici contratti verranno stipulati interamente "a misura”. Per la stipula di tali contratti, l’Amministrazione consulta per iscritto l'operatore economico Aggiudicatario dell'accordo quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di contratto; l’offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell’Accordo Quadro.
Il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare a tutti i prezzi unitari desumibili dai prezzari indicati nel precedente articolo 21.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all’interno del contratto specifico.
PARTE VI - NORME FINALI
Articolo 23 - Oneri e obblighi a carico dell’Aggiudicatario
1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, e da quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
R.U.P. o suo delegato, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al R.U.P. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’Aggiudicatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal R.U.P., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all’interno dell’attività oggetto di contratto;
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del R.U.P. comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto all’Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;
g) la concessione, su richiesta del R.U.P., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Amministrazione, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
j) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto R.U.P. o suo delegato, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
m) la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall’area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;
n) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Aggiudicatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
o) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Aggiudicatario, restandone sollevati l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’Aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Qualora l’Amministrazione riscontri violazioni alle disposizioni indicate, la stessa procederà ad attuare la procedura indicata dall’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le procedure di risoluzione di cui all’art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione provvederà all’acquisizione del DURC presso gli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ecc.) per l’aggiudicazione del presente accordo quadro.
Articolo 24 - Obblighi speciali a carico dell’Aggiudicatario
L'Aggiudicatario è obbligato:
a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 4 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all’Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto l’Aggiudicatario dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;
b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
e) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal direttore dei lavori anche mediante l’ausilio di software e strumenti informatici.
Articolo 25 - Penali
All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l’urgenza di esecuzione;
Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:
- nel caso di pronto intervento, qualora l’Aggiudicatario, non appena ricevuto l’ordine del
R.U.P. e senza aspettare la regolarizzazione con un contratto specifico, non intervenga entro un’ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla Direzione Lavori, verrà applicata una penale di €/h 50,00 conteggiata a partire dall’ora successiva al ricevimento della comunicazione;
- nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte del R.U.P. è soggetto ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del contratto specifico in cui si è verificata la relativa condizione di ritardo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. o mediante PEC.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi il limite del 10% dell’importo complessivo del contratto attuativo l’Aggiudicatario sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico. Troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 26 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 26 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici. Recesso dai contratti specifici.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza dell’Accordo, delle condizioni richieste nell’art. 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
d) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
f) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
g) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
h) risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici Contratti, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
j) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. B) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato peri reati di cui all’articolo 80 del Codice.
Risoluzione dei contratti specifici:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga ammissibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo Contratto.
In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo quadro l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 103 comma 2 D.lgs. n. 50/2016. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
La comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, oppure tramite PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto specifico in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Troverà applicazione quanto previsto dal sopraindicato art. 109 del Codice.
Articolo 27 - Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia.
Articolo 28 - Trattamento dei dati personali, proprietà dei dati
La partecipazione alla gara comporta il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi con la documentazione richiesta per la partecipazione, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, (dell’art. 13 del D.lgs. 196/03,) specificando che:
a) ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui si tratta;
b) avverrà presso gli uffici dell’ISS, con l’utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
d) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici provinciali e comunicati ad altri enti pubblici (es., Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica);
e) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.lgs. 196/03 e xx.xx. e ii.;
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell’ISS dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Appalto. Tutti i dati derivanti dall’esecuzione dell’Appalto sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. E' vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri lavori estranei al presente appalto, o per altri utilizzi, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc. consegnati dall’ISS all'Appaltatore sia in fase di gara che durante il periodo contrattuale; in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI
Articolo 29 - Definizione delle controversie
La definizione delle controversie è attribuita al foro di Roma.
Articolo 30 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto degli appalti ricadenti nell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici in vigore;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Amministrazione paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
Articolo 31 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell’Accordo e dei singoli contratti.
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Aggiudicatario. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.
I contratti e più in generale l’ammontare stabilito nell’Accordo Quadro è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
L’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono
I.V.A. esclusa.
PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI
Articolo 32 - Cronoprogramma e tempistica degli interventi
Data la particolarità e l’importanza per i fini istituzionali e degli ambienti da sottoporre ai lavori (uffici e laboratori) al fine di non interrompere un’attività di pubblico servizio, il crono-programma deve essere concordato preventivamente con il R.U.P. e il Direttore dei Lavori. Per tali tempistiche l’Impresa si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori senza per questo accampare maggiori oneri derivanti da maggiori costi.
Articolo 33 - Definizione dei lavori di riqualificazione e manutenzione oggetto dei singoli appalti
Le attività oggetto di singoli contratti riguarderanno tutte le opere e provviste emergenti o occorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di natura impiantistica da eseguirsi nei locali e spazi annessi di pertinenza, site negli immobili di proprietà o concessi in uso a vario titolo all’ISS, la cui consistenza è rilevabile dalla “Planimetria generale degli edifici in uso all’ISS“ allegata. Nell’Accordo, potrà essere compreso il noleggio di tutti i mezzi di cantiere e le attrezzature necessarie all’esecuzione delle suddette opere, previste dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, nonché le strutture per il ricovero delle attrezzature. Pertanto, sono compresi tutti quei lavori, attività, opere, forniture e servizi accessori volti allo svolgimento della manutenzione e riqualificazione, meglio descritti nei successivi articoli del presente capitolato e indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dell’integrità e del buon funzionamento degli edifici.
Articolo 34 - Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi
Sono compresi nell’accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, secondo le norme della buona tecnica ed a regola d’arte. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili all’Operatore Economico Aggiudicatario dell’Accordo Quadro:
- la manutenzione e la riqualificazione da eseguirsi sugli impianti termici e di condizionamento ubicati nelle aree e locali di cui all’Allegato denominato “Planimetria generale degli edifici in uso all’ISS” a seguito di un guasto, pericolo od in accordo con le richieste dell’Amministrazione meglio descritte nel seguito;
- lavori di pronto intervento (in somma Urgenza o Urgenza) potenzialmente esigibili in tutte le ore della giornata (h24).
La Rendicontazione degli interventi eseguiti all’interno di ciascun appalto stipulato all’interno dell’Accordo Quadro: l’Aggiudicatario dovrà presentare un rapporto di lavoro e un consuntivo con relativo bilancio per ogni singolo intervento, indicando il numero di contratto in cui l’intervento ricade, la descrizione dell’intervento, l’ubicazione ed i singoli importi divisi per lavori a misura, per opere in economia (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti in tariffa. Ogni rendicontazione dovrà permettere di individuare i locali, la sua collocazione e la tipologia dell’intervento eseguito con la finalità di utilizzare tali dati per indagini statistiche.
La rendicontazione di ciascun intervento, dovrà far parte, di una rendicontazione complessiva per ogni contratto in cui sarà possibile ricavare, la reportistica e l’analisi economica che permetta di ottenere il rendiconto per contratto, per edificio, per struttura richiedente (Ufficio/Dipartimento/Centro/Servizio), per tipologia dell’intervento o per qualsiasi altro parametro utile all’amministrazione. Tali rendicontazioni, se richieste dalla D.L., dovranno essere corredate da una relazione tecnico-descrittiva a firma del Direttore Tecnico dell’Aggiudicatario (con allegati: disegni di piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, foto, render, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall’Aggiudicatario e vistati dalla D.L. dell’Amministrazione.
Più in generale, le attività di manutenzione e riqualificazione che potranno essere oggetto di singoli contratti stipulati durante il periodo contrattuale dell’Accordo Quadro dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tipologia dell’intervento richiesto. In funzione dell’urgenza dell’attività manutentiva, l’Amministrazione, tramite la propria D.L., potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:
1. Lavori di manutenzione urgente per ripristino, su chiamata per guasto o pericolo
Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente a seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi sugli impianti termici e di condizionamento presso i locali in uso all’Amministrazione; da tale tipologia di intervento potrebbero infatti scaturire, a seconda dell’urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro un’ora dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore come meglio descritto nel seguito; risulta evidente che per le suddette tipologie di intervento, le attività verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate mediante la stesura di un contratto specifico stipulato successivamente all’esecuzione delle opere, secondo le condizioni ed i dettami previsti dall’Accordo Quadro; i lavori classificabili in questa tipologia di intervento sono indicativamente:
1.1. tutte le opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura, per la sicurezza o per la salvaguardia dell’ambiente, sono da eseguire immediatamente.
