REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono, se necessario, una revisione della stessa con cadenza di norma annuale.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione verrà operata, nell’accordo dell Parti, sulla base di un’istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4), lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne. Fatto salvo quanto indicato nell' art.12, per ogni ulteriore aggiornamento e revisione del Contratto dovrà essere necessario il previo accordo delle parti.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Si fa luogo alla reVISione del presente contratto nel caso in cui si renda necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio, tale da variarne il corrispettivo corrispondente in misura superiore al limite del 15%, in più o in meno, del corrispettivo previsto nel presente contratto al comma 1 dell'art. 3. Tale limite è temporaneamente ridòtto al 10% fino al 30 giugno 2013.
2. Si fa luogo, altresì, alla revisione del presente contratto nel caso di variazione del sistema tariffario e ove intervengano mutamenti legislativi nella disciplina delle agevolazioni tariffarie. Verificandosi tale evenienza, l'ammontare delle compensazioni spettanti all'impresa sarà rideterminato in relazione alle modifiche intervenute.
3. Non costituisce causa di revisione del contratto l'adeguamento dei corrispettivi nei limiti dell'inflazione programmata, eventualmente disposto con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/2008.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previoaccordo scritto dientrambile Parti contrattuali.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Il Fornitore deve stabilire e mantenere procedure documentate per la revisione del contratto e per il coordinamento di queste attività.
2. Il Fornitore ha la capacità di soddisfare i requisiti del contratto, compresa l'analisi dei rischi, identificando eventuali fattori di rischio che potrebbero influire sulla capacità del Fornitore di soddisfare tutti requisiti contrattuali.
3. il prezzo è definito e le eventuali discrepanze vengono risolte prima delle spedizioni.
4. le date di consegna sono confermate entro 48 ore lavorative dal ricevimento dell'ordine.
5. il Fornitore dispone di tutte le specifiche applicabili a livello di revisione corrente alla data del contratto. Le specifiche del cliente necessarie e indicate nell'ordine di acquisto devono essere prontamente richieste al reparto acquisti D’AMBRA S.r.l.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto, ai sensi dell’art. 26 della l.r. 30/1998, è soggetto a revisione all’esito dell’approvazione della nuova rete dei servizi di trasporto pubblico integrati da parte del Comune di Fiuggi. Inoltre la stesso può essere revisionato in caso di mutamenti imprevedibili del quadro normativo vigente, dell’ organizzazione della rete dei servizi e della struttura tariffaria.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell’ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all’articolo 4 nei casi in cui, data l’insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 10% della percorrenza annua. In tal caso l’ammontare del corrispettivo e delle compensazioni spettanti all’impresa viene determinato in rapporto all’entità delle diverse prestazioni richieste.
REVISIONE DEL CONTRATTO. 30.1 Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.
30.2 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico–finanziario potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Contratto si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 29, tale da alterare l’equilibrio economico–finanziario del Contratto, come risultante dal relativo piano economico–finanziario.
30.3 Ai fini di cui al precedente Articolo 29 comma 2, per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta, qualora le revisioni stesse si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione delle opere, sarà sottoposta dall’Amministrazione Concedente al responsabile del procedimento, ovvero all’ufficio competente del Comune di Ceccano in caso le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione. In caso di disaccordo sarà trattata nei modi previsti dal successivo Articolo 39, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016.
REVISIONE DEL CONTRATTO. Eventuali variazioni delle modalità esecutive del servizio da svolgere, per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia o intervenute esigenze dell’Ente, potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, la quale stabilirà i nuovi compensi spettanti al concessionario a compensazione degli oneri insorgenti, nonché i relativi margini per spese generali ed utile di impresa. Restano salvi tutti i diritti e gli obblighi delle parti in riferimento ai rapporti in corso alla data della revisione.