CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e dei servizi a supporto della riscossione - Periodo: tre anni
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
Art. 2 - Durata del servizio
Art. 3 - Gestione del servizio
Art. 4 - Riscossione coattiva - attività
Art. 5 - Riscossione coattiva – Esecuzione del servizio Art. 6 - Servizi di supporto all’attività di riscossione Art. 7 - Corrispettivo del servizio
Art. 8 - Modalità per il pagamento del compenso
Art. 9 - Conto Giudiziale di Gestione
Art. 10 - Indennità di mora
Art. 11 - Gestione del Personale
Art. 12 - Obblighi dell’affidatario e istituzione sede operativa
Art. 13 - Responsabilità del Concessionario
Art. 14 - Responsabilità verso terzi
Art. 15 - Riservatezza e segreto d’ufficio
Art. 16 - Obblighi dell’Amministrazione comunale
Art. 17 - Cauzione definitiva
Art. 18 - Esecuzione d’ufficio
Art. 19 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione
Art. 20 - Servizi complementari
Art. 21 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto
Art. 22 - Vigilanza e controllo Art. 23 - Protocollo d’intesa Art. 24 – Revisione del contratto Art. 25 - Penalità
Art. 26 - Cause di risoluzione Art. 27 - Stipula del contratto Art. 28 - Spese contrattuali Art. 29 - Norme di rinvio Art. 30 - Controversie
Art. 1
Oggetto dell’affidamento
1. L’affidamento ha per oggetto:
a. il servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate Tributarie ed extra Tributarie;
b. l’espletamento di tutte le azioni cautelari ed esecutive, mobiliari ed immobiliari previste dalle vigenti norme;
c. i servizi a supporto della riscossione meglio specificati negli articoli successivi.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali dovrà essere effettuata mediante la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al X.X. 00 aprile 1910, n. 639, oppure mediante la procedura dell’iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 da parte dei soggetti a ciò abilitati.
3. L’affidatario dovrà eseguire i servizi con le modalità indicate nel presente capitolato e, per quanto non espressamente disciplinato, secondo le vigenti norme di legge che disciplinano la materia.
Art. 2 Durata del servizio
1. I servizi oggetto dell’affidamento hanno durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Le liste di carico ricevute e prese in carico dall’affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione della concessione si concluderanno entro 24 mesi da detta data. In tale periodo l’Amministrazione non potrà trasmettere ulteriori carichi.
4. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo affidatario e alla consegna allo stesso del servizio, e comunque per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), alle medesime condizioni, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
5. L’affidatario si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto originario.
L’affidatario deve gestire il servizio:
Art. 3 Gestione del servizio
1. con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda la posizione dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a mutamenti normativi e tariffari.
2. L’affidatario deve consentire al Comune, su semplice richiesta dello stesso, l’attivazione di tutte le postazioni necessarie ad accedere al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna entrata affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line e/o in batch, sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune.
3. L’affidatario, inoltre, agisce nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), della Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni).