1.2. Le opere di riparazione che richiedono l’intervento entro un’ora successiva alla trasmissione della richiesta all’Aggiudicatario (anche in orari extra lavorativi: serali, notturni, prefestivi e festivi);
ogni intervento, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e tutte quelle operazioni atte ad evitare ulteriori danni e quanto sia possibile per evitare l’interruzione delle attività istituzionali, anche mediante operazioni risolutive provvisorie; le successive attività dovranno essere concordate tramite la D.L. e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.
Nei casi di somma urgenza l’Aggiudicatario, con la propria organizzazione, dovrà garantire, nel caso fosse richiesto, la gestione simultanea di più interventi; per “organizzazione” si intende la capacità dell’Aggiudicatario di eseguire con mano d’opera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l’esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dal R.U.P., come meglio specificato all’interno del presente Capitolato.
l’Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per ogni danno derivante all’Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell’adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell’intervento; resta inteso che la coincidenza di più interventi da eseguire, in nessun modo giustifica ritardi nell’esecuzione dei lavori ordinati dal R.U.P.; l’Aggiudicatario, in tutti casi di emergenza ravvisati dal R.U.P., dovrà garantire l’intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l’interruzione dei servizi e l’interruzione del normale svolgimento delle attività.
Rientrano in questa tipologia di interventi anche i lavori a breve termine o urgenti, quali le opere di manutenzione che richiedono l’intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive a partire dalla comunicazione di richiesta del D.L.
Nel caso in cui l’esecuzione dell’attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi o l’allestimento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nella tipologia dei lavori di manutenzione programmata o preventivata da eseguirsi all’interno di un altro contratto specifico con annesso cronoprogramma con le attività da eseguire alla stregua di tutti gli interventi di manutenzione programmata meglio descritti in seguito.
Si ribadisce che è piena ed esclusiva facoltà della D.L. stabilire se un’opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell’intervento di somma urgenza od urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.
2. manutenzione straordinaria - preventiva, migliorativa e/o correttiva
Rientrano in questa tipologia gli interventi derivanti da specifiche esigenze funzionali o tecniche dell’Istituto quali l’ampliamento o modifica di impianti esistenti per ristrutturazione degli spazi, cambiamenti di destinazione d’uso, realizzazione nuovi locali, migliorie e riqualificazione degli impianti.
Gli interventi straordinari così definiti saranno valutati e compensati, in base ai prezzi unitari dei listini indicati all’articolo 8 comma 1 lett. b del presente Capitolato al netto del ribasso offerto dall’impresa Appaltatrice in sede di gara.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di poter eventualmente assegnare tali interventi mediate gara pubblica.
Questa tipologia di intervento rappresenta quella più comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipologia di manutenzione potrà essere richiesta dall’Amministrazione nel caso in cui l’intervento manutentivo si renda necessario ma non è urgente e quindi può essere pianificato con l’operatore economico Aggiudicatario; fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà solo in seguito ad una specifica stipula di contratto all’interno dell’Accordo Quadro richiamante le condizioni del medesimo accordo.
3. riqualificazione programmata
Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:
3.1. quando si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell’elemento o manufatto da manutenere per cui si può deciderne la manutenzione o la sostituzione dello stesso;
3.2. quando il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento da manutenere risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto;
3.3. quando risulti utile adeguare le tecnologie dei materiali alle normative vigenti e/o migliorare le dotazioni tecnologiche alle nuove esigenze lavorative e di ricerca; in tutti i casi si affida all’Aggiudicatario l’onere di segnalare e di monitorare l’eventuale stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite una adeguata scheda informativa: rimane comunque facoltà della D.L. stabilire se l’intervento è da operare e di conseguenza porlo tra i lavori programmabili;
Articolo 35 - Modalità di ordinazione dei lavori
Gli interventi di manutenzione, oggetto di singoli contratti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici Contratti (ovvero Ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell’Accordo Quadro stipulato con l’Aggiudicatario dello stesso. Il contratto od ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell’Amministrazione (aventi potere di firma) e dall’Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento alle stesse condizioni dell’accordo quadro e approvato dalla D.L. La richiesta di intervento sarà compilata e spedita dalla D.L. all’Aggiudicatario tramite email. All’interno della richiesta vi saranno indicati i seguenti dati minimi necessari all’operatore economico per individuare l’intervento o gli interventi da realizzare.
Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:
- codice o numero di riconoscimento della richiesta;
- la data della richiesta di intervento;
- la tipologia dell’intervento da effettuare;
- la descrizione dell’intervento;
- l’oggetto su cui effettuare l’intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (edificio, piano, locale);
- il riferimento dell’utenza (Nome Cognome e telefono) da cui è partita la richiesta;
- tempo utile di esecuzione,
- eventuali riferimenti ad allegati (layout , planimetrie, disegni, relazioni, foto etc.).
L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di interventi eseguibili a medio ed a lungo termine (non urgenti), provvederà a stilare e spedire alla D.L. (tramite email, etc.) un computo metrico estimativo relativo agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuto nell’Accordo Quadro sia in termini di prescrizioni che in termini economici. Il computo verrà analizzata dalla D.L. e, se approvata, comporterà la stipula del contratto specifico da sottoscrivere a cura di entrambe
le parti (Aggiudicatario e rappresentanti delegati dall’Amministrazione). Nel caso di interventi in somma urgenza ed urgenti, l’attività verrà regolarizzata a consuntivo mediante un contratto specifico e non vi sarà pertanto la fase di richiesta d’offerta. Ogni contratto specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all’Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:
- la data di stipula del contratto;
- la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all’offerta (da allegare al contratto) che hanno generato il contratto medesimo;
- l’importo contrattualizzato;
- la tipologia dell’intervento o degli interventi da realizzare e pertanto anche i tempi necessari per l’esecuzione;
- le firme dei rappresentanti dell’Impresa Aggiudicataria e dell’Amministrazione.
Nell’ordinativo o contratto è quindi indicata dalla D.L. anche la tipologia dell’intervento manutentivo in funzione dell’urgenza della richiesta di intervento. All’Aggiudicatario potranno infatti essere richieste opere di pronto intervento oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalità sono state già descritte all’interno del presente capitolato. Ricordando che gli interventi di somma urgenza od urgenti, la D.L. provvederà, a sua discrezione, a far eseguire prima l’opera, eliminando lo stato di pericolo e successivamente, regolarizzarla a consuntivo tramite l’emissione del relativo ordinativo/contratto specifico ricadente nel medesimo Accordo Quadro. L’ordinativo inoltre, sarà utilizzato per l’applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell’intervento, calcolati sulla base dell’orario di comunicazione della richiesta e/o di inizio e fine dell’intervento. La D.L. provvederà a contabilizzare l’intervento o gli interventi ricadenti all’interno del contratto specifico secondo quanto stabilito all’interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall’Accordo Quadro. In merito alla consuntivazione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare alla D.L. i seguenti dati aggiuntivi:
- la data di inizio e di fine del lavoro;
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l’intervento;
- la descrizione dettagliata dell’intervento eseguito;
- eventuali allegati (disegni e foto ante e post operam, etc.).
PARTE IX - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI
Articolo 36 - La Direzione Lavori
Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all’interno dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio D.L. che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell’Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell’Aggiudicatario.
La D.L. presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula dell’appalto specifico (invio delle richieste) al controllo finale dell’operato e sarà comunicata all’Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-mail).
Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più aree, la struttura della D.L. che dovrà interfacciarsi con l’Aggiudicatario potrà essere costituita da più direttori operativi facenti capo ad un unico D.L..
Prima dell’inizio dei lavori o alla consegna degli stessi verrà comunicata all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro da parte della D.L. la composizione della struttura di cui la stessa è costituita.
L’Operatore economico dell’Accordo Quadro dovrà provvedere, per proprio conto, a designare una propria sede operativa nel comune di Roma o provincia indicandone indirizzo, telefoni, email da utilizzare per ogni richiesta, dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone) volto ad intervenire, assistere e/o smistare le richieste provenienti dalla D.L. o dalla Struttura dell’Amministrazione.
L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell’Accordo Quadro, dovrà comunicare all’Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del D.T. che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’Ordine o all’Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto.
