QUADRIFOGLIO
732
QUADRIFOGLIO
ACCORDO
POLIZZA UNIT LINKED A PREMIO UNICO
Condizioni di Assicurazione Regolamento del Fondo Interno Nota Informativa
TERMINOLOGIA
Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulata l’assicu- razione.
Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
Contraente: chi stipula il contratto.
Data di effetto: è la data di entrata in vigore dell’assicu- razione.
Data di ricorrenza annua del Fondo: è il 7 settembre di ogni anno dal 2002 al 2007 compresi.
Data di scadenza: il contratto scade il 7 settembre 2007.
Giorno Borsistico: qualunque giorno in cui le Borse Valori Nazionali siano aperte e regolarmente funzionanti.
OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: l’importo corrisposto dal Contraente alla Società, e più precisamente:
• premio unico iniziale: è il premio che si paga in un’uni- ca soluzione alla conclusione del contratto;
• premio unico aggiuntivo: è il premio che il Contraente ha la facoltà di versare, una o più volte nel corso della durata contrattuale, in aggiunta al premio unico iniziale.
Premio investito: è il premio che, al netto delle spese, è utilizzato per l’acquisto delle Quote da assegnare al con- tratto.
Proposta: è il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente chiede di stipula- re la polizza.
Quote: ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso.
Riscatto totale: è l’operazione con la quale il Contraente chiede la liquidazione di tutte le quote, provocando l’e- stinzione del contratto.
Riscatto parziale: è l’operazione con la quale il Contraente richiede una liquidazione parziale delle quote assegnate al contratto, che resta in vigore per il capitale corrispondente alle quote residue.
Società: Quadrifoglio Vita, la Compagnia di Assicu- razioni con la quale viene stipulato il contratto, autoriz- zata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).
Sede in Xxx Xxxxxxxxxxx, x. 00/0 - 00000 Xxxxxxx - Xxxxxx (sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx / E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx)
Spese: sono gli oneri a carico del Contraente; vengono calcolati sia sul premio unico che sui premi aggiuntivi.
Valore Iniziale della Quota (o valore unitario ini- ziale): è il valore della Quota il 12 settembre 2001, defi- nito pari a 100,00 Euro.
Valore Finale della Quota (o valore unitario finale):
è il valore calcolato il 7 settembre 2007.
Valore unitario garantito: è il valore unitario garantito da Xxxxxx Brothers International (Europe) - Xxxxxx Brothers Holdings Inc. Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx XX0X 0XX (rating Moody’s A2, rating Standard & Poors A).
Valore della Polizza: è il valore economico, in Euro, delle Quote attribuite alla polizza.
Volatilità: misura la variabilità del prezzo o dei rendi- menti, rispetto al valore medio, all’interno di un periodo temporale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Il presente contratto è una assicurazione sulla vita del tipo unit linked, ai sensi della quale, a fronte del versa- mento di un premio unico e di eventuali premi aggiunti- vi da parte del Contraente, la Società pagherà le presta- zioni descritte negli articoli successivi.
Tali prestazioni sono direttamente collegate al valore delle Quote del Fondo Interno denominato “Quadrifoglio Portafoglio Protetto” (in seguito Fondo).
I criteri degli investimenti sono descritti all’art. 4 del Regolamento del Fondo Assicurativo di Investimento.
Art. 2 - Obblighi della Società.
La Società si impegna ad investire i premi versati dal Contraente, al netto delle spese, in Quote del Fondo.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Lettera di conferma e dalle eventuali appendici fir- mate dalla Società.
Art. 3 - Entrata in vigore e durata del con- tratto.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 della data di effetto indicata in Proposta e scade alle ore 24 del 7 settembre 2007.
Art. 4 - Pagamento del premio.
Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui al successivo art. 5, è definito “Premio investito”, ed è utilizzato per l’acquisto di Quote del Fondo.
Il valore unitario ed il numero delle Quote sono determi- nati secondo i criteri indicati al successivo art. 7.
• Premio unico iniziale.
L’importo minimo del premio unico da versare è pari a 5.164,57 Euro.
Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del premio unico iniziale, la Società provvede ad inviare al Contraente una Lettera di conferma contenente le seguenti informazioni:
• la conferma dell’avvenuto versamento del premio alla Società;
• il numero di polizza;
• la data di entrata in vigore della polizza;
• il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate.
• Premio unico aggiuntivo.
Il Contraente può versare premi unici aggiuntivi per tutta la durata del contratto, ciascuno di importo non inferiore a 1.291,14 Euro, con l’eccezione di quanto riportato al successivo art. 9.
A seguito di ogni versamento aggiuntivo, la Società provvede ad inviare al Contraente la relativa Lettera di conferma contenente:
• la conferma dell’avvenuto versamento del premio unico aggiuntivo alla Società;
• la data di entrata in vigore della prestazione relativa al premio unico aggiuntivo;
• il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate con il premio unico aggiuntivo;
• il numero ed il valore complessivo delle Quote posse- dute a quel momento.
La Società si riserva il diritto di sospendere tempora- neamente e/o definitivamente la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi sul Fondo.
Per i contratti stipulati per il tramite degli sportelli ban- cari, il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente; la ricevuta di addebito ha valore di quietanza.
È inoltre possibile il pagamento tramite bonifico o asse- gno.
In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare versamenti aggiuntivi con le modalità di pagamento che gli saranno indicate dalla Società.
Art. 5 - Spese.
Le spese relative al presente contratto, da applicarsi al premio pagato (unico, aggiuntivo) sono suddivise nel modo seguente:
• spese fisse di emissione: 25,82 Euro, con l’eccezione di quanto riportato all’art. 9 sesto comma;
• caricamenti: una percentuale applicata al premio, già al netto delle spese di emissione, in misura decrescente in base all’importo del premio versato. Di seguito vengo- no indicate le percentuali in corrispondenza di ciascuna fascia di premio lordo.
premio unico | aliquota |
uguale o superiore a 5.164,57 Euro ma inferiore a 25.822,84 Euro | 2,00% |
uguale o superiore a 25.822,84 Euro ma inferiore a 51.645,69 Euro | 1,75% |
uguale o superiore a 51.645,69 Euro ma inferiore a 103.291,38 Euro | 1,50% |
uguale o superiore a 103.291,38 Euro ma inferiore a 258.228,45 Euro | 1,25% |
uguale o superiore a 258.228,45 Euro ma inferiore a 516.456,90 Euro | 1,00% |
uguale o superiore a 516.456,90 Euro ma inferiore a 1.032.913,80 Euro | 0,75% |
uguale o superiore a 1.032.913,80 Euro ma inferiore a 2.582.284,50 Euro | 0,40% |
uguale o superiore a 2.582.284,50 Euro | 0,30% |
In caso di versamento di uno o più premi aggiuntivi verrà applicata l’aliquota corrispondente al cumulo dei premi versati, al netto dei premi riconducibili alle presta- zioni già pagate a seguito di eventuali riscatti parziali, con l’eccezione di quanto riportato all’art. 9 sesto comma.
Art. 6 - Revoca della Proposta e diritto di recesso.
Premesso che per data di conclusione del contratto si intende la data d’effetto come definita al precedente art. 3, il Contraente, fino a che il contratto non sia concluso, può revocare la Proposta mediante l’invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro tren- ta giorni dal ricevimento della stessa, al rimborso dell’in- tero ammontare del premio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di rice- vimento della raccomandata da parte della Società.
Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comuni- cazione con lettera raccomandata alla Società, che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, rimborserà al Contraente il premio corrispostole, al netto dell’eventua- le differenza, positiva o negativa, dovuta all’oscillazione del valore delle Quote del Fondo, nonché di un importo di 25,82 Euro a copertura dei costi sostenuti per l’emis- sione del contratto. Il valore delle Quote sarà quello indi- cato al successivo art. 8.
Il recesso produce l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro posta- le di invio.
Art. 7 - Attribuzione delle Quote.
Il numero delle Quote attribuite al contratto è pari al rap- porto, arrotondato al terzo decimale, tra il premio inve- stito ed il valore unitario delle Quote del Fondo.
Il valore unitario delle Quote è quello determinato il terzo giorno borsistico della settimana successiva a quella nella quale:
• è stata sottoscritta la Proposta relativamente al versa- mento del premio unico iniziale;
• è stato versato il premio unico aggiuntivo.
Per le Proposte sottoscritte entro il 7 settembre 2001, i relativi Premi investiti sono convertiti in Quote del Fondo il cui valore ed il cui numero vengono determinati il gior- no 12 settembre 2001, indipendentemente dalla settima- na di sottoscrizione della Proposta.
Le quote acquistate con il premio investito verranno attri- buite al contratto al solo scopo di determinarne il valore. Con l’attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dal contratto, alcun diritto sulle Quote stesse, sul Fondo o sugli investimenti operati dal Fondo stesso.
Art. 8 - Capitale assicurato.
Nel corso della durata contrattuale il capitale assicurato è determinato moltiplicando il numero delle Quote attri- buite alla polizza per il valore unitario delle stesse.
Il valore unitario di ogni Quota del Fondo è pari al valo- re unitario rilevato il terzo giorno borsistico della setti- mana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, la Società abbia ricevuto:
• la richiesta di riscatto, nel caso di riscatto totale o par- ziale del contratto;
• la documentazione completa, o l’avvenuto completa- mento della stessa, nel caso di decesso dell’Assicurato;
• la comunicazione di recesso.
Se la documentazione relativa al decesso dell’Assicurato, o la comunicazione di recesso, fossero ricevute dalla Società nel corso della settimana che precede la data di ricorrenza annua ovvero la settimana in cui cade la data di ricorrenza annua del Fondo (ad esclusione della data di scadenza del contratto), il valore unitario delle Quote sarà quello determinato il terzo giorno borsistico della
settimana successiva a quella nella quale cade la data di accredito della anticipazione di prestazione riportata al successivo art. 9.
Nella settimana precedente a quella in cui cade la ricor- renza annua e nella settimana in cui cade la data di ricor- renza annua del Fondo (ad esclusione della data di sca- denza del contratto), non sarà possibile dare operatività ad eventuali richieste di riscatto (totale o parziale). Eventuali richieste ricevute dalla Società nella suddetta settimana saranno considerate come ricevute nella setti- mana successiva a quella in cui cade la ricorrenza annua.
Art. 9 - Prestazioni.
Ad ogni ricorrenza annua del Fondo, per tutti i contratti in vigore a tale data, a partire dal 7 settembre 2002 e fino al 7 settembre 2007 viene erogato al Contraente un anti- cipo di prestazione pari al 1,5% del valore iniziale della quota (così come determinato il 12 settembre 2001) per ogni quota posseduta alla data di ricorrenza annua del Fondo.
Tale anticipazione corrisponde a 1,50 Euro per ogni quota assegnata al contratto.
Qualora ad ogni ricorrenza annua del Fondo venga rile- vato un valore di quota superiore a 120,00 Euro, all’anti- cipo di prestazione sopra descritto verrà aggiunto un’ul- teriore valore secondo lo schema riportato di seguito:
Il Fondo riconosce l’anticipazione ai Contraenti entro 30
valore di quota rispetto alla ricorrenza annua | anticipo di prestazione aggiuntivo |
maggiore di 120,00 Euro ma uguale o inferiore a 130,00 Euro | 5,00 Euro per ogni quota assegnata al contratto |
maggiore di 130,00 Euro ma uguale o inferiore a 150,00 Euro | 7,00 Euro per ogni quota assegnata al contratto |
maggiore di 150,00 Euro | 10,00 Euro per ogni quota assegnata al contratto |
giorni dalle corrispondenti date di accredito elencate nel seguito del presente articolo.
L’ultimo anticipo di prestazione, coincidendo con la data di scadenza del contratto, sarà corrisposto ai Beneficiari contestualmente alla liquidazione del capitale a scadenza. Ad ogni ricorrenza annua del Fondo le quote derivanti dalle anticipazioni verranno accreditate in corrisponden- za delle seguenti date, se giorno borsistico, oppure al primo giorno borsistico utile successivo:
1) 7 settembre 2002
2) 7 settembre 2003
3) 7 settembre 2004
4) 7 settembre 2005
5) 7 settembre 2006.
Il Contraente ha la facoltà di rinunciare alla liquidazione delle anticipazioni dandone comunicazione scritta alla Società almeno trenta giorni prima della ricorrenza annua del Fondo. Ai fini della efficacia della comunica- zione, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società. In tale caso l’anticipazione verrà impiegata dalla Società per l’acquisto di Quote del Fondo da accreditare alla posizione del Contraente, con i criteri stabiliti al precedente art. 7 e al valore che le quote espri- meranno il terzo giorno della settimana successiva a quella in cui ricade la ricorrenza annua, se giorno borsi- stico oppure il giorno borsistico utile successivo.
In deroga a quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5 l’in-
vestimento dell’anticipo avviene, indipendentemente dal- l’importo di quest’ultimo e senza l’applicazione di spese. La Società provvederà ad inviare ai Contraenti la confer- ma dell’avvenuto investimento contenente la data di entrata in vigore della prestazione relativa all’investimen- to stesso, il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate, il numero ed il valore complessivo delle Quote possedute a quel momento.
Alla data di scadenza del contratto, a condizione che l’Assicurato sia in vita a quella data, la prestazione della Società consisterà in un capitale il cui importo è determina- to dal prodotto fra il valore unitario finale della Quota ed il numero di Quote assegnate a quel momento al contratto. Stante la garanzia prestata da Xxxxxx Brothers Holdings Inc., qualora il valore unitario della Quota, calcolato con riferimento alla data di scadenza, risultasse inferiore al Valore Unitario Garantito, definito nel comma successivo, la stessa Xxxxxx Brothers Holdings Inc. integrerà il valore complessivo netto del Fondo dell’importo necessario ad elevare il valore unitario della Quota fino a concorrenza del- l’importo del suddetto Valore Unitario Garantito.
Il Valore Unitario Garantito è posto pari al valore unita- rio Iniziale della Quota (100,00 Euro).
Poiché le prestazioni, così come previste nel pre- sente articolo, vengono garantite da Xxxxxx Brothers Holdings Inc., Quadrifoglio Vita non pre- sta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale.
Art. 10 - Prestazione in caso di decesso.
Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del contratto, la Società paga ai Beneficiari desi- gnati un importo pari al 100,1% del capitale assicurato, calcolato secondo quanto disposto al precedente art. 8. Se il decesso avviene successivamente al giorno del com- pimento del settantacinquesimo anno di età dell’Assicu- rato, la Società versa ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato.
La prestazione in caso di decesso può essere infe- riore ai premi versati.
Art. 11 - Riscatto.
Il Contraente, trascorsi trenta giorni dalla conclusione del contratto, può chiedere, per iscritto, il riscatto totale o parziale delle Quote assegnate al contratto. La richiesta, che può essere formulata compilando gli appositi modu- li predisposti dalla Società e disponibili presso le sedi di vendita, deve essere sottoscritta dal Contraente e deve essere trasmessa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a Quadrifoglio Vita S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, x. 00/0 - 00000 Xxxxxxx.
La richiesta di riscatto parziale deve contenere l’esplicita indicazione del numero di quote del Fondo delle quali il Contraente intende ottenere la liquidazione, fermo restando che il numero complessivo di quote residue non può essere inferiore a venti (20).
In caso di errata indicazione del numero delle Quote da riscattare, il riscatto stesso sarà eseguito nel rispetto del limite indicato al capoverso precedente.
Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale venga effettuata entro il primo anno di vita del contratto, al con- trovalore delle relative Quote viene applicata una ridu- zione del 3%.
Il valore delle Quote oggetto di riscatto viene calcolato secondo quanto previsto al precedente art. 8.
Il valore di riscatto può essere inferiore al premio versato.
Art. 12 - Opzione di rendita.
Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere che il capitale liquidabile a scadenza sia conver- tito in una delle seguenti prestazioni:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l’Assicurato;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successi- vamente se e fino a quando sarà in vita l’Assicurato;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l’Assicurato e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia rivalutabile, di importo pari ad una prefissata percentuale della pre- cedente, pagabile se e fino a quando sarà in vita un secondo Assicurato esplicitamente individuato al momento dell’esercizio dell’opzione.
Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b) e c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potran- no essere riscattate nel periodo dell’erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristi- che, in base alle condizioni che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.
L’esercizio delle opzioni di cui ai precedenti punti a), b) e
c) è esercitabile a condizione che l’importo minimo della rata di rendita vitalizia, calcolato su base annua, non risulti inferiore a 3.098,74 Euro ed a condizione che l’Assicurato abbia compiuto il 60° anno di età.
Art. 13 - Altre opzioni.
Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite altre opzioni per la conversione del capitale assicurato.
Art. 14 - Pagamenti della Società, docu- mentazione richiesta.
Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Società che, verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, eseguirà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Documenti richiesti in caso di riscatto totale o parziale:
• fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente.
Documenti richiesti in caso di liquidazione di prestazioni a scadenza:
• fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari.
Documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato:
• certificato di morte;
• fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;
• ogni altro documento che, a fronte di particolari fatti- specie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Società;
• qualora l’Assicurato sia anche Contraente, testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Noto- rietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testa- mento.
In ogni caso dovrà essere fornito alla Società il codice fiscale dei Beneficiari, qualora la Società stessa non ne sia già in possesso.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.
Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo.
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, anche par- zialmente, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia anno- tazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle relative al trasferimento di Quote, richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Art. 16 - Prestito.
Date le caratteristiche del contratto, sullo stesso non è prevista la concessione del prestito.
Art. 17 - Designazione dei Beneficiari.
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• qualora il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e accettare il beneficio (in questo caso, le operazioni di riscatto, trasferimento di Quote, con- versione, pegno o vincolo di polizza richiedono il con- senso scritto dei Beneficiari);
• dagli eredi dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revo- che o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
Art. 18 - Legislazione applicabile.
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Art. 19 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali.
Le prestazioni della Società ed i premi versati sono espressi e regolati in Euro.
Art. 20 - Imposte.
Oneri fiscali ed imposte relative al contratto sono a cari- co del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Art. 21 - Foro competente.
Per le controversie relative al presente contratto, è com- petente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
Art. 22 - Materiale informativo.
Entro due mesi dalla ricorrenza annua del contratto, la Società invierà al Contraente un documento nel quale saranno riportati:
• il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all’inizio del periodo di riferimento;
• il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controva- lore delle quote assegnate;
• il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
• il valore di riscatto della polizza.
Art. 1 - Istituzione e denominazione Fondo.
La Società ha attivato un Fondo, speciale forma di gestio- ne degli investimenti, che viene denominato “Quadri- foglio Portafoglio Protetto” (nel seguito Fondo).
Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo. Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capi- tali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo in base alle condizioni con- trattuali, mediante una gestione professionale del patri- monio.
Il Fondo è del tipo ad accumulazione; pertanto l’incre- mento del valore delle Quote del Fondo non viene distri- buito.
Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Il profilo di rischio del Fondo è medio/basso.
La volatilità media annua del Fondo ritenuta accettabile in relazione al profilo di rischio è pari al 8,381%.
Art. 3 - Partecipanti al Fondo.
Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Con- traenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.
Art. 4 - Criteri degli investimenti.
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede, definendone l’asset allocation, nell’interesse dei parteci- panti. La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche pro- fessionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Nella gestione di questo Fondo la Società opererà di concerto con Xxxxxx Brothers Holdings Inc.
La Società attua una politica di investimento volta a per- seguire una composizione del portafoglio del Fondo pre- valentemente orientata verso valori mobiliari rappresen- tativi di capitale di rischio. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 70% del patrimonio del Fondo.
La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, investe prevalentemente il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società o ad altre società selezionate in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità.
Resta comunque ferma per la Società la facoltà di dete- nere una parte del patrimonio del Fondo in valori mobi- liari, quotati e non quotati, e disponibilità liquide.
La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertu- ra del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari fina- lizzati alla buona gestione del Fondo.
Poiché le prestazioni, come illustrato all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione e dal paragrafo
C.1 della Nota Informativa, sono garantite da Xxxxxx Brothers Holding Inc., Quadrifoglio Vita non garantisce né un rendimento minimo del Fondo né il capitale investito.
Il numero delle Quote componenti il Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.
L’immissione ed il prelievo di Quote avvengono median- te accredito/addebito al Fondo del loro valore in Euro, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.
La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente, dividendo l’importo netto versato per il valo- re unitario della Quota relativo al giorno di riferimento e arrotondando il risultato al terzo decimale.
Art. 5 - Regime delle spese.
Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
• la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6;
• le spese di verifica e di revisione del Fondo;
• le spese inerenti la pubblicazione del valore della Quota; Sul Fondo gravano inoltre indirettamente le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori all’1,50%. Qualora le commis- sioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, la Società provvederà ad avvertire i Contraenti, che potran- no riscattare il contratto senza l’applicazione di nessuna penale.
Ai costi sopradescritti si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi che le prevedono.
Le spese a carico della Società sono rappresentate da:
• le spese di amministrazione;
• le spese di commercializzazione;
• tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.
Art. 6 - Commissioni di gestione del Fondo.
La commissione di gestione applicata in percentuale sul patrimonio netto è pari all’1,60%, su base annua.
La commissione di gestione viene calcolata settimanal- mente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre.
Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo.
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.
Il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, la Società cal- cola il valore complessivo netto del Fondo conforme- mente ai seguenti criteri:
• il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
• per l’individuazione quantitativa delle attività si consi- dera la posizione netta in valori mobiliari quale si rica- va dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai con- tratti conclusi alla stessa data anche se non ancora rego- lati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a deter- minare la “posizione netta di liquidità”.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura opera- tiva sono registrati secondo il principio della competen-
za temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio ven- gono registrati alla data del pagamento;
• l’immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiu- sura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
• i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presu- mibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regola- mentati aventi analoghe caratteristiche;
• la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale.
Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolar- mente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto del Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati in capo al Fondo interno vengono trattenuti dalla Società.
Art. 8 - Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.
Il valore unitario delle Quote viene calcolato il terzo gior- no lavorativo di ogni settimana, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell’art. 7, per il numero complessivo di Quote costituen- ti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.
Il valore unitario delle Quote è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.
Art. 9 - Scritture contabili.
La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redi- ge:
• il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo;
• un prospetto settimanale recante l’indicazione del valo- re unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regola- mento.
Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione del
Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da:
• note illustrative;
• prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell’anno solare;
• prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.
Il rendiconto del Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione di cui al successivo art.10, sarà messo a disposizione dei Contraenti presso la Sede della Società e presso le sedi di vendita, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.
Art. 10 - Revisione contabile.
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifi- ca contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975, che:
• accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento;
• attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche;
• attesta la determinazione del valore unitario della Quota.
Art. 11 - Liquidazione del Fondo.
Nel caso di liquidazione del Fondo, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all’interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.
I sottoscrittori del Fondo verranno precedentemente informati, con almeno 3 mesi di anticipo.
Art. 12 - Ulteriori Fondi.
