CONVENZIONE QUADRO ACP
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
BS - Bereich Beschaffungsstrategien
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SA – Area strategie d’acquisto
CONVENZIONE QUADRO ACP
“ENERGY 2019”
Norme e condizioni generali per la per la fornitura di energia elettrica verde e relativi servizi connessi”
CIG 8086490EA3
Importo massimo spendibile della Convenzione
Euro 204.462.933,33
N. Reg. Dig. ACP 03/2020
Dr.-Xxxxxx-Xxxxxxxxxx-Straße 10 - 39100 Bozen
Tel. 0000 00 00 00 - Fax 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
xxx Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. 0000 00 00 00 - Fax 0000 00 00 00
xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
VISTI
- L’art. 27 L.P. n. 15/2011 istitutiva dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in proseguio, anche Agenzia o ACP);
- L’art. 9 Decreto Legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 89/2014, istitutiva della funzione di Soggetto Aggregatore, funzione che l’Agenzia, iscritta all’Elenco dei Soggetti Aggregatori, svolge a livello provinciale per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi degli artt. 27 comma 1 L.P. 15/2011, 5 L.P. 16/2015 e 21 ter L.P.1/2002;
- L’art. 5 comma 1 L.P. 16/2015 disciplinante le funzioni dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale Soggetto Aggregatore provinciale;
- L’art. 21 ter L.P.1/2002 (Spending review provinciale);
- La Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017 (Statuto dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
PREMESSO CHE
1) Nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini, viene attribuito il significato di seguito specificato:
a) Committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in proseguio per brevità anche solo Agenzia o ACP;
b) Amministrazioni: Gli Enti che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 ter L.P. 1/2001 e 2 comma 2, L.P. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, obbligate ovvero legittimate ad utilizzare la Convenzione quadro;
c) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i che utilizza/utilizzano la Convenzione quadro nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto, che operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti;
d) Unità Ordinante: uffici o strutture organizzative e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordini di Acquisto e che verranno negli stessi indicati;
e) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni contraenti possono utilizzare la Convenzione quadro;
f) Convenzione quadro: la Convenzione quadro stipulata tra l’Agenzia e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
g) Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
h) Ordine di Acquisto: il documento comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche fissate nell’Offerta Economica;
i) Contratto/i Attuativo/i:l’accordo stipulato dalle Unità Ordinanti Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordine di Aquisto, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione quadro;
j) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
k) Parte: l’Agenzia o il Fornitore e/o le Amministrazioni contraenti (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
l) Sistema di e-procurement: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni quadro presente all’indirizzo xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx;
m) Gestore del Sistema Informatico di E-procurement: l’Agenzia;
n) Data di Attivazione della fornitura:: data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica;
o) Luogo di Consegna: luogo specificato per la consegna dalle Unità Ordinanti nell’Ordine di acquisto
p) Pianificazione della Fornitura: il documento, (se previsto dal Capitolato Tecnico), sottoscritto dall’Unità Ordinante e dal Fornitore, in cui vengono concordate e definite le modalità relativa alla consegna dell’energia elettrica;
q) Reclamo: segnalazione dell’Unità Ordinante a mezzo PEC al Fornitore, riportante le disfunzioni di qualsiasi genere della fornitura e dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico;
r) Distributore Locale: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
s) Energia Verde: è l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas ecc. così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.;
t) Fasce Orarie: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV e alla deliberazione ARERA n. 000/00 x x.x.x.;
x) Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX): ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia;
v) GME: è la società dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 79/99;
w) GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04;
x) PUN (Prezzo Unico Nazionale): Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere;
y) PUN/Index: è la media aritmetica mensile, espressa in €/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico a Pronti (MPE) – Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media del prezzo d’acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione esiti dei mercati e statistiche – Statistiche;
z) Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS;
aa) Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d’utenza all’art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un’Amministrazione pubblica individuata dall’art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni quadro, e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;
bb) TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016- 2023”;
cc) TIS (Testo Integrato Settlement): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento
(settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”;
dd) TIF testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale Delibera 04 agosto 2016 463/2016/R/com
ee) TIV (Testo Integrato Vendita): é l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”;
ff) TIQE (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023) Allegato A TIQE 2016-2023 Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel;
gg) TIQV è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016 413/2016/R/com e s.m.i.
hh) Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
ii) codice PAB EM/FM: Codice identificativo in uso per gli immobili della Provincia di Bolzano per la gestione degli stessi implementato in Conject FM comunicato all’attivazione della fornitura.
jj) ARERA: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
kk) Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
ll) Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).
2) le predette Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione quadro sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo spendibile stabilito nella documentazione di gara e nella presente Convenzione quadro, ai prezzi e condizioni ivi previsti, permanendo immodificata la disciplina vigente in tema di adozione della Determina/Delibera a contrarre o del Decreto di acquisto, nonché di normativa contabile, delle singole Amministrazioni;
3) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’Agenzia nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l’emissione dell’Ordine di Acquisto;
4) la stipula della presente Convenzione quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti, né tantomeno l’Agenzia, all’acquisto di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, agli Ordini di Acquisto deliberati dalle Amministrazioni contraenti che utilizzano la presente Convenzione quadro nel periodo della sua validità ed efficacia;
5) i singoli Contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordini di Acquisto. Nei predetti Ordini di Acquisto sarà indicato l’esatto importo della fornitura richiesta;
6) per effetto dell’ Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione quadro da parte delle Amministrazioni ordinanti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale sarà tenuto a effettuare le forniture e i servizi connessi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione quadro;
7) l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore per gli Enti e soggetti pubblici, indicati nel punto 1) lettera b) del presente documento, attraverso una procedura aperta, indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 213-522089 del 05/11/2019;
8) in seguito all’espletamento della procedura di gara di cui sopra, l’impresa Alperia Smart Services Srl è risultata vincitrice e di conseguenza con Decreto del direttore dell’Agenzia n. 02 del 15/01/2020 le è stato aggiudicato la Convenzione quadro in oggetto, per l’importo complessivo di € 2.335.500,00 IVA esclusa;
9) per l’effetto dell’aggiudicazione, il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura dei beni e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione quadro ed di eseguire gli Ordini di Acquisto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione quadro;
10)il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e dei servizi connessi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
11)in data 23/01/2020 con nota prot. n. SUABZ 4545, è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ed è quindi decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015;
12)dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, con Decreto del Direttore dell’Agenzia N. 08 del 11.02.2020;
13)il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta dall’Agenzia ai fini della stipula della presente Convenzione quadro; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
14)il Fornitore dichiara, mediante la apposizione della seconda firma digitale sulla presente Convenzione quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione quadro;
15)la presente Convenzione quadro, compresi i relativi Allegati, viene stipulata in forma elettronica ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015, apponendo sul documento informatico la firma digitale dei legali rappresentanti, che deve essere rilasciata da ente certificatore autorizzato;
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA
L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito solo Agenzia o ACP), con sede legale in Bolzano, Via Perathoner 10, in persona del legale rappresentante
Xxxxxx Xxxxx C.F. MTHTMS72E29A952J, giusti poteri allo stesso conferiti dall’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia (Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017);
E
Alperia smart Services s.r.l., sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, P. IVA e n. di iscrizione al Registro Imprese di Bolzano 01745520211, in persona del procuratore Xxxxxxxx Xxxxxxx, C.F. FLPGNN56R10A952W, giusti poteri allo stesso conferiti da procura notarile a firma Notaio Xxxxxxxx Xxx in data 10/10/2019, N. repertorio 776 (nel seguito per brevità anche “Fornitore/Prestatore di servizi”);
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati ivi indicati, il Capitolato Tecnico, il Patto di Integrità (Decreto del Direttore dell’Agenzia n.16 del 28/03/2018), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte sostanziale della Convenzione quadro.
ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE
0.Xx presente Convenzione quadro è regolata da quanto previsto nella Convenzione medesima, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, dagli atti del bando di gara e dalle relative norme ivi richiamate, dall’Offerta Tecnica completa presentata dall’operatore economico in sede di gara, dall’Offerta economica, dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche d integrazioni, dalla Legge provinciale 16/2015 e s.m.i., dalla Legge provinciale 3/2019 e s.m.i, dall’art.6 Legge provinciale 22 ottobre 1993 N.17, dalle norme in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
0.Xx caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’operatore economico ed accettate dalla Pubblica Amministrazione.
3. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione quadro e nei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4.Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione quadro e/o con i Contratti attuativi stessi, le Parti potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
5.Per l'interpretazione del Contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, salvo migliorie offerte dal Fornitore, ed accettate esplicitamente da parte del DEC o,
in mancanza del RUP. Nel caso in cui una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il Contratto rimane valido ed efficace tra le parti.
ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO
1. La Convenzione quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore, in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica in bassa, media e alta tensione con i relativi servizi come descritto nel Capitolato Tecnico.
• fornitura di energia elettrica;
• servizio di assistenza alla fornitura;
• attivazione di un portale web;
• servizi di rendicontazione (monitoraggio dei consumi) e di fatturazione.
La fornitura coprirà tutti i servizi della Provincia, compresa l’illuminazione pubblica delle strade in sua gestione, nonché gli enti strumentali della medesima. La fornitura verrà pertanto erogata a tutte le sedi ed uffici dell’Amministrazione provinciale, alle aziende ed enti provinciali, agli istituti scolastici ed universitari, ed in generale a tutti gli organismi di diritto pubblico costituiti dalla Provincia nonché ai loro consorzi ed associazioni purchè privi di personalità giuridica privatistica, a meno che siano di proprietà interamente pubblica e svolgano pubblici servizi. L’esecuzione dell’intera fornitura avrà luogo attraverso la somministrazione unicamente di energia “verde” proveniente da fonti rinnovabili. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire che l’intera fornitura di energia elettrica non sia prodotta da centrali elettronucleari.
2. Con la stipula della Convenzione quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti nella misura richiesta con gli Ordini di Acquisto, sino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile eventualmente incrementato ai sensi del successivo art. 4., a prestare le forniture così come previsto al precedente art. 1 e servizi connessi alle sedi delle Unità ordinanti site all’interno del territorio della Provincia di Bolzano.
3. Il Fornitore dovrà in ogni caso assicurare, pena l’applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella presente Convenzione quadro a tutela dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare fornitura di energia elettrica oggetto dei singoli Ordini di Acquisto. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione quadro e nel Capitolato Tecnico. Le caratteristiche tecniche minime della fornitura sono descritte nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, letti ed accettati dal Fornitore in fase di gara.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordini di Acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di E-Procurement del portale xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx (d’ora innanzi anche “Sistema”).
Il Fornitore, pertanto, si impegna
i) ad abilitarsi al Sistema;
ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione quadro e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di Acquisto.
