REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Area:
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G07820
del
16/06/2022
Proposta n. 23402 del 15/06/2022
Oggetto:
Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 - "Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia". Codice Intervento 619 - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre. CUP: F17H21001200001 - CIG: 92782340EA.
Proponente: | ||
Estensore | MAIETTI ANTONIO LUIGI | firma elettronica |
Responsabile del procedimento Responsabile dell' Area | MAIETTI ANTONIO LUIGI | firma elettronica |
Direttore Regionale | U. DELLA MARTA | firma digitale |
Firma di Concerto |
Oggetto: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 – “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”. Codice Intervento 619 - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre. CUP: F17H21001200001 - CIG: 92782340EA.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
VISTI:
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D.Lgs. n. 1/2018;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;
PREMESSO che:
nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della
stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018;
con Legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche O.C.D.P.C. o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”;
con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;
il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;
- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;
- con nota prot. n. UL/21101 del 25 novembre 2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione dell’intesa lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;
- con nota prot. n. 2698 del 1° dicembre 2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, indicando quale Soggetto Responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di Soggetto Responsabile delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 21 febbraio 2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del completamento degli interventi;
DATO ATTO che con Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 tutti i provvedenti precedentemente adottati dal Commissario Delegato per l’attuazione delle procedure relative all’emergenza di cui alla O.C.D.P.C. 558/2018, sono stati confermati l’efficacia;
TENUTO CONTO che per l’attuazione dei Piani di finanziamento per il triennio 2019 - 2020 e 2021, relativamente al patrimonio pubblico sono stati destinati fondi per € 87.587.671,34 oltre ad
€ 14.427.420,00 provenienti dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE);
PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, individuato quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza, provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti;
PRESO ATTO che con Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 del Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018 (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022), è stato disposto:
- per il proseguimento delle attività ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore;
- di approvare apposite linee guida per l’utilizzazione e la rendicontazione dei finanziamenti in questione, relativamente alle attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’O.C.D.P.C. 850/2020;
- l’approvazione e la ricognizione degli interventi finanziati e ad oggi pendenti;
CONSIDERATO che nella ricognizione degli interventi finanziati e ad oggi pendenti, di cui all’Allegato G della Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 sono compresi, tra gli altri, gli interventi identificati con i codici dal n. 608 al n. 626 e nn. 646, 647, 648, di competenza della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Foreste, di seguito riportati:
N. | Cod. Intervento | Comune | Descrizione | Importo | ||||||
1 | 608 | Pomezia - Ardea | Lavori di riparazione danni a seguito degli eventi metereologici agli impianti idrovori Campo Selva, Campo Jemini, La Fossa e Tor San Lorenzo. | € 250.000,00 | ||||||
2 | 609 | Rieti | Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi in località Casette nel Comune di Rieti. | € 54.000,00 | ||||||
3 | 610 | Greccio - Contigliano | Miglioramento e ripristino officiosità idraulica della Gronda Ovest (n. 9 Torrenti montani all’interno di centri abitati). | € 247.000,00 | ||||||
4 | 611 | Cantalice | Miglioramento e ripristino officiosità idraulica dei fossi Capodacqua e Santa Margherita nel Comune di Cantalice. | € 187.600,00 | ||||||
5 | 612 | Rieti | Ripristino piena funzionalità elettromeccanica dell’impianto di sollevamento Camporeatino. | € 98.000,00 | ||||||
6 | 613 | Acquapendente | Ripristino officiosità idraulica del Torrente Quintaluna nel Comune di Acquapendente. | € 82.400,00 | ||||||
7 | 614 | Grotte di Castro | Ripristino officiosità idraulica del Fosso di Vigne Vecchie nel Comune di Grotte di Castro. | € 79.300,00 | ||||||
8 | 615 | Bolsena | Ripristino | officiosità | idraulica | ed | accessi | al | Fosso | € 86.000,00 |
Carogna nel Comune di Bolsena. | ||||
9 | 616 | Onano | Miglioramento e ripristino officiosità idraulica del Fosso Giomentini nel Comune di Onano (VT). | € 45.800,00 |