Nel caso in cui la Società provveda ad istituire nuovi Fondi ai quali sia possibile collegare la polizza, la Società stessa si impegna a darne comunicazione ai Contraenti delle polizze precedentemente sottoscritte ed ancora in vigore.
Art. 13 - Modifiche al presente Regola- mento.
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessa- rie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferi- mento o per meglio perseguire gli interessi dei Con- traenti.
Art. 14 - Modifiche al Fondo.
La Società, con l’obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento del Fondo, così come definiti al precedente articolo 4. In tal caso i Contraenti saranno informati in merito alle modifiche e potranno richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società, il riscatto del contratto o il trasferimento su altri Fondi interni, gestiti dalla Società, senza addebito di spese.
PREMESSA
La presente Nota Informativa, che viene consegnata prima della proposta e di cui si raccomanda l’attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto:
1. ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere, con cogni- zione di causa, il contratto di assicurazione sulla vita denominato “Accordo”, identificato con il codice T732;
2. è redatta sulla base delle norme emanate dall’Unione Europea, recepite nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali disposi- zioni emanate dall’ISVAP.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00/0 - 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx (sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx / E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) è autorizzata all’eser- cizio dell’attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).
B) AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
Il presente contratto è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo “unit linked”, le cui prestazioni sono diretta- mente collegate alla variazione del valore delle Quote del Fondo interno della Società denominato “Portafoglio Protetto”, che a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rap- presentazione. In particolare i titoli di capitale, essendo legati all’andamento economico della società emittente, sono soggetti alle oscillazioni derivanti dalle aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno della mede- sima società. Anche i titoli obbligazionari, pur in misura minore, possono essere soggetti al rischio derivante dal- l’eventuale dissesto finanziario dell’ente emittente.
Inoltre, tutte le tipologie di titoli sono soggette a possibili perdite di valore derivanti dall’andamento del mercato borsistico.
Il Fondo è descritto alla successiva sezione D) INFOR- MAZIONI RELATIVE AL FONDO INTERNO.
Il Fondo ha un profilo di rischio medio/basso.
La volatilità media annua del fondo ritenuta accettabile in relazione al profilo di rischio è pari al 8,381%.
La Società investe il premio, unico o aggiuntivo, al netto delle spese, in Quote del Fondo, le cui caratteristiche, illu- strate all’art. 4 del Regolamento del Fondo interno Assicurativo d’Investimento, consentono di offrire le pre- stazioni previste nel presente contratto.
Tutte le polizze acquisite con la Tariffa T732 scadono il 7 Settembre 2007, per cui la durata dei singoli contratti varia in relazione al momento nel quale il Contraente ha sottoscritto la Proposta di assicurazione.
Come illustrato all’art. 9 delle Condizioni di Assicura- zione ed al successivo paragrafo C1, per questo contrat- to la Società non offre garanzie di rendimento minimo o di conservazione del capitale.
L’importo liquidabile in caso di riscatto totale o di decesso dell’Assicurato non è predeterminabile e potrà essere superiore o inferiore al premio versa- to, in funzione delle possibili variazioni del valore delle Quote. L’importo della prestazione liquidata a scadenza, per i Contraenti che sottoscrivono la Proposta in data successiva al 7 Settembre 2001, potrà essere inferiore al premio investito.
Il presente contratto non consente la concessione di pre- stiti.
Nella successiva sezione C della Nota Informativa sono dettagliatamente descritte le prestazioni previste dal con- tratto.
Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.
C) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
C.1 Prestazioni.
Ad ogni ricorrenza annua del Fondo, per tutti i contratti in vigore a tale data, a partire dal 7 settembre 2002 e fino al 7 settembre 2007 viene erogato al Contraente un anti- cipo di prestazione pari al 1,5% del valore iniziale della quota (così come determinato il 12 settembre 2001) per ogni quota posseduta alla data di ricorrenza annua del Fondo.
Tale anticipazione corrisponde a 1,50 Euro per ogni quota assegnata al contratto.
Qualora ad ogni ricorrenza annua del Fondo venga rile- vato un valore di quota superiore a 120,00 Euro, all’anti- cipo di prestazione sopra descritto verrà aggiunto un’ul- teriore valore secondo lo schema riportato di seguito:
valore di quota rispetto alla ricorrenza annua | anticipo di prestazione aggiuntivo |
maggiore di 120,00 Euro ma uguale o inferiore a 130,00 Euro | 5,00 Euro per ogni quota assegnata al contratto |
maggiore di 130,00 Euro ma uguale o inferiore a 150,00 Euro | 7,00 Euro per ogni quota assegnata al contratto |
maggiore di 150,00 Euro | 10,00 Euro per ogni quota assegnata al contratto |
Il Fondo riconosce l’anticipazione ai Contraenti entro 30 giorni dalle corrispondenti date di accredito elencate nel seguito del presente articolo.
L’ultimo anticipo di prestazione, coincidendo con la data di scadenza del contratto, sarà corrisposto ai Beneficiari contestualmente alla liquidazione del capitale a scadenza. Ad ogni ricorrenza annua del Fondo le quote derivanti dalle anticipazioni verranno accreditate in corrisponden- za delle seguenti date, se giorni borsistici oppure il primo giorno borsistico utile successivo:
1) 7 settembre 2002
2) 7 settembre 2003
3) 7 settembre 2004
4) 7 settembre 2005
5) 7 settembre 2006
Il Contraente ha la facoltà di rinunciare alla liquidazione delle anticipazioni dandone comunicazione scritta alla
Società almeno trenta giorni prima della ricorrenza annua del Fondo. Ai fini della efficacia della comunica- zione, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società. In tale caso l’anticipazione verrà impiegata dalla Società per l’acquisto di Quote del Fondo da accreditare alla posizione del Contraente, con i criteri stabiliti al successivo paragrafo C4 e al valore che le quote esprimeranno il terzo giorno della settimana suc- cessiva a quella in cui ricade la ricorrenza annua, se gior- no borsistico oppure il giorno borsistico utile successivo. In deroga a quanto previsto ai successivi paragrafi C3 (Informazioni sui premi) e C8 (Spese correlate al con- tratto), l’investimento dell’anticipo avviene, indipenden- temente dall’importo di quest’ultimo e senza l’applica- zione di spese.