ARTICOLO 4 – IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
- MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. L’importo massimo spendibile della Convenzione quadro in oggetto, comprensivo delle opzioni e proroghe è pari ad Euro 204.462.933,33
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi di energia elettrica da fornire, sino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto.
2. Gli incrementi dei quantitativi di Contratto di cui al presente comma, saranno effettuati mediante atto di sottomissione, realizzato mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, in forma digitale. Il Fornitore non può far valere il diritto di risoluzione.
3. L’Agenzia può apportare, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’art.48 comma 2 L.P. 16/2015 e per quanto ivi non previsto, dall’art. 106 D.Lgs 50/2016, variazioni o modifiche al Contratto nei limiti previsti nelle suddette disposizioni. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore se non è preventivamente approvata dall’Agenzia e disposta dal RUP della Convenzione quadro, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli anzidetti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente, a carico del Fornitore, secondo le disposizioni del DEC.
4. Determinazione dei prezzi: il prezzo che verrà applicato per la fornitura di energia elettrica oggetto della gara è quello risultante dall’offerta economica e dal successivo Art.13..
ARTICOLO 5 – DURATA
1. La presente Convenzione quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dall’attivazione sul portale xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx.
2. Per durata della Convenzione quadro, si intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l’Ordine di Acquisto relativo alla Convenzione medesima.
I singoli Contratti attuativi, stipulati tramite emissione di Ordine di Acquisto da parte dei soggetti aderenti, avranno una durata corrispondente al tempo necessario alla completa esecuzione e verifica dell’Ordine stesso e comunque non superiore rispetto alla conclusione della Convenzione quadro, prorogabile di 12 mesi in caso
di non esaurimento dell’ordine. Qualora stipulati durante l’eventuale proroga contrattuale, i singoli Contratti attuativi avranno scadenza coincidente con quella della Convenzione quadro prorogata. La Convenzione quadro resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi. Se per cause a lui non imputabili, il Fornitore non è in grado di ultimare le prestazioni contrattuali entro il termine di durata della Convenzione quadro e/o del Contratto Attuativo, può richiedere all’Agenzia una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura dell’energia elettrica. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Fornitore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata ad un fatto delle Amministrazioni contraenti. Anche se relativa ad un singolo Contratto Attuativo, l’istanza di proroga deve essere inoltrata da parte del Fornitore all’Agenzia. Su di essa decide il RUP della Convenzione quadro, sentiti, se l’istanza di proroga riguarda un Contratto Attuativo, il RUP e/o il DEC dello specifico Contratto Attuativo, entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento. Il Fornitore quale che sia il maggior tempo impiegato non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione contraente, non sia ultimata nel termine contrattuale.
3. Nel caso in cui l’importo massimo spendibile della Convenzione quadro, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell’art.106 comma 12 D.Lgs. 50/2016, non sia stato esaurito, tale durata potrà essere prorogata a discrezione dell’Agenzia fino a ulteriori 12 (dodici) mesi. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, la Convenzione quadro verrà considerata conclusa.
4. Le Amministrazioni contraenti devono specificare negli Ordini di Acquisto l’importo relativo alle forniture di energia elettrica che acquisteranno nell’arco del periodo successivo alla data di sottoscrizione dell’Ordine stesso; le singole Amministrazioni potranno emettere gli Ordini di Acquisto solamente durante la validità della Convenzione quadro (36 (trentasei) mesi).
5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione quadro o di ogni singolo Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture oggetto della Convenzione e dei servizi connessi.
6. La sospensione dell’esecuzione del Contratto è disciplinata dall’art. 107 D.Lgs 50/2016.
7. L’Agenzia, ai fini della migliore gestione dell’Importo massimo spendibile della Convenzione, si riserva di controllare annualmente il consumo effettivo di ogni Unità Ordinante e confrontarlo con lo stimato.
In caso di forti scostamenti, previa consultazione, ACP ridurrà il prenotato per metterlo a disposizione di altre stazioni appaltanti e in questo modo evitare l’esaurimento della convenzione quadro, nonché il non consumo di tutto il prenotato. .
8. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO 6 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE
L’utilizzo della Convenzione quadro avviene attraverso il Sistema di E-Procurement xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx con l’emissione degli Ordini di Acquisto ed il relativo foglio dati Anlage-Allegato A.xls, come descritto nel Capitolato Tecnico.
L'unità Ordinante può richiedere nuovi allacciamenti, aumenti di potenza, volture e quant'altro attraverso il Portale internet attivato dal Fornitore, ma non può variare la spesa totale prevista nell'Ordine di Acquisto di riferimento prodotto attraverso il Sistema di E-procurement.
L'Unità Ordinante può creare un nuovo Ordine di Acquisto solo dopo l'esaurimento di tutto il prenotato del precedente Ordine di Acquisto.
2. Accedono alla Convenzione quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nell’art. 1, lett.b) delle Premesse alla presente Convenzione quadro.
3. Per potere acquistare attraverso la Convenzione quadro ed emettere validi Ordini di Acquisto, l’Unità Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx. Resta inteso che l’abilitazione dell’Unità Ordinante non comporta, in capo all’Agenzia, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
4. Le predette Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e- Procurement xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx tramite la propria Unità Ordinante, attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano la Convenzione quadro mediante Ordini di Acquisto.
5. L’Ordine di Acquisto consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dall’Unità Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l’Ordine di Acquisto possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Acquisto con altre modalità.
0.Xx Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordini di Acquisto emessi dalle Unità Ordinanti a condizione che gli stessi giungano attraverso il Sistema di e-procurement dell’Agenzia entro il periodo di validità della Convenzione quadro. Il Fornitore è obbligato entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli Ordini di Acquisto a dare conferma dell’accettazione degli Ordini medesimi mediante spedizione dell’Anlage-Allegato A.xls via PEC all’Unità Ordinante.
In caso di ritardo nell’invio dell’Anlage-Allegato A.xls potranno essere applicate le penali previste dal presente schema di convenzione.
0.Xx Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della convenzione nei Punti di Prelievo (codice POD), che verranno indicati nell’Ordine di Acquisto ed Anlage-Allegato A.xls da ciascuna Amministrazione Contraente, conformemente alle disposizioni emanate dall’ ARERA. Gli Ordini di Acquisto emessi dalle Unità Ordinanti dovranno essere riferiti, pertanto, unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo (codice
POD). Qualora nell’ Ordine di Acquisto ed allegati non siano indicati i Punti di Prelievo (codice POD) da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l’Ordine di Acquisto incompleto e dovrà darne tempestiva comunicazione via PEC all’Amministrazione Contraente, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto.
9.L’Unità Ordinante conferisce all’Aggiudicataria, contestualmente all’invio dell’ Ordine di Acquisto, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere dall’ ARERA n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i; conferisce altresì la delega alla disdetta dei contratti di fornitura esistenti tra l’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Ordinante, e il fornitore uscente.
10. Il contratto relativo al servizio di trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, così come regolato dal Testo Integrato e s.m.i., verrà stipulato e fatturato dal Fornitore ed i relativi oneri saranno a carico delle Amministrazioni contraenti con fatturazione alle rispettive Unità ordinanti.
11. Le richieste di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti dovranno essere verificate e trasmesse al distributore locale entro i termini previsti all’81 p.7 dell’Allegato A TIQE 2016-2023 Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel dall’ARERA (attualmente 2 gg.).
12. Nel caso di richieste incomplete o inesatte il Fornitore dovrà richiedere all’Unità Ordinante l’integrazione o rettifica, entro due giorni lavorativi. È previsto altresì l’indennizzo automatico ai sensi dell’art. 104 dell’Allegato A alla delibera 22/12/2015 646/2015/R/eel dall’ARERA (“Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica”) entro i termini stabiliti dall’art. 106 dello stesso allegato. Nel caso del mancato rispetto dei termini di cui sopra la Stazione Appaltante avrà facoltà di applicare le penali.
In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto, secondo le indicazioni sopra riportate, effettuandone comunicazione al RUP della Convenzione quadro.
Qualora l’Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Acquisto medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione via PEC all’Amministrazione Contraente, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto, secondo le indicazioni sopra riportate
00.Xx Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordine di Acquisto, se l’Ordine perviene entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordine se l’Ordine perviene dopo il 10 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti.
In caso di nuovi allacci, in cui non vi sia subentro a forniture precedenti, la fornitura inizierà dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’Ordine di Acquisto, se l’Ordine giunge al suo domicilio entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordine qualora l’Ordine giungesse dopo il 10 del mese.
Qualora i termini di prima attivazione della fornitura di energia elettrica sia per subentri a precedente Fornitore che per allacciamenti nuovi senza subentro a forniture precedenti non vengano rispettati, le Unità ordinanti potranno applicare le penali previste dalla presente Convenzione quadro.
00.Xx Fornitore sarà obbligato ad erogare l’energia elettrica effettivamente richiesta per i singoli punti di prelievo a partire dalla data di attivazione della fornitura, fino al termine contrattuale di cui all’art. 5 della Convenzione, indipendentemente dal giorno di attivazione. Il Fornitore prende atto che non sussistono quantitativi minimi annui di energia elettrica che le Amministrazioni hanno l’obbligo di richiedere e che, pertanto, l’impegno ad eseguire la fornitura si determina in capo al Fornitore qualunque sia il quantitativo richiesto dall’Amministrazione.
15.Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non abbia ottenuto lo svincolo – disdetta o recesso del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordine di Acquisto, rimarrà valido e il Fornitore dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Unità Ordinante del nuovo termine di fornitura. Il Fornitore, si impegna a procedere allo svincolo – disdetta o recesso del precedente contratto di fornitura, a nome e per conto dell’Amministrazione Contraente e contestualmente all’attivazione della nuova fornitura, nel rispetto dei tempi tecnici e dei vincoli contenuti in precedenti contratti. Il Fornitore dovrà comunque informare l’Amministrazione Contraente relativamente alla data di cessazione del precedente contratto di fornitura di energia elettrica e la data di attivazione della nuova fornitura.
16.Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per motivi imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell’Ordine di Acquisto, il Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Unità Ordinante entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conoscenza dell’evento.
17. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Acquisto provenienti da un soggetto non legittimato in base alla normativa vigente ad utilizzare la Convenzione quadro, dovrà tempestivamente, e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini di Acquisto stessi, informare l’Amministrazione Contraente e l’Agenzia, spiegando le ragioni del rifiuto.
18. Per effetto dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta e ad eseguire i servizi ad essa connessi nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione quadro da parte dei soggetti sopra indicati, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e i servizi connessi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
19. I singoli Contratti attuativi della Convenzione quadro si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Acquisto inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
20. Il Fornitore prende atto, rinunziando a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordine di Acquisto, facoltà da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordine di Acquisto medesimo; spirato il predetto termine, l’Ordine di Acquisto è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione Contraente, e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
21. Ciascuna Amministrazione Contraente provvederà, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Acquisto:
a) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 L.P. 16/2015;
b) alla nomina del Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) di cui agli artt. 31 comma 5 e 111 comma 2 D.Lgs. 50/2016, nei casi previsti dalla Linea Guida ANAC n. 3 adottata con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx%00Xxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxx/Xxx i/determinazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 all’indicazione, sul medesimo Ordine di Acquisto, del CIG (Codice Identificativo Gara)
“derivato” rispetto a quello della Convenzione quadro da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore è obbligato a fornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica e nei limiti dell’Importo Massimo spendibile della Convenzione quadro, i prodotti e ad eseguire i servizi connessi impiegando le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro e/o nel Capitolato Tecnico. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il prezzo offerto, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei prodotti e alla prestazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione quadro medesima nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi, o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali e gli oneri per la sicurezza, oltre eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’ esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione quadro.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato e comunque imposte e previste dall’ ARERA. In ogni caso il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione quadro. Il Fornitore si impegna a rispettare, se del caso ed in quanto applicabili, le norme internazionali EN-ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alle Amministrazioni contraenti e all’Agenzia, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità della fornitura offerta e dei servizi connessi al Capitolato Tecnico; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti. Resteranno ad esclusivo carico del Fornitore anche tutti i costi relativi a preventivazioni, di qualsiasi classificazione e tipologia di attività, avanzate a qualsiasi titolo dal Fornitore, e dai distributori locali e nazionali.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla l’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti medesime e/o a terzi, in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione via PEC all’Agenzia, e/o alle Amministrazioni Contraenti per quanto di loro competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere, per tutta la durata della Convenzione quadro, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dalla conclusione della presente Convenzione quadro fino alla completa e perfetta esecuzione della stessa.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli ambienti di lavoro. Modalità e tempi devono comunque essere concordati con il DEC del Contratto Attuativo. Il Fornitore prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali, gli ambienti di lavoro delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni medesime, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione dalle Amministrazioni Contraenti nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla presente Convenzione quadro, attivandosi al fine di garantire un uso degli stessi conforme alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall’Amministrazione stessa, nel rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti.
8. Le risorse umane preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione (in persona del RUP, o, se persona diversa, del DEC). Il Fornitore prende atto che per ragioni di servizio opportunamente motivate, il DEC puó impartire istruzioni o direttive che deroghino a quelle indicate nella presente Convenzione quadro. Qualora non sia stato nominato un DEC, tutti gli atti giuridici sono validamente posti in essere dal RUP e le comunicazioni di cui al presente articolo devono intercorrere con il RUP.
9. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti si riservano inoltre di risolvere il Contratto previo contraddittorio con il Fornitore.
10. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
12. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della presente Convenzione quadro o del singolo Ordine di Acquisto, (o di parte di essa) da parte dell’Agenzia o delle Amministrazioni Contraenti, non costituiscono in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti, che queste ultime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nell’articolo precedente ed in altre parti della presente Convenzione quadro e nella restante documentazione di gara, anche a:
a) assistere le Amministrazioni contraenti nella predisposizione di tutti i documenti necessari all’utilizzo della Convenzione quadro;
b) stipulare, per conto delle Amministrazioni contraenti i contratti per i servizi di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti secondo quanto disposto dalle delibere ARERA n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i., del TIQE e del TIV e comunque, in conformità alla normativa vigente, e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione;
c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento, nonché alle disposizioni emanate dall’ARERA;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte dal Direttore dell’esecuzione;
e) comunicare tempestivamente ai soggetti contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione quadro e degli Ordini di Acquisto, indicando dettagliatamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo referente della convenzione;
f) garantire che i prodotti forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico per i prodotti che il Fornitore si impegna a fornire, nonché ai Criteri ambientali minimi (CAM): Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
g) eseguire la fornitura oggetto della Convenzione quadro in tutti i Punti di prelievo che verranno indicati dalle Unità Ordinanti nella pianificazione della fornitura, purché inclusi nel territorio a cui la Convenzione quadro si riferisce, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione quadro;
h) consentire agli Organismi di ispezione selezionati dall’Agenzia o dalle Amministrazioni Contraenti di effettuare le attività di verifica indicate nel Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo del controllo, il Fornitore si impegna ad attuare le opportune azioni per eliminare sia la/e carenza/e riscontrata/e sia le cause che hanno generato la/e carenza/e, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Schema di Convenzione;
i) pagare agli Organismi di ispezione predetti i corrispettivi relativi alle attività di verifica dagli stessi effettuate;
j) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di eventuali diritti di brevetto, di marchio, di Autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora sia promossa nei confronti delle stesse, azione giudiziaria da parte di terzi.
2. La fornitura dei prodotti e la prestazione dei relativi servizi connessi, oggetto della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi, dovrà essere prestata secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione quadro. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a fornire l’energia elettrica e ad attivare i servizi connessi oggetto di ciascun Ordine di Acquisto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, alle modalità e nei termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Schema di Convenzione.
3. I prodotti devono essere consegnati entro e non oltre il termine previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore delle Amministrazioni contraenti per l’esecuzione del Contratto Attuativo, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti, qualora previsto dal Capitolato Tecnico.
4. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificati, e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.
Dietro richiesta espressa dell’Agenzia o dell’Amministrazione Contraente il Fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature in questione rispettino la normativa. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni all’Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore non dovrà utilizzare attrezzature, macchine, utensili e quant’altro di proprietà dell’Amministrazione Contraente, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai responsabili delle Amministrazione Contraenti/Punti Ordinanti. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che le Unità Ordinanti dovessero dare in prestito d’uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo verbale in cui il Fornitore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a manutenerle.
6. Le Amministrazioni Contraenti, attraverso persona idonea, dovranno fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui il Fornitore è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’Ordine di Acquisto, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
0.Xx Fornitore è inoltre tenuto a:
a) concordare con i responsabili delle Amministrazioni Contraenti le specifiche modalità di esecuzione delle attività, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento delle stesse;
b) non procedere, nell’ambito delle attività di consegna dei prodotti, a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente;
c) non procedere all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
d) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto;
e) predisporre, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un Call Center come da Capitolato Tecnico;
f) attivare, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un portale web in lingua italiana e tedesca come da Capitolato Tecnico;
ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare, verso le risorse umane impiegate nell’esecuzione della Convenzione quadro, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modifiche.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti delle risorse umane occupate nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’operatore economico anche in maniera prevalente (art. 30 co. 4 D.Lgs .50/16). Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione quadro.
3. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni Contraenti, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riservano di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore medesimo, una ritenuta pari all’importo corrispondente all’inadempienza. La ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola. L’effettuazione della ritenuta viene comunicata dal DEC del Contratto Attuativo al DEC della Convenzione quadro.
4. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti si riservano inoltre di risolvere il Contratto Attuativo previo contraddittorio con il Fornitore. La risoluzione del Contratto Attuativo viene comunicata al DEC della Convenzione quadro, e l’Agenzia procede all’applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione, fatta salva la facoltà di risoluzione della Convenzione in caso di reiterati gravi inadempineti agli obblighi del presente articolo.
5. Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente comma 1, l’Aggiudicataria si impegna sin d’ora a:
a) collaborare con le strutture delle Amministrazioni contraenti preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
b) comunicare all’Amministrazione in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere, verificata la presenza di rischi specifici relativi a specifiche interferenze (ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008).
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo all’ Amministrazione contraente.
L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE SOGGETTIVE
1. Il Fornitore si obbliga a comunicare qualunque variazione soggettiva lo abbia riguardato entro 15 (quindici) giorni solari dalla variazione stessa. In mancanza si applica la penale di cui alla presente Convenzione quadro.
2. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare entro 15 (quindici) giorni solari dalla variazione all’Agenzia qualunque modifica riguardante le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Agenzia applica la penale di cui alla presente Convenzione quadro, salvo che la mancata comunicazione dipenda da causa di forza maggiore. In caso di mancata comunicazione delle suddette variazioni, l’Agenzia sospende l’esecuzione della Convenzione per il tempo necessario a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Se la prestazione contrattuale, nell’interesse delle Amministrazioni Contraenti, non può essere sospesa, Il Fornitore si impegna, su richiesta dell’Agenzia, a continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso i pagamenti saranno sospesi da parte delle Amministrazioni Contraenti finché le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale non abbiano dato esito positivo. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento al suddetto obbligo di comunicazione, né alcun interesse sarà dovuto per i ritardi dovuti ai controlli di rito. Qualora le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale diano esito negativo, l’Agenzia risolve la presente Convenzione quadro e nulla sarà dovuto al Fornitore.
ARTICOLO 11 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dall’attivazione della fornitura, il RUP (se del caso) o il direttore dell’esecuzione del Contratto Attuativo (DEC, se del caso) dell’Amministrazione Contraente, effettua la verifica di conformità della fornitura. Decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla data di attivazione senza che l’Amministrazione Contraente abbia inviato contestazioni in merito alla fornitura stessa, la fornitura si intende regolarmente avviata, senza necessità di emissione di Certificato di regolare esecuzione. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari integrative eventualmente applicabili dalla Amministrazione contraente.
2. Le Amministrazioni Contraenti provvedono ad inviare annualmente all’Agenzia il Certificato di conformità/ Certificato di regolare esecuzione cumulativo della fornitura, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva.
ARTICOLO 12 – ASSISTENZA
1. Oltre alla casella di posta elettronica certificata (PEC), il Fornitore, mette a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, un Servizio di supporto agli ordini (call center), secondo le modalità e nelle fasce orarie previste dal Capitolato Tecnico.
2. In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al bene e che sono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere l’Amministrazione Contraente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO E COSTI DELLA SICUREZZA
I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordine di Acquisto dell’energia, concernenti la sola componente di costo negoziabile dell’energia elettrica al netto delle perdite di rete, altri oneri e accise che saranno applicati in base alle normative vigenti – saranno calcolati applicando il PUN (Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MTE- MGP pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici) come indicato dalla deliberazione della ARERA n°181 del 2006, maggiorati dello “spread” offerto in sede di gara per ciascuna fascia oraria (F1, F2 e F3) o monoraria, espressi in Euro/MWh, arrotondati alla seconda cifra decimale, differenziati per misuratori, tipologie di contratto, Fasce Orarie, ai quantitativi di energia elettrica espressi in MWh consumati dalla singola Amministrazione ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete. Gli “spread” offerti per ciascuna fascia oraria (F1, F2, F3) o monoraria, comprensivi della tariffa per l’energia verde, saranno mantenuti per l’intera durata della Convenzione quadro.
