Regime delle spese Clausole campione

Regime delle spese. Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo 'una tantum' a carico dell'impresa che le parti convengono nella misura di £. .... (da definire) per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto. A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota d'iscrizione 'una tantum' pari a £. ... (da definire). Alle spese per l'amministrazione e il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR. Annualmente, con delibera del Consiglio d'amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo ....% (da definire) della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR. Il Consiglio d'amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle parti istitutive del Fondo. I costi inerenti la Banca Depositaria e i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
Regime delle spese. Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell’impresa che le Parti convengono nella misura di Lit per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto. A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. ………... Alle spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR. Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo ……% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo. I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
Regime delle spese. Il regolamento indica: a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote; b) le spese a carico dei partecipanti; c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.
Regime delle spese. 12.1. Spese e oneri a carico del Fondo 1. Sono a carico del Fondo la Commissione di Gestione, la Commissione di Performance, i Costi di Investimento, i Costi di Realizzo le Altre Spese, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo. La Commissione di Gestione, la Commissione di Performance, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo, ai fini del presente Regolamento sono cumulativamente definite “Commissioni”. 2. La remunerazione della SGR per l’attività di gestione del Fondo (la “Commissione di Gestione”) è pari: (i) all’1,90% (uno virgola novanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e Quote A1; (ii) all’1,60% (uno virgola sessanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote B e Quote B1; (iii) all’1,45% (uno virgola quarantacinque per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote C e Quote C1; (iv) all’1,30% (uno virgola trenta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote D e Quote D1; (v) all’1,00% (uno virgola zero zero per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I. 3. La Commissione di Gestione sarà prelevata dalle disponibilità del Fondo, in via posticipata, entro il 10° (decimo) giorno successivo alla pubblicazione della relazione annuale o semestrale, e sarà calcolata sul NAV dalla stessa risultante Ai fini del prelievo della Commissione di Gestione, la “Base di Calcolo” è pari al NAV al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto). 4. È a carico del Fondo la “Commissione di Performance” spettante alla SGR e pari al 15% (quindici per cento) della differenza positiva tra (i) il NAV del Fondo, incrementato dell’ammontare dei rimborsi anticipati eventualmente effettuati ai sensi dell’art. 11 par. 6, dei rimborsi parziali pro quota ai sensi dell’art. 17 par. 4, di quelli eventualmente effettuati ai sensi dell’art. 11 par. 7 e delle distribuzioni di Importi Allocabili, e (ii) l’ammontare pari ad un multiplo di 1,20 (uno virgola venti) degli Importi Sottoscritti. La Commissione di Performance è calcolata ed accantonata in occasione di ciascuna data di calcolo del valore unitario delle Quote, sia in aumento che in diminuzione di quanto eventualmente già accantonato. Gli importi accantonati a titolo di Commissione di Performance saranno prelevati dalle disponibilità del Fondo alla fine del Ciclo di Vita del Fon...
Regime delle spese. Spese a carico dei partecipanti
Regime delle spese. Su ogni Fondo interno gravano, oltre che le commissioni annue di gestione di cui al precedente Art. 29: • le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno; • le spese di revisione e di certificazione; • gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse; • le spese di amministrazione e custodia.
Regime delle spese. Gli oneri connessi all’attività del Fondo vengono ripartiti come indicato nei seguenti paragrafi.
Regime delle spese. A RT . 61 1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società. 2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale. 3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall’Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64. A RT . 62 1. L’Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all’acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio: a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all’estero; b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale; c) la stampa delle schede di votazione; d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell’Ufficio centrale regionale; e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimen- to elettorale; f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione; g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
Regime delle spese. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: • la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6; • le spese di verifica e di revisione del Fondo; • le spese inerenti la pubblicazione del valore della Quota; Sul Fondo gravano inoltre indirettamente le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori all’1,50%. Qualora le commis- sioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, la Società provvederà ad avvertire i Contraenti, che potran- no riscattare il contratto senza l’applicazione di nessuna penale. Ai costi sopradescritti si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi che le prevedono. Le spese a carico della Società sono rappresentate da: • le spese di amministrazione; • le spese di commercializzazione; • tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.
Regime delle spese. Le spese a carico di ogni singolo Fondo sono rappresen- tate da: • la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6; • gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri diretti di perti- nenza; • le spese di verifica e di revisione del Fondo; • le spese di deposito ed amministrazione degli strumen- ti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo; • le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investi- menti del Fondo; • le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno; Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,00%. Qualora le commis- sioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicurato potrà trasferire il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commis- sioni di performance, nei Fondi e nei comparti di OICR che le prevedono. Le spese a carico della Società sono rappresentate da: • le spese di amministrazione; • le spese di commercializzazione; • tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.