DISCIPLINARE DI GARA
Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Direttore ad interim: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA’ AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)”
per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni, ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016
CIG Quadro 77765178D5 (numero Gara 7322844)
DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA 2
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
1.1 Documenti di gara 3
1.2 Chiarimenti 4
1.3 Comunicazioni 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 5
3.1 Durata 5
3.2 Opzioni e rinnovi 6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
5. REQUISITI GENERALI 8
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
6.1 Requisiti di idoneità 8
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 11
7. AVVALIMENTO 11
8. SUBAPPALTO 12
9. GARANZIA PROVVISORIA 13
10. SOPRALLUOGO 15
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 15
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 18
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 19
14.1 Domanda di partecipazione 19
14.2 Documento di gara unico europeo 20
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 28
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 30
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 32
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 32
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 34
17.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 35
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali attribuiti all’offerta 36
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 37
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 38
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 39
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 39
23. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 43
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA’ AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)”
per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni, ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Azienda USL della Romagna – U.O. Acquisti Aziendali, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA’ AUSL DELLA
ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)” (numero Gara 7322844 ), come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato.
L’indizione della procedura in oggetto è stata disposta con determina del Direttore dell' U.O. Acquisti Aziendali n. 638 del 27/02/2019 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (come modificato ed integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) – Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo indicato come : Codice.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto SATER/IntercentER ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx- Romagna 2194/2016, accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto
1.1 “Registrazione degli Operatori economici”.
Il bando di gara è stato:
− trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 27/02/2019
− pubblicato su xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx e sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.
CIG (CIG Quadro) 77765178D5
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx – xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, supportato dal referente amministrativo Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
– xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx;
Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) sarà individuato e comunicato all'Appaltatore successivamente all'aggiudicazione e comunque al più tardi alla firma del contratto.
1.1 Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide_operatori_economici
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico);
2) Bando di gara GUUE;
3) Il presente Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 3A – Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative Allegato 3A1 – schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale Allegato 3B – Patto di integrità Ausl Romagna e Irst Irccs di Meldola
Allegato 3C – DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, dell’Ausl Romagna Allegato 3C1 - DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, dell’ Irst Irccs di Meldola Allegato 3D – dettaglio offerta economica
Allegato 3E - DGUE (subappaltatori)
Allegato 3F – Schema Atto di Nomina Responsabile trattamento dati
Allegato 3G- Schema contratto Ausl della Romagna (si precisa che lo Schema di contratto seguirà la medesima logica e i medesimi contenuti anche per l’Irst Irccs di Meldola)
Ulteriore allegato da compilare esclusivamente su SATER: DGUE Operatore Economico
La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx (piattaforma SATER) e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx.
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/IntercentER è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
1.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide_operatori_economici almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet dell'Ausl Romagna xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’AUSL della Romagna e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, tranne i casi in cui è specificatamente previsto l’invio di documentazione cartacea, e all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere dell'Operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx; si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di mancato aggiornamento dei recapiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La gara è finalizzata alla selezione del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto ad un solo Operatore Economico (OE).
L’oggetto dell’appalto è il “Servizio di manutenzione ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola (FC)”.
Resta inteso che la proprietà intellettuale di quanto sviluppato dal fornitore per conto della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni contrattuali previste dal Capitolato tecnico, rimane di esclusiva
titolarità del committente, senza che l’operatore economico possa vantare alcuna pretesa economica o accampare diritti.
Si precisa che la presente procedura è svolta dall’U.O. Acquisti dell’Ausl della Romagna, in nome e per conto anche dell’ Irccs Irst di Meldola (FC), come concordato nella Delibera del Direttore Generale dell’Irst Irccs di Meldola (FC) n. 11 del 09/07/2018 prot. n. 5223/2018, agli atti.
Si precisa altresì che l’appalto è costituito da un unico lotto e prevede l’individuazione di un unico aggiudicatario per le seguenti motivazioni:
• in primis, il servizio in contesto, per entrambi i Committenti, non può essere suddiviso in quanto le attività e le funzioni che esso espleta sono altamente integrate e complementari le une alle altre e, pertanto, non frazionabili;
• oltre a ciò, alcuni moduli applicativi di entrambi i Committenti sono utilizzati in “riuso” e condividono le stesse integrazioni con sistemi terzi.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione delle prestazioni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo a base di gara per la durata quadriennale |
1 | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA’ AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)”. | 72261000-2 | P | 2.672.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 0 (zero) Iva esclusa e non è soggetto a ribasso
L’appalto è finanziato con il bilancio dell’Ausl della Romagna e dell’Irst Irccs si Meldola (FC).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprendi i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato circa da 70 a 75% dell’importo a base di gara, calcolato sulla base dei dati riportati in precedenti contratti.
3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Qualora prima della scadenza del contratto intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o
la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto della presente procedura di gara, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Le Amministrazioni Committenti si riservano la facoltà di esercitare, anche disgiuntamente, l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Per tutta la durata del contratto e obbligatoriamente al termine del quarto anno, verrà effettuata una verifica del grado di aggiornamento e revisione operato sulla documentazione tecnica, condizione vincolante (necessaria, ma non sufficiente) per il rinnovo del contratto.
Il contratto d’appalto originario o rinnovato potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice:
• fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù della futura e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, organizzativo, senza possibilità alcuna da parte del fornitore di eccepire il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1560 c.1 del Codice Civile.
• nel caso in cui l’Ausl della Romagna, nell’ambito del servizio di assistenza telefonica (help desk) eserciti, in base alla valutazione del volume delle chiamate, l’opzione di richiedere, un ulteriore operatore e linea telefonica dedicata.
Si precisa che i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventuale periodo di proroga o rinnovo. Tuttavia, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora la variazione di costi dell’appaltatore per materie prime e manodopera subiscano un aumento documentato di oltre il 10%, verrà riconosciuto l’adeguamento dei prezzi contrattuali nella misura pari all’indice Istat/FOI; l’adeguamento potrà avvenire con cadenza massima annuale (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice).
Su richiesta delle Committenti, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella successiva conseguente l’esercizio dell’opzione di rinnovo, l’aggiudicatario è tenuto a prorogare il servizio, ex art. 106, comma
11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all’attivazione ed all’espletamento delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €. 6.155.304,00 (ossia €. 2.672.000,00 per la durata quadriennale del contratto + €. 2.672.000,00 dell’eventuale opzione di rinnovo quadriennale + €. 334.000,00 dell’eventuale 180 gg di proroga tecnica + €. 161.304,00 pari al 15% della quota di fornitura quadriennale ordinabile a giornata + €. 316.000,00 per l’eventuale esercizio di opzione da parte dell’Ausl della Romagna di richiesta di un
ulteriore operatore e/o una ulteriore linea telefonica dedicata) al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (ricompreso nei documenti di cui in allegato) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Per la comprova del requisito – differita alla fase di aggiudicazione- la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesta
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Si richiede che il concorrente abbia in corso, nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara, uno o più contratti con aziende e/o enti sanitari pubblici e/o privati per servizi analoghi a quelli esplicitati nel capitolato per un importo complessivo triennale pari ad almeno €. 1.800.000,00 iva esclusa (si precisa che, all’interno del DGUE, dovranno essere indicate nel campo “descrizione” le branche specialistiche oggetto del servizio/fornitura, oltre al periodo, importo ed ente destinatario)
La comprova del requisito – differita alla fase di aggiudicazione- è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
b) Possesso di Certificazione EN ISO 9001: 2015, per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”) o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti.
c) Possesso di Certificazione ISO 13485 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purpose;
d) Possesso di Certificazione ISO/IEC 27001, (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico) per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti.
La comprova del requisito b), c), d) è fornita mediante un certificato di conformità in corso di validità.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
I requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3 lett. b), c), d) devono essere posseduti:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo di cui al punto 6.1 lett.a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui ai punti 6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (di cui al punto 6.1)
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Considerata la peculiarità del servizio richiesto, sarà consentito il subappalto SOLO per il servizio di Help desk, dal momento che l’assistenza di primo livello può essere ottenuta con una formazione sulle funzionalità applicative da personale tecnico con una conoscenza di base, mentre la manutenzione, lo sviluppo di soluzioni software richiede professionalità specifica (come richiesta dal Capitolato) ed una conoscenza delle strutture delle banchi date e delle tecniche di programmazione adottate.
Precisato quanto sopra, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
e) l’omessa dichiarazione della terna;
f) l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
g) l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore quadriennale dell’appalto a base d’asta (€. 2.672.000,00)e precisamente di importo pari ad € 53.440,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna area Forli Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna IBAN: XX00X0000000000000000000000
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità di n. 12 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 6 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguente forma:
in formato elettronico, allegata sul SATER:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R.
n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà
esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO
Non previsto
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € . 200,00 secondo le modalità di
cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 9/04/2019 pena la sua irricevibilità.
L'offerta è costituita da tre parti:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B, è causa di esclusione.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda Usl ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda Usl da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
L’Azienda Usl si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d’integrità, la dichiarazione di eventuale concordato preventivo, il DGUE subappaltatori, nonché la scheda offerta economica devono essere redatte sui modelli predisposti dall’Ausl e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 12 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema - secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/- i seguenti documenti amministrativi. Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente:
1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative (Allegato 3A);
2) DGUE del partecipante da redigere direttamente in piattaforma SATER;
3) documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione dei concorrenti.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello Allegato3A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su SATER, (gli eventuali operatori economici indicati come subappaltatori dovranno invece compilare l’Allegato 3E – DGUE subappaltatori) secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE cartaceo presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Nel modello DGUE presente su SATER, questa parte è già precompilata dalla Stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega sul SATER:
1) DGUE, redatto compilando il modello in formato elettronico Allegato 3E e firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1;
3) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun Operatore economico che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 3A “domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative”, di cui al precedente paragrafo 14.1, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e relativi allegati (Capitolato tecnico; Schema di Contratto, ecc….);
5. dichiara, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, prima della stipula del contratto, che sarà in possesso – per tutta la durata del contratto- di adeguata polizza RCT/RCO per danni a terzi e/o cose derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa RC Auto obbligatoria a sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari. La polizza dovrà comprendere i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato, e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere, i danni causati a terzi dai dipendenti e da coloro che svolgono a qualsiasi titolo attività per conto della ditta affidataria, compresa la relativa RC personale;
6. dichiara che è in possesso dei requisiti:
a. di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, esplicitati nei punti a), b), c), d) del suddetto paragrafo;
b. di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
7. accetta il patto di integrità Ausl della Romagna e Irst Irccs di Meldola ed allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) Allegato 3B;
8. di essere edotto:
• degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dalla Ausl della Romagna con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 30/05/2018, reperibile al seguente indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- generali/atti-generali/item/34-codice-di-comportamento-ausl-della-romagna;
• degli obblighi derivanti dal “Codice etico comportamentale” adottato dall’ IRST Irccs di Meldola, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11/06/2018 e reperibile al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/XXxxxxxxx/Xxxxxx%X0%X0xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxx reecodicedicondotta/tabid/3663/Default.aspx
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine, allega una dichiarazione denominata “segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo del presente disciplinare;
12. attesta di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dati personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
13. indica, utilizzando il Modello 3A1 –Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione/ha emesso il decreto, nonché numero e data della/o stessa/o, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 12 e, ove pertinente 13, allegandole al loro DGUE.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente, oltre, ai seguenti:
Allegato 3A1 – schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale
(eventuale)
Allegato 3B – Patto di integrità
Allegato 3E - DGUE subappaltatori (eventuale) allega sul SATER i seguenti documenti:
14. Documento DUVRI, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per l’Ausl della Romagna (Allegato 3C) e per l’Irccs Irst di Meldola (Allegato 3C1) compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, infine sottoscritto digitalmente dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1. A seguito dell’aggiudicazione, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
15. copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
Per gli operatori economici che ricorrono all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice:
19. la documentazione richiesta all’art. del presente documento denominato “avvalimento”
Per gli operatori economici che ricorrono al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del Codice:
20. la documentazione richiesta all’art. del presente documento denominato “subappalto”
21.Copia del presente disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1. Detto documento è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta;
22. Copia del capitolato tecnico debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1. Detto documento è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta;
23. Eventuale procura, secondo quanto indicato al paragrafo 14.1
24. Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, dovuta sulla domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
• Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione;
oppure
• assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sull’offerta del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso, si chiede di inserire a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, firmata digitalmente. L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
25. Eventuale procura, secondo quanto indicato al paragrafo 14.1.
26. Elenco di tutta la documentazione presentata per la parte “A” (documentazione amministrativa).
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione della documentazione di gara”
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14.3.4 Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Azienda Usl si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L’Azienda Usl si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’Azienda Usl non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico allegato. L’offerta tecnica deve essere presentata rispettando le
indicazioni fornite nel paragrafo “Offerta tecnica-documentazione richiesta” del Capitolato
(formato pdf, numero massimo di pagine, carattere, ecc.).
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/:
• Relazione tecnica (articolata secondo gli argomenti elencati nel paragrafo 3.1 “Relazione tecnica” del Capitolato tecnico) corredata di copia delle certificazioni di cui al punto 6.3 lett. b), c), d);
• eventuale dichiarazione denominata “segreti tecnici e commerciali” (di cui al paragr. 14.3.4 del presente documento); ossia la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016).
Si precisa che, in base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
Pertanto, la dichiarazione allegata a Sistema deve contenere i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
• argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
• fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico (Documento 1), pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica – così come l’eventuale dichiarazione inerente i segreti tecnici e commerciali- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. e caricata a Sistema.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L'Operatore economico dovrà inserire a sistema, a pena di esclusione, la parte “C – Offerta economica” compilando sia l’apposita sezione direttamente sulla piattaforma SATER (secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/), sia il modello Allegato 3D allegato al presente disciplinare di gara. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
Come già sopra indicato, in più parti del presente documento, la procedura di gara indetta per le esigenze dell’Ausl della Romagna e dell’Irccs Irst di Meldola è aggiudicabile a lotto unico indivisibile, sulla base del totale del lotto offerto.
La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve:
1) Compilare on line l’offerta economica a Sistema per il lotto, inserendo:
A) l’importo complessivo quadriennale offerto (Iva esclusa); si precisa che tale importo corrisponde, nel fac-simile scheda offerta economica Allegato 3D, a quello che il concorrente indica in corrispondenza della cella denominata “Importo complessivo quadriennale offerto Ausl Romagna + Irst”, ossia “Importo A) +B)”;
B) “COSTI DELLA MANODOPERA” e “ONERI DI SICUREZZA”: rispettivamente, i costi della manodopera dedicata all’appalto e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, per la quota riferita all’appalto, già compresi nel prezzo offerto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall’effettuazione dell’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
dall’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione
Inoltre il concorrente deve inserire a Sistema nella busta offerta economica -debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, i seguenti documenti:
⮚ l’allegato 3D “Dettaglio/fac-simile offerta economica” contenente il dettaglio delle voci di cui si compone l’offerta economica complessiva;
N.B. si precisa che i PREZZI UNITARI OFFERTI di cui alla colonna C del fac-simile Scheda Offerta economica per i servizi inerenti l’Ausl della Romagna (righe A1, A2, A3, A4, A5, A6 del fac-simile) e per i servizi inerenti l’Irst Irccs di Meldola (righe X0, X0, X0, X0, X0 del fac-simile) NON POSSONO ESSERE SUPERIORI ai PREZZI UNITARI A BASE D’ASTA di cui alla colonna B del fac-simile Scheda Offerta economica
Più precisamente, il concorrente deve indicare nel fac-simile Scheda offerta economica (All. 3D), sia per la sez. A) Ausl della Romagna che per la sez. B) Irst Irccs di Meldola, quanto sotto richiesto:
• per il servizio di manutenzione ordinaria, servizio di help desk, servizio di reperibilità H24 –Ausl Romagna (nel fac simile Scheda offerta economica: righe X0, X0, X0, X0, X0), xx rispettivo canone annuale offerto (Iva esclusa), nonché il canone quadriennale offerto (Iva esclusa), moltiplicando il primo (canone annuale offerto) per 4 (anni);
• per i “servizi informatici”, la “manutenzione evolutiva”, la “formazione” (nel fac simile Scheda offerta economica: righe X0, X0, X0, X0, X0, X0) xx tariffa giornaliera offerta (Iva esclusa); il concorrente dovrà altresì indicare – per tutte e tre i citati servizi -, i rispettivi importi annuali offerti (moltiplicando la tariffa giornaliera offerta Iva esclusa per il numero di giornate annuali indicate dalla Stazione Appaltante nella colonna “Q.tà/anno”), nonché gli importi quadriennali offerti, moltiplicando quelli annuali offerti per 4 (anni);
• infine, l’importo complessivo quadriennale offerto (Iva esclusa) dato dalla somma dell’importo quadriennale offerto per l’Ausl della Romagna (nel fac simile di scheda offerta economica corrisponde all’importo da indicare in corrispondenza dell’ “IMPORTO A)” e dell’importo quadriennale offerto per l’Irst Irccs di Meldola (nel fac simile di scheda offerta economica corrisponde all’importo da indicare in corrispondenza dell’ “IMPORTO B)”; suddetto importo complessivo quadriennale offerto (“importo A+ importo B”) DEVE essere riportato sul Sistema
Si precisa altresì che:
• i valori offerti devono essere espressi con massimo due cifre decimali;
• l’importo complessivo quadriennale offerto (nel fac-simile Scheda offerta economica denominato “Importo complessivo quadriennale offerto Ausl Romagna + Irst”) DEVE ESSERE INFERIORE all’importo quadriennale indicato a base d’asta; pertanto saranno escluse le offerte con un valore quadriennale di lotto pari o superiore al valore quadriennale di lotto a base d’asta;
• per quanto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria dell’Ausl della Romagna e dell’Irst, il ribasso percentuale offerto - risultante dalla compilazione da parte dell’offerente dell’Allegato 3D, calcolando in termini percentuale la
differenza fra i canoni annuali offerti rispetto ai rispettivi canoni annuali complessivi indicati a base d’asta (di cui alla cella B-A1 e alla cella B-B1 del fac simile Scheda offerta economica) - verrà applicato sui singoli software di cui all’Allegato 1 del Capitolato tecnico (colonna “canone annuo si installato” per l’Ausl della Romagna e colonna “canone annuo manutenzione ordinaria per l’Irst di cui al fac simile Scheda Offerta economica)
• in caso di discrepanza tra importo complessivo quadriennale offerto, come indicato sul fac simile Scheda offerta economica – Allegato 3D- e quello riportato sul Sistema, prevale quello più favorevole per la Stazione Appaltante.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
L’offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta economica | 25 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella sottostante. Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è di punti 75.
Criterio | Pt. max. |
1. Esperienze dell’O.E. con evidenziazione di elementi qualificanti, quali ad esempio: 1 a) Numero e tipologia di branche specialistiche e setting assistenziali per cui si sono svolti servizi analoghi a quelli oggetto di gara; 1 b) Applicazioni sanitarie sviluppate in ambiente php, mysql o mariadb, linux e integrazioni HL7, XML (si veda tecnologie indicate all’art. 2), specificando per quali aziende sanitarie/ospedali del settore pubblico e/o privato, con indicazione del numero di posti letto, sono state realizzate | 10 |
2. Organizzazione del Gruppo di progetto, dedicato alla gestione del contratto (rif. paragr. 7 del capitolato) | |
2 a) Coordinamento | 6 |
2 b) Raccordo con i referenti della Stazione appaltante | 3 |
2 c) Attività di redazione dei fascicoli tecnici e certificazione | 2 |
2 d) Altre attività organizzative di gestione del contratto | 2 |
3. Competenze del personale che compone il Gruppo di PROGETTO (rif. paragr. 7 del capitolato) | 8 |
4. Modello organizzativo/tecnico proposto per gestire il servizio di Manutenzione Ordinaria e relative figure professionali coinvolte (RIF. PARAGR. 4.1 e 8 del capitolato) | 7 |
5. Modello organizzativo e tecnico proposto per gestire il servizio di Help Desk e reperibilita’ h24 7 giorni su 7 (tenendo distinta la proposta per l’Ausl della Romagna e l’Irst di Meldola, dal momento che si tratta di servizi con caratteristiche e modalità funzionali diverse per i due Committenti) e relative figure professionali coinvolte (rif. paragr. 4.2 E 4.3 DEL CAPITOLATO) | 7 |
6. Modello organizzativo e tecnico proposto per gestire il servizio “servizi Informatici” e relative figure professionali coinvolte (rif. paragr. 4.4 del capitolato) | 7 |
7. Modello organizzativo e tecnico proposto per gestire il servizio di Manutenzione Evolutiva e relative figure professionali coinvolte (rif. paragr. 4.5 e 9 del capitolato) | 7 |
8. Modello organizzativo e tecnico proposto per gestire il servizio di Formazione e relative figure professionali coinvolte (rif. paragr. 4.6 del capitolato) | 4 |
9. Piano di Transizione/Avvicendamento (rif. paragr. 5 del capitolato) | 6 |
10. Metodologie proposte per il monitoraggio della fornitura | 4 |
11. Prestazioni/risorse/servizi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto alle prestazioni contrattuali di minima indicate nel capitolato tecnico. | 2 |
TOTALE | 75 |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La mancata presentazione della documentazione tecnica comporta l'esclusione dalla gara. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa in relazione ad uno o più criteri di valutazione sopraindicati, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione e dichiarazioni presentate nell’ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.
Gli elementi migliorativi sono riportati nella tabella di cui al paragrafo precedente, e a questi è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna “Punteggio massimo”. Il relativo punteggio è assegnato in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento migliorativo richiesto o del valore dello stesso.
La commissione procederà alla somma dei punteggi tabellari attribuiti agli elementi qualitativi e quantitativi, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta tecnica del singolo concorrente per determinare il totale del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente.
PT(i) = Pe1 + Pe2+ Pen
Dove:
PT (i) = punteggio tecnico totale ottenuto dall’offerta (i) Pe = punteggio attribuito all’elemento (e)
n = numero totale degli “elementi di valutazione”
I punteggi qualitativi verranno attribuiti, per ciascuna offerta tecnica, secondo la seguente formula (Metodo aggregativo conpensatore):
P(i) = Σ [Wn * V(i)n ] dove:
P(i) = punteggio/valutazione dell’offerta i-esima; Σ = sommatoria.
Wn = punteggio massimo attribuibile ad ogni sottocriterio n-esimo come da tabella sopra riportata; V(i)n = coefficiente attribuito dalla commissione al criterio (n) dell’offerta (i) variabile tra 0 e 1 sulla base del giudizio (vedi Tabella A sotto riportata);
La determinazione dei coefficienti V(i)n per ogni criterio, avverrà attraverso l’attribuzione collegiale da parte della Commissione dei giudizi sotto riportati che verranno graduati in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed appropriatezza:
Tabella A)
GIUDIZIO | OTTIMO | BUONO | DISCRETO | SUFFICIENTE | SCARSO | NON VALUTABILE/ NON ADEGUATO/ |
Valore V(a)i assegnato | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.
La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l’assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.
Soglia minima di sbarramento:
Prima di procedere alla riparametrazione di cui sotto, si procederà – ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice- all’applicazione della soglia minima di sbarramento - pari a 50 punti su 75- sul totale del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente PT(i); il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Riparametrazione:
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio qualitativo per ciascun CRITERIO verrà attribuito il punteggio massimo qualitativo complessivo previsto per il medesimo criterio (ad esempio 11 punti); alle altre partecipanti verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti sulla base della seguente formula, espressi con al massimo due decimali:
ESEMPIO:
Punteggio qualità concorrente considerato | = | Punteggio concorrente considerato 11 X Maggior punteggio qualitativo |
Il punteggio qualitativo totalizzato dall’offerta è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio.
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La formula per l’attribuzione del punteggio economico prescelta è stata individuata tra quelle proposte nelle linee guida n. 2 di attribuzione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n. 1005 del 21 settembre 2016. Si tratta della formula denominata “Ribasso massimo non lineare”.
Il prezzo di riferimento ai fini dell’aggiudicazione, in base al quale il Sistema calcola il ribasso % offerto (con al massimo due decimali per troncamento), sarà quello risultante dall’offerta economica complessiva di cui all’Allegato “3D”(scheda fac simile offerta economica), alla cella “importo complessivo quadriennale offerto Ausl Romagna +Irst” in relazione all'importo quadriennale a base di gara (esempio: base gara € 100, offerta € 90: corrisponde ad uno sconto del 10% - il sistema SATER prende in considerazione automaticamente il ribasso offerto dai concorrenti in valore assoluto).
In particolare, per ciascuna offerta ammessa al prosieguo della gara, la stazione appaltante attribuisce il punteggio riferito all’elemento prezzo (max. punti 25) svolgendo le operazioni e/o sub-procedimenti di seguito indicati.
P = Pmax x ( ROff / Rmax off ) α
dove:
P = punteggio prezzo
Pmax = punteggio massimo (25) ROff = ribasso offerto
Rmax off = massimo ribasso offerto
α = 0,2
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI ATTRIBUITI ALL’OFFERTA
Il Sistema procederà automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all’offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica come sopra determinati.
Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 10/04/2019 alle ore 10:00
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell’AUSL della Romagna xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx nella sezione dedicata alla
presente procedura almeno 3 giorni prima della data fissata; a tal fine, i partecipanti sono invitati pertanto a controllare giornalmente detto profilo committente.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il Rup/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procederà allo sblocco e all'esame della parte “A” - documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.
Successivamente l'U.O. Acquisti Aziendali procederà a:
a) effettuare eventuali approfondimenti sulla conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare effettuando, se del caso, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 6;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo dedicato;
c) promuovere l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Le verifiche avverranno, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Nelle more dell’attivazione dell’Albo di cui all’art. 77, comma 3 e art. 78 del Codice, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà su SATER allo sblocco delle buste tecniche degli operatori economici ammessi alla fase di gara, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica di ciascun offerente ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua le offerte tecniche degli operatori economici che non presentano i requisiti minimi fissati nel capitolato di gara e le comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Non si procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione, non dovendosi fare valutazioni in merito all’offerta economica ma trattandosi di una mera operazione matematica che viene svolta in automatico da SATER, il RUP/seggio di gara, in seduta pubblica, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara operate dalla commissione giudicatrice, darà lettura, da SATER, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica delle offerte ammesse alla fase di gara.
Secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17, SATER, in modalità automatica, attribuirà il punteggio alle offerte economiche e procederà all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio di gara, in seduta pubblica, dà lettura della graduatoria formulata dal Sistema e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, segnalate automaticamente da SATER, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, Il RUP/seggio di gara chiude la seduta pubblica e procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP, tempestivamente informato, - procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di esclusione per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP/seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede tramite il Sistema al concorrente la presentazione, per iscritto e sempre tramite il Sistema/PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, se del caso con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere per iscritto la presentazione per iscritto di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni per il riscontro, dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
All’esito delle operazioni di cui sopra, nell'ipotesi sia stata disposta l'esclusione di offerte anomale/inaffidabili, il Presidente del seggio di gara o della Commissione Giudicatrice in apposita seduta pubblica (la cui data e ed orario viene comunicata agli operatori economici partecipanti mediante il Sistema/PEC e mediante apposito avviso sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla data fissata) comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Oltre a quanto sopra, la stazione appaltante –prima della stipula del contratto- procederà a richiedere al fornitore aggiudicatario l’esibizione della copia conforme all’originale di adeguata polizza RCT/O per danni a terzi e/o cose derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa RC Auto obbligatoria a sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, si rimanda altresì a quanto indicato all’art. denominato “Condizioni particolari di esecuzione”
Documentazione tecnica per l’aggiudicatario e periodo di prova
Come indicato all’art. 6 del Capitolato tecnico, che di seguito si riporta: “al momento della sottoscrizione del contratto all’OE aggiudicatario sarà consegnata la documentazione tecnica e sarà abilitato all’accesso al software nel formato sorgente.
La documentazione tecnica sarà quella nell’ultima versione disponibile e quindi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili verticalizzazioni. Nessuna altra documentazione potrà essere richiesta e fornita. L’eventuale mancanza di documentazione di alcuni software o loro funzionalità, non è ritenuta ostativa all’esecuzione del contratto.
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura (esclusi i giorni di transizione/avvicendamento). Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico, nel caso durante il periodo di prova si verifichino delle difformità e/o nel caso tali difformità persistino.
In riferimento alla garanzia definitiva, si precisa quanto segue:
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc.
2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 103 La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:
− la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, c. 2, c.c.;
− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.;
A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina l’annullamento dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, in caso di RTI o consorzi, la stazione appaltante chiede all’aggiudicatario di trasmettere il mandato di rappresentanza/atto costitutivo
Più precisamente, deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i
movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.
⚫ la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
⚫ la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa mandataria o dal consorzio.
Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento.
Sempre a seguito dell’adozione dell’atto di aggiudicazione, ai fini dell’esecuzione del contratto, ciascun committente (Ausl Romagna e Irccs Irst di Meldola) procederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo 2016/679, che si applica con decorrenza 25 maggio 2018.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
Ciascun committente (Ausl Romagna ed Irccs Irst di Meldola) procederà poi, disgiuntamente ed autonomamente, a stipulare il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, indicando in esso il proprio cig derivato (discendente dal Cig quadro di indizione della procedura di gara)
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa €. 3.415,06 (Iva e oneri inclusi). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, bolli, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute -, relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Non previsto.
24. SICUREZZA SUL LAVORO
Coopera>ione e coordinanento ai fini della elinina>ione/ridu>ione dei riscti da interferen>e L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al presente è allegato un documento (DUVRI) sia per l’Ausl della Romagna (Allegato 3C) che per l’Irst Irccs di Meldola (Allegato 3C1) redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.
L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni. A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
Ai fini di quanto stabilito dall’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all’affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a 0,00 .
Oneri sicure>>a propri
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella offerta economica) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura/servizio.
La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell’art. 1176 c.c.
Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:
- dall’effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall’effettuazione dell’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.