Art. 4 Riscossione coattiva - attività
L'affidatario, relativamente ai servizi indicati nell’art. 1, dovrà svolgere le seguenti attività nel rispetto delle modalità, dei tempi e della disciplina prevista dalle vigenti norme speciali ed ordinarie e dai Regolamenti comunali:
1. Apertura di appositi conti correnti dedicati a ciascuna entrata;
2. Acquisizione dei dati relativi ai contribuenti morosi in conformità ai tracciati record stabiliti dal Comune ovvero altri tracciati previsti dalla vigente normativa. Pertanto, il concessionario aggiornerà le procedure in conformità dei tracciati record che il Comune utilizzerà per la trasmissione;
3. Predisposizione e stampa, su layout di stampa di concerto con il Comune, degli atti necessari alla riscossione coattiva, dall'intimazione a pagare sino agli atti ed alle comunicazioni previste dal legislatore per le azioni esecutive mobiliari e immobiliari, ivi compreso il fermo amministrativo ed ogni altra azione cautelare;
4. Notifica, a mezzo raccomandata A.R. con valore legale ai sensi di legge o con proprio personale abilitato alle notifiche e comunque nelle forme previste dalla vigente normativa, degli atti e/o comunicazioni previsti dalla legge per intimare il contribuente moroso ad adempiere all'obbligazione tributaria entro i termini di norma, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune. Per i residenti all’estero iscritti all’AIRE la notifica avviene secondo le
disposizioni dettate dal D. L. n. 40/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 73/2010 e successive mm. e ii.;
5. Rendere disponibili ai contribuenti l'utilizzo di tutti i più diffusi canali di pagamento presenti sul mercato;
6. Attivazione di almeno uno sportello sul territorio comunale, per consentire il pagamento senza aggravio di spese per i cittadini;
7. Effettuazione delle successive fasi cautelative ed esecutive previste nel rispetto della normativa vigente;
8. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali, il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure in conformità alla normativa vigente;
9. Riversamento e rendicontazione delle somme riscosse e/o accreditate, trattenendo le proprie competenze, se a carico dell’Ente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso;
10. Trasmissione, su richiesta dei competenti uffici comunali, di copia degli atti notificati ai contribuenti e quelli afferenti alle procedure esecutive e/o cautelative, poste in essere nei confronti dei contribuenti morosi per la riscossione coattiva delle entrate affidate e di ogni altro atto idoneo al controllo di merito sull’attività di riscossione;
11. Accesso gratuito per il Comune al sistema informatico del concessionario per la consultazione e tracciabilità online di tutte le informazioni relative agli atti dati in gestione allo stesso, dalla fase di notifica sino al riversamento delle somme incassate, con possibilità di download di tutte le informazioni, selezionate in tutte le chiavi possibili di estrazione e stampabili su supporto cartaceo e file;
12. Provvedere, - previa autorizzazione dell’Ente - alla sospensione delle somme dovute e - su domanda motivata del contribuente, da presentarsi presso lo specifico ufficio di front-office di cui al punto 6) del presente articolo - alla dilazione dei pagamenti delle somme a debito secondo le procedure previste dall’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 e dall’art.26 del D.Lgs. 46/1999 o dal regolamento comunale.
Art. 5
Riscossione coattiva – Esecuzione del servizio
1. Sarà cura del Comune, produrre periodicamente l’elenco dei debitori morosi sulla base degli insoluti di volta in volta rilevati, elenco suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente per le entrate patrimoniali, e estremi dell’atto di accertamento o liquidazione per le entrate, importo quota capitale, importo fattura, interessi, eventuali sanzioni e spese da recuperare.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al precedente punto, l’affidatario procede alla predisposizione delle ingiunzioni/cartelle e le trasmette, unitamente ad un apposito tabulato riepilogativo, al Funzionario Responsabile della Riscossione, messo a disposizione dall’affidatario, il quale, dopo la verifica dell’attività svolta, ne autorizza formalmente l’emissione con notifica (a mezzo sistema Postale o altra modalità prevista dalla normativa vigente, quale ad esempio messi notificatori dell’affidatario) a spese e cura dell’affidatario stesso.
3. Il concessionario è tenuto a notificare l’ingiunzione fiscale/cartella di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia.
4. Ad ogni ingiunzione/cartella dovrà essere allegato uno specifico modulo per il versamento, con l’indicazione del conto corrente sul quale eseguire l’accredito, intestato a “(Ditta)….. Riscossione Coattiva del Comune di CATANIA”.
5. Decorsi i termini di legge dalla notifica dell’ingiunzione fiscale/cartella di pagamento, senza che sia avvenuto il pagamento della somma iscritta negli elenchi dei contribuenti morosi o la richiesta di rateazione ovvero l’eventuale ricorso con richiesta e concessione della sospensione dell’ingiunzione/cartella, il concessionario, previo adempimento di cui all’art. 7, gg-quinquies del D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, deve attivare tutte le procedure cautelari ed esecutive mobiliari ed immobiliari previste dalle vigenti norme.
6. E’ tenuto, entro due anni dalla consegna degli elenchi di cui al punto 1, ai fini del discarico totale o parziale delle quote iscritte negli elenchi dei contribuenti morosi/ruoli affidati dal Comune, a trasmettere alla stazione appaltante, anche in via telematica, una comunicazione di inesigibilità totale o parziale del tributo. Tale comunicazione deve essere corredata della documentazione comprovante che le cause dell’inesigibilità non siano imputabili al concessionario.
7. Qualora l’ufficio richiedesse ulteriore documentazione rispetto a quella del punto precedente, il concessionario è tenuto a trasmetterla entro trenta giorni ovvero a mettere a disposizione, presso i propri uffici, i predetti atti al fine di consentire ai funzionari comunali, all’uopo incaricati, di procedere alle verifiche della documentazione.
8. Decorsi inutilmente i trenta giorni dalla richiesta del Comune senza che consegni la documentazione utile per il controllo di merito ovvero non la metta a disposizione presso i propri uffici, il concessionario è tenuto a versare al Comune, entro ulteriori 30 giorni, la somma maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica dell'atto di ingiunzione/cartella e della totalità delle spese, se già rimborsate dal Comune.
9. Nell'ipotesi d’inesigibilità totale o parziale del tributo per cause non imputabili al concessionario allo stesso spetta il rimborso delle spese esecutive secondo le modalità stabilite dal decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 112/1999.
10. Costituisce causa di perdita del diritto al discarico ogni comportamento tenuto dal concessionario nell’attività di riscossione dal quale discenda l’inesigibilità totale e/o parziale
del tributo, nel qual caso il Comune notifica un provvedimento di xxxxxxx di discarico con contestuale richiesta risarcitoria per:
a) La mancata e/o non corretta notifica, imputabile al concessionario, dell’ingiunzione fiscale/cartella di pagamento, entro i termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle vigenti norme civilistiche e speciali;
b) Il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dal competente Ufficio del Comune.
Quanto sopra salvo che il concessionario dimostri che tali vizi ed irregolarità non abbiano influito sull'esito della procedura.
11. Accertato dal Comune, come da precedente comma ovvero con sentenza definitiva del Giudice Tributario o Ordinario che la mancata riscossione, totale o parziale, delle partite tributarie o extratributarie derivi dalla condotta tenuta dal concessionario nell’attività di riscossione, lo stesso è tenuto a versare al Comune, entro 10 giorni dalla notifica della richiesta risarcitoria dell'Ente di cui al comma precedente, l’intero importo iscritto negli elenchi dei contribuenti morosi maggiorato degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica al contribuente dell'ingiunzione/cartella di pagamento, oltre alla totalità delle spese eventualmente già rimborsate dal Comune all'affidatario.
12. Il concessionario deve rimborsare al contribuente le somme pagate e poi riconosciute indebite, previa comunicazione al Comune il quale deve disporre il rimborso secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
13. Il rimborso di cui al comma precedente deve essere effettuato entro sessanta giorni dall’autorizzazione del Comune ed i relativi importi rimborsati sono restituiti dal Comune al concessionario che li ha anticipati, oltre interessi legali che decorrono dal giorno in cui il concessionario trasmette al Comune, anche per via telematica, la quietanza liberatoria del contribuente.
14. Il concessionario è tenuto, nelle liti promosse contro lo stesso non riguardanti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, a chiamare in causa il Comune interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze delle liti.
15. Per le sentenze favorevoli al contribuente che attengono alla procedura relativa alla fase di riscossione - della quale è responsabile unicamente il concessionario - lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente aggiudicante le proprie decisioni in ordine alla eventuale proposizione di ricorso in appello;
16. Deve provvedere a versare direttamente alla Tesoreria della Provincia le somme riscosse a titolo di tributo provinciale, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (TEFA), previa decurtazione dello 0,30% che deve essere riversato al Comune tramite il Tesoriere comunale a titolo di compenso della riscossione.
17. Deve trasmettere all’ente, al termine di ogni semestre, una relazione concernente i risultati conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, evidenziando, in particolare, le partite inesigibili, in uno con la proposta delle eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare la riscossione ed eventualmente per il miglioramento funzionale del servizio ai cittadini.
18. Il concessionario deve, altresì, ricevere, presso l’ufficio di front-office gli eventuali reclami degli utenti da sottoporre all’ente entro sette giorni lavorativi dal ricevimento.
19. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda alle vigenti norme ordinarie e speciali che qui si intendono integralmente riportate.
Art. 6
Servizi di supporto all’attività di riscossione
Il servizio di supporto relativo alla riscossione prevede le attività propedeutiche alla gestione degli atti relativi all’ accertamento delle entrate oltre alla esecuzione di servizi tecnico-informatici idonei a supportare l’ente nello svolgimento delle attività inerenti le entrate, tutti meglio specificati nei commi seguenti. Tale attività è finalizzata al raggiungimento di un maggior incasso nella fase di riscossione e si intende propedeutica e strumentale oltre che di supporto alle attività di cui all’art. 1
– oggetto della concessione. L’affidatario per il servizio di cui al presente articolo procederà come segue:
1. acquisizione nel software gestionale della riscossione di cui l’affidatario è dotato, dei flussi generati dalle applicazioni in uso presso l’Ente;
2. verifica formale di detti flussi, generazione di statistiche, prospetti riassuntivi ed eventuali evidenze su posizioni non corrette/incomplete;
3. condivisione con l’Ente dei testi e formati che devono essere utilizzati;
4. ricezione dall’Ente dell’autorizzazione alla stampa ed inoltro dei documenti;
5. produzione, stampa, postalizzazione e/o notifica (tramite Posta e/o messi notificatori dell’affidatario o altra modalità consentita dalla normativa vigente) dei documenti che dovranno essere corredati di moduli di versamento prevalorizzati con le scadenze e gli importi, tanti quante sono le rate di pagamento prestabilite dal Comune, più uno per il totale;
6. acquisizione nell’applicativo software della riscossione dei flussi dei pagamenti per l’abbinamento fra documenti e versamenti; produzione di prospetti di sintesi e di dettaglio sugli esiti della riscossione;
7. l'appaltatore sotto la supervisione, il controllo e la responsabilità dei Funzionari Comunali di riferimento, sarà tenuto a supportare l'attività del Comune titolare del credito nelle varie fasi della riscossione in modo da fornire allo stesso gli strumenti e le informazioni necessarie per attivare le procedure ottimali per il buon esito della riscossione, anche utilizzando banche dati consultabili per legge. Le attività inerenti il servizio di supporto alle entrate consisteranno nella:
a) verifica delle posizioni che emergono nella fase di riscossione spontanea delle entrate e la contestuale predisposizione di sollecito bonario da inviare ai contribuenti morosi, secondo tempistiche e modalità da concordare con l’Ente;
b) acquisizione dei flussi dei versamenti relativi per la definizione della posizione morosa che l’ufficio comunale, esaurita la fase preliminare di contatto con il contribuente moroso e connesso tentativo di definizione bonaria del contenzioso, trasmetterà con le modalità tecniche che saranno definite.
Art. 7 Corrispettivo del servizio
1. Per l'erogazione dei servizi, come dettagliati ai precedenti articoli saranno corrisposti i seguenti compensi, da offrire in sede di gara:
a) Servizio di riscossione coattiva: sarà riconosciuto un aggio, soggetto a ribasso, del 9,10% dell'importo riscosso, oltre I.V.A., se dovuta.
L’aggio è rapportato all’ammontare lordo complessivamente incassato a favore del Comune di Catania mediante riscossione coattiva e relativamente alle quote affidate in riscossione. Detto aggio sarà a carico del contribuente nei casi e con le percentuali previste dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999 e ss.mm.ii..
b) Servizi di supporto alla riscossione: sarà riconosciuto un compenso pari a € 6,90 oltre I.V.A., per ogni notifica effettuata ed un compenso pari ad € 2,00 oltre IVA per ciascuna postalizzazione ordinaria effettuata, soggetti a ribasso da offrire in sede di gara.
2. I compensi di cui ai precedenti commi resteranno invariati per tutto il periodo di durata del contratto e non saranno soggetti ad alcuna revisione, escludendo, pertanto, ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato. Detti compensi si intendono comprensivi anche dell’attività di rendicontazione.
3. Il compenso di cui al 1° comma, lett. a) del presente articolo sarà, altresì, riconosciuto per il periodo di 24 mesi di cui al 3° comma dell’art. 2 del presente capitolato.
4. Per la riscossione coattiva l’Amministrazione riconoscerà all’Impresa aggiudicataria della concessione, oltre all’aggio di cui al precedente comma 1, lett. a), una premialità connessa al risultato di recupero conseguito, con il riconoscimento di un ulteriore compenso da calcolare sulle riscossioni eccedenti (comprensive di sanzioni ed interessi) gli obiettivi così quantificati:
1) Proventi da sanzioni amministrative al codice della strada:
a) per la quota parte dal 20% al 30% dell’elenco/ruolo consegnato sarà corrisposta la premialità del 4,50%;
b) per la quota parte superiore al 30% e sino al 50% dell’elenco/ruolo consegnato sarà corrisposta la premialità del 9,00%;
c) per la quota parte superiore al 50% dell’elenco/ruolo consegnato sarà corrisposta la premialità del 13,50%.
2) Tutte le altre entrate tributarie ed extratributarie:
a) per la quota parte superiore al 30% e sino al 50% dell’elenco/ruolo consegnato sarà corrisposta la premialità del 9,00%;
b) per la quota parte superiore al 50% dell’elenco/ruolo consegnato sarà corrisposta la premialità del 13,50%.
Decorsi 24 mesi dalla consegna della lista di carico/ruolo per la riscossione coattiva i superiori valori della premialità saranno decurtati del 50%.
5. Detta premialità verrà riconosciuta, altresì, per il periodo di 24 mesi di cui al 3° comma, art. 2 del presente capitolato.
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l’aggio di cui ai precedenti commi.
7. Le spese concernenti le procedure esecutive saranno rimborsate dall’Ente se il tributo è annullato per effetto di provvedimento di sgravio, mentre negli altri casi resta a carico del contribuente.
Art. 8
Modalità per il pagamento del compenso
1. Per il servizio di recupero coattivo, le competenze di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) così come definite in sede di offerta e se a carico dell’ente, saranno trattenute dall’affidatario al momento del riversamento e secondo le scadenze mensili indicate al punto 9 dell’art. 4, fatto salvo l’obbligo dell’analitica rendicontazione dell’aggio trattenuto che dovrà avvenire entro 1 mese dall’effettuazione del versamento ed al connesso obbligo di fatturazione con separata evidenza delle partite soggette ad IVA e di quelle esenti.
2. I compensi di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), per i quali l’affidatario ha maturato il diritto, verranno fatturati bimestralmente dallo stesso.
Art. 9
Conto Giudiziale di Gestione
Alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, nonché a rendere disponibili i documenti giustificativi del conto de quo a richiesta dell'Ente appaltante.
Art. 10 Indennità di mora
Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, si applica una indennità di mora pari al tasso di interesse legale annuale vigente da calcolarsi sugli importi non versati in ragione dei giorni di ritardo, maggiorato di tre punti percentuali.
Art. 11 Gestione del Personale
1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Il Concessionario deve trasmettere annualmente al Comune l’elenco del personale. Lo stesso deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può segnalarlo al Concessionario per gli opportuni provvedimenti.
6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
7. Il Concessionario inoltre è tenuto, tramite il proprio personale, a svolgere l’incarico affidato tempestivamente e diligentemente, con modalità tali da garantire la tutela dell’immagine e della reputazione del Comune.
Art. 12
Obblighi dell’affidatario e istituzione sede operativa
1. L’affidatario dovrà provvedere alla emissione dei soli atti necessari all’espletamento del servizio ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
2. La ditta ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell’Ente.
3. Nell’ambito della autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili e comunque previo accordo con i Funzionari responsabili dell’Ente.
4. L’impresa aggiudicataria dovrà attivare, a sue spese, entro trenta giorni dall’inizio dei lavori un ufficio per i servizi di front-office, aperto per l’accesso al pubblico per almeno 30 ore a settimana su 5 giorni lavorativi, incluso due aperture pomeridiane, in modo da gestire i rapporti con i cittadini e le imprese. Deve essere dotato di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata, nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono - numero verde, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l’accesso a banche dati utili all’attività in affidamento sia per consentire lo scambio dei flussi di informazione con i Servizi comunali. Deve, inoltre, essere funzionale al ricevimento dell’utenza, collocato in zona centrale urbana del Comune di Catania, servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di parcheggi. L’accesso all’ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria ai sensi di legge.
5. L’orario di apertura al pubblico deve essere concordato con il Comune ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso del Comune.
6. L’Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
7. La società aggiudicataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso l’ufficio di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio s’intenderà fatta all’affidatario.
8. All’ingresso dell’ufficio, dovrà essere apposta una targa con la scritta: “ Comune di Catania – Riscossione Coattiva Entrate Comunali - gestione ditta ”, nonché l’indicazione degli orari di apertura al pubblico.
9. L’Amministrazione Comunale, presso tale ufficio, potrà indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.
10. La nomina del personale da adibire al servizio è a cura e spese del Concessionario e l’Ente ne resta estraneo.
Art. 13 Responsabilità del Concessionario
1. Dal giorno della consegna e dall’effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l’intera responsabilità del servizio di riscossione coattiva e subentra all’Ente in tutti gli obblighi, diritti e privilegi, previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali.
2. E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune.
3. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. Tale rappresentante, a cui è affidata la responsabilità della direzione del servizio, si avvale di un Ufficiale della Riscossione e di messi notificatori finanziati con mezzi propri.
4. Il concessionario, inoltre, designa il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dandone comunicazione all’Ente, così come della loro sostituzione.
5. I servizi in oggetto, meglio descritti nel presente capitolato, dovranno essere svolti dal Concessionario nel rispetto degli standard, delle procedure e dei criteri operativi previsti nei regolamenti comunali e dalle norme di legge che regolano la materia .
Art. 14 Responsabilità verso terzi
1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Catania e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benestare del comune.
Art. 15 Riservatezza e segreto d’ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso dell'affidatario, in ragione dell’attività affidatagli, sono coperti da segreto d’ufficio.
2. I terzi di cui l'affidatario si avvale per l'esercizio della sua attività, sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. n.196/2003.
3. In particolare, l'affidatario si obbliga a che i dati forniti siano trasmessi per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'affidatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
5. L'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'affidatario, può applicare una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna violazione. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
Art. 16
Obblighi dell’Amministrazione comunale
1. Prima dell’inizio dei lavori, l’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del Concessionario copia dei regolamenti, delle deliberazioni tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici Comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio.
2. L’Amministrazione Comunale provvederà a nominare uno o più coordinatori con funzione di
collegamento tra il Concessionario e l’Amministrazione stessa; detta nomina verrà comunicata all’atto della sottoscrizione del contratto.
3. L’Amministrazione dovrà mettere l’appaltatore in condizione di conoscere i sistemi informatici utilizzati alla data della sottoscrizione del contratto, promuovere tempestivamente capillare informazione alla popolazione sullo svolgimento del servizio e delle eventuali attività di accertamento, in modo da assicurare la disponibilità e la collaborazione della cittadinanza.
4. Per eventuali ritardi nella consegna del materiale e quanto dovuto dal Comune il Concessionario sarà esonerato da ogni responsabilità in merito.
Art. 17 Cauzione definitiva
1. L'affidatario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'attività, e quindi a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto medesimo, dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
2. La cauzione definitiva deve avere validità temporale pari alla durata del contratto, oltre i 24 mesi di cui al 3° comma dell’art. 2 del presente capitolato e rimane fissa nell’importo determinato ai sensi del comma 1, non essendo possibile subordinare la stessa al vincolo periodico.
Art. 18 Esecuzione d’ufficio
1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione strumentale e di risorse umane dell’affidatario, ferme restando tutte le eventuali responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico dell'affidatario.
Art. 19
Obblighi successivi alla scadenza della concessione
1. Il Concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, per i servizi avuti in concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:
a. originali dei versamenti effettuati dai contribuenti;
b. elenco dei ricorsi pendenti;
c. gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l’adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
d. elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente);
e. consegna integrale della banca dati;
f. ogni altra informazione utile relativa al servizio di riscossione delle entrate.
2. Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.
3. La gestione di cui al 3° comma dell’art. 2 del presente capitolato, comporterà al suo termine la consegna dei documenti di cui al precedente comma 1 entro 60 giorni dal suo termine.
Art. 20
Servizi complementari
Nel corso del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare, ex art. 221 del D.Lgs. 163/2006, al Concessionario eventuali servizi complementari ed aggiuntivi a quelli oggetto dell’affidamento, regolando separatamente patti e condizioni.