La Società provvederà ad inviare ai Contraenti la confer- ma dell’avvenuto investimento contenente la data di entrata in vigore della prestazione relativa all’investimen- to stesso, il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate, il numero ed il valore complessivo delle Quote possedute a quel momento.
Alla data di scadenza del contratto, a condizione che l’Assicurato sia in vita a quella data, la prestazione della Società consisterà in un capitale il cui importo è determi- nato dal prodotto fra il valore unitario finale della Quota ed il numero di Quote assegnate a quel momento al con- tratto. Stante la garanzia prestata da Xxxxxx Brothers Holdings Inc., qualora il valore unitario della Quota, cal- colato con riferimento alla data di scadenza, risultasse inferiore al Valore Unitario Garantito, la stessa Xxxxxx Brothers Holdings Inc. integrerà il valore complessivo netto del Fondo dell’importo necessario ad elevare il valore unitario della Quota fino a concorrenza dell’im- porto del suddetto Valore Unitario Garantito, posto pari al valore unitario Iniziale della Quota (100,00 Euro).
Poiché le prestazioni, così come previste nel pre- sente articolo, vengono garantite da Xxxxxx Brothers Holdings Inc., Quadrifoglio Vita non pre- sta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale.
Per i Contraenti che sottoscrivono la Proposta in data successiva al 7 Settembre 2001, l’importo della prestazione a scadenza potrà essere inferio- re al premio investito.
C.2 Opzioni a scadenza.
Il Contraente ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia rivalutabi- le, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, così come indicato all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite altre opzioni per la conversione del capitale assi- curato.
C.3 Informazioni sui premi.
Il presente contratto prevede l’obbligo di versamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a 5.164,57 Euro.
Prevede inoltre la possibilità di versare premi unici aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore a 1.291,14 Euro.
Per i contratti stipulati per il tramite degli sportelli banca- ri, il pagamento dei premi viene effettuato mediante
addebito sul conto corrente del Contraente; la ricevuta di addebito ha valore di quietanza.
È inoltre possibile il pagamento del premio tramite asse- gno o bonifico.
C.4 Conversione dei premi in Quote.
I premi versati sono destinati all’acquisizione di un deter- minato numero di Quote del Fondo.
L’importo del Premio investito in Quote, è pari al premio versato diminuito delle spese indicate al successivo para- grafo C8.
Il numero delle Quote attribuite a ciascun contratto, è determinato dal rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra l’importo del Premio investito ed il valore unitario delle Quote.
Il valore unitario delle Quote è quello determinato il terzo giorno borsistico della settimana successiva a quella nella quale:
• è stata sottoscritta la Proposta relativamente al versa- mento del premio unico iniziale;
• è stato versato il premio aggiuntivo.
Per le Proposte sottoscritte entro il 7 settembre 2001, i relativi Premi investiti sono convertiti in Quote del Fondo il cui valore ed il cui numero vengono determinati il gior- no 12 settembre 2001, indipendentemente dalla settima- na di sottoscrizione della Proposta.
Le quote acquistate con il premio investito verranno attri- buite al contratto al solo scopo di determinarne il valore. Con l’attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle presta- zioni previste dal contratto, alcun diritto sulle Quote stes- se, sui Fondi o sugli investimenti operati dai Fondi stessi.
C.5 Capitale assicurato.
In qualunque momento il capitale assicurato è pari al numero delle Quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario delle stesse.
Le Quote vengono attribuite a ciascun contratto secondo quanto specificato al precedente paragrafo C4.
Il valore unitario delle Quote è quello determinato il terzo giorno borsistico della settimana successiva a quella nella quale, la Società abbia ricevuto:
a) la richiesta di riscatto, nel caso di riscatto totale o par- ziale della polizza (successivo paragrafo C7);
b) la documentazione completa nel caso di decesso dell’Assicurato (successivo paragrafo C6);
c) la comunicazione di recesso (successivo paragrafo C10).
Qualora la documentazione relativa al decesso dell’Assicurato, o la comunicazione di recesso, fossero ricevute dalla Società nel corso della settimana preceden- te a quella in cui cade la data di ricorrenza annua del Fondo ovvero nella settimana in cui cade la ricorrenza annua del Fondo (ad esclusione della data di scadenza del contratto), il valore unitario delle Quote sarà quello determinato il terzo giorno borsistico della settimana successiva a quella nella quale cade la data di accredito della anticipazione di prestazione come riportato all’art.
9 delle Condizioni di Assicurazione ed al precedente paragrafo C1 della Nota informativa.
Nella settimana (dal lunedì al venerdì) precedente a quel- la in cui cade la data di ricorrenza annua del Fondo e nella settimana in cui cade la data di ricorrenza annua del Fondo (ad esclusione della data di scadenza del con- tratto), non sarà possibile dare operatività ad eventuali richieste di riscatto (totale o parziale). Eventuali richieste ricevute dalla Società nella suddetta settimana saranno considerate come ricevute in quella successiva.
C.6 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del contratto, la Società versa ai Beneficiari desi- gnati un importo pari al 100,1% del capitale assicurato, calcolato con le modalità illustrate al paragrafo C5.
Se il decesso avviene successivamente al giorno del com- pimento del settantacinquesimo anno di età dell’Assicu- rato, la Società versa ai beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato.
È opportuno rammentare che il presente contrat- to non prevede la garanzia di un importo minimo di prestazione in caso di decesso, che potrebbe quindi anche risultare inferiore al premio versato.
C.7 Riscatto.