10 | 617 | Anagni | Sistemazione idraulica del fosso S. Felice in Comune di Anagni località Valle S. Felice (S. Filippo) e rifacimento manufatto di attraversamento, danneggiato a seguito eventi metereologici. | € 363.000,00 |
11 | 618 | Anagni | Ripristino del PLC del Campo Pozzi, del collegamento con la Centrale di sollevamento del Tufano e degli automatismi a servizio del Comprensorio Irriguo nei comuni di Anagni e Ferentino, danneggiati a seguito eventi metereologici. | € 65.500,00 |
12 | 619 | Villa Santa Lucia | Cedimento di un tratto di difesa spondale e erosione del fondo del Torrente Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia. | € 118.000,00 |
13 | 620 | Terracina | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino. | € 380.000,00 |
14 | 621 | Fondi | Intervento di manutenzione straordinaria impianto idrovoro Giglio. | € 41.000,00 |
15 | 622 | Fondi | Manutenzione straordinaria agli impianti di San Magno, Portella, Settecannelle, Valmaiura, San Puoto e Salto di Fondi – Barchi a seguito degli eventi ottobre 2018. | € 470.000,00 |
16 | 623 | Contigliano | Ripristino officiosità idraulica del Torrente Canera nel Comune di Contigliano (Rieti) | € 150.000,00 |
17 | 624 | Anagni | Ricostruzione dell’attraversamento in territorio del Comune di Anagni sul Fosso Demaniale denominato “Fosso del Formale” località Villa Magna, via Concervino, danneggiato a seguito eventi metereologici. | € 58.100,00 |
18 | 625 | Atina | Cedimento di un tratto spondale e erosione del fondo del Rio Cancello in località Capo di China nel Comune di Atina. Ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua, adeguamento attraversamenti. Ripristino del muro d’argine sotto strada e ripristino delle soglie di fondo. | € 200.000,00 |
19 | 626 | Terracina | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori di Matera e Pantani d’Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico. | € 170.292,20 |
20 | 646 | Belmonte | Ripristino officiosità idraulica del Torrente Lariana nel Comune di Belmonte (Rieti) a seguito degli eventi calamitosi del 28 e 29 ottobre 2018. | € 168.600,00 |
21 | 647 | Contigliano | Miglioramento e ripristino officiosità idraulica del Fosso San Lorenzo nel Comune di Contigliano (Rieti) a seguito degli eventi calamitosi del 28 e 29 ottobre 2018. | € 92.570,00 |
22 | 648 | Latina - Sabaudia | Manutenzione straordinaria degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, Lavorazione e Caterattino con ripristino delle apparecchiature elettromeccaniche, sistema di telecontrollo e automazione | € 335.000,00 |
impianto e rifacimento sifoni di scarico. |
CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. R00047 del 3 aprile 2019, è stato individuato il Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli interventi, di competenza della Direzione stessa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;
CONSIDERATO che
- nella Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093 del Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018 (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) è stato previsto che l’attuazione degli interventi, già precedentemente assegnati al Direttore competente per materia in qualità di Soggetto Attuatore, sia completata dal Direttore stesso nella fase di amministrazione ordinaria;
- che nell’Allegato G della sopra citata Determinazione G02093/2022, con il Codice Intervento 622 è ricompreso l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” a seguito degli eventi ottobre 2018” dell’importo complessivo € 118.000,00;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00093 del 21 maggio 2021, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Luigi Maietti;
- con la nota prot. n. 4933/2022 del 15 giugno 2022 il Consorzio di bonifica Valle del Liri ha consegnato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” - Codice Intervento 619, redatto dal Progettista Ing. Danilo Di Nardi;
VISTO il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” - Codice Intervento 619, dell’importo complessivo di € 118.000,00 che contiene tutti gli elementi essenziali richiesti per tale livello di progettazione ed è composto dai seguenti elaborati:
Elenco degli elaborati;
- Relazione Generale;
- Relazione idrologica-idraulica;
- Corografia e Bacino Idrografico;
- Carta dei Vincoli;
- Relazione di calcolo;
- Planimetria Stato di fatto;
- Planimetria di Progetto;
- Profilo Longitudinale;
- Particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro tecnico economico;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro incidenza manodopera;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Piano Particellare ed elenco ditte di occupazione temporanea;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di Contratto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Fascicolo dell’opera;
- Piano di Manutenzione dell’opera;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Layout di cantiere;
- Analisi e Valutazione dei rischi;
- Relazione Paesaggistica;
- Relazione sui materiali;
- Relazione geologica e di modellazione sismica;
- Relazione geotecnica;
- Spettri di risposta;
- Schemi strutturali posti a base dei calcoli;
- Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni;
- Giudizio motivato di accettabilità dei risultati;
VISTO il seguente quadro economico:
A | Lavori | Euro | Euro | |
A1 | Importo lavori a base d’asta | 84.117,33 | ||
A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 2.767,90 | ||
Totale lavori A1 + A2 | 86.885,23 | 86.885,23 | ||
B | Somme a disposizione dell’Amministrazione | |||
B1 | Imprevisti, accantonamenti revisione prezzi, compresa IVA | 10.262,32 | ||
B2 | Spese di cui al Codice Appalti - art. 113 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo stabilito dal Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nella misura del 2%. | 1.737,70 | ||
B3 | IVA 22% su A | 19.114,75 | ||
Totale somme a disposizione Amministrazione | 31.114,77 | 31.114,77 | ||
TOTALE | 118.000,00 |
VISTO il verbale di verifica e la validazione del progetto effettuate ai sensi dell’art. 26 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto dal RUP e Progettista in data 1° giugno 2022;
PRESO ATTO, altresì, che nella citata Ordinanza 850/2022 all’art. 1 si stabilisce che il Soggetto Responsabile, per ulteriori sei mesi dalla data di pubblicazione, è autorizzato per l’attuazione degli interventi ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento dei lavori pubblici nonché nella riduzione di termini analiticamente individuati all’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modificazioni, qui richiamate:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- che all’art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza si dispone altresì che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
- che all’art. 4, co. 5 si dispone che fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture;
La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile gli interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare:
- con riferimento alla deroga all’art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all’art. 32, D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
RILEVATO altresì che:
- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l’intervento in oggetto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente;
- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020;
- in data 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (conv. in L.77/2020) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’art. 207 del suddetto Decreto prevede che “l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;
- in data 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- che l’art. 1 co. 3 del suddetto decreto prevede che “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
- che l’art. 1 co. 4 del medesimo decreto prevede che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente”;
- l’art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, …. esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”;
- ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) della legge n. 108 del 2021 il termine di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 120/2020 è stato prorogato al 30 giugno 2023;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d’Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile ai sensi dell’art. 1 c. 1 dell’Ordinanza n. 558/2018;
RITENUTO NECESSARIO applicare tutte le deroghe correlate all’affidamento in oggetto e in particolare quelle richiamate, per la motivazione di procedere con la massima urgenza ai “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia - Codice Intervento 619 “, al fine di assicurare condizioni di maggiore sicurezza per l’incolumità pubblica e privata;
RITENUTO NECESSARIO derogare all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, disponendo l’efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO inoltre che all’art. 4 comma 4 della suddetta Ordinanza si dispone che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri di urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
RITENUTO pertanto necessario avvalersi di tutte le deroghe di cui all’articolo 4 dell’O.C.D.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018, a talune disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’evidente necessità di eseguire con estrema urgenza l’intervento codice 619 - “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”;
RITENUTO, pertanto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da
invitare dalle White list della Prefettura di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo aggiornate ad aprile 2022 con qualificazione nella categoria OG 8 Classifica I o superiore;
RITENUTO ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021, di stabilire il limite del 49% al subappalto per la categoria principale;
RITENUTO di prevedere un termine congruo, comunque superiore a 5 giorni, per la presentazione dell’offerte vista l’urgenza di procedere alla formale contrattualizzazione dell’intervento;
RITENUTO, altresì, opportuno procedere all’approvazione degli atti di gara composti da:
- Schema di Lettera di invito (Allegato 1);
- Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- Schema di Offerta Economica (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);
RITENUTO infine necessario:
- di approvare con la presente determinazione il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs.
n. 50/2016, relativo ai lavori di “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” - Codice Intervento 619, dell’importo complessivo di € 118.000,00, costituito dagli elaborati precedentemente indicati e che è stato verificato e validato dal RUP e dal Progettista in data 1° giugno 2022;
- di dover procedere urgentemente all’affidamento dell’Intervento Codice 619 - “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” interessato dagli eventi meteorologici di particolare avversità verificatesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- di dover aggiudicare l’esecuzione dell’Intervento Codice 619 - “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all’ O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list della Prefettura di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo aggiornate ad aprile 2022;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto esecutivo, di cui all’O.P.D.P.C. 558/2018 “Piani di investimenti – annualità 2021”, riguardante i “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” - Codice Intervento 619 dell’importo di € 118.000,00, il cui quadro economico è così articolato:
A | Lavori | Euro | Euro | |
A1 | Importo lavori a base d’asta | 84.117,33 | ||
A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 2.767,90 | ||
Totale lavori A1 + A2 | 86.885,23 | 86.885,23 | ||
B | Somme a disposizione dell’Amministrazione | |||
B1 | Imprevisti, accantonamenti revisione prezzi, compresa IVA | 10.262,32 |
B2 | Spese di cui al Codice Appalti - art. 113 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo stabilito dal Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nella misura del 2%. | 1.737,70 | ||
B3 | IVA 22% su A | 19.114,75 | ||
Totale somme a disposizione Amministrazione | 31.114,77 | 31.114,77 | ||
TOTALE | 118.000,00 |
e le risorse finanziarie graveranno sui fondi della Contabilità Speciale n. 6104 a tale scopo istituita presso la Banca d’Italia;
2. di avvalersi delle deroghe previste dall’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, art. 4 comma 1, ed in particolare:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessario, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento
di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- che all’art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza si dispone altresì che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
- che all’art. 4, co. 5 si dispone che fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture;
La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile gli interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare:
- con riferimento alla deroga all’art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all’impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all’art. 32, D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
3. di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all’ O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list della Prefettura di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo aggiornate ad aprile 2022 con qualificazione nella categoria OG 8 Classifica I o superiore;
4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, individuato ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 e dell’art. 4 c. 2 dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
5. di stabilire un termine congruo, comunque superiore a 5 giorni, per la presentazione dell’offerte vista l’urgenza di procedere alla formale contrattualizzazione dell’intervento;
6. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- Schema di Lettera di invito (Allegato 1);
- Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- Schema di Offerta Economica (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);
7. di disporre l’esecuzione del contratto, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
8. di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 1 c. 1 dell’Ordinanza n. 558/2018, titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d’Italia per i successivi adempimenti.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante http://www.regione.lazio.it nella sezione dedicata a bandi e avvisi.
Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 intestata al Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per la Regione Lazio.
Il Direttore della Direzione Regionale in qualità di Soggetto Attuatore
Dott. Ugo Della Marta
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE CONSORZI DI BONIFICA E SISMA 2016
All’Impresa ……………..
Via …………………………….
CAP Città
PEC:
LETTERA DI INVITO
Oggetto: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 - Codice Intervento 619 - Invito per la presentazione dell’offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di gara - art. 63, comma 2, lett. c) e art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 riguardante i “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”. Codice Intervento 619.
CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA.
A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione degli operatori economici da invitare ed estratti dalle White list delle Prefetture di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone con qualificazione nella categoria OG…. classifica …. o superiore, Codesta impresa è invitata a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: XX/XX/XXX – ore 12:00
1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016
Ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato anche il territorio della Regione Lazio, nonché, in particolare, le O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3 dell’ordinanza suddetta che dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
1
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli
interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
co. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.
La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile gli interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare:
- con riferimento alla deroga all’art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all’impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all’art. 32, D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto.
2
2. STAZIONE APPALTANTE
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
I lavori previsti in sintesi sono i seguenti:
- …………………………………
- ………………………………….
Per una dettagliata descrizione delle opere, delle modalità di esecuzione dei lavori e delle caratteristiche dei materiali si vedano gli elaborati del progetto esecutivo.
4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
4.1 Oggetto appalto: “Codice Intervento ……. - …………………” ai sensi ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018.
4.2 Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e delle deroghe di cui all’O.C.D.P.C. 558/2018 e delle deroghe di cui all’O.C.D.P.C. 558/2018.
4.3 Il luogo di esecuzione: ………………….
4.4 Durata dei lavori: …… ( ) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei
lavori. Stante l’urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
4.5 Ammissibilità di varianti: al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett.
a) del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, La compensazione verrà eseguita secondo le prescrizioni del suddetto decreto-legge.
4.6 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € ………… di cui € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA.
4.7 Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad
€ oltre IVA.
4.8 L’importo dei lavori, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad
€ oltre IVA.
3
Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
Descrizione | Categoria | Classifica | Qualificazione Obbligatoria | Importo complessivo compreso sicurezza | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Categoria prevalente scorporabile | subappaltabile (si/no) <50% del contratto | ||||||
OG8 | I | SI | € | 100 | Prevalente | SI subappaltabile nel limite del 49% | |
TOTALE | 100 |
incidenza manodopera € ………. pari al ………..
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
In particolare, sono ammessi a partecipare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
4
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Si evidenzia che l’elencazione di cui all’art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell’aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Inoltre, i R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell’art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
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I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto
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6.1 di cui all’art. 80 del Codice;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2;
- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3;
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.
6.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
ii insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
iii insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, del Codice dei Contratti;
iv non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
v insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
vi non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.
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A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle
di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:
• da ciascun concorrente singolo;
• da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
• da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
• da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
• da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
• dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice
6.2 Requisiti di idoneità professionale
• Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
6.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al citato Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:
- Categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, nella classifica I o superiore - categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.
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Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
Si precisa che:
- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, così come previsto dall’articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, pena l’attivazione del soccorso istruttorio.
Nel caso in cui l’attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l’impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014,
n. 5297; AVCP parere 20 novembre 2013 n. 190; Id., parere 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55).
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
7. DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOPRALLUOGO
La documentazione di gara comprende:
Progetto esecutivo, redatto dall’Ing. , validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Luigi Maietti, in data xx/xx/2022 ed approvato con Decreto n. del xx/xx/2022;
• Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
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• Domanda di partecipazione;
• Schema di offerta economica;
• Schema di contratto;
Il progetto dell’intervento è disponibile entro 7 giorni dalla trasmissione della presente.
Sarà possibile chiedere copia della documentazione di progetto oltre il suddetto termine, mediante richiesta al RUP Dott. Antonio Luigi Maietti alla casella di posta: amaietti@regione.lazio.it;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
8.2 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
9. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
9.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica di cui al punto 7. Entro 5 giorni antecedenti la scadenza della presentazione dell’offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.
9.2 Salvo quanto disposto nei precedenti punti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione (RUP); diversamente, la Regione Lazio – Soggetto attuatore delegato per l’emergenza maltempo, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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9.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9.4 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
10. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Si precisa che:
a) ai fini di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del Codice le categorie dei lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4.
b) Categoria Prevalente: OG6 nel limite del 49%
11. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. ULTERIORI DISPOSIZIONI
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12.1 Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile nel caso in cui, “nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente
all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale”.
12.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. La stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l’emergenza maltempo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all’articolo 4, comma 7, dell’O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.
12.3 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per l’emergenza maltempo conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Regione Lazio - Soggetto attuatore delegato di non stipulare il contratto d’appalto. Ai sensi dell’art. 94, comma 2, del Codice, la Regione Lazio il Soggetto attuatore delegato, può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice.
12.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Regione Lazio Soggetto Attuatore Delegato, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
12.5 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dal Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
12.6 Per le stesse motivazioni legate all’estrema urgenza dei lavori, già rappresentate in premessa, in deroga all’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto.
