CAPITOLATO D'ONERI
CAPITOLATO D'ONERI
Gara d’appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di ideazione, programmazione e realizzazione di una campagna di comunicazione integrata finalizzata a promuovere il “Made in Italy” e l’immagine dell’Italia in Cina - CODICE C.I.G. 03339239F7
ART. 1 DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione inerente l’appalto in oggetto, sarà usata la terminologia di seguito specificata:
“Capitolato d’oneri”: il presente documento che definisce i contenuti del servizio.
“Disciplinare di gara”: il documento che definisce le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della presente gara d’appalto.
“Amministrazione appaltante”: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione per l’Impresa e l’Internazionalizzazione - Direzione Generale Politiche per l’Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Viale Boston, 25 - 00144 Roma - fax x000000000000/2446 - e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (nella sezione bandi e concorsi)
“Offerente/Concorrente”: l'operatore economico che presenta la propria offerta in vista dell’ottenimento dell’appalto.
“Operatore economico”: l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
“Servizio”: il servizio oggetto della presente gara, consistente nella ideazione, programmazione e realizzazione di una campagna di comunicazione integrata finalizzata a promuovere il “Made in Italy” e l’immagine dell’Italia nella Repubblica Popolare Cinese.
“Affidatario/Aggiudicatario”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all’esito della presente procedura di gara.
“RTI”: raggruppamento temporaneo di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento, mediante presentazione di un’unica offerta.
“Consorzio”: consorzio previsto dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
“Contratto”: il contratto che l’Amministrazione appaltante stipulerà con l’Affidatario avente per oggetto l'acquisizione del servizio oggetto della presente procedura di gara.
ART. 2 PREMESSA
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 13 marzo 2008 ha stanziato 3 milioni di euro per realizzare campagne di comunicazione per la promozione dell’immagine dell’Italia attraverso l’utilizzazione delle nuove tecnologie. La campagna di comunicazione in oggetto è finalizzata a promuovere il Made in Italy nella Repubblica Popolare Cinese e contestualmente a dare visibilità alle politiche di sviluppo economico attuate dal Ministero dello Sviluppo Economico in occasione dell’Esposizione Universale di Shanghai.
Il piano di comunicazione integrata dovrà mettere in risalto l’Italia in un contesto positivo attraverso una strategia sofisticata e coordinata a più livelli (stampa, televisione, eventi, pubblicità, etc.) al fine di elevare la reputazione dell’Italia, la sua politica di sviluppo economico, la sua industria e il suo governo, in modo da favorire le sue relazioni commerciali con la Repubblica Popolare Cinese
La strategia si dovrà posizionare ad alto livello utilizzando piattaforme e partner mediatici di grande prestigio e autorevolezza.
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio oggetto della presente gara consiste nell’espletamento delle seguenti attività:
- ideazione e realizzazione dell’impostazione editoriale e della linea creativa che dovrà caratterizzare l’intera campagna di comunicazione, conferendole continuità ed omogeneità;
- ideazione e produzione dei materiali necessari per la diffusione della campagna di comunicazione;
- selezione e pianificazione dei mezzi con l’ausilio degli strumenti di rilevazione più idonei e aggiornati offerti dal mercato;
- acquisto dei mezzi pianificati;
- organizzazione, supervisione, assistenza e quant’altro necessario per la realizzazione della campagna di comunicazione.
L’Amministrazione si riserva di affidare all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a) del d.lgs 163/06 e ss.mm.ii. servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto per un valore complessivo da determinare e, comunque, non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
ART. 4 SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Messaggio:
Il piano di comunicazione strategica mirerà a rafforzare la credibilità e la reputazione dell’Italia quale partner privilegiato della Repubblica Popolare Cinese, promuovendo il sistema di valori del Paese e i settori industriali e commerciali di maggiore rilievo. L’immagine che si intende promuovere agli occhi dei target di riferimento è quella dell’Italia come Paese del futuro.
Destinatari:
La campagna di comunicazione sarà rivolta a due tipi di target:
a) all’elite e alla business & financial community cinesi;
b) ai giovani consumatori delle maggiori aree metropolitane con particolare riguardo alla fascia tra i 20 e i 35 anni di età.
Mezzi:
Le attività della campagna di comunicazione saranno distinte in funzione del target di riferimento. Le attività relative al primo target (target a) riguarderanno:
1. Promozione editoriale su canali televisivi
2. Comunicazione editoriale inflight
3. Attività di pubbliche relazioni
4. Promozione editoriale sulla stampa
5. Organizzazione di eventi
6. Azioni di pubblicità mirata
Le attività rivolte al secondo target (target b) riguarderanno:
1. New media
Il Concorrente dovrà formulare una proposta di pianificazione strategica dei mezzi il cui utilizzo, in rapporto al budget, alla natura delle informazioni da diffondere e agli obiettivi della campagna di comunicazione, sia ritenuto il più efficace per raggiungere il target prefissato.
La pianificazione strategica andrà giustificata fornendo dati certificati da società competenti relativi alla diffusione e all’audience dei mezzi prescelti.
Target a):
1. Promozione editoriale su canali televisivi
La promozione televisiva dovrà prevedere la produzione e la diffusione di servizi editoriali televisivi, in lingua cinese o in lingua inglese, su canali tematici - della durata minima di 3-4 minuti - dedicati al Made in Italy e ai settori di rilievo dell’export italiano e che siano rivolti all’elite e alla business e financial community cinesi.
Si richiede la realizzazione di 6 filmati televisivi che dovranno essere trasmessi con cadenza regolare nel corso della campagna di comunicazione – da ottobre 2009 a novembre 2010 - per promuovere i settori di rilievo dell’export italiano e le iniziative del governo con diffusione garantita su un canale satellitare internazionale e/o pan-regionale asiatico in lingua inglese di informazione economica/finanziaria con “C” class audience o un canale nazionale cinese, garantendo almeno 2 passaggi televisivi per ciascun filmato.
Per promuovere ulteriormente il Made in Italy nella Repubblica Popolare Cinese e la leadership imprenditoriale e finanziaria italiana, si richiede la realizzazione di 1 programma speciale dedicato al Made in Italy – della durata media di 30 minuti – da trasmettere su un canale satellitare internazionale e/o pan-regionale asiatico di informazione economica/finanziaria in lingua inglese con “C” class audience o un canale nazionale cinese, qualora possibile, in anticipazione del World Expo 2010 di Shanghai, garantendo almeno 2 passaggi.
Per promuovere in modo specifico e tempestivo importanti annunci programmatici o accordi commerciali e industriali raggiunti nel periodo della campagna di comunicazione, si richiede anche la realizzazione e distribuzione di 2 agenzie-video della durata minima di 5-6 minuti alle redazioni dei più importanti canali televisivi cinesi, alle agenzie-stampa cinesi e ai principali canali televisivi internazionali, in modo da generare una copertura locale e internazionale con un effetto-rimbalzo (“bounce-back effect”) nei media italiani.
La tempistica sarà determinata dalla rilevanza degli annunci e sarà definita in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Tabella riassuntiva
Canale | Descrizione | Numero | Durata | Programmazione |
Canale satellitare internazionale e/o pan-regionale asiatico in lingua inglese di informazione economica/finanziaria con “C” class audience o un canale nazionale cinese | Filmato | 6 | 3 - 4 minuti | 2 passaggi per filmato |
Canale satellitare internazionale e/o pan-regionale asiatico in lingua inglese di informazione economica/finanziaria con “C” class audience o un canale nazionale cinese | Programma speciale | 1 | 30 minuti | 2 passaggi per programma |
Canale | Descrizione | Numero | Durata | Programmazione |
Canali televisivi cinesi e principali canali televisivi internazionali | Agenzia-video | 2 | 5 - 6 minuti | - |
2. Comunicazione editoriale “inflight”
Si richiede la diffusione dei 6 filmati televisivi di cui al punto precedente sulle principali linee aeree del mondo, in particolare sulle compagnie con collegamenti con la Repubblica Popolare Cinese, prevedendone almeno due tra le principali linee aeree cinesi, e garantendo la disponibilità in palinsesto di ciascun filmato per almeno un mese.
Tabella riassuntiva
Linea aerea | Descrizione | Numero | Durata | Programmazione |
Almeno due tra le principali linee aeree cinesi | Filmato | 6 | 3 - 4 minuti | 1 mese per filmato |
3. Attività di pubbliche relazioni
Si richiede un’attività complementare di pubbliche relazioni con le più importanti reti televisive cinesi e pan-asiatiche per influenzare positivamente i redattori e i giornalisti cinesi al fine di ottenere una costante e positiva copertura televisiva sulle attività e sui risultati raggiunti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Governo, conducendo interviste con i principali rappresentanti del governo e gli imprenditori italiani.
4. Promozione editoriale sulla stampa
Per dare ampia visibilità al Made in Italy, elevando la reputazione e il prestigio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Governo italiano, così come della leadership imprenditoriale e finanziaria del paese, si richiede un’attività coordinata di comunicazione rivolta alla stampa per informare gli editorialisti cinesi e internazionali sulle attività e i risultati in ambito economico - politico raggiunti dall’Italia.
Sarà di conseguenza necessario posizionare interviste con il Ministro dello Sviluppo Economico e i più importanti imprenditori italiani.
Si richiede, inoltre, la redazione di editoriali e articoli da diffondere in occasione di eventi o annunci di rilievo per assicurare la più grande risonanza a livello locale, regionale e internazionale.
I suddetti servizi dovranno essere pubblicati sulle principali testate cinesi (in Cina e a Hong Kong) e/o sulle principali testate internazionali e/o sulle principali testate italiane.
La tempistica sarà definita in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
È richiesta anche la realizzazione di 1 supplemento editoriale (“promotional business supplement”) in lingua cinese e/o inglese in associazione con almeno una tra le principali testate cinesi o con una tra le principali testate internazionali con tiratura minima di 200.000 copie e distribuzione garantita in Asia.
Il supplemento dovrà essere pubblicato in coincidenza di importanti annunci da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativi alla sua politica commerciale in Cina o in occasione di un evento di rilievo previsto per la promozione del Made in Italy.
La diffusione del supplemento dovrà includere anche una distribuzione limitata negli alberghi e/o nei terminal di arrivo degli aeroporti.
5. Organizzazione di eventi
Si prevede l’organizzazione di 1 evento di alto profilo (convegno, seminario o tavola rotonda), realizzato in collaborazione con una tra le principali testate internazionali con tiratura minima di
200.000 copie e distribuzione garantita in Asia, che coinvolga circa 250 personalità di rilievo.
Tale evento rappresenterà un’importante opportunità di informazione e promozione delle attività del governo rivolte al mercato cinese e costituirà contestualmente un’occasione di “networking” per le personalità italiane che vi parteciperanno.
L’evento potrà avere luogo, secondo le indicazioni del Ministero, alternativamente a:
- Pechino – a carattere governativo / istituzionale – sulla politica commerciale attuata dal governo italiano e le relazioni con la Cina;
- Shanghai – a carattere commerciale / B2B – sulle opportunità commerciali offerte dal Sistema Italia in Cina.
6. Azioni di pubblicità mirata
Si richiede l’implementazione di forme di pubblicità mirata che dovranno includere:
- cartellonistica pubblicitaria negli aeroporti di Shanghai e/o Pechino garantendo almeno n. 1 lancio della durata di 1 mese costituito da n. 20 impianti.
- produzione e diffusione di due pubbliredazionali televisivi in coincidenza con eventi di rilievo della campagna di promozione del Made in Italy nella Repubblica Popolare Cinese.
I filmati – della durata di 60 secondi – utilizzeranno contenuti editoriali e tecniche pubblicitarie per promuovere in modo efficace e mirato il Made in Italy, e dovranno essere trasmessi su un canale satellitare internazionale e/o pan-regionale asiatico di informazione economica/finanziaria in lingua inglese con “C” class audience o un canale nazionale cinese.
Il placement dovrà avvenire con 120 messe in onda consecutive per ciascuno dei pubbliredazionali.
Tabella riassuntiva
Canale | Descrizione | Numero | Durata | Programmazione |
Canale satellitare internazionale e/o pan-regionale asiatico in lingua inglese di informazione economica/finanziaria con “C” class audience o un canale nazionale cinese | Pubbliredazionale | 2 | 60 secondi | 120 passaggi per pubbliredazionale |
Target b)
1. New media
Il Concorrente dovrà individuare canali e modalità promozionali capaci di orientare il target verso le caratteristiche distintive del Brand Italia. Il messaggio dovrà essere veicolato attraverso uno o più canali della tecnologia delle comunicazioni opportunamente scelti tra: WEB 2.0, mobile device, display advertising, blog, banner, etc..
La definizione degli strumenti da utilizzare è a discrezione dei soggetti proponenti l’offerta e costituisce elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.
