Marcatura “CE” Clausole campione

Marcatura “CE”. La fornitura dovrà essere munita - per le componenti che lo richiedono - della marcatura di certificazione “
Marcatura “CE”. I materiali e/o le attrezzature e/o gli impianti forniti dovranno essere conformi, se applicabili, alle norme C.E.I. ed U.N.I. ed essere contraddistinti dal marchio CE, qualora applicabile.
Marcatura “CE”. Il materiale dovrà essere marchiato CE come richiesto dalle norme tecniche armonizzate recepite dal DPR 246 del 21/04/93 (regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) e dal DPR 07/04/04 e dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le prove, da eseguire in funzione delle applicazioni, secondo quanto meglio specificato nei relativi articoli del presente Capitolato Speciale.
Marcatura “CE”. Il rilascio della Marcatura CE per i dispositivi di ritenuta stradale avviene sulla base della individuazione del sistema applicabile di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione definito nell’allegato ZA.2 della norma UNI EN 1317-5, sistema 1 tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento UE 305/2011. Il marchio CE non ha scadenza, a meno che ci siano modifiche del progetto, materiali o definizione dei criteri di prova. La punzonatura degli elementi principali (nastri tripla onda, profilo salva motociclisti, montanti, mancorrenti e distanziatori) e l’etichettatura, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Marcatura “CE”. I prodotti da costruzione per i quali, alla data del Contratto, sono state emanate norme armonizzate obbligatorie ai sensi della direttiva 89/106/CEE e D.M. Infr. 14.1.2008 (NTC2008), dovranno essere conformi alle norme e riportare la marcatura CE. Tale marcatura (art. 3, D.P.R. D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246) sarà indice di: • conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate (i cui estremi sono riportati nella GUCE e nella GURI); • conformità, nel caso non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità; • conformità al “Benestare tecnico europeo” di cui all’art. 5 del citato D.P.R. L’attestato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto o la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o da un suo mandatario in rapporto alle procedure previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 246/93, dovrà contenere gli elementi informativi particolarmente elencati all’art. 10 dello stesso decreto. I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere inoltre i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli successivi; dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nel presente Capitolato. Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all'impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’Appaltatore. In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma specifica.
Marcatura “CE”. Tutti i componenti degli impianti, degli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza regolazione e controllo che sono oggetto, per quanto riguarda i requisiti essenziali, di direttive europee recepite dallo Stato italiano, devono portare la marcatura di conformità CE. In ogni caso devono essere realizzati secondo norme di buona tecnica.
Marcatura “CE”. Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce i principi e i requisiti generali della marcatura CE. Gran parte della normativa UE sui prodotti non alimentari adottata a partire dal 2010 impone espressamente l'applicazione della marcatura CE sui prodotti e che tale marcatura rispetti i principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Nel 2014 la Commissione ha valutato il livello di soddisfazione relativo al regime di marcatura CE. Dai risultati di suddetta valutazione emerge una soddisfazione generale nei confronti della marcatura CE, che è ritenuta idonea ed efficace. La valutazione ha anche dimostrato che non occorre una modifica di fondo nella marcatura CE, sebbene sia necessario rafforzare la coerenza, evitare la presenza di diversi requisiti per diversi atti normativi e risolvere la questione dei prodotti con molteplici componenti26.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.