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12.7 Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell’appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto il Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
12.8 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d’invito e suoi allegati;
12.9 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 D.Lgs. 50/2016;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o all’indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice;
c) ai sensi dell’art. 76 del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all’indirizzo diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
d) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
e) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o
Autorità) con le Delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata Delibera n.1 57/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.
14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale dell’emergenza maltempo 2018.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a corpo/a misura” e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto. È inoltre prevista, dal combinato disposto, ai sensi dell’art. 35 comma 18 e art. 207, comma 1, del decreto Rilancio, tenendo conto delle risorse disponibili della stazione appaltante, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.
16. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo pari ad € …../00 (euro /00) scegliendo tra
le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015.
17. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8;
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’individuazione dell’offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020.
La stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.
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Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a cinque (ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l’emergenza maltempo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all’articolo 4, comma 7, dell’O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.
19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
19.1 Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione:
- deve essere idoneamente sigillato e deve contenere al suo interno la busta della documentazione amministrativa (A) prescritta dalla presente lettera di invito e la busta dell’offerta economica (B);
- deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del xx/xx/2022, esclusivamente al seguente indirizzo: REGIONE LAZIO - Via Campo Romano, 65 - 00173 Roma. È facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario d’ufficio, presso il protocollo della REGIONE LAZIO Via Campo Romano, 65 - 00173 Roma. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza;
- deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura “Soggetto attuatore delegato per l’emergenza maltempo - presentazione dell’offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - dell’intervento codice …… denominato “…………………………….”, nonché il giorno e l’ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta “NON APRIRE”.
19.2 Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l’utilizzo della ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
1. “A - Documentazione Amministrativa”;
2. “B - Offerta economica”.
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
19.4 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice.
19.5 Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
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20.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, come da modello allegato, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura;
20.2 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
20.3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta “documentazione amministrativa” dichiarazione attestante il possesso DELL’ATTESTAZIONE SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione;
20.4 attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
21. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:
• Offerta economica, redatta su carta intestata sul modello allegato B, datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d’identità dei sottoscrittori, pena l’esclusione.
L’offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l’importo indicato in lettere.
L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la quantificazione, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:
- La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il giorno XX/XX/2022 alle ore …, presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Pal B6 - Piano Terra - Stanza 22
- Via Campo Romano, 65 - Roma.
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Luigi Maietti, Tel. 06 51685248, e-mail amaietti@regione.lazio.it.
Il Direttore della Direzione Regionale in qualità di Soggetto Attuatore
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Dott. Ugo Della Marta
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. cs) e dell’art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all’
O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell’offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l’esecuzione dell’intervento codice Intervento 619 denominato “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”. CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA.
Il sottoscritto/a _________________________ in qualità di (Legale rappresentante,
Amministratore unico, Titolare, ecc.) dell’impresa ___________________________________
con sede legale a e sede operativa a
________________________________________________ Codice Fiscale ,
partita I.V.A.
________________ e-mail
__________________________ PEC (obbligatoria)
___________________________________
In nome e per conto di:
□ Impresa Singola
impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
società in accomandita semplice società cooperativa altro _____________________
□ Consorzio
ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile
- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete
costituito, concorrendo con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Mandataria o Mandante |
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costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante |
□ GEIE
con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata - senza previa pubblicazione di bando di gara - per l’esecuzione dei lavori “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”.
CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA.
Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
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criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode, ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
3) che i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
N. | Cognome, Nome, luogo e data di nascita | Codice Fiscale | Qualifica | Residenza |
NB Per i soggetti di cui al punto tre nei cui confronti opera l’esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo
4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente: che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente
l’indizione della presente procedura;
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):
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Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza | Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione | Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria |
6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. (A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché’ l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.).