Art. 21
Divieto di subappalto e di cessione del contratto
1. All’affidatario è vietato di subappaltare i servizi oggetto dell’affidamento, pena la decadenza del contratto, tranne che per quanto concerne l’attività di stampa, recapito e notifica.
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alla categoria di attività di cui al precedente comma 1 può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.
3. Per potersi valere del subappalto, all’atto della gara, l’impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l’indicazione delle attività di cui al precedente comma 1 che intende subappaltare.
Art. 22 Vigilanza e controllo
1. Per le attività espletate il soggetto affidatario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente. Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti. L'affidatario, per mezzo di un suo incaricato, dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni. Per i controlli l’affidatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali.
2. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro trenta giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopo di che, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
Art. 23 Protocollo d’intesa
Relativamente allo specifico delle procedure, tra l'affidatario ed il Comune, potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici del servizio.
Art. 24 Revisione del contratto
Eventuali variazioni delle modalità esecutive del servizio da svolgere, per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia o intervenute esigenze dell’Ente, potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, la quale stabilirà i nuovi compensi spettanti al concessionario a compensazione degli oneri insorgenti, nonché i relativi margini per spese generali ed utile di impresa.
Restano salvi tutti i diritti e gli obblighi delle parti in riferimento ai rapporti in corso alla data della revisione.
Art. 25 Penalità
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, sempre che queste non comportino la risoluzione della concessione, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell’utenza, alla aggiudicataria possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 1.000,00 ( mille euro) su ciascun atto contestato oltre all’eventuale entrata da riscuotere;
2. La penalità dovrà essere versata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o mezzo fax e/o E mail;
3. Qualora l'affidatario non proceda al pagamento, entro il predetto termine, il Comune si rivarrà sulla cauzione o sulle somme da restituire all'affidatario a qualunque titolo;
4. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni che possano derivare dall’inadempimento contrattuale.
Art. 26 Cause di risoluzione
1. Qualora nei confronti dello affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, il Comune procede alla risoluzione del contratto.
2. Quando i competenti Servizi dell’Ente accertano che comportamenti dell'affidatario concretizzano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita del servizio oggetto del presente capitolato, il responsabile del procedimento redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, formula la contestazione degli addebiti all'affidatario medesimo assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l’Amministrazione comunale sollecita l'affidatario affinché provveda, in tempi assegnati, ad adempiere alle prestazioni.
3. Qualora l'inadempimento permanga, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
4. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto, previa diffida scritta.
5. L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna, anche nel periodo successivo di 24 mesi di cui al 3° comma, art. 2 del presente capitolato, quando si contravvenga nei seguenti casi:
• decadenza dalla gestione per cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
• non aver iniziato il servizio alla data fissata;
• grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente capitolato d’oneri;
• non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del sevizio;
• aver commesso gravi abusi e irregolarità nella gestione;
• cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico del soggetto affidatario;
• sospensione non autorizzata o abbandono del servizio;
• continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;
• mancato rispetto degli obblighi contrattuali verso i dipendenti;
• violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
• mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'apertura dell’ufficio per i servizi di front-office;
• inosservanza delle leggi vigenti e successive.
6. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Nel caso di risoluzione, altresì, si applica quanto disposto dall’art. 19 del presente Capitolato.
8. In costanza del rapporto contrattuale, nell'ipotesi di emanazione di norme aventi come conseguenza l'abolizione del rapporto contrattuale, esso cesserà senza che il concessionario possa pretendere dal Comune alcun indennizzo e/o risarcimento.
Art. 27 Stipula del contratto
Il soggetto definitivamente affidatario, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, dovrà presentare la documentazione necessaria e sottoscrivere il contratto nei termini che saranno comunicati dal Servizio medesimo.
Art. 28 Spese contrattuali
Tutte le spese relative al contratto, e conseguenti, sono a carico dell'affidatario: imposta di bollo, diritti di segreteria sul valore contrattuale, rogito, ecc.
Art. 29 Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato d’oneri si rinvia alle vigenti norme in materia.
Art. 30 Controversie
Qualora, nel corso dell'affidamento, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la controversia è rimessa al Foro di Catania.