Riscatto totale
Trascorsi trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può chiedere il riscatto totale delle quote asse- gnate, inoltrando alla Società richiesta scritta di liquida- zione.
Il valore di riscatto è pari al valore delle quote di cui viene richiesto il riscatto, calcolato con le modalità illustrate al precedente paragrafo C5 di questa Sezione.
Il pagamento del riscatto determina lo scioglimento del contratto.
Riscatto parziale
Trascorsi trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può chiedere il riscatto parziale delle quote assegnate, inoltrando alla Società richiesta scritta di liqui- dazione.
Il Contraente deve indicare il numero di quote del Fondo di cui intende ottenere la liquidazione, fermo restando che il numero complessivo di quote residue non può essere inferiore a venti (20).
In caso di errata indicazione del numero di quote da liquidare, il riscatto stesso sarà eseguito nel rispetto del limite sopra indicato.
Il valore di riscatto sarà pari al valore delle Quote di cui viene richiesto il riscatto, calcolato con le modalità illu- strate al precedente paragrafo C5 di questa Sezione.
Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale venga effettuata entro il primo anno di vita del contratto, al con- trovalore delle relative Quote viene applicata una ridu- zione del 3%.
N.B.: È opportuno rammentare che il presente contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di valore di riscatto, che potrebbe quindi anche risultare inferiore ai premi versati.
Si consiglia pertanto di rivolgersi al Servi- zio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/0000000; Fax 051/0000000; E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) per richiedere un’ipo- tesi indicativa sull’importo liquidabile prima di prendere una decisione in merito.
C.8 Spese correlate al contratto.
Le spese relative al presente contratto, da applicarsi al premio pagato (unico, aggiuntivo) sono suddivise nel modo seguente:
• spese fisse di emissione: Euro 25,82, con l’eccezione di quanto riportato precedente paragrafo C1;
• caricamenti: una percentuale applicata al premio, già al netto delle spese fisse di emissione, in misura decre- scente in base all’importo del premio versato. Di segui- to vengono indicate le percentuali in corrispondenza di ciascuna fascia di premio lordo.
premio unico | aliquota |
uguale o superiore a 5.164,57 Euro ma inferiore a 25.822,84 Euro | 2,00% |
uguale o superiore a 25.822,84 Euro ma inferiore a 51.645,69 Euro | 1,75% |
uguale o superiore a 51.645,69 Euro ma inferiore a 103.291,38 Euro | 1,50% |
uguale o superiore a 103.291,38 Euro ma inferiore a 258.228,45 Euro | 1,25% |
uguale o superiore a 258.228,45 Euro ma inferiore a 516.456,90 Euro | 1,00% |
uguale o superiore a 516.456,90 Euro ma inferiore a 1.032.913,80 Euro | 0,75% |
uguale o superiore a 1.032.913,80 Euro ma inferiore a 2.582.284,50 Euro | 0,40% |
uguale o superiore a 2.582.284,50 Euro | 0,30% |
In caso di versamento di uno o più premi aggiuntivi verrà applicata l’aliquota corrispondente al cumulo dei premi versati, al netto dei premi riconducibili alle presta- zioni già pagate a seguito di eventuali riscatti parziali, con l’eccezione di quanto riportato precedente paragrafo C1).
Sono a carico del Fondo, quindi indirettamente a carico del Contraente, gli oneri di cui alla successiva Sezione D punto 4.
C.9 Modalità di richiesta delle prestazioni. Pagamenti della Società. Prescrizione.
L’erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto (totale o parziale), deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione di cui all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. La Socie- tà esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di decesso dell’Assicurato, è opportuno prendere contat- to con il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/0000000; Fax 051/0000000; E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.
Si ricorda che il Codice Civile dispone che i diritti deri- vanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
C.10 Modalità di esercizio del diritto di revoca della Proposta e di recesso.
Fino a che il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l’invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al rimborso dell’intero ammontare del premio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomanda- ta da parte della Società. Il contratto si intende concluso alla data di effetto indicata nella Proposta.
Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comuni- cazione alla Società con lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente il premio corrispo- stole al netto dell’eventuale differenza, positiva o negati- va, dovuta all’oscillazione del valore delle Quote del
Fondo, nonché di un importo pari a 25,82 euro a coper- tura dei costi sostenuti per l’emissione del contratto.
Il valore delle Quote sarà quello indicato all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Il recesso produce l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
C.11 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.
Trattamento fiscale dei versamenti
Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta.
Il premio relativo al contratto in oggetto non risulta detraibile (ex art. 13 bis lett. f) D.P.R. 917/86, così come modificato dal d.lgs. 47/2000 e successive modifiche o integrazioni) in quanto non esiste quota parte di esso relativa alla copertura del rischio morte.
Trattamento fiscale delle somme corrisposte
Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:
a) se percepite in caso di morte dell’Assicurato:
esenti da imposte dirette;
b) se percepite a seguito di riscatto o a scadenza in forma di capitale: l’importo corrispondente alla dif- ferenza tra l’ammontare percepito e la somma dei relativi premi pagati è soggetto ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, attualmente pari al 12,50%. Su tale differenza verranno applicati elementi di retti- fica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se l’importo avesse subi- to una tassazione per maturazione.
Nei confronti dei soggetti che percepiscono gli impor- ti liquidati nell’esercizio di attività commerciali, l’im- posta sostitutiva non sarà applicata;
c) se percepite a scadenza in forma di rendita: il valore della rendita verrà determinato sull’importo del capitale al netto dell’imposizione richiamata al punto precedente. In corso di erogazione della rendi- ta si tasseranno unicamente le rivalutazioni annue mediante applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%;
d) se percepite alla ricorrenza della prima data di effetto in forma di anticipo di prestazione: l’im- porto corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e la somma dei relativi premi pagati è sog- getto ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, attualmente pari al 12,50%. Tale differenza verrà de- terminata rapportando il capitale assicurato alla data dell’erogazione all’importo da liquidare e, qualora la durata contrattuale sia superiore ad un anno, su di essa verranno applicati elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sareb- be derivata se l’importo avesse subito una tassazione per maturazione (equalizzatore).
