SUBAPPALTO E SUBFORNITURA Clausole campione

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. 5.1 EEN potrà subappaltare in tutto o in parte le attività previste a suo carico dal Contratto e ricorrere a prestazioni di fornitura con posa in opera offerte da terzi nonché ad eseguire i Servizi tramite ditte terze incaricate che possiedono le caratteristiche e i requisiti obbligatori per la legge. Resta inteso che EEN rimarrà unico responsabile nei confronti del Cliente per la corretta esecuzione del Contratto.
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. 12.1. Il Fornitore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto o di subfornitura con soggetti terzi, secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In tali casi, lo stesso sarà, comunque, considerato il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto. 12.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari. 12.3. Per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, prima dell'inizio della fornitura il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. 00.0. Nel caso di subappalto, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di prestazioni che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 12.5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. 12.6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri del Fornitore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto. 12.7. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che ...
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel disciplinare di gara e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. - il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l’espletamento della prestazione; - il subappaltatore sia iscritto in una whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020; Il subappaltatore è responsabile in solido con l’Operatore per le prestazioni a lui affidate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l’Intervento comporti l’acquisto di attrezzature o materiali. Ove l’Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l’Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all’istituto del subappalto necessario, ove l’Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 1656 c.c., il Committente-cliente autorizza sin d'ora l'eventuale subappalto/subfornitura delle opere, lavori e prodotti. Eventuali limitazioni all' autorizzazione sopra esposta dovranno essere espressamente inserite nel contenuto del contratto. In ogni caso di subappalto/subfornitura, il cliente autorizza l' emissione diretta di fatture da parte dei subappaltatori/subfornitori nei suoi confronti impegnandosi all'adempimento e al pagamento; tali somme saranno poi detratte dal costo complessivo concordato con Antaridi. Il cliente si obbliga a mallevare e tenere indenne Antaridi da qualunque pretesa, credito e/o onere vantato dai subappaltatori/subfornitori. Allo stesso modo, il cliente si obbliga sin d'ora a mallevare e tenere indenne Antaridi da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del subappalto/subfornitura.
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Così come previsto dall’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, sia il contraente originario sia il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di subappalto i pagamenti verranno effettuati direttamente all’Appaltatore che è tenuto, entro venti giorni, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; è fatto salvo il disposto dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le disposizioni vigenti. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. Un contratto può essere subappaltato ad un terzo, ma solo previo consenso dell’altro contraente (Vedasi art. 1656 C.C. 5). Anche in questo caso, però, non necessariamente il consenso dell’altro contraente deve essere dato per iscritto. È quindi sempre opportuno precisare se le prestazioni contrattuali possono essere o meno subappaltate e con che modalità. Inoltre, può essere opportuno anche in questo caso prevedere la responsabilità in solido dell’appaltatore col subappaltatore. Molto più complessa è la normativa in caso di subfornitura. (Vedasi art. 4 Legge n. 182 del 18/6/1998 6). La clausola prevista dal legislatore per i limiti ad ulteriori subforniture crea infatti parecchi problemi, sia interpretativi che di applicazione pratica. Se il contratto nulla specifica, il subfornitore può a sua volta affidare a terzi in subfornitura fino al 50% in valore, senza obbligo di chiedere l’autorizzazione del committente. Il contratto può prevedere che il committente conceda al subfornitore una percentuale maggiore, ma non minore, né, tanto meno, può vietargli di dare incarico a subfornitori entro il 50%. Ciò può quindi avvenire anche all’insaputa del committente. Non è chiaro cosa si debba intendere per “50 % del valore della fornitura.”. La dottrina è molto controversa sul valore da prendere a riferimento. Inoltre, tale limite si applica esclusivamente ad ulteriori contratti di subfornitura, come definiti dalla legge. Restano escluse dal computo altre ipotesi di contratto, quale un subappalto semplice, che imporrebbe invece il consenso del committente. Tuttavia, la norma è inderogabile per quanto concerne l’obbligo di chiedere l’autorizzazione del committente; ma non vieta di imporre un obbligo di informativa. Si consiglia quindi ai committenti di prevedere tale obbligo tramite clausola contrattuale. Si consiglia inoltre ai subappaltatori – che intendano affidare ad uno o più terzi parte della fornitura – di inserire in proposito una clausola ad hoc nel contratto principale, specificando le singole prestazioni che saranno oggetto di sub-contratto ed il relativo valore. In tal modo, il committente potrà eccepire già nella fase precontrattuale il superamento del predetto limite del 50% od altrimenti, firmando il contratto, darà automatico consenso al superamento di tale limite. “Il presente Contratto è basato sull’intuitus personae. Il Contratto stesso, i diritti da esso derivanti e i relativi crediti non potranno essere ceduti a terzi né in tutto né in parte.” “Si...
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: • il subappaltatore/subfornitore dimostri di possedere i requisiti per l’esecuzione delle lavorazioni per le quali è chiamato ad intervenire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; • all’atto dell’offerta siano indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare. L’Affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: • L’affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione e contemporaneamente a inviare la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.Lgs 50/2016; • Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; • Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Direzione dell’Esecuzione e al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (assicurativi ed antinfortunistici); devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva • Nel caso in cui è previsto il pagamento del Subappaltatore da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a trasmettere al Committente, entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, le fatture quietanzate del Subappaltatore, pena la sospensione dei successivi pagamenti; Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art.105, comma 13...

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  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

  • CESSIONE E SUBAPPALTO Si rinvia alla normativa vigente in materia.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)