CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
l'Università degli Studi di Genova (di seguito, per brevità Uni- versità), Codice Fiscale e Partita Iva 00754150100, con Sede legale in Genova, Via Balbi, 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappre- sentata dal Magnifico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente con- venzione con delibera del consiglio di amministrazione del 22.5.2019 E
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito, per brevità INGV), Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Xxxxx Xxxxxx, 605, 00143 e pec xxx.xxxx@xxx.xxxx.xx rappresentata dal Presidente Prof. Xxxxx Xx- xxxxxx, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, a ciò autorizzato per la sua ca- rica di Rappresentante Legale, di seguito denominate anche congiun- tamente "le Parti" e singolarmente "Parte”
XXXXXXXX
x Che il Decreto Legislativo numero 381 del 29 Settembre 1999, ha istituito l’INGV all’art. 2 comma 1, 2 e 3, definendone le attività;
̵ che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
̵ che l’INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225;
̵ che l’INGV, come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’art. 2 comma 2 lettera a) “promuove e svolge attività di ricerca sulla terra attraverso il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida,…;
̵ che l’INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’art. 2 comma 2 lettera b) “progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell’ambito delle linee di ricerca di cui ai punti procedenti, anche in partenariato con istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati”;
̵ che il Consiglio di Amministrazione di INGV con Delibera n. 734/2018 del 30.11.2018 ha approvato lo schema della Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli studi di Genova;
̵ che l’art. 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche
amministrazioni;
̵ che l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
̵ che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, il Rettore sottoscrive atti, convenzioni e contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture ovvero attribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri Regolamenti di Xxxxxx;
̵ che l’Università collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della sismologia strumentale anche ai fini della gestione della rete sismica nazionale;
̵ che, in particolare, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (di seguito "DICCA") dell'Università è impegnato in programmi di ricerca coordinati dall'INGV e che alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale dei due Enti;
̵ che, al fine di rafforzare la collaborazione intrapresa, è stata infatti stipulata tra le Parti in data 25.2.2014 una Convenzione della durata di tre anni finalizzata, tra l’altro, ad istituire presso il DICCA una sede distaccata presso cui opera il personale scientifico e/o
tecnico dell’INGV;
̵ che è intenzione proseguire con il presente accordo la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività di comune interesse;
̵ che il consiglio del DICCA, nella seduta del 1.3.2019 ha espresso parere favorevole sulla presente Convenzione che prevede una stretta sinergia tra il personale del dipartimento e quello dell’INGV e l’uso di locali del dipartimento e dei relativi servizi da parte del personale INGV.
TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
1. - Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costitui- scono parte integrante e sostanziale della stessa.
Articolo 2 - Oggetto della Convenzione
2.1 - Al fine di rafforzare la collaborazione intrapresa dalle Parti, l'U- niversità consente all'INGV, per la durata del presente accordo, di concedere degli spazi presso il DICCA al fine d’istituire una sua sede distaccata (nel seguito detta "Sede"), presso cui opera il personale scientifico e/o tecnico dell'INGV di cui all'Allegato n. 1.
Articolo 3 – Finalità
3.1 - Il personale dell'INGV, individuato in n. 2 unità, svolgerà ricer- che autonome su particolari temi individuati nell'ambito della pro- grammazione pluriennale dell'INGV e collaborerà con i ricercatori e tecnici del DICCA per lo sviluppo di ricerche congiunte.
3.2 - In particolare, il personale INGV collaborerà con il personale del DICCA nei seguenti settori:
a) raccolta dati e predisposizione di database congiunti;
b) studi e ricerche sull'analisi di dati sismologici: modelli di propaga- zione, localizzazioni, livelli sismogenetici, calcolo magnitudo, ml e mw, attenuazione;
c) sviluppo di ricerche coordinate nel settore della sismologia osser- vazionale ed applicata al fine del miglioramento delle caratteristiche delle strutture sismogenetiche presenti sul territorio nazionale;
d) ricerche inerenti il calcolo della pericolosità sismica e la determina- zione del rischio;
e) ricerche relative allo studio degli effetti del terremoto sul costruito e sugli ambienti naturali;
f) applicazione di tecniche atte alla quantificazione degli effetti di sito e dell’amplificazione sismica;
g) partecipazione alle attività di divulgazione delle conoscenze sismo- logiche sia presso scuole di ogni ordine e grado sia in occasione di manifestazioni particolari;
h) realizzazione di seminari per gli studenti dei corsi di laurea e dotto- rato attivi presso il DICCA.
3.3 - Le attività scientifiche previste potranno anche essere inquadra- te in progetti di ricerca bilaterali oggetto di specifiche convenzioni at- tuative da stipularsi nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
Articolo 4 - Norme organizzative
4.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del DICCA; per quanto riguarda l'INGV, al Direttore della Sezione di appartenenza del personale di- staccato.
Articolo 5 - Dotazione della Sede
5.1 - Il Direttore del DICCA, compatibilmente con le esigenze didat- tiche e di ricerca del Dipartimento, consente al personale della Sede l'uso:
• dei locali e dei servizi del DICCA messi a disposizione
dell'INGV di cui all’Allegato n. 2;
• delle utenze del DICCA di cui all’Allegato n. 3.
In Allegato n. 4 è riportata la Planimetria generale e di dettaglio dei locali messi a disposizione dal DICCA.
5.2 - L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, con- sente al DICCA l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, di cui all’Allegato n. 5, che dovrà essere aggiornato perio- dicamente previo accordo tra le Parti in base alle attrezzature che ver- ranno messe a disposizione da INGV assegnate anche temporanea- mente in carico al personale della Sede, previa valutazione di con- formità da parte del DICCA e fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 della presente convenzione.
5.3 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse op- portuna la installazione presso il DICCA di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e DICCA si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione co-
mune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente ap- provati dai rispettivi organi competenti.
5.4 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vi- genti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti dell'Università assegnati in uso all'INGV, restano a carico dell'Uni- versità. IL DICCA cura a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede. La manuten- zione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.
5.5 - Ciascuna Parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.
5.6 - L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arre- di messi a disposizione della Sede dal DICCA, per la loro migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifi- che è vincolata alla loro accettazione da parte del DICCA e delle competenti aree dell’Ateneo.
Articolo 6 - Oneri
6.1 - Il DICCA mette a disposizione dell'INGV i locali, le attrezzatu-
re, i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 2 e n. 3. Eventuali varia- zioni saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede e del DICCA, previo accordo tra le Parti.
6.2 - Qualora se ne ravvisasse la necessità o l’utilità, INGV potrà mettere a disposizione del DICCA strumenti tecnologici, scientifici o informatici (nel seguito strumenti) di sua proprietà utili a condurre e perfezionare campagne di misura, progetti di ricerca o valutazioni scientifiche. La responsabilità per l’utilizzo di tali strumenti, l’assicurazione a tutela di ogni danno a persone o cose e le eventuali spese di riparazione o ammodernamento rimangono a carico dell’INGV.
L’utilizzo di strumenti di proprietà dell’INGV viene definito e regola- to con un accordo sottoscritto tra le Parti. Tale documento dovrà an- che specificare in quale misura ognuno dei due Enti concorre al pa- gamento delle spese di gestione e per gli eventuali materiali di con- sumo.
6.3 - L'INGV verserà al DICCA, in maniera forfetaria, la somma di euro 1400,00 (millequattrocento/00) annui, a copertura delle spese e a titolo di rimborso come specificato:
a) utilizzo dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinen- ti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede;
b) spese telefoniche;
c) utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche interamente di proprietà dell'Università;
d) utilizzo della biblioteca.
Il codice IBAN sul quale effettuare il su citato pagamento è: XX00X0000000000000000000000.
6.4 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si impegnano, a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i e a tal fine fan- no presente che i codici IBAN sui quali effettuare eventuali rimborsi relativi alle attività di cui alla presente convenzione sono: per l’INGV XX00X0000000000000000000000 e per l’Università il codice IBAN di cui al comma 6.3.
Articolo 7– Durata e Recesso
7.1 - La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente.
7.2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
7.3 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. alla controparte ed ha ef- fetto decorsi tre mesi dalla data di notifica.
7.4 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avve- nire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
7.5 - In caso di recesso unilaterale, di scioglimento, o di decorrenza del termine finale le Parti concordano fin d’ora di portare a conclu- sione le attività in corso e i singoli accordi attuativi, eventualmente già
stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diver- samente disposto negli stessi.
Articolo 8 – Sicurezza
8.1 - L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato. L'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Direttore del DICCA.
8.2 - I datori di lavoro dell'Università e dell'INGV, anche tramite i ri- spettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.
8.3 - Il DICCA assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le atti- vità che si svolgono nei suoi locali.
8.4 - L'INGV si impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso atti- vità per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
8.5 - In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/98 all’art. 10 comma 1 per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal
D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni sono indivi- duati di intesa tra INFN e l’Università, attraverso specifici accordi.
Tali accordi devono essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione.
Articolo 9 - Coperture assicurative
9.1 - L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori im- pegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università siano in regola con le co- perture assicurative previste dalla vigente normativa.
9.2. - L'INGV garantisce la copertura assicurativa dei rischi di incen- dio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei ri- schi da responsabilità civile per i locali messi a disposizione dall’ Uni- versità per la Sede distaccata.
9.3 - Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe- tenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti com- mi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità fi- nanziaria.
Articolo 10 - Risultati dell'attività
(diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazio- ni scientifiche)
10.1 - Le Parti s’impegnano, ciascuna per i propri rapporti di compe- tenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e dell’INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le
comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
10.2 - Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collabora- tivi, xxxxx restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà ogget- to di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.
Articolo 11- Attività didattica
11.1 - L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università. L'e- ventuale collaborazione didattica avverrà nel rispetto delle disposi- zioni universitarie e delle normative vigenti.
11.2 - L'Università, può affidare incarichi, a titolo gratuito, nel rispet- to del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il con- ferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea ma- gistrale e di specializzazione e della normativa vigente in materia, a personale di ricerca dell'INGV, per l’insegnamento di corsi integrativi o ufficiali. Per entrambe le forme di insegnamento, il conferimento dell'incarico a titolo gratuito viene deliberato dal Consiglio del Dipar-
timento, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato. Per quanto attiene agli incarichi a titolo gratuito per insegnamenti ufficia- li, il conferimento dell'incarico viene proposto dal Consiglio di Corso di Studio interessato al Dipartimento dopo che, nell'ambito della programmazione didattica di sua competenza, il Dipartimento abbia verificato la non disponibilità alla copertura didattica da parte del proprio personale docente.
Articolo 12 – Personale
12.1 - All'atto della stipula della presente convenzione operano nella Sede le unità di personale INGV specificate nell'Allegato n. 1. Even- tuali variazioni a tale allegato saranno comunicate al Direttore del DICCA ed al Rettore dal Direttore generale dell'INGV.
12.2 - INGV e DICCA s’impegnano a comunicare annualmente al Rettore l'elenco dei docenti partecipanti a progetti di ricerca proposti dall'INGV e finanziati, il titolo dei progetti, l'ammontare del finan- ziamento e la specifica indicazione del tempo-uomo ad essi dedicato.
12.3 - Fermo restando il disposto dell'art. 6.1, qualora si ravvisasse l'opportunità di aumentare il numero di ricercatori e tecnici afferenti alla Sede o di estendere la presente convenzione ad altre Sezioni INGV o ad altro personale della medesima Sezione, o con altri Di- partimenti o strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in or- dine alla stipulazione di uno specifico protocollo aggiuntivo.
12.4 - Il DICCA si impegna a garantire al personale dell'INGV l'ac- cesso alla Sede con le stesse regole in vigore per il personale universi- tario.
Articolo 13 – Riservatezza
13.1 - Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
14.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relati- vi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli ob- blighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018.
Art. 15 - Incompatibilità
15.1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osser- vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive re- golamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizio- ni di legge in materia.
Articolo 16 – Registrazione
16.1 – Il presente Xxxx viene redatto in unico originale si compone di
n. 18 pagine e sarà firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. L’Atto verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione sa- ranno a carico del richiedente.
16.2 - Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura priva- ta, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del
D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
16.3 - L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uf- ficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a INGV il rimborso della quota di spettan- za.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Per l’Università degli Studi di Genova
Il Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vu1canologia Il Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
ELENCO ALLEGATI
Allegato n. 1 - Personale dell'INGV operante presso la Sede di Genova
1) Dottor Xxxxxxx Xxxxxxxx, Primo Ricercatore, Osservatorio Nazio- nale Terremoti;
2) Dott.ssa Xxxxx Xxx, Ricercatrice, Osservatorio Nazionale Terre- moti.
Allegato n. 2 - Locali e servizi del DICCA messi a disposizio- ne dell'INGV
a) un ufficio presso il laboratorio di Idraulica in Xxxxx Xxxxxxxx 0,
Xxxxxx contrassegnato dal numero I.01, come identificato in
Allegato n. 4;
b) 1 Armadio a muro bianco, 7 ante; 1 scrivania laccata bianca; 1 cassettiera metallica 4 cassetti;
c) Biblioteca;
d) Pulizia locali;
e) Documentazione: Il Dipartimento metterà a disposizione esclusivamente la documentazione relativa alle ricerche implementate in collaborazione con l'INGV ove ciò sia necessario allo svolgimento delle stesse.
Allegato n. 3 - Utenze del DICCA messe a disposizione dell'INGV
a) Energia elettrica;
b) Impianto telefonico;
c) Collegamento Internet: 3 porte ethernet della rete del dipartimento.
Allegato n. 4 – Planimetria generale e di dettaglio
I dati catastali sono: Catasto fabbricati, Sezione GEB, Foglio 60, Particella 809, Categoria B/5, Classe 2.
Allegato n. 5 - Attrezzature scientifiche e tecniche messe a disposizione da INGV
a) personal computer.