Nei confronti dei soggetti che percepiscono gli impor-
ti liquidati nell’esercizio di attività commerciali, l’im- posta sostitutiva non sarà applicata.
C.12 Aspetti legali.
Ai sensi dell’art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e gli eredi non potran- no quindi vantare su di esse alcun diritto.
Ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute in dipen- denza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all’azione revocatoria.
C.13 Regole relative all’esame dei reclami.
Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio rice- vuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.
È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (Tel. 06/421331, Fax 06/00000000. Per maggiori informazioni sull’ISVAP è possibile consultarne il sito all’indirizzo: xxx.xxxxx.xx).
C.14 Legislazione applicabile.
Al presente contratto si applica la legge italiana.
C.15 Lingua in cui è redatto il contratto.
Il contratto ed ogni documento allegato sono redatti in lingua italiana.
D) INFORMAZIONI RELATIVE AL FONDO
D.1 Scopo e caratteristiche del Fondo.
La Società ha attivato un Fondo denominato “Quadri- foglio Portafoglio Protetto”.
Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capi- tali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.
Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Con- traenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali.
D.2 Criteri degli investimenti.
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede, definendone l’asset allocation, nell’interesse dei parteci- panti. La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche pro- fessionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
La Società attua una politica di investimento volta a per- seguire una composizione del portafoglio del Fondo pre- valentemente orientata verso valori mobiliari rappresen- tativi di capitale di rischio. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un importo non superiore al 70% del medesimo.
La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, investe prevalentemente il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società o ad altre Società selezionate in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità.
Resta comunque ferma per la Società la facoltà di dete- nere una parte del patrimonio del Fondo in valori mobi- liari, quotati e non quotati, e disponibilità liquide.
La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertu- ra del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari fina- lizzati alla buona gestione del Fondo.
Poiché le prestazioni, come illustrato all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione e dal paragrafo
C.1 della Nota Informativa, sono garantite da Xxxxxx Brothers Holding Inc., Quadrifoglio Vita non garantisce né un rendimento minimo del Fondo né il capitale investito.
Il numero delle Quote componenti il Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti. L’immissione ed il prelievo di Quote avvengono median- te accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in euro, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.
La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente, dividendo l’importo netto versato per il valo- re unitario della Quota relativo al giorno di riferimento.
D.3 Patrimonio netto del Fondo e valore unitario delle Quote.
Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo ha effettuato gli investimenti, al netto delle eventuali passività, valutate a valore corrente con i criteri descritti all’articolo 7 del Regolamento del Fondo Assicu- rativo di Investimento inserito nel presente fascicolo.
Il patrimonio netto del Fondo è suddiviso in Quote, tutte di eguale valore e con eguali diritti.
Il valore unitario delle Quote viene determinato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il patri- monio netto del Fondo per il numero delle Quote in cir- colazione nello stesso giorno; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale.
Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e rego- larmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per alme- no tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà rilevato il primo giorno utile successivo.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati in capo al Fondo interno non vengono riconosciuti agli assicurati.
D.4 Oneri a carico del Fondo.
Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
• la commissione di gestione applicata nella misura per- centuale del 1,60%;
• le spese di verifica e di revisione del Fondo;
• le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote del Fondo.
Sul Fondo gravano inoltre indirettamente le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori all’1,50%. Qualora le commis- sioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, la Società provvederà ad avvertire i Contraenti, che potran- no riscattare il contratto senza l’applicazione di nessuna penale.
Ai costi sopradescritti si aggiungono le commissioni di performance, negli O.I.C.R. che le prevedono.
mod. S70285 XXXXX0000 Ed. 4/2002 - 2.000 - Tipolito Casma
E) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
E.1 Informazioni relative alla Società.
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli ele- menti indicati alla sezione A).
E.2 Informazioni relative al contratto.
A seguito del versamento del premio (iniziale o aggiunti- vo), la Società invia al Contraente una comunicazione contenente il numero ed il valore unitario delle Quote sot- toscritte, relativamente al Fondo.
Entro due mesi dalla ricorrenza annua del contratto, la Società invierà al Contraente un documento nel quale saranno riportati:
• il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all’inizio del periodo di riferimento;
• il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controva- lore delle quote assegnate;
• il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
• il valore di riscatto della polizza.
Inoltre, al Contraente verrà sollecitamente inviata comu- nicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota, che pos- sano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.
E.3 Informazioni relative al Fondo interno.
Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annua- le, viene messo a disposizione del pubblico, presso la Sede della Società e le sedi di vendita, il rendiconto annuale della gestione del Fondo. Questo rendiconto è certificato da una Società di revisione - iscritta all’Albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/3/75 - che:
• accerta la determinazione del valore unitario della Quota e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo interno;
• attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti dalla Società nei confronti dei Contraenti.
Il Contraente può richiedere alla Società l’invio del rendi- conto annuale della gestione del Fondo.
Il valore della Quota del Fondo è pubblicato gior- nalmente su “Il Sole 24 Ore”, nelle pagine dedica- te ai Fondi Assicurativi.
QUADRIFOGLIO VITA
S.p.A.
D
E
L
L
E
E
N
U
F
F
I
C
I
O
Banca Agricola Mantovana e Gruppo Assicurativo Unipol
T
R
A
T
R
Z
O
Quadrifoglio Vita S.p.A. • Capitale Sociale € 22.500.000,00 interamente versato
E
-
B
O
L
O
G
N
A
-
T
E
R.E.A. 306308 • Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 15/10/1987 n. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252) • Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione Registro Imprese 02505640371 Sede e Direzione generale: 40128 • Bologna (Italia) • Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/0x Telefono (000) 0000000 r.a. • Telefax (051) 4153182 • xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx