REGOLE COMUNI Clausole campione

REGOLE COMUNI. Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determinato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 3.9), l’Im- presa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il se- condo di detti valori. L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie appor- tate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del vei- colo o da suo deprezzamento. L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripri- stino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la fa- coltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà in- dennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equi- valente.
REGOLE COMUNI. I destinatari che avranno acquistato nell’area di diffusione dell’iniziativa e nel periodo indicato almeno un prodotto Lavazza in promozione, potranno connettersi dal 18/03/2021 al 23/05/2021 al sito e, dopo aver portato a termine la registrazione o effettuato il login, potranno inserire secondo le modalità previste il “codice gioco”, costituito dai dati rilevati dallo scontrino (per acquisti nei punti vendita fisici al dettaglio) o dall’ e-mail di conferma ordine (per acquisti su xxxxxxx.xx) o dal documento d’ordine (per acquisti su siti/ piattaforme di acquisti online) oppure costituito dal codice univoco stampato all’interno delle confezioni di capsule Lavazza A Modo Mio. Potranno quindi indicare i prodotti Lavazza acquistati selezionandoli dal menù a tendina predisposto ed infine dovranno effettuare l’upload della foto digitale, chiaramente leggibile, del documento comprovante l’acquisto nel periodo indicato di almeno un prodotto Lavazza in promozione (con l’esclusione delle confezioni di capsule Lavazza A Modo Mio) secondo le modalità su indicate: • scontrino comprovante l’acquisto in un punto vendita fisico al dettaglio • e-mail di conferma ordine ricevuta a seguito dell’acquisto effettuato sul sito xxxxxxx.xx • documento d’ordine ricevuto in relazione all’acquisto perfezionato su un sito/ piattaforma di vendita online Scontrino di acquisto o documento d’ordine dovranno riportare chiara descrizione dei prodotti Lavazza acquistati (varietà/formato delle confezioni di caffè, modello/versione della macchina per caffè espresso/accessorio), i cui dati dovranno corrispondere a quelli comunicati in sede di partecipazione, e dovranno essere integri e privi di cancellature/correzioni che possano far presupporre la manomissione degli stessi. Qualora lo scontrino di acquisto o il documento d’ordine non dovessero riportare chiara descrizione dei prodotti Lavazza acquistati, i partecipanti dovranno effettuare, seguendo le istruzioni indicate, l’upload di un’immagine digitale che ritragga il/i prodotto/i in promozione acquistato/i indicato/i sullo scontrino di acquisto/ documento d’ordine. Il sistema provvederà a verificare il “codice gioco”, ed in caso di esito positivo della verifica, assocerà il “codice gioco” inviato ai dati indicati in fase di partecipazione (nome, cognome, recapito di telefonia mobile, indirizzo e-mail), identificando in tal modo la partecipazione, e attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione dei pr...
REGOLE COMUNI. Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo deter- minato sulla base dei criteri stabiliti all’articolo Determinazione del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
REGOLE COMUNI. 1. L’utilizzo del sigillo è riservato ai soli atti ufficiali ed in particolare ai provvedimenti amministrativi (decreti, disposizioni ecc.). Nel caso di assoluta necessità, con provvedimento motivato del Rettore che ne valuti l’opportunità, possono essere autorizzate specifiche e limitate modalità ulteriori di utilizzo (ad esempio il merchandising). 2. Poiché con il marchio si intende promuovere un’immagine coordinata, unitaria ed omogenea, favorendo così l’identificazione con l’Università da parte dei suoi membri e la sua riconoscibilità all’esterno, non è consentito l’utilizzo di marchi propri da parte dei Dipartimenti e delle altre strutture universitarie quali centri di ricerca, centri di servizio ecc., salvo quanto previsto al comma 3. 3. L’Università può dotarsi, all’occorrenza, di ulteriori segni distintivi, in abbinamento o in temporanea sostituzione del marchio, per particolari eventi o ricorrenze. Le modalità ed i limiti di utilizzo sono specificati nella delibera di adozione da parte degli Organi di Governo dell’Università. 4. I Dipartimenti e le altre strutture universitarie quali centri di ricerca, centri di servizio ecc. che ravvisino la necessità di dotarsi di un proprio marchio devono, a fronte di una richiesta motivata al Rettore, essere autorizzate con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. L’utilizzo di un eventuale marchio proprio, autorizzato ai sensi del precedente periodo, deve essere sempre affiancato al marchio dell’Università 5. L’esatta denominazione dell’Università, da utilizzare in tutti i contesti ove ne sia necessaria la citazione, è “Università degli Studi di Brescia”. Non sono ammesse altre denominazioni quali, a mero titolo esemplificativo, “Università di Brescia”, “Università statale” ecc. 6. L’esatta denominazione dei Dipartimenti e delle altre strutture universitarie quali centri di ricerca, centri di servizio ecc., da utilizzare in tutti i contesti ove ne sia necessaria la citazione, è “Università degli Studi di Brescia-[nome del Dipartimento-centro-ecc]”. 7. La Segreteria del Rettore, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, è titolare della gestione amministrativa delle istanze di concessione di cui al presente Capo.

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  • Norme comuni Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

  • Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.