RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’erogazione dell’indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l’assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, per assicurare il veicolo ritrovato deve essere stipulato un nuovo contratto alla classe C.U. 14.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l’Impresa e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso (classe C.U. 14).
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è WHQXWR DOWUHV® D SUHVWDUVL SHU WXWWH OH IRUPDOLW¢ UHODWLYH DO SDVVDJJLR GL SURSULHW¢ GHO YHLFROR. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall’avvenuto xxxxxxxx, xxx il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in xxx xxxx a rimborsare l’importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga xxxxxxxxx prima dell’erogazione dell’indennizzo, NOBIS liquiderà i xxxxx xxxxxxx la procedura di furto xxxxxxxx; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia. • deve prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo a favore di Reale Mutua; • entro un mese dall’avvenuto recupero può chiedere a Reale Mutua, che ha la facoltà di concederlo, che il veicolo resti di sua proprietà. In tal caso i danni verificatisi sul veicolo ritrovato saranno liquidati secondo la procedura di furto parziale e l’eventuale indennizzo in eccedenza ricevuto dal Contraente dovrà essere restituito a Reale Mutua.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa. Qualora il recupero sia avvenuto:
a) prima della corresponsione dell’indennizzo: l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall’articolo 1 “Incendio e furto”;
b) dopo la corresponsione dell’indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
1. trattenere l’indennizzo corrispostogli dall’impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall’assicurato (vedi articolo “Denuncia di sinistro ed adempimenti”);
2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente articolo 1 “Incendio e furto”). Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall’Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell’avviso di ritrovamento comunicato all’Impresa. In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l’Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. L’Assicurato / Aderente ha l’obbligo di informare la Compagnia e CNHICE non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l’Assicurato. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO. L’Assicurato / Aderente ha l’obbligo di informare la Compagnia e CNHICE non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato.