Rendiconti Clausole campione

Rendiconti. 12.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta contenente, tra l’altro, l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 12.2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. 12.3. L’avviso contenente la conferma dell’esecuzione dell’ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 12.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 12.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell’art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l’ordinario termine di prescrizione. Art. 13
Rendiconti. LA MANDATARIA fornirà alla MANDANTE rendiconti periodici dell’attività svolta in esecuzione del presente accordo ogni tre mesi per il primo semestre per il primo anno e, successivamente, ogni sei mesi. Tali rendiconti, che dovranno essere inviati, entro n. 20 giorni dal mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre/semestre, conterranno l’indicazione del fatturato totale e del fatturato netto effettivo incassato nel periodo di riferimento, nonché l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo di riferimento e delle provvigioni maturate e dei proventi maturati dalla MANDANTE. Una volta che la MANDATARIA avrà recuperato tutti i costi della distribuzione, rimetterà alla MANDANTE il 100% dei proventi – al netto della/e provvigione/i - effettivamente incassati nel periodo di riferimento, a 40 (quaranta) giorni data fattura. Qualsiasi eccezione e/o contestazione relativa a ciascun rendiconto dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla sua ricezione, a pena di decadenza. In caso contrario, il rendiconto, con i suoi contenuti ed i suoi allegati, s’intenderà definitivamente approvato. La MANDATARIA si obbliga per la durata del MANDATO:
Rendiconti. 1. Il Cassiere rendiconta mensilmente al Consorzio tramite trasmissione di estratti conto le operazioni compiute sul conto corrente ordinario movimentato tramite mandati di pagamento e reversali di incasso.
Rendiconti. Su esplicita richiesta dell’Artista, gli Editori produrranno rendiconti semestrali, chiusi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, nei quali si indicheranno in dettaglio le quote ad egli spettanti sulla base delle diverse forme di utilizzazione messe in atto.
Rendiconti. La Banca si obbliga a trasmettere alla Cassa Forense, senza spese per la Committente, entro il 5 di ogni mese i mandati e le reversali rispettivamente pagati e incassati nel mese precedente debitamente quietanzate. Si obbliga inoltre a fornire un servizio di Home banking, dal quale dovranno anche risultare: -saldo iniziale di periodo - i mandati pagati e da pagare (consegnati) dall'inizio dell'anno alla data di riferimento; - le reversali incassate e da incassare (consegnate) dall'inizio dell'anno alla data di riferimento; - i provvisori di entrata da regolarizzare dall'inizio dell'anno alla data di riferimento; - i provvisori di uscita da regolarizzare dall'inizio dell'anno alla data di riferimento; - saldo finale; -eventuali pignoramenti presenti sul conto per effetto dell’Autorità Giudiziaria. La Banca s’impegna a fornire su richiesta della Cassa Forense e senza spese per la Committente la documentazione necessaria affinché il Collegio Sindacale della Cassa Forense possa espletare i dovuti controlli per la verifica di cassa quando ritiene opportuno.
Rendiconti. Art. 135-terdecies (Rendiconti ai clienti)
Rendiconti. 1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
Rendiconti. Il Consulente invia al Cliente: - entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre solare un rendiconto contenente la composizione e l’andamento del Portafoglio; - entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente - a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente - b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento - c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione. L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel DOCUMENTO INFORMATIVO, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni di cui al precedente tramite supporto durevole non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà al Consulente un indirizzo di posta elettronica valido e strettamente personale, impegnandosi a mantenerlo attivo, nonché a comunicarne per iscritto eventuali modifiche entro 14 mesi dallo scioglimento del contratto. In ogni caso la comunicazione e-mail si riterrà ricevuta con il semplice invio da parte del Consulente, salva l’indicazione da parte del Cliente di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel qual caso il Consulente provvederà all’invio mediante Posta Elettronica Certificata. Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente al Domicilio del Consulente ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx L’invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità (è possibile indicare anche più modalità): ⎕ consegna a mano X posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato in calce al presente contratto
Rendiconti. 12.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta contenente, tra l’altro, l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
Rendiconti. 1. I clienti ricevono dalla Banca su supporto durevole il rendiconto dei servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso, i costi dell'operazione e dei servizi prestati per conto dei clienti.