7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
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d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’articolo 17 della Legge
n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. (Indicare specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della citata Legge):
;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
8) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001:
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i
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quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
9) di essere iscritto alla White List della Provincia di con scadenza al
; oppure
di aver presentato domanda di rinnovo alla suddetta White List in data ;
10) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato , salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del
D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis;
11) (in caso di fallimento): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di
(inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato , salvo quando previsto al comma 6 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
12) di essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste nell’Avviso ed in particolare per la cat. OG classifica
13) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:
nei limiti del 49%;
14) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di Matricola n. ; INAL: sede di Matricola n. ;
CASSA EDILE: di Matricola n. e di essere in regola con i relativi contributi;
15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;
16) che l’impresa è iscritta:
(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ;
(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale dello Stato di per la seguente attività:
(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) Codice attività (obbligatorio): Numero di iscrizione: Data di iscrizione: Durata dell’impresa/data termine: Forma giuridica
17) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e in particolare
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quella relativa alla viabilità, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso;
18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
19) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
20) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
21) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
22) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente:
;
23)
autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
24) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
25) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e che la composizione del raggruppamento è la seguente:
n. | Denominazione | Sede legale |
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26) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
n. | Denominazione | Sede legale |
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
(luogo) (data) (sottoscrizione)
(ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)
N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta, a pena di esclusione:
• in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria , la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
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raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Interventi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett.
c) e dell’art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell’offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l’esecuzione dell’Intervento Codice 619 denominato “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”. CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA.
Il sottoscritto ________________________ nato a ___________ ( ) il __________
residente a ___________ ( ) in Via/Piazza n.
in qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa
con sede legale a ______________________ e sede operativa a
C.F. __________________, Partita IVA _________________, PEC _____________________
in nome e per conto di:
1) Impresa Singola:
Imprenditore individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità
Limitata | Società in Accomandita Semplice | Società Cooperativa | altro: |
2) Consorzio Ordinario | Società Cooperative di Produzione e Lavoro | Imprese Artigiane | Stabile |
3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti
Costituito Costituendo
4) Rete di impresa
Costituita Costituenda
5) Geie
di seguito denominata “Impresa”
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi all’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”. CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.
L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
OFFRE
Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in CIFRE) % | Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE) |
al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’Impresa dichiara, pena l’esclusione, che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad € ………………………………
Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad € …………………………
L’Impresa dichiara, inoltre:
a. che, l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;
b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
f. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l’IVA;
h. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;
l. di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
m. in caso di discordanza tra la riduzione percentuale tempo indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
Luogo e data …………………………….. Firma
Allegare documento di identità del legale rappresentante e firmatario dell’offerta.
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”.
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
Per l’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” Codice Intervento 619.
Codice Univoco Ufficio: UFP458
CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA.
TRA
La Regione Lazio, rappresentata dal Dott. Ugo Della Marta, Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, in qualità di Soggetto attuatore delegato per l’emergenza maltempo del 29 e 30 ottobre 2018, nominato con Decreto Commissario delegato n. R00047 del 3 aprile 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo
n. 212 C.F./P. I.V.A. 97994440580, munita di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante;
E
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.................................... nato/a il ...................... a (….),
residente a …....................... (…), Via ...................................... n. con
Codice Fiscale ..............................., (nella sua qualità di ……............................
dell’Impresa …..................... con sede legale in ………………… (….) via
…………………. n. ……… CAP ………………, C.F. e partita I.V.A.
…………...........................), di seguito denominato “Impresa”, che agisce nella
sua qualità di , munito di firma digitale.
PREMESSO che
- con Decreto n. ………. del ……………….. è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto;
- con Decreto n. ……………. del è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori dell’Intervento codice 619 “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” - Codice Intervento 619 - CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi agli articoli 36 e 63 del D. Lgs n. 50/2016, previa estrazione di n. 6 operatori economici da invitare ed estratti dalle White list delle Prefetture di ………………., aggiornata al …………., con qualificazione nella categoria OG….. classifica …. o superiore;
- con il medesimo Decreto …………… del .………… sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Lettera di invito, Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica e Schema di contratto, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata
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assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti;
- con Decreto n. ……………………. del sono stati approvati
gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa ………………… con sede legale a …………………
- C.F./P.IVA che ha offerto il minor prezzo corrispondente
al …..% sull’importo a base di gara e pertanto per l’importo contrattuale di € …………….= comprensivo di € = per oneri per la
sicurezza ed esclusa IVA;
- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto e ammontare dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia” - Codice Intervento 619, così come analiticamente indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
L’importo di contratto complessivo ammonta ad € ……………
(………………………..) di cui € ………… (Euro ………………) per lavori
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a misura al netto del ribasso d’asta del ……%, come risulta dall’offerta dell’Impresa, e € ………….. (Euro ) per oneri della sicurezza, I.V.A.
esclusa.
Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.
Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:
a) Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;
c) Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;
d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
e) Offerta economica;
f) Le polizze di garanzia.
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n. ……………….. del ……………., rilasciata dalla
…………………… P.IVA ………………., con sede legale in
……………………… per un importo totale pari ad € ridotta del 50% in
quanto l’Impresa risulta in possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001-2015.
Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha provveduto a
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stipulare apposita polizza assicurativa n. ………………… del ,
rilasciata dalla ………………. Assicurazioni P.IVA…………….., con sede legale in ……………….., per l’importo di € e per un massimale pari
ad euro che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste in qualità di Soggetto Attuatore per l’attuazione degli interventi per l’emergenza maltempo, Via Campo Romano n. 65 - Roma.
Dette polizze resteranno depositate presso la Direzione Regionale fino all’emissione del certificato di collaudo.
Art. 3 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato
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dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.
Art. 4 - Termini di esecuzione.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
……. (………….) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di
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constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori. Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del DM 37/2008.
Art. 5 – Pagamenti
Ai sensi dell’art 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Tale percentuale può raggiungere il 30% ai sensi dell’art. 207 del decreto “Rilancio.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
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recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l’ammontare di € …….…..,00 (euro …………), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l’Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed
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assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.
Art. 6 - Termini e modalità di collaudo dei lavori
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il DL redige i1 conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lettera e) del DM 49/2018 del MIT.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
Il subappalto è consentito nei limiti del 49% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende
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subappaltare;
- l’appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:
- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare;
- la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
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- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.
Salvi i casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
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Art. 8 – Penale per ritardata ultimazione
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell’importo netto dell’appalto.
Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento Art. 9 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza.
L’Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.Lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se
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ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.
Art. 10 - Responsabilità verso terzi
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 11 - Domicilio legale
Agli effetti del presente contratto l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in ……………………………. ….
Art 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:
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IBAN: ………………………… Agenzia/Filiale di );
IBAN: ………………………… Agenzia/Filiale di );
sui quali la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua i Signori:
- ………………………. nata a ………………… il e residente a ……………
Via CF ;
- ………………………. nata a ………………… il e residente a ……………
Via CF ;
quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010.
In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010.
Art. 13 Recesso
L’ Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al
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decimo dell’importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell’importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavorii eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.
L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 14 - Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
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parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2014, n. 33.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore,
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assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell’esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, è posto a carico dell’appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110, comma 1.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l’appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando
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all’appaltatore i relativi oneri e spese.
Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 15 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa
L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-
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bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..
Art. 16 – Interpello
In conformità a quanto previsto dall’art.110 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell’Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D.Lgs. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.
Art. 17 - Cessione del Contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
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essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione,
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rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato.
Art. 19 - Disposizioni finali
• Tabella informativa del cantiere di lavoro.
Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori, apposite tabelle ai sensi dell’art 2.17 del CSA. Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell’appaltatore.
• Piano Operativo di Sicurezza.
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 20 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori
Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell’Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.
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Art. 21 - Controversie
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 205, commi 2 e 7 del codice. Il Foro competente è quello di Roma.
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura “Ufficio di Staff del Direttore Consorzi di Bonifica e Sisma 2016”.
Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli
atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.
Per l’Impresa
Per la REGIONE LAZIO
Il Soggetto Attuatore Delegato Dott. Ugo Della Marta
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Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, attraverso l’apposizione di n. ………………marche da bollo da € …………………
ciascuna, che vengono apposte sulla copia cartacea del presente contratto, conservata agli atti della Direzione
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