Inoltre, il Concorrente dovrà individuare soluzioni pubblicitarie xxx xxxxxxxx (“xxxxxx”) su testate internazionali con un alto numero di contatti in Asia (in particolare nel paese destinatario della presente campagna di comunicazione) che permettano promozione e diffusione geograficamente mirate, da implementare contestualmente a eventi di rilievo e/o in occasione dell’inaugurazione del World Expo 2010 di Shanghai.
ART. 5 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
L’Affidatario, in relazione a quanto richiesto, dovrà impegnare nel progetto personale di comprovata esperienza e professionalità nonché adottare le misure organizzative necessarie all’ottimale realizzazione del servizio. In particolare, dovrà prevedere e specificare nell’offerta, le seguenti figure professionali con esperienza almeno decennale nel settore della comunicazione e dei media internazionali:
- Project Manager
- Account Executive
- Media Coordinator
Il Concorrente dovrà designare, in fase di offerta, anche un referente che avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare l’Affidatario per tutte le attività inerenti la realizzazione del servizio.
ART. 6 DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di circa 13 mesi a decorrere dalla data di registrazione del contratto e dovrà comunque concludersi entro il 30 Novembre 2010.
La campagna di comunicazione oggetto della presente gara d’appalto dovrà essere espletata nel periodo compreso fra ottobre 2009 e novembre 2010.
Nello svolgimento del servizio, l’Affidatario dovrà rispettare la tempistica indicata in sede di offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva di affidare all’Aggiudicatario, ex art. 57 co. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi affidati con la presente gara d’appalto, nei casi e alle condizioni ivi previste.
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l’Affidatario abbia nulla da pretendere al riguardo obbligandosi a rinunciare sin da ora ad avanzare – nel caso in cui l’Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell’incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per un ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.
ART. 7 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio è fissato in € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa.
ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06, determinata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti come di seguito specificato:
Offerta Tecnica - max 80 punti
Per l’offerta tecnica il punteggio sarà calcolato in base ai seguenti elementi di valutazione:
Strategia di comunicazione max 35 punti
- Articolazione del Piano Media max 10 punti
- Efficacia dei mezzi selezionati in termini di diffusione e di audience rispetto al
target di riferimento max 10 punti
- Aumento delle quantità minime previste da Capitolato max 10 punti
- Integrazione di ulteriori mezzi e/o servizi max 5 punti
Creatività max 25 punti
- Originalità delle soluzioni creative proposte max 15 punti
- Capacità di veicolazione del messaggio e di impatto sul target di riferimento max 10 punti
Gruppo di lavoro max 20 punti
- Adeguatezza dal punto di vista della composizione e del numero delle risorse
umane impegnate max 10 punti
- Competenza ed esperienza delle figure professionali max 10 punti
Offerta economica - max 20 punti
Per l’offerta economica il punteggio sarà attribuito attraverso l’applicazione della formula seguente: PUNTEGGIO = (Pmin/P) x 20
Dove:
Pmin = prezzo minimo tra tutte le offerte ricevute. P = prezzo offerto dal Concorrente in esame.
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti rispettivamente dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.
ART. 9 MODALITÀ DI ESECUZIONE
Un referente, designato dal Concorrente in fase di offerta, avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare l’Affidatario per tutte le attività inerenti la realizzazione del servizio.
Parimenti, dandone comunicazione scritta all’Affidatario, l’Amministrazione nominerà un Responsabile con il compito di vigilare sulle attività del fornitore e collaborare con lui per la migliore riuscita del servizio.
Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l’Affidatario voglia sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta all’Amministrazione appaltante, indicando i nominativi ed i curricula professionali dei candidati che intende proporre in sostituzione dei componenti indicati in sede di offerta.
L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula professionali analoghi o più qualificati rispetto a quelli delle persone sostituite.
La sostituzione dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione appaltante, motivando la richiesta, potrà chiedere la sostituzione del personale impegnato nell’erogazione del servizio.
ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo per lo svolgimento del servizio sarà erogato trimestralmente in base ai servizi resi ed effettivamente espletati nel periodo di riferimento, valorizzati in base alla descrizione analitica dei costi presentata dal Concorrente in fase di offerta.
Al fine di procedere ai pagamenti, l’Affidatario dovrà provvedere alla presentazione della fattura corredata dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla documentazione comprovante l’avvenuta e completa realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento, come da offerta presentata.
L'Amministrazione appaltante provvederà al pagamento solo dopo aver constatato la regolarità e la buona esecuzione del servizio reso e aver verificato la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali.
La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’Affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.
ART. 11 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ
L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel rispetto delle specifiche e della tempistica previste dal Capitolato d’oneri e stabilite in sede di offerta.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in itinere ed ex- post circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nei capitolati e nel contratto successivo, senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire e secondo procedure che verranno stabilite dal Responsabile di cui all’art. 9. L’Affidatario dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dall’Amministrazione in fase di verifica per il proseguo della realizzazione del Servizio.
In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal contratto, imputabili esclusivamente all’Affidatario, l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà qualitativamente o quantitativamente difformi a quanto richiesto.
Inoltre, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche comunicate in sede di offerta, sarà applicata una penale pari al 2% (duepercento) del valore della prestazione realizzata in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno arrecato.
È fatta salva la causa di forza maggiore, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 12.
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all’Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Amministrazione appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo.
Le suddette penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione appaltante, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto stesso e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
ART. 12 CASI DI FORZA MAGGIORE
L’Affidatario dovrà immediatamente notificare all’Amministrazione appaltante con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, l’inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell’adempimento del contratto.
ART. 13 GARANZIE PROVVISORIE
Per la partecipazione alla gara, ciascun Concorrente dovrà prestare, a garanzia della serietà dell’offerta, a pena di esclusione, cauzione e/o fideiussione provvisoria pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) corrispondente al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio.
La garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario l’Amministrazione appaltante. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs 01/09/93, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’Amministrazione appaltante, nell’atto con cui comunicherà l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo mediante autocertificazione.
In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia deve essere costituita dalla capogruppo in nome e per conto delle imprese mandanti.
ART. 14 GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia della corretta esecuzione del presente appalto, l’Affidatario dovrà costituire, alla stipula del contratto, fideiussione definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale per la realizzazione del servizio. La predetta garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario l’Amministrazione appaltante.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito, previa consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 10. nonché l’aggiudicazione dell’appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO
In ottemperanza con quanto previsto all’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, il Contratto sarà stipulato non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo casi di particolare urgenza che non consentano di attendere il decorso del predetto termine.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’Amministrazione appaltante.
ART. 16 RISOLUZIONE E RECESSO
In tutti i casi di inottemperanza ad uno degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art 1456 C.C., mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A/R. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Il diritto unilaterale di risoluzione del contratto potrà essere adottato nei seguenti casi:
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Affidatario anche a seguito di xxxxxxx formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio
stesso;
- subappalto non autorizzato;
- perdita del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- fallimento.
Ai sensi dell'art 1671 C.C. l’Amministrazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche se ha avuto inizio la prestazione del servizio. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi. All’Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.
Per quanto non previsto dal regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
ART. 17 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto di appalto e ogni altra spesa concernente l’esecuzione del contratto.
ART. 18 VINCOLI
L’Affidatario è vincolato per il fatto stesso dell’aggiudicazione.
L’Amministrazione appaltante è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.
ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e delle perfetta esecuzione del servizio.
L’Affidatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti. Dovrà pertanto adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l’espletamento del servizio.
L’Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell’Amministrazione appaltante, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
ART. 20 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento dell’incarico.
Esso è obbligato, sotto ogni profilo, ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori in materia assistenziale, previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Affidatario ha l’obbligo di assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte delle attività dagli stessi prestata direttamente nei locali dell’Amministrazione appaltante, sollevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto o regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni social. E’ tenuto al rispetto di tutta la normativa inerente le assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’Amministrazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.
ART. 21 PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto il materiale (documenti, immagini, filmati, etc) realizzato dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione appaltante, che potrà quindi disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
Detti diritti, ai sensi della L.22 aprile 1941, n. 633 - “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” - e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
ART. 22 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente (art. 118 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) previa autorizzazione, con separato atto, dell’Amministrazione appaltante a seguito di acquisizione e verifica della documentazione prevista, fermo restando, comunque, che la quota del servizio concesso in subappalto non deve superare il 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
L’Affidatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.
Il contratto non è cedibile ex art. 118 del D.lgs 163/06: l’inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
ART. 23 RINVIO
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato d’oneri e dal Disciplinare di gara, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.
ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato è di competenza esclusiva del foro di Roma.