Il Direttore tecnico e il suo sostituto designati dall’Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione, l’accettazione dell’incarico loro conferito specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
Articolo 37 - Consegna e inizio dei lavori
L’atto di stipula di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori di manutenzione oggetto del medesimo contratto che ricade nell’Accordo Quadro stipulato. Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli resi necessari secondo le necessità dell’Amministrazione in un determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all’Aggiudicatario con specificazione se trattasi di intervento urgente o meno mediante emissione di un ordinativo di lavoro nel quale saranno specificati i termini qualitativi e quantitativi tecnici ed economici. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del contratto o, nel caso di lavori di somma urgenza, dalla data dell’avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento.
È facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della legge vigente in materia.
Articolo 38 - Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione
L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici contratti sarà definita all’interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell’intervento stesso indicata dalla D.L. sull’ordinativo o contratto. Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l’Amministrazione si riserva di ordinare l’esecuzione dei lavori e disporne l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente. Non appena avvenuta l’ultimazione di tutte le attività manutentive previste all’interno di uno specifico contratto,
l’Aggiudicatario informerà per iscritto la direzione dei lavori che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito verbale di ultimazione (da stilare per ciascun contratto).
Articolo 39 - Proroghe
L’Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all’interno di un singolo contratto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del predetto termine.
Articolo 40 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo contratto redigendo apposito verbale sentito l’Aggiudicatario. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Aggiudicatario.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione controfirmato dall’Aggiudicatario deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall’Amministrazione.
Qualora l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Articolo 41 - Regolare Esecuzione
L’Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l’avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l’Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera...).
Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l’Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all’Amministrazione, ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008, la Dichiarazione di Conformità del lavoro eseguito completa degli allegati obbligatori e di quelli facoltativi eventualmente richiesti; di tale dichiarazione farà parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell’intervento.
Articolo 42 - Programma esecutivo dei lavori dell’Aggiudicatario
Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, non esiste un programma esecutivo degli interventi da eseguire nei contratti specifici.
L’Accordo ha una durata di mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula dello stesso: nel caso in cui all’interno di singoli contratti specifici vi siano degli interventi più complessi e/o particolari, verrà richiesto all’Aggiudicatario un programma dettagliato ed esecutivo dei lavori da eseguire. Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.
Articolo 43 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
e) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
g) le sospensioni disposte dall’Amministrazione, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Articolo 44 - Lavoro notturno, festivo e reperibilità
Il lavoro notturno, festivo e reperibilità è compreso, compensato e soddisfatto cosi come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito all’interno del presente capitolato. L’Aggiudicatario dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare, la ricezione degli ordinativi od ordini di servizio, la reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi e prefestivi per eventuali interventi su chiamata, da iniziarsi per il pronto intervento entro un’ora dall’avvenuta richiesta e/o comunque in funzione della tipologia del singolo intervento manutentivo richiesto.
Articolo 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale redatto in contraddittorio.
La contabilizzazione e liquidazione dell’opera eseguita contenuta negli contratti ricadenti nell’Accordo Quadro, dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e presenti in tariffa, le opere eventualmente
svolte in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste.
PARTE X - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Articolo 46 - Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche dei prezzari di cui all'art. 21. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo regola d’arte. Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi prezzi citati, al netto della variazione di gara; tuttavia, per ogni singolo ordine di lavoro o contratto, l’importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell’ordine stesso (al netto del ribasso d’asta).
Articolo 47 - Prezzi della manodopera
Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L., saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di lavoro e del personale dell’Aggiudicatario che le ha eseguite. Il costo della manodopera liquidato è quello derivante dalle tabelle del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali relative al costo del personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica aggiornate e comprende per le seguenti voci di:
Materiali
Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto dei lavori.
Tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
Tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d’impresa pari al totale percentuale del 26,5% (ventiseivirgolacinque) assoggettato anch’esso al ribasso contrattuale offerto dall’Aggiudicatario. La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo degli stati di avanzamento. Infine, i prezzi stabiliti nel presente capitolato, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell’accordo.
Articolo 48 - Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportante in tariffa
Per tutte le opere dell'accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate ove possibile con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nelle prescrizioni generali della Tariffa prezzi e di seguito elencate.
Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,5% (spese generali 15%, utili 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L'IVA è in ogni caso a carico del committente. Per quanto riguarda i nuovi prezzi, non riportati nei prezzari di cui all'art. 21, si intendono comprensivi, in linea generale, di tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi saranno calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. Per le restanti voci si procederà attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.
Obiettivi ed ambito di applicazione
Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni "medie", per quanto attiene alle peculiarità del cantiere, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici. I prezzi, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle lavorazioni e a quegli interventi più rappresentativi nelle manutenzioni impiantistiche, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN
45.000 e successive modificazioni.
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse,
mezzi d’opera provvisionali e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d’arte ed in piena efficienza , intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco , salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all’esterno degli edifici.
Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi. Il soggetto Aggiudicatario è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servizio e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
Articolo 49 - Modalità di esecuzione di ogni lavorazione Designazione sommaria delle opere da eseguire
Salvo quanto più specificamente indicato nei successivi paragrafi e salvo le più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere date dalla D.L., le opere da
eseguirsi alle condizioni tutte del presente Capitolato, sono tutte le opere e provviste emergenti, occorrenti per i lavori di manutenzione di natura impiantistica nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, da eseguirsi presso le aree di proprietà o concesse in uso a vario titolo all’ISS, la cui consistenza è indicata nell’Allegato “Planimetria generale degli edifici in uso all’ISS". Trattasi quindi di manutenzioni in genere per le quali non è possibile eseguire un vero e proprio elenco ma si possono solo dare delle indicazioni generali sul modo di esecuzione dei lavori e sul metodo valutativo degli stessi, facendo riferimento alle descrizioni delle lavorazioni presenti a all’elenco prezzi desunto dal previsto Tariffario dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche, Prezzario della Regione Lazio edizione 2012.
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere di manutenzione che formano oggetto dell'accordo, sono di volta in volta comunicate dalla D.L. con idonea descrizione di massima che serve quale aiuto e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa D.L. o da suo incaricato, durante le fasi di attuazione nel cantiere. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Aggiudicatario unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Articolo 50 - Requisiti dei materiali e componenti Specifiche dei Materiali
I materiali e le parti di ricambio occorrenti per i lavori di manutenzione devono essere accettati preventivamente, ad insindacabile giudizio della D.L e degli organi di controllo preposti, devono essere di qualità equivalente o superiore e il più possibile compatibili a quelli preesistenti in modo da non diminuire le caratteristiche tecniche originarie degli impianti. Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali e ricambi impiegati o da impiegarsi ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo. In particolare l’Aggiudicatario deve:
- individuare le cause e i meccanismi che hanno causato il guasto.
- determinare lo stato di conservazione degli impianti da ripristinare;
- individuare l'insieme degli interventi di ripristino tecnicamente ed economicamente più convenienti tenendo conto anche delle necessità dell’Istituto sia temporali sia di miglioramento delle prestazioni degli impianti;
La verifica sui materiali e sui pezzi di ricambio viene effettuata in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario ed è appositamente verbalizzata. I materiali e i ricambi non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell’Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L’Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.
Il soggetto Aggiudicatario prima dell'inizio di ogni lavorazione, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera. Ogni campione deve essere univocamente individuabile e deve riportare su apposita etichetta il nome della Ditta costruttrice e i dati tecnici caratteristici, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia allegati I e II del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008. Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la ditta prescelta dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L..
Corrispondenza dei materiali e delle forniture
I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. Il soggetto Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei. Detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del D.L. Ove il soggetto Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal D.L., l’Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese del soggetto Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..
Materiali Forniti in economia
I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d’opera nei luoghi indicati dalla D.L. Il materiale risponderà sia nelle quantità che nella qualità a quanto richiesto dall’Amministrazione cosi da essere geometricamente e ponderatamente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti, involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l’unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui. La lista dei materiali forniti all’Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell’impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell’ordine.
ALLEGATI
1. Allegato 1 - Tabella riepilogativa degli impianti di condizionamento dell'aria dell’ISS - Impianti centralizzati.
2. Allegato 2 - Elenco condizionatori autonomi e fan coil dell'ISS.
3. Allegato 3 - Tabella riepilogativa delle Centrali termiche, caldaie autonome e sottocentrali di scambio dell’ISS.
4. “Planimetria generale degli edifici in uso all’ISS”.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx