Aggravamento /Diminuzione del rischio Clausole campione

Aggravamento /Diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggrava mento del rischio. Gli aggrava menti del rischio non comunicati o non espressa mente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Zone di Guerra Riduzione dei Xxxxxx xxx, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato: rra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e som mosse, legge m arziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisa m ente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggrava mento del rischio: a) i m assim ali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti: • Assistenza: fino ad un m assimo d 5.000, a meno che sia già previsto un massim ale inferiore in situazioni norm ali; • 5.000, a meno che sia già previsto un m assim ale inferiore in situazioni norm ali; • he sia già previsto un m assim ale inferiore in situazioni norm ali; • Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggrava mento del rischio par 50.000 per evento; qualora i capitali complessiva mente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la so m m a delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. b) la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla conflitto alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa autom atica mente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successiva mente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
Aggravamento /Diminuzione del rischio ne verso i terzi responsabili. 12.1 cati o non espressamente accettati dalla Societ à possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutament i che aggravano o diminuiscono il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. Senza obbligo di comunicazione, tra le parti si conviene che costituisce senz’altro aggravamento di Rischio la modifica peggiorativa della classificazione sismica dell’ubicazione dell’immobile assicurato e che, reciprocamente, costituisce diminuzione del Rischio la modifica migliorativa della medesima classificazione.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. 4.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c. 4.2 In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato. 4.3 Ogni cambiamento delle attività di volo dichiarate in Frontespizio che aggravi il rischio deve essere comunicato, non appena possibile, alla Società. 4.4 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. Non sono previste ipotesi di aggravamento e diminuzione del Rischio.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggra- vamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. Per la Tutela Legale vale quanto espresso alla "Dichiarazione del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze di rischio. A titolo esemplificativo l'aumento del numero delle persone assicurato rispetto al numero dichiarato e riportato in Polizza configura un aggravamento del rischio.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano o diminuiscono il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Aggravamento /Diminuzione del rischio. 13.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c. 13.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.