Lo “spread” indicato dal Fornitore è unico ed è pari a € 2,70 per le seguenti tre categorie di fornitura, per punti di prelievo dotati di misuratore orario in bassa, media ed alta tensione;
a) per punti di prelievo relativi alla pubblica illuminazione (lettera b) e lettera e) di cui al comma 2.2 del TIT)
b) per i punti di prelievo monorari per i quali il distributore non dispone delle misure orarie suddivise per fasce di prelievo.
Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh.
I corrispettivi saranno aggiornati mensilmente, per ciascuna fascia oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MTE-MGP del GME, relativo al mese di prelievo. Per le utenze monorarie il prezzo sarà aggiornato sulla base del PUNIndex (la media aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo.
Le Unità ordinanti, all’atto dell’Ordine di Acquisto, s’impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna S.p.A. o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna S.p.A. e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al primo capoverso.
Oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente:
• Corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Il
fornitore si impegna a documentare, su richiesta, l’origine dei corrispettivi di dispacciamento applicati esplicitando le differenti componenti di costo.
• Il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e l’eventuale corrispettivo Cmor.
• Le imposte e le eventuali addizionali, previste dalla normativa vigente.
Gli oneri di cui ai predetti tre punti verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.
Il prezzo in Convenzione quadro comprende invece gli eventuali costi derivanti da:
- Emission Trading System (CO2) ;
- “Sbilanciamento”;
- obblighi derivanti dai Certificati Verdi (CV).
Si rappresenta inoltre che in Convenzione quadro non è prevista l’applicazione:
- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07 TIQE, ad es. volture, subentri, variazioni di potenza, …).
Sono altresì escluse le accise non dovute. La Provincia Autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento dei tributi propri, ai sensi dell’art. 21/ter della Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e s.m.i., come l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo.
I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di tutti i servizi connessi come fatturazione e rendicontazione, portale Web, assistenza alla fornitura, e di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi precedenti.
Per i clienti finali dotati di misuratori a fasce orarie (cioè atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 di cui alla deliberazione dell’ ARERA n. 181/06 e s.m.i. allegato 1 TIV 301/2012/R/eel e s.m.i. e nello specifico la “tabella 6”) saranno applicati i corrispettivi di cui ai precedenti commi ovvero può essere applicato sia un prezzo per fasce orarie come un prezzo bi-orario. Ai clienti finali dotati di misuratore integratore o mono-orario (cioè non atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie), va applicata la tariffa mono-oraria F0.
2. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il corrispettivo include altresì tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Convenzione quadro e i singoli Contratti Attuativi. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla
Amministrazione Contraente (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico della medesima Amministrazione Contraente, o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L’imposta di bollo e di registro della Convenzione quadro e/o dei singoli Contratti attuativi, eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.
Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione quadro e/o dei Contratti attuativi nonchè dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel prezzo.
3. Le percentuali di sconto ed i prezzi contenuti nell’Offerta Economica sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili all’interno del loro periodo di validità indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L’Agenzia, non avendo la disponibilità giuridica nei luoghi in cui si svolge l’appalto ai sensi dell’Art. 26 comma 1 D.Lgs 80/2016, non è tenuta, in riferimento alla presente Convenzione quadro, a redigere i documenti indicati in tale articolo (Documento relativo alla valutazione dei rischi specifici degli ambienti in cui l’appaltatore è tenuto ad operare - Documento Unico per la valutazione dei rischi standard da interferenza).
5. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima o contestualmente all’emissione dell’Ordine di Acquisto, se necessario a trasmettere al Fornitore il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze (DUVRI)”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura.
6. Le Unità Ordinanti dovranno indicare nella documentazione di cui sopra i Costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00)), così come sopra determinati.
7. I costi di cui al comma 8, saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti, che a tal fine li indicano come previsto dallo stesso comma 8 nella Pianificazione della Fornitura. Il Fornitore espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli alla Pianificazione della Fornitura che li ha indicati, e per la cui consegna il Fornitore ha sostenuto tali spese.
8. Con riferimento alla presente Convenzione quadro, le Parti prendono atto che non sussistono costi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi che i costi da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero/00).
9. In nessun caso il Fornitore potrà chiedere il versamento di un deposito cauzionale o di qualsiasi altra forma di garanzia, per l’attivazione del singolo contratto di fornitura. Rimane altresì inteso che in nessun altro caso al Fornitore saranno dovuti depositi o anticipi per prestazioni inerenti il contratto.
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, tramite PEC o attraverso i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico.
2. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle singole Amministrazioni Contraenti, anche in riferimento alla normativa sullo split-payment, e previo accertamento della fornitura effettuata.
3. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento delle fatture, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni Contraenti operano, in ogni caso, una ritenuta dello 0,5%, sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni Contraenti della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”).
5. Ai sensi dell’art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”) relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore, o di soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs 50/2016, impiegato nell’esecuzione del Contratto, le Amministrazioni Contraenti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, nonché della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione quadro ed al singolo Ordine di Acquisto cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione quadro e richiesto dalla singola Amministrazione Contraente, al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dovrà essere intestata ed inviata all’Amministrazione Contraente nel rispetto delle norme e condizioni in materia di fatturazione elettronica.
7. Nel caso in cui l’aggiudicatario della Convenzione quadro sia un R.T.I, ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione quadro un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale delle Amministrazioni Contraenti per i Contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto
dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuna delle forniture cui si riferisce.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila) le Amministrazioni Contraenti procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificati dall’art. 1, commi da 986 a 989 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. “Legge di bilancio 2018”.
10. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’Amministrazione Contraente sospende per 60 (sessanta) giorni solari successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al Fornitore fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorsi i 60 (sessanta) giorni solari di cui al comma precedente l’Amministrazione procederà ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008 n. 40. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi, in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e all’Agenzia, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura prevista nella Convenzione quadro e nei singoli Ordini di Acquisto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti e/o la Convenzione quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dall’Agenzia, ciascuno per quanto di propria competenza.
14. La lettura dei gruppi di misura, le modalità di calcolo dei consumi presunti devono avvenire secondo quanto stabilito nella delibera n. 229/01 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e s.m.i..
15. Dove sono presenti gruppi di misura che permettono la telelettura, la fatturazione deve avvenire sul consumo effettivo che risulta dal sistema e non in base a consumi presunti. I dati devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Contraente sul portale web. Questo vale anche per i gruppi di misura analogici che vengono sostituiti o adattati alla telelettura dopo l’attivazione della Convenzione quadro. Eventuali costi per la telelettura, anche verso il distributore locale, sono a carico del fornitore.
16. Ciascuna fattura deve contenere, conformemente al capitolato tecnico, anche riferimenti dettagliati ai singoli gruppi di misura ai quali si riferisce, e i relativi costi per la distribuzione locale, qualora dovuti, devono essere indicati separatamente. Per quanto riguarda i costi di distribuzione, dietro richiesta esplicita delle
Amministrazioni contraenti, il Fornitore deve fornire la documentazione che comprovi la loro determinazione (per esempio copia delle fattura del distributore locale).
17 La fatturazione dovrà avvenire per tutti i punti di prelievo mensilmente. L’Amministrazione Contraente potrà richiedere una fattura cumulativa contenente le sottofatture per i singoli punti di prelievo o una fattura per ogni singolo punto di prelievo, in lingua italiana o tedesca, come da richiesta, nel rispetto della normativa vigente..
Le bollette, oltre alla modalità di fatturazione elettronica prevista per legge, saranno rese disponibili sul portale Web come da Capitolato Tecnico e potranno essere trasmesse in formato pdf, se richieste. L’avvenuto caricamento sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica (indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Unità Ordinante) indicata nell’Ordine di Acquisto;
18.Fatture intestate ad errato destinatario-Unità Ordinante (ad es. per Codice Univoco Ufficio errato) non verranno accettate e saranno rispedite al mittente. Le stesse saranno liquidate solo dopo l’invio all’Unità Ordinante indicata nell’Ordine di Acquisto. I termini di cui al comma precedente, decorrono dalla data di ricevimento da parte dell’Unità Ordinante corretta.
19. In caso di mancata regolarizzazione, entro il termine di scadenza, il Fornitore provvederà a inviare via PEC, apposito sollecito di pagamento, con invito al pagamento della bolletta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del predetto sollecito, senza alcun addebito.
20. In caso di ritardo nei pagamenti oltre l’ulteriore periodo di 30 giorni, il tasso di mora viene stabilito nella misura del 3 (tre) %.
21. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.
22.Ciascuna fattura dovrà riportare almeno i seguenti dati:
▪ dati del Fornitore, n° bolletta, data di emissione;
▪ dati del Distributore Locale;
▪ n. della Convenzione quadro;
▪ codice del contratto (CIG);
▪ N. POD e denominazione del punto di prelievo;
▪ tipologia di contratto di cui all’articolo 2 comma 2.2 del TIT;
▪ potenza contrattuale, tensione e altri dati tecnici della fornitura;
▪ periodo di riferimento;
▪ indirizzo dell’Unità Ordinante;
▪ scadenza fattura;
▪ dati e modalità per il pagamento;
▪ i consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dall’Impresa distributrice distinti per fascia oraria sia in termini di energia attiva che di energia reattiva;
▪ la potenza prelevata per fasce;
▪ i prezzi unitari applicati;
▪ i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento; Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
▪ il servizio di trasporto, trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA e l’eventuale corrispettivo Cmor
▪ le imposte erariali previste dalla normativa vigente
Qualora il Fornitore non abbia ricevuto le misure dall’Impresa distributrice entro la fine del primo mese successivo a quello di fornitura, potrà, solo successivamente, emettere una fattura di acconto, comunque non superiore all’80 % dell’importo fatturato all’ultima misurazione, conguagliando i dati non appena saranno disponibili i valori di misura dell’Impresa distributrice. In caso di emissione di fatture in acconto prima del periodo sopra indicato, queste ultime non verranno accettate e non verranno pagate. Le fatture di conguaglio dovranno indicare l’energia fornita effettiva, al netto delle quantità stimate in precedenza.
23.Le fatture per nuovi allacci, aumenti di potenza, unificazioni ecc. sono in ogni caso da emettere separatamente da quelle relative alla fornitura, pena il rigetto delle stesse.
In ogni caso il Fornitore dovrà emettere fattura per l’energia fornita fino al 30 agosto, entro lo stesso anno solare, ed entro 30 aprile dell’anno seguente, se fornita dopo il 30 agosto pena l’applicazione della penale di cui al presente Schema di Convenzione;
Il Fornitore su richiesta mette a disposizione dell’Unità Ordinante e di ACP le fatture di trasporto; queste hanno accesso a questi dati e possono consultarli al fine di verificare la correttezza delle fatture emesse.
