MANCATA O RITARDATA CONSEGNA Clausole campione

MANCATA O RITARDATA CONSEGNA. Per la mancata e/o ritardata consegna o per la ritardata sostituzione di merce contestata, al Fornitore potrà essere addebitata apposita penale pari al 5% del valore complessivo dell’ ordine per ogni giorno di ritardo dal termine pattuito per la consegna. In caso di inadempienza contrattuale, anche parziale, qualora l'Azienda Ospedaliera debba provvedere all'acquisto di prodotti similari sul mercato, addebiterà al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sul deposito cauzionale o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi. Ai fini della valutazione dei ritardati adempimenti, i termini indicati per le consegne si ritengono essenziali. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di esperire ogni altra tutela per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimendo contrattuale.
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA. In caso di ritardo o di mancata consegna, l’Utente può rivolgersi al Servizio Clienti attraverso il Sito nella sezione Assistenza. Il Servizio Clienti è a disposizione degli Utenti dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. 1. Se la consegna dell’Ordine non è avvenuta entro i termini previsti, l’Utente può rivolgersi a Italiaonline tramite la sezione Assistenza presente sul Sito, chiedendo di effettuare la consegna concordando nuovi termini. Se l’Utente non dovesse ricevere la merce dopo aver fatto questa richiesta, allora avrà diritto di annullare l’Ordine. Italiaonline provvederà a rimborsare all’Utente l’importo totale dallo stesso pagato per il Prodotto, immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di annullamento dell’Ordine per mancata o ritardata consegna. 2. Qualora la mancata consegna sia causata dall’irreperibilità dell’Utente o dal mancato ritiro presso il punto di ritiro convenzionato, l’Utente prende atto che, non fornendo risposta all’e-mail del Servizio Clienti per concordare una seconda consegna e trascorsi 14 giorni dal giorno in cui il pacco è stato rispedito a Italiaonline, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Risolto il contratto, Italiaonline procederà al rimborso dell’importo totale pagato dall’Utente, detratte le spese della consegna del Prodotto non andata a buon fine, le spese di restituzione a Italiaonline nonché ogni altra eventuale spesa in cui essa sia incorsa a causa di tale mancata consegna. La risoluzione del contratto e l’importo del rimborso saranno comunicati all’Utente per e-mail. 3. Se Italiaonline non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, l’Utente invita Italiaonline ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze e concordato con Italiaonline. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i Prodotti gli siano stati consegnati, l’Utente è legittimato a risolvere il contratto. 4. L’Utente non è gravato dall’onere di concedere a Italiaonline il termine supplementare di cui al comma 3 se: 5. a) Italiaonline si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero; 6. b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del Prodotto deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA. Il fornitore o il subappaltatore dovrà comunicare all’Ente, tempestivamente e comunque prima della consegna, i prodotti non reperibili sul mercato. Gli stessi prodotti dovranno essere sostituiti con altri prodotti di pari qualità e prezzo entro le ventiquattro ore successive. In mancanza, l’Ente si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando alla Ditta inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e prezzo contrattuale.
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA. 5.1 I termini di consegna indicate nell’Ordine di Acquisto devono intendersi essenziali; in particolare: nell’ipotesi di Ordine Chiuso il termine essenziale sarà considerato quello indicato nell’Ordine di Acquisto; nell’ipotesi di Ordine Aperto il termine essenziale sarà quello indicato nei singoli programmi periodici di approvvigionamento. 5.2 RHOSS ha diritto di rifiutare e restituire, a spese e rischio del Fornitore, eventuali consegne effettuate prima del termine indicato nell’Or- dine di Acquisto, ovvero di addebitare a quest’ultimo i costi e gli oneri finanziari di magazzinaggio, rimanendo comunque inteso che, in caso di accettazione della consegna, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna indicata nell’Ordine di Acquisto. 5.3 Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto a comunicare tempestivamente a RHOSS, e comunque con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, gli eventuali ritardi di consegna rispetto ai termini indicati nell’Ordine, trattandosi di Ordine Chiuso, o, nei programmi periodici di approvvigionamento, trattandosi di Ordine Aperto. 5.4 In caso di reiterati ritardi di consegna o di ritardo di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, RHOSS avrà, impregiudicato quanto stabilito al successivo punto (iii), la facoltà di: o pretendere l’esecuzione del Contratto, in tutto o in parte; o ovvero rifiutare la consegna e dichiarare risolto il Contratto nonché, in ogni caso: o pretendere il pagamento di una penale indicata nell’Ordine oltre agli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti che dovessero derivargli nel caso di mancata o ritardata consegna come, ad esempio, il danno derivante dall’interruzione forzata o dal rallentamento della propria produzione a causa dell’indisponibiltà dei Prodotti o ogni eventuale danno a sua volta addebitato a RHOSS dai suoi clienti a causa della mancata o ritardata consegna. L’importo delle penali e degli ulteriori danni diretti eventualmente subiti a causa delle mancate o ritardate consegne potrà essere compensato da RHOSS con quanto dallo stesso a tale data dovuto al Fornitore. 5.5 Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione altresì in ipotesi di mancato tempestivo ripristino di Prodotti Difettosi da parte del Fornitore.
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In tal caso l’Azienda USL può rifiutare i prodotti consegnati in ritardo o, qualora immediate necessità lo impongano, accettarli lo stesso. In ogni caso, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Azienda USL, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna dei prodotti, la stazione appaltante potrà applicare al fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, una penale minima pari ad euro 50,00 giornalieri sino ad un massimo di giorni 15, tenuto conto che si tratta di prodotti la cui consegna è essenziale per garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie a tutela della salute della collettività. Decorso infruttuosamente il termine di giorni 15, la stazione appaltante si riserva il diritto di revocare sia l’ordine di fornitura, sia, eventualmente, risolvere il contratto stipulato.
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA. 5.1 I termini di consegna indicate nell’Ordine di Acquisto devono intendersi essenziali; 5.2 SAFAS GROUP S.p.A. ha diritto di rifiutare e restituire, a spese e rischio del Fornitore, eventuali consegne effettuate prima del termine indicato nell’Ordine di Acquisto, ovvero di addebitare a quest’ultimo i costi e gli oneri finanziari di magazzinaggio, rimanendo comunque inteso che, in caso di accettazione della consegna, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna indicata nell’Ordine di Acquisto. 5.3 Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto a comunicare tempestivamente a SAFAS GROUP S.p.A., e comunque con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, gli eventuali ritardi di consegna rispetto ai termini indicati nell’Ordine. 5.4 In caso di reiterati ritardi di consegna o di ritardo di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, SAFAS GROUP S.p.A. avrà, impregiudicato quanto stabilito al successivo punto (iii), la facoltà di:

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle Garanzie si precisa quanto segue: Garanzie obbligatorie: ✓ FURTO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso. ✓ INCENDIO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio. Le Garanzie (obbligatorie e opzionali) sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Con riguardo alle Garanzie “Furto”, “Incendio”, “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”, e “Kasko” le coperture assicurative vengono prestate entro il Valore Assicurato (e non oltre il limite massimo di € 3.000,00 per la garanzia Mini Kasko”) con l’applicazione del degrado d’uso. Il degrado d’uso non si applica in questi casi: - in caso di Danno Parziale, per le sole parti della carrozzeria sinistrate, se il veicolo al momento del sinistro ha una vetustà inferiore ai 6 anni (per i veicoli ad uso promiscuo, il degrado viene invece sempre applicato); - in caso di Danno Totale per i Veicoli di nuova immatricolazione, se il danno si verifica entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Qualora il Contraente si assicuri per un valore inferiore rispetto all’effettivo Valore del Veicolo (ovvero inferiore al valore di fattura per i veicoli di nuova immatricolazione o al valore commerciale per i veicoli usati) la liquidazione verrà ridotta in proporzione.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.