REVISIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono, se necessario, una revisione della stessa con cadenza di norma annuale.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne. Fatto salvo quanto indicato nell' art.12, per ogni ulteriore aggiornamento e revisione del Contratto dovrà essere necessario il previo accordo delle parti.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione verrà operata, nell’accordo dell Parti, sulla base di un’istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4), lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro. Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all’altra parte l’insorgere di ritardi e di difficoltà nell’esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell’attività svolta, ecc…) Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Dipartimento/Centro, compresa la copertura delle maggiori spese; tuttavia:
REVISIONE DEL CONTRATTO. Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro. Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all’altra parte l’insorgere di ritardi e di difficoltà nell’esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell’attività svolta, ecc…) Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Centro, compresa la copertura delle maggiori spese; tuttavia: Opzione 1: il Committente può decidere di proseguire il contratto o interromperlo od orientarlo diversamente, concordando con il Centro le relative variazioni (anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante scambio di corrispondenza; in caso di interruzione della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11 "Recesso";
REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto, ai sensi dell’art. 26 della l.r. 30/1998, è soggetto a revisione all’esito dell’approvazione della nuova rete dei servizi di trasporto pubblico integrati da parte del Comune di Fiuggi. Inoltre la stesso può essere revisionato in caso di mutamenti imprevedibili del quadro normativo vigente, dell’ organizzazione della rete dei servizi e della struttura tariffaria.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Eventuali variazioni delle modalità esecutive del servizio da svolgere, per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia o intervenute esigenze dell’Ente, potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, la quale stabilirà i nuovi compensi spettanti al concessionario a compensazione degli oneri insorgenti, nonché i relativi margini per spese generali ed utile di impresa. Restano salvi tutti i diritti e gli obblighi delle parti in riferimento ai rapporti in corso alla data della revisione.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Si fa luogo alla reVISione del presente contratto nel caso in cui si renda necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio, tale da variarne il corrispettivo corrispondente in misura superiore al limite del 15%, in più o in meno, del corrispettivo previsto nel presente contratto al comma 1 dell'art. 3. Tale limite è temporaneamente ridotto al 10% fino al 30 giugno 2013.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 30.1 Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.