24.Xxx richiesto dall’Amministrazione contraente, ogni fattura cumulativa emessa dovrà essere messa a disposizione sul portale Web come da Capitolato Tecnico e mantenuta fino alla conclusione della Convenzione.
ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da tale disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine pertanto il Fornitore Alperia Smart Services S.r.l. dichiara:
a) che il conto corrente dedicato è il seguente: Istituto: Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
IBAN: IT 26 S 06045 11601 000005007033
b) che i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sono i seguenti:
- Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx X.X. FLPGNN56R10A952W
- Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, C.F. LNZNDR69C31A952K
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare anche alle Amministrazioni Contraenti, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dall’emissione dell’Ordine di Acquisto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al Contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla/e variazione/i.
4. Le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via PEC, i singoli Contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione quadro l’accertamento da parte dell’Agenzia, mediante comunicazioni inviate alla medesima dalle Amministrazioni Contraenti, di reiterati inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, di utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
6. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, è assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Agenzia verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
8. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all’Agenzia e/o all’Amministrazione contraente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Autonoma di Bolzano.
ARTICOLO 16 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 36 L.P. 16/2015, la cauzione definitiva è stata fissata in misura pari al 2% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte dell’Agenzia della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’esecutore, nonchè l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
Pertanto, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione quadro e dei relativi contratti attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 18/02/2020 da Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a., avente n. 131858025/01 di importo pari ad Euro 46.710,00 (quarantaseimilasettecento/10).
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva trasmissione all’Agenzia, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità.
L’Agenzia provvederà allo svincolo con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di Acquisto da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordine di Acquisto, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati all’Agenzia dal Fornitore.
3. Ai sensi dell’art. 103 comma 4 D.Lgs. 50/2016 la cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e dell’Agenzia, ed il cui importo è indicato nel precedente comma 1, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o dell’Agenzia. La detta cauzione è estesa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione quadro e dall’esecuzione dei singoli Ordini di Acquisto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. La garanzia opera nei confronti dell’Agenzia a far data dalla sottoscrizione della Convenzione quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordini di Acquisto.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione quadro e dei Contratti Attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Agenzia.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.
6.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 103 D.Lgs.50/2016.
ARTICOLO 17 – DANNI, RESPONSABILTÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di prodotti, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni e dei servizi connessi oggetto della Convenzione quadro e degli Ordini di Acquisto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, all’atto della stipula della presente Convenzione quadro, deve essere in possesso di una polizza assicurativa di massimale adeguato, a beneficio dell’Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordine di Acquisto, a copertura:
del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione quadro ed agli Ordini di Acquisto. In particolare, detta polizza tiene indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Agenzia stessa, alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione quadro e agli Ordini di Acquisto;
3. Ai fini della stipula della presente Convenzione quadro è ammessa anche la produzione di una Appendice/estensione contrattuale, di una polizza preesistente posseduta dal Fornitore nell’esercizio della propria attività d’impresa, purchè tale Appendice abbia le caratteristiche indicate nei commi precedenti.
4. Pertanto, il Fornitore produce ai fini della stipula della presente Convenzione quadro, la polizza assicurativa/l’Appendice avente n. 101197022/10, emessa in data 11/02/2020 da UnipolSAI Assicurazioni SpA.
ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITÀ, INDENNIZZI AUTOMATICI E RECLAMI
1. In applicazione delle previsioni delle rispettive delibere vigenti di ARERA il Fornitore è tenuto al rispetto del livello specifico di qualità relativo alla rettifica di fatturazione per importi già pagati dall’amministrazione. Il rimborso della somma non dovuta o la comunicazione all’amministrazione che non si procede a rettifica debbono essere eseguiti per i Siti in bassa tensione entro 60 giorni solari e per i siti in media tensione entro 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta dell’amministrazione e comunque in conformità al Titolo II, III e IV del TIQV (2019). Nel caso in cui la rettifica non venga eseguita nei tempi suddetti, e qualora sia dovuto un rimborso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento all’amministrazione di un importo pari a € 25,00 (venticinque)per i Siti in BT e per i siti in media tensione e comunque in conformità alle disposizioni dell’ ARERA che prevedono tra l’altro che l’indennizzo diventa doppio nel caso di esecuzione della rettifica in un tempo compreso tra il doppio e il triplo del tempo previsto e diventa triplo nel caso di superamento del triplo del tempo previsto. L’indennizzo non è dovuto se la rettifica si rende necessaria a causa di errata comunicazione da parte dell’Amministrazione.
2. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore è tenuto ad accreditare all’ Amministrazione finale che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
3. In ogni caso e in ogni momento, l’Amministrazione può inviare a mezzo PEC al Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni anche in merito al servizio distribuzione e misura, Il Fornitore inoltra il reclamo al distributore. Il distributore deve inviare entro 20 giorni lavorativi la risposta motivata al Fornitore che provvede a trasmetterla successivamente all’Amministrazione. Resta inteso che l’Amministrazione ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere all’Amministrazione non oltre 20 giorni lavorativi. Per i reclami relativi al servizio vendita il Fornitore invia all’Amministrazione una
risposta motivata non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità agli artt. 72 e 84 del Testo Integrato elettricità. Nel rispetto delle previsioni dell’art.37 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno il Fornitore renderà disponibili all’Amministrazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità sul proprio sito internet.
ARTICOLO 19 – GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione quadro e dei singoli Ordini di Acquisto sono svolte, rispettivamente, dall’Agenzia, nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito, e dalle singole Amministrazioni contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni contraenti segnalano, mediante Reclamo da inviare a mezzo PEC al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio alla conformità del servizio di fornitura e dei servizi ad essa connessi, conformemente a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
3. Nel predetto Reclamo (Allegato E1 allo Schema di Convenzione) dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:
• Amministrazione Contraente e nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento,
• riferimento dell’Ordine di Acquisto/ interessato dall’inadempimento,
• ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto all’inadempimento contrattuale.
Il Reclamo determina l’eventuale avvio di due procedimenti:
• Un procedimento di applicazione delle penali da parte dell’Amministrazione Contraente destinataria della fornitura
• Un procedimento di gestione delle Segnalazioni di inadempimento ed eventuali applicazioni di penali da parte dell’Agenzia
I due procedimenti si svolgeranno secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione quadro.
4. Clausola generale
Resta inteso tra le Parti che non costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).
ARTICOLO 20 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
1. Le penali faranno riferimento alle seguenti tipologie di inadempimenti rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o offerto in sede di gara e/o stabilito nel Contratto Attuativo:
- Ritardo nell’invio dell’Anlage-Allegato A.xls e delle credenziali di accesso al proprio portale web
- Ritardo rispetto ai termini di prima attivazione delle forniture di energia
- Ritardo per la richiesta di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti nonché per la richiesta di integrazione o rettifica nel caso di dati incompleti o inesatti
- Ritardo nella messa a disposizione della tabella di monitoraggio e della reportistica richiesta a capitolato nonché nella immissione e correzione dei dati mancanti o errati,
- Ritardo rispetto ai termini previsti (nuovi allacci, disdette, volture, aumenti di potenza ecc.) o per la richiesta di integrazione nel caso di dati incompleti
- Certificazione difforme o mancante della fornitura di energia verde
- Ritardo nella fatturazione
- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione del servizio di assistenza tramite Call Center
- Mancato rispetto degli obblighi relativi alle attività del Responsabile amministrativo della Fornitura
- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione del contesto multilingue
- Non corrispondenza tra i corrispettivi fatturati e le regole definite all’Art. 13 del presente Schema di Convenzione
2. Ricevuto il Reclamo, il Fornitore è tenuto a formulare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni ovvero, a risolvere l’inadempimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, ovvero, decorso tale termine senza che l’inadempimento sia stato risolto o che siano pervenute le controdeduzioni, il responsabile dell’Amminstrazione Contraente procederà all’applicazione delle penali.
4. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione e potrà essere detratta dall'Ente dall'importo da corrispondere all'aggiudicataria.
5. Si intende per ritardo ogni lasso di tempo che crei disservizio e che derivi da cause non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito.
Elencazione delle Penali applicabili:
a) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di invio dell’ Anlage-Allegato A.xls e delle credenziali di accesso al proprio portale web alle Unità ordinanti, il committente potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00); IVA esclusa;
b) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di prima attivazione delle forniture di energia sia nel caso di subentri a precedente Fornitore che per allacciamenti nuovi, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa;
c) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini della delibera ARERA, TIQE (2016-2023) parte II (distribuzione e misura dell’energia elettrica: regolazione dei livelli specifici e generali di qualità commerciale) Titolo 1, 2 e 3, per la richiesta di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti nonché per la richiesta di integrazione o rettifica nel caso di dati incompleti o inesatti, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa.
In caso di ritardo nella corresponsione dell’indennizzo automatico, di cui alla parte II Titolo 4 della delibera ARERA, TIQE (2016-2023), entro i termini stabiliti dalle stesse (corresponsione dell’indennizzo automatico), il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), IVA esclusa, al giorno;
d) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di messa a disposizione della tabella di monitoraggio e della reportistica richiesta a capitolato nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta /00), IVA esclusa, fino alla trasmissione del documento o alla completa correzione o immissione dei dati.
e) certificazione difforme o mancante della fornitura di energia verde, come prevista in Capitolato Tecnico, il fornitore dovrà assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
f) ritardo nella fatturazione rispetto al termine previsto: 100 €/giorno, IVA esclusa.
g) per ogni verifica negativa rispetto ai livelli minimi del servizio di assistenza tramite Call Center indicati nel Capitolato Tecnico il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa;
h) per ogni verifica negativa relativa all’attività del Responsabile amministrativo della Fornitura come indicato nel Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale fissa di Euro 300,00 (trecento/00), IVA esclusa;
i) nel caso di non conformità alle prescrizioni Capitolato Tecnico nella gestione del contesto multilingue, si applica per ogni non conformità una penale di Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa;
j) non corrispondenza dei corrispettivi fatturati per la fornitura di energia elettrica alle regole definite all'13 del presente Schema di Convenzione sarà applicata una penale tra il 5% ed il 20% del maggiore importo indebitamente fatturato;
ARTICOLO 21 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA
1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla conclusione del procedimento di applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente, l’Amministrazione stessa invia una segnalazione di inadempimento all’Agenzia, elencando:
a) l’evento contestato e le relative circostanze addebitate;
b) la data e modalità dell’eventuale avvenuta risoluzione dell’addebito;
c) le penalità erogate.
2. A seguito della ricezione delle segnalazioni di inadempimento, l’Agenzia si riserva di applicare al Fornitore, per quanto previsto in Convenzione quadro, le penali applicando il seguente schema operativo, in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
2.1 qualora il numero totale di segnalazioni pervenute in 6 (sei) mesi solari da parte delle Amministrazioni Contraenti sia inferiore o uguale a 6 (sei) non è prevista l’applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto 2.3.
