Penale per ritardata ultimazione Clausole campione

Penale per ritardata ultimazione. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell’importo netto dell’appalto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento Art. 9 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza L’Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni pre- viste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in gene- re. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assi- curazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pa- gamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipen- denti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme co- sì accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme ac- cantonate all’impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre ecce- zioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato gene- rale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:
Penale per ritardata ultimazione. In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell’appalto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ci sarà ugualmente una penale di €. 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo (da indicare secondo quanto previsto nel CSA) dell'importo netto contrattuale corrispondente a € . Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Penale per ritardata ultimazione. Secondo l'Art. _____________ del Contratto d’Appalto, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione, è prevista l’applicazione di una penale pari al ____ per mille dell’importo netto contrattuale.
Penale per ritardata ultimazione. 1. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell’importo netto dell’appalto.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.