2.2 qualora il numero di segnalazioni di inadempimento rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o offerto in sede di gara e/o stabilito nel Contratto Attuativo sia superiore a 6 (sei), relativamente ad una o più delle seguenti tipologie:
- Ritardo nell’invio dell’Anlage-Allegato A.xls e delle credenziali di accesso al proprio portale web
- Ritardo rispetto ai termini di prima attivazione delle forniture di energia
- Ritardo per la richiesta di nuovi allacciamenti, disdette, volture, aumenti di potenza, recessi, unificazioni di allacciamenti nonché per la richiesta di integrazione o rettifica nel caso di dati incompleti o inesatti
- Ritardo i messa a disposizione della tabella di monitoraggio nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati,
- Ritardo rispetto ai termini previsti (nuovi allacci, disdette, volture, aumenti di potenza ecc.) o per la richiesta di integrazione nel caso di dati incompleti
- Certificazione difforme o mancante della fornitura di energia verde
- Ritardo nella fatturazione
- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione del servizio di assistenza tramite Call Center
- Mancato rispetto degli obblighi relativi alle attività del Responsabile amministrativo della Fornitura
- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione del contesto multilingue
- Non corrispondenza tra i corrispettivi fatturati e le regole definite all’Art. 13 del presente Schema di Convenzione
Si applica una penale pari alla somma delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti e l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione quadro, come previsto dalla stessa;
2.3 In ogni caso, qualora si abbia un numero di segnalazioni superiori a 3 della stessa tipologia, si applica una penale pari al doppio della somma delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti per la tipologia specifica, anche in aggiunta alla penale di cui al punto 2.2 e l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione quadro, come previsto dalla stessa.
2.4 Ulteriori penali specifiche dell’Agenzia:
a. Nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 200,00 (duecento), XXX xxxxxxx, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette;
b. Nel caso di consegna della reportistica con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 1.000,00 (mille), IVA esclusa;
c. Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l’attivazione del servizio di assistenza tramite Call Center, come indicato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa;
d. per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di attivazione del portale web, e comunicazione delle credenziali di accesso per ACP, ACP potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa;
e. Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di preavviso della sostituzione di un Responsabile della Fornitura di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale fissa per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad Euro 200,00 (duecento/00), XXX xxxxxxx.
f. Mancata comunicazione delle variazioni soggettive: Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per fornire all’Agenzia le variazioni soggettive intercorse, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari € 100,00 (cento) al giorno, IVA esclusa.
g. Mancata comunicazione delle variazioni riguardanti le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti per fornire all’Agenzia le variazioni riguardanti le persone fisiche rilevanti intercorse, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari
€ 300,00 (trecento) al giorno, IVA esclusa, salvo risoluzione della Convenzione quadro.
ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE
1.Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione della Convenzione quadro, devono essere contestati al Fornitore esclusivamente dall’Agenzia. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente all’Agenzia tali inadempimenti.
2.Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione dei singoli Contratti Attuativi devono essere contestati dalle Unità Ordinanti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza all’Agenzia.
0.Xx caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione quadro, la stessa e i singoli Contratti attuativi potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell’art. 1454 X.X., xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxxxxx) giorni solari, l’inadempimento del Fornitore a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC dall’Agenzia o dalle singole Amministrazioni Contraenti. L’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. L’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., previa comunicazione da inviarsi al Fornitore tramite PEC, la Convenzione quadro e/o i singoli Contratti attuativi durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’art. 108 comma 2, D.Lgs 50/2016;
b) nei casi di cui all’art. 108 comma 1 lett. a) b) c) e d) D.Lgs 50/2016;
c) qualora nei confronti del Fornitore fosse accertata la mancanza dei requisiti di ordine speciale per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
d) qualora l’esecutore, a seguito di modifiche soggettive tanto dell’operatore economico, quanto delle persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art 80 del Codice appalti, non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura d’appalto;
e) in caso di cessione della Convenzione quadro e dei Contratti attuativi da parte del Fornitore;
f) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi della presente Convenzione quadro (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore – pretese di terzi);
g) qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto;
h) relativamente alla Convenzione quadro: qualora l’Agenzia accerti una applicazione complessiva di penali (da parte delle Amministrazioni Contraenti e dell’Agenzia stessa), pari o superiore al 10% dell’importo massimo spendibile ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs 50/2016;
i) ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora il Fornitore non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
j) qualora il Fornitore violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in materia di previdenza obbligatoria;
k) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, il Fornitore affidi l’esecuzione della prestazione contrattuale o parte di essa in subappalto a soggetti terzi;
l) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;
m) sopravvenuta invalidità o inefficacia, in corso di esecuzione della Convenzione quadro, della polizza assicurativa di cui alla presente Convenzione quadro.
n) Le Unità ordinanti per quanto di proprio interesse, ai sensi dell’art. 1, lett. a), delibera 78/1999 e s.m.i dell’ ARERA, hanno facoltà di risolvere in qualsiasi momento unilateralmente i singoli Contratti di Fornitura, qualora siano connesse in bassa tensione, con un preavviso di almeno un mese; qualora siano connesse in media tensione, con un preavviso non inferiore a 3 mesi.
5. La risoluzione della Convenzione quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, l’Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l’art. 108 D.Lgs 50/2016.
ARTICOLO 23 – RECESSO
1. Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l’art. 109 D.Lgs 50/2016. In particolare, l’Agenzia recederà dalla Convenzione quadro ai sensi degli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei casi ivi previsti, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 delle Premesse alla presente Convenzione quadro.
2. Le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dalla Convenzione quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per giusta causa si intende:
a) mutamenti di carattere organizzativo riguardanti le Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura;
b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione quadro;
4. In qualunque ipotesi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti conformemente alle condizioni della presente Convenzione quadro.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti.
5. Qualora l’Agenzia receda dalla Convenzione quadro ai sensi del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni Contraenti e le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Ordini di Acquisto già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti e indennizzi.
6. In tali casi, secondo quanto previsto dall’art. 109 D.Lgs 50/2016, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti delle forniture eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione quadro, oltre al valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino e al decimo dell’importo della fornitura non eseguita, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.. Il calcolo del decimo dell’importo della fornitura non eseguita si effettua ai sensi dell’art. 109 comma 2 D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 24 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 51 L.P. 16/2015 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione della Convenzione quadro, ovvero di recesso dalla Convenzione quadro ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione quadro per l’esecuzione della Fornitura e la prestazione dei servizi complementari. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Si applica l’art. 110 D.Lgs 50/2016.
ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione quadro e/o il singolo Contratto attuativo, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia/ l’Amministrazione Contraente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e s.m.i..
4. Il Fornitore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara (CIG) ai cessionari, anche nell’atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tentuo ad utilizzare i conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell’appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione Quadro.
ARTICOLO 27 – VERIFICHE
L’Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento degli acquisti della/e Amministrazione/i Contraente/i. Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza, come indicato nel Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario assuma la forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio, l’Amministrazione Contraente in ogni momento potrà richiedere all’Aggiudicatario stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara circa le parti della fornitura da eseguirsi da parte di ogni singola impresa. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, l’Amministrazione Contraente potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di gara.
ARTICOLO 28 – RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione quadro, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti.
4. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali dello Schema di Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 30, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
ARTICOLO 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente Committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Bolzano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 30 – PRIVACY
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), così come resa per esteso dall’Agenzia nella documentazione di gara, e sottoscritta dal Fornitore in fase di partecipazione alla gara stessa.
ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente Convenzione quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporterà l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione quadro o dei singoli Ordini di Acquisto o loro allegati (o di parte di essi) da parte dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Le parti si danno atto che la Convenzione quadro verrà stipulata in forma elettronica ai sensi dell’art. 37
L.P. 16/2015, apponendo la firma digitale dei legali rappresentanti sul relativo documento informatico, e che l’imposta di bollo pari ad Euro 240,00 è stata assolta con la seguente modalità: Marca da bollo Contrassegno telematico Nr. 01181195620211 emesso in data 20/02/2020
5. Le parti si danno inoltre atto:
- che vengono allegati materialmente al presente Contratto:
1) Copia Contrassegno telematico Nr. 01181195620211 (Marca da bollo);
2) Offerta economica (Allegato C1);
-che i seguenti allegati fanno parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
1) Originale digitale della cauzione definitiva, emessa in forma di polizza fideiussoria n. 131858025/01 da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A in data 18/02/2020;
2) Copia della della Polizza assicurativa responsabilità civile e relativa appendice avente n. 101197022/10, emessa da UnipolSAI Assicurazioni XxX.xx data 11/02/2020;
3) Capitolato tecnico;
4) Disciplinare di gara;
5) Rettifiche e chiarimenti pubblicati in fase di gara;
6) Decreto di aggiudicazione del direttore dell’Agenzia n. 02 del 15/01/2020;
7) Comunicazione di aggiudicazione in data 23/01/2020 con nota prot. n. SUABZ 4545;
8) Decreto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione N. 08 del 11.02.2020;
9) Procura conferita al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx dd. 10/10/2019 Repertorio N. 776 a firma Notaio Stefania Bez, registrato a Bolzano il 15/10/2019 al Nr. 8425, Serie 1T
10) Patto di Integrità dell’Agenzia.
Bolzano, lì 27/02/2020
Per l’Agenzia Xxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Per il Fornitore Xxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXXX
C = IT
Il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di procuratore della società Alperia Smart Services s.r.l,
dichiara
di avere particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c.:
- di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare, dichiara di approvare specificamente, con l’apposizione della seconda firma digitale sul presente Contratto, le clausole e condizioni di seguito elencate:
ARTICOLO 6 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO E COSTI DELLA SICUREZZA
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
ARTICOLO 21 - PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA
ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE ARTICOLO 23 - RECESSO
ARTICOLO 28 - RISERVATEZZA
ARTICOLO 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Bolzano, lì 27/02/2020
Per il Fornitore Xxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXXX
C = IT
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
BS - Bereich Beschaffungsstrategien
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SA - Area strategie d'acquisto
CONVENZIONE QUADRO ACP “ENERGY 2019- Fornitura di energia elettrica verde con i relativi servizi
connessi”
CAPITOLATO TECNICO
Indice 1.GLOSSARIO 2
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO 3
3. DURATA DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEI RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI 3
4. FABBISOGNI STIMATI 4
5. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 4
6. SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO 4
7. CERTIFICAZIONE DELL’ENERGIA “VERDE” 5
8. UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’ENERGIA “VERDE 5
9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 5
9.1. Modalità di attivazione della fornitura 6
10. PORTALE INTERNET – INTERFACCIA UTENTE 6
11. ASSITENZA ALLA FORNITURA 8
11.1. Servizio di assistenza tramite Call Center 8
11.2. Responsabile amministrativo della fornitura 9
12 REPORTISTICA 10
12.1 Reportistica per le Unità Ordinanti 10
12.2 Reportistica per ACP 11
13. CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 12
14. CONTESTO MULTILINGUE 12
Allegati
Anlage-Allegato A.xls
Dr.-Xxxxxx-Xxxxxxxxxx-Straße 10 • 39100 Bozen
Tel. 0000 00 00 00 • Fax 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
via Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 10 • 00000 Xxxxxxx Tel. 0000 00 00 00 • Fax 0000 00 00 00
xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
1.GLOSSARIO
Amministrazione Contraente: la/e amministrazione/i che utilizza/utilizzano la Convenzione quadro nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto, che operano per il tramite delle Unità Ordinanti;
ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano;
Unità Ordinante/i: uffici o strutture organizzative e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordini di Acquisto;
Ordine di Acquisto: il documento informatico, identificato con un apposito numero, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore nell’Offerta Economica;
Affinché l’Ordine di Acquisto possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico
generato dal Sistema e-procurement, e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema stesso;
Questo documento, costituisce a tutti gli effetti il Contratto di fornitura/attuativo, specifico all’interno della
Convenzione quadro (vedi punto successivo) e riporta lo specifico codice CIG;
Anlage-Allegato A.xls: allegato all’Ordine di Acquisto scaricabile dal Portale, con il quale le Unità Ordinanti
comunicano i dati fondamentali di dettaglio per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;
Contratto attuativo/ di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordine di Acquisto, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione quadro.
Fanno parte sostanziale del Contratto di fornitura tutti gli allegati caricati al Sistema e-procurement, tra cui Anlage-Allegato A.xls;
ARERA: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.;
Data di Attivazione della fornitura: data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica;
Impresa distributrice: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.
n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
Energia Verde: è l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.;
Fascia/e Oraria/e: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione
dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i.;
Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
PUN (Prezzo Unico Nazionale): Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere;
Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d’utenza all’art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un’Amministrazione pubblica individuata dall’art. 1,
D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni quadro, e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Anlage-Allegato A.xls;
Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dall’Impresa distributrice su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3);
Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dall’Impresa distributrice su base
monoraria (F0);
Garanzia di Origine (GO): ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un Fornitore di energia;
Sistema e-procurement: Portale xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx attraverso cui vengono gestiti gli Ordini di Acquisto della Convenzione quadro;
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO
Il presente capitolato descrive le modalità richieste per le prestazioni oggetto della Convenzione quadro, in particolare la fornitura di energia elettrica in bassa, media e alta tensione con i relativi servizi connessi come di seguito descritto:
• fornitura di energia elettrica;
• servizio di assistenza alla fornitura;
• attivazione di un portale web;
• servizi di rendicontazione (monitoraggio dei consumi) e di fatturazione.
3. DURATA DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEI RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI
La durata della Convenzione quadro è di 3 (tre) anni dalla data di attivazione, più una (eventuale) ulteriore proroga di 1 (un) anno se non si è esaurita la capienza economica del bando.
Per durata della Convenzione quadro si intende il periodo entro il quale le Unità Ordinanti potranno emettere Xxxxxx di Acquisto nei confronti dell’Aggiudicatario per l’approvvigionamento dei beni oggetto della Convenzione stessa.
Nel caso in cui l’Importo massimo spendibile della Convenzione quadro, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta dell’Agenzia che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC.
I Contratti attuativi non devono superare le necessità effettive delle Unità Ordinanti; hanno data di scadenza massima coincidente con quella della Convenzione quadro prorogabile di 12 (dodici) mesi in caso di non esaurimento dell’ordine.
Qualora stipulati durante l’eventuale proroga contrattuale, i singoli Contratti attuativi avranno scadenza
coincidente con quella della Convenzione quadro prorogata.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’ACP si riserva, di controllare annualmente il consumo effettivo di ogni Unità Ordinante e confrontarlo con lo stimato.
In caso di forti scostamenti, previa consultazione, ACP ridurrà l’importo complessivo dell’Ordine di Acquisto per metterlo a disposizione di altre stazioni appaltanti e in questo modo evitare l’esaurimento precoce della convenzione quadro, nonché il non consumo dell’importo complessivo dell’Ordine di Acquisto.
4. FABBISOGNI STIMATI
L’entità della fornitura di energia elettrica si intende pattuita in relazione al fabbisogno delle Amministrazioni Contraenti per il periodo di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione quadro. Per questo la quantità complessiva di energia elettrica stimata per il predetto periodo è presunta in [circa 865.000.000,00 KWh] posta a base di gara, pur se calcolata con la massima accuratezza, è presunta e non costituisce il limite massimo della somministrazione, ma durante l’esecuzione della Convenzione quadro può essere variata dalle Amministrazioni Contraenti in aumento o in diminuzione in relazione all’andamento dei consumi relativi, senza che l’Aggiudicataria possa trarne motivo per richiedere variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti.
Il Fornitore si impegna ad inviare all’Agenzia ed al Committente un rapporto dei consumi e rispettivamente
delle forniture effettuate al raggiungimento delle seguenti soglie:
- al raggiungimento del 50% dell’importo globale;
- al raggiungimento del 80% dell’importo globale.
Alla fine del contratto, il Fornitore è tenuto a fornire al Committente gli importi totali dei consumi, suddivisi per tipologia di tensione e fornitura, avente ad oggetto le utenze in bassa tensione altri usi (BT-AU) e illuminazione pubblica (BT-IP), le utenze in media tensione altri usi (MT-AU) e illuminazione pubblica (MT-IP) e le utenze in alta tensione altri usi (AT-AU), fasce orarie, anno solare, per ogni Unità Ordinante.
5. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
Le fasce orarie di consumo F1, F2 e F3 previste nella Tabella 6 del TIV (misuratori multiorari), così come per i misuratori monorari potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’ARERA.
Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i Contratti di Fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo, cosi come definito nell’Allegato A del TIT art. 1 e s.m.i.
L’Impresa distributrice di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dall’Impresa distributrice, nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all’amministrazione.
6. SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
Il contratto relativo al servizio di dispacciamento, così come definito. nel TIS (Testo Integrato Settlement) è l’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”, verrà stipulato dal Fornitore ed i relativi oneri saranno remunerati dai corrispettivi contrattuali come descritto nello Schema di Convenzione.
Salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti utilizzatori dell’Unità Ordinante alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l’Unità Ordinante e il gestore della rete di trasmissione nazionale e/o all’Impresa distributrice alla quale l’Unità Ordinante è collegata secondo quanto riportato nel “Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2016-2023”. Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l’esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all’esecuzione della fornitura stessa la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano all’Aggiudicataria.
L’Aggiudicataria si impegna comunque a fornire all’Unità Ordinante, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o Impresa distributrice a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconsegnata.
L’energia elettrica fornita dall’Aggiudicataria all’Unità Ordinante non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicataria, su istanza dell’Unità Ordinante, nel rispetto delle norme adottate dal gestore della rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, degli apparecchi di misura installati presso il punto di riconsegna dell’energia. Qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, l’Aggiudicataria procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell’Aggiudicataria o dal giorno in cui l’Unità Ordinante l’ha richiesta. Quando l’irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
Riferimenti titolo 1 art. 12,13,14,15, 16 del TIME 2016-2019 e s.m.i.
7. CERTIFICAZIONE DELL’ENERGIA “VERDE”
Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d’Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l’Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
Il Fornitore è obbligato, a rendere disponibile l’Opzione Verde per tutto il quantitativo della fornitura.
Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato. Il controllo potrà essere effettuato dal dec o suo incaricato con cadenza annuale.
Il Fornitore, all’atto dell’annullamento delle GO a favore del cliente finale, deve procedere se necessario alla
richiesta di altri titoli GO o titoli equivalenti entro i successivi 60 giorni.
Inoltre la fornitura deve soddisfare, per quanto applicabile, le prescrizioni minime del decreto CAM: Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)
8. UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’ENERGIA “VERDE
Il Fornitore, con la stipula della Convenzione quadro, s’impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio, in lingua italiana e tedesca, che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni Contraenti, nonché, se disponibile, la licenza d’uso del suddetto Marchio, rendendo disponibile le specifiche di validazione del marchio stesso. È facoltà delle Amministrazioni Contraenti non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
Il costo dell’utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di fornitura,
senza ulteriori addebiti.
9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire il rispetto delle fasi operative del processo di fornitura come indicato nel presente capitolo:
a) dovrà predisporre, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un Call Center/Servizio clienti (vedi. cap. 11.1 del presente Capitolato Tecnico);
b) dovrà attivare, entro massimo 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, un portale web in lingua italiana e tedesca (vedi.cap.10 del presente Capitolato Tecnico);
c) immediatamente dopo la stipula della Convenzione quadro dovrà predisporsi alla ricezione degli Ordini di Acquisto secondo quanto descritto nei paragrafi successivi.
9.1. Modalità di attivazione della fornitura
Le Amministrazioni Pubbliche che intendano utilizzare la Convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica dovranno:
−registrarsi al portale telematico xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx dell’ACP;
−manifestare interesse per la Convenzione quadro;
L’Ordine di Acquisto, prodotto dal Sistema e-procurement, deve contenere la spesa totale stimata, al netto dell’IVA, che è vincolante, per il periodo di adesione previsto. A questo, va allegato il foglio dati (Anlage- Allegato A.xls), firmato digitalmente, che contiene i dettagli della fornitura per ogni singolo POD. Le prime sezioni del foglio dati verranno compilate dall’Unità ordinante (colonne A-AH), l’ultima dal Fornitore (colonne AI-AM). Anche l’Ordine di Acquisto è soggetto ad approvazione da parte del RUP/DEC come la Manifestazione di interesse.
Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordini di Acquisto emessi dalle Unità Ordinanti a condizione che gli stessi giungano attraverso il Sistema di e-procurement dell’Agenzia entro il periodo di validità della Convenzione quadro.
Il Fornitore è obbligato entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione degli Ordini di Acquisto a dare conferma dell’accettazione degli Ordini medesimi mediante spedizione dell’Anlage-Allegato A.xls completato per la sua parte dal Fornitore e delle credenziali di accesso al proprio portale web via PEC all’Unità Ordinante. In caso di ritardo nell’invio dell’Anlage-Allegato A.xls potranno essere applicate le penali di cui allo Schema di Convenzione.
Di regola gli Ordini di Acquisto non devono superare le necessità effettive delle Unità Ordinanti; in ogni caso non più della durata della convenzione stessa, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 (dodici) mesi previo accordo con ACP ed il Fornitore se non è stato consumato l’importo complessivo dell’Ordine di Acquisto.
L'Unità Ordinante può creare un nuovo Ordine di Acquisto solo dopo l'esaurimento dell’importo complessivo
del precedente Ordine di Acquisto.
L'unità Ordinante può richiedere nuovi allacciamenti, aumenti di potenza, volture e quant'altro attraverso il portale internet attivato dal Fornitore (vedi capitolo successivo), ma non può variare la spesa totale prevista nell'Ordine di Acquisto di riferimento prodotto attraverso il Sistema di e-procurement.
10. PORTALE INTERNET – INTERFACCIA UTENTE
Il Fornitore, nel termine di 30 (trenta) giorni solari successivi alla Data di stipula della Convenzione quadro, deve attivare un portale web, in lingua italiana e tedesca con possibilità di scelta da parte dell’Unità Ordinante e comunicare le credenziali di accesso di ACP. Nel caso di mancata attivazione del portale web e comunicazione delle credenziali di accesso di ACP entro il termine suddetto verranno applicate le penali previste in Convenzione quadro.
L’attivazione e messa in funzione del portale è subordinata all’accettazione del portale medesimo da parte del direttore dell’esecuzione (Dec). Xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal collaudo il Dec rilascerà al Fornitore un documento di accettazione se il portale soddisfa tutti i requisiti richiesti nel presente capitolato. Se il portale non soddisfa tutti i requisiti richiesti il Dec rilascerà al Fornitore un documento contenente l’esito negativo con le indicazioni delle funzionalità e dei requisiti da integrare entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine verranno applicate le penali di cui allo Schema di Convenzione
Il portale web con link dedicato dovrà consentire le seguenti funzionalità:
• utenza per tutte le Unità Ordinanti che hanno manifestato l’interesse per la Convenzione quadro
mediante digitazione di USER e PASSWORD;
• utenza per ACP con i diritti di accesso a tutte le informazioni gestite dal sistema stesso, in particolare
l’Agenzia deve poter monitorare tutti gli ordini di ogni Unità Ordinante;
• NAME e PASSWORD (il secondo liberamente definito alla prima attivazione) per operare il LOGIN, scelta sulla BARRA principale dell’Unità Ordinante con sottomenu: ANAGRAFICA – DATI TECNICI, ORDINI, STATO DEI CONTRATTI, CORRISPETTIVI, FATTURE, ALLACCIAMENTI-MODIFICHE;
• visualizzazione nel sottomenu ANAGRAFICA – DATI TECNICI di tutti i dati inseriti nel modulo “Anlage-Allegato A.xls”, opportunamente ordinati in campiture distinte, con possibilità di eseguire ricerche e filtri mirati, anche a fronte di un inserimento parziale dei dati;
• sezione ORDINI: alcuni dati saranno selezionabili in quanto predefiniti, come l’anagrafica dell’Amministrazione, l’Unità Ordinante, etc., mentre altri risulteranno da inserire come il POD, la tipologia di contratto (Bt, MT), la tipologia di richiesta, la tipologia di utenza, l’uso, la potenza contrattuale, etc. La schermata ORDINI sarà completata a cura del Fornitore. La stessa videata consentirà all’Unità Ordinante di effettuare eventuali rettifiche;
• sezione RICHIESTE: verifica dello stato della RICHIESTA (TRASMESSA, ACCETTATA, IN FASE DI ATTIVAZIONE, INOLTRATA AL DISTRIBUTORE, ACCETTATA DAL DISTRIBUTORE, EVASA) mediante opportuni filtri, con riferimento alle Unità Ordinanti, alle tipologie di fornitura, tipologie di utenza etc.;
• visualizzazione nella schermata FATTURE del n° POD per Unità Ordinante e, per mese, di tutte le fatture emesse con numero, data ed importo fatturato, con la data di scadenza del pagamento e l’indicazione relativa allo stato del pagamento;
• gestione telematica degli Ordini di Acquisto; possibilità di richiesta da parte dell’Unità Ordinante nella schermata ALLACCIAMENTI-MODIFICHE di nuovi allacciamenti, eventuali disdette, volture, modifiche di potenza, recessi, unificazione allacci;
• messa a disposizione della reportistica come da Capitolato.
I dati di nuovi allacci come da Anlage-Allegato A.xls successivi a quelli contenuti nel primo Ordine di Acquisto vanno inseriti direttamente sul portale web del Fornitore. Il Fornitore trasmetterà alle Unità Ordinanti la conferma dell’accettazione degli stessi tramite PEC o tramite il Portale stesso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Anlage-Allegato A.xls indicando la data di attivazione degli stessi. In caso di ritardo potranno essere applicate le penali di cui allo Schema di Convenzione.
Gli Ordini di Acquisto successivi all’esaurimento del primo vanno preparati sul portale web ed inseriti nel Sistema e-procurement (xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx).Il portale web dovrà essere organizzato in modo che si possano gestire tutte le attività previste dal TIQE (Testo Integrato della Qualità dei servizi elettrici) della ARERA, al fine di verificare il workflow delle richieste e il rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, in particolare per i punti di riconsegna in BT le prestazioni soggette a preventivo rapido della Società di Vendita:
• variazione contrattuale o voltura a parità di condizioni di fornitura;
• subentro, presa in carico da altre utenze;
• switching, passaggio da altro Fornitore;
• energizzazione di un punto di consegna preposato disattivo, monofase o trifase a parità di condizioni;
• energizzazione di un punto di consegna monofase (ordinaria o temporanea) precedentemente disattivo, con variazione di potenza prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW;
• energizzazione di un punto di consegna trifase precedentemente disattivo, con variazione di potenza prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW;
• aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW;
• aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW;
• aumento o diminuzione di potenza trifase per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile oltre i 33 kW ed entro i 50 kW, prima e dopo la variazione.
Il portale web dovrà essere organizzato in modo che si possano gestire tutte le attività previste dal TIQE (Testo Integrato della Qualità dei servizi elettrici) dell’ARERA, al fine di verificare il workflow delle richieste e il rispetto degli standard specifici, in particolare per i punti di riconsegna in BT e MT:
• risposta a reclami o richieste scritte per l’attività di misura;
• risposta a reclami o richieste scritte per l’attività di distribuzione;
• esecuzione di lavori complessi;
• ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
• sostituzione del gruppo di misura guasto;
• comunicazione dell’esito della verifica del gruppo di misura;
• riattivazione per morosità;
• disattivazione della fornitura;
• attivazione della fornitura;
• esecuzione di lavori semplici;
preventivazione per l’esecuzione di lavori sulla rete BT e MT.
Il portale web dovrà essere organizzato in modo che si possano gestire tutte le attività previste dal TIC (Testo Integrato della Qualità dei servizi elettrici) dell’ARERA, al fine di verificare il workflow delle richieste e il rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, in particolare per i punti di riconsegna in BT per connessioni temporanee:
• esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo
l’attivazione oltre i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 m dagli impianti di rete permanenti esistenti;
• esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo
l’attivazione entro i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 m dagli impianti di rete permanenti esistenti;
• preventivazione per esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni temporanee.
Ogni sezione del portale dovrà consentire la stampa o l’esportazione in formato excel dei dati richiesti e/o inseriti nonché indicare la data e l’ora dell’operazione e l’Unità Ordinante, in lingua italiana o tedesca, come richiesto dall’Unità Ordinante.
11. ASSITENZA ALLA FORNITURA
11.1. Servizio di assistenza tramite Call Center
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Call Center, con un numero riservato ovvero predisposto appositamente per la presente Convenzione quadro, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordini di Acquisto, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail. Il servizio di Call Center deve essere messo a disposizione con il seguente orario minimo: 8:30-13:00 e 14:00-17:00 I riferimenti del Call Center dovranno essere indicati all’Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione quadro stessa.
I numeri di telefono dovranno essere "numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) o in alternativa numeri di rete fissa nazionale.
▪ Il Call Center permetterà alle Amministrazioni di inoltrare: richieste di informazioni circa:
▪ richieste di informazioni circa la Convenzione ;
▪ ricezione degli Ordini di Acquisto con i relativi allegati;
▪ richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
▪ assistenza alla compilazione del modello telematico di Attivazione delle Fornitura;
▪ richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
▪ richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
▪ richieste di informazioni e chiarimenti relativi a nuovi allacciamenti, aumento potenza, volture, preventivi, ecc.;
▪ inoltrare reclami.
Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni Contraenti.
Le Amministrazioni Contraenti potranno utilizzare la lingua italiana e tedesca durante le chiamate al call center
CALL CENTER – Livelli minimi di servizio |
Disponibile per tutta la durata della Convenzione quadro e dei singoli Contratti attuativi, |
Disponibilità di un numero verde e di un indirizzo e-mail |
Orario: dalle 08:30- alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17:00 |
Servizio reso in Contesto multilingue |
Il servizio deve essere reso, sia oralmente che per iscritto, in lingua italiana o tedesca, a seconda di come richiesto dal richiedente.
Nel caso di mancata attivazione del Call Center nel termine di cui sopra verranno applicate le penali previste di cui allo Schema di Convenzione.
11.2. Responsabile amministrativo della fornitura
Per tutta la durata della Convenzione quadro e dei singoli Contratti di Fornitura il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile amministrativo della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati all’Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione quadro.
Il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, una PEC e un numero di telefono dedicati. Il Responsabile amministrativo della Fornitura dovrà essere in grado di:
− essere il referente per tutte le Amministrazioni Contraenti che emettono Ordini di Acquisto;
− implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
− gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia e
del DEC.
In particolare, tra l’altro potranno essere rivolte al Responsabile amministrativo della fornitura:
1. richieste di informazioni circa la Convenzione quadro;
2. richieste di informazioni sugli Ordini di Acquisto ricevuti attraverso il Sistema e-procurement;
3. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
4. assistenza alla compilazione del modello telematico di attivazione della fornitura (Ordine di Acquisto);
5 assistenza alla compilazione dell’Anlage-Allegato A.xls;
6. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
7. richieste relative alla fatturazione.
Il servizio deve essere reso, sia oralmente che per iscritto, in lingua italiana o tedesca, a seconda di come
richiesto dall’ Unità Ordinante
In caso di sostituzione del Responsabile amministrativo della Fornitura nel corso della Convenzione quadro e dei Contratti attuativi il Fornitore dovrà con 15 (quindici) giorni solari di anticipo rispetto alla sostituzione, darne
comunicazione scritta all’Agenzia ed a tutte le Amministrazioni Contraenti che aderiscono alla convenzione quadro, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile amministrativo della Fornitura proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione dei servizi.
12 REPORTISTICA
I dati dovranno essere forniti sul portale web sotto forma di file sequenziale e partizionabile, secondo tracciato e modalità descritti nel Capitolato tecnico o fissati dal Direttore dell’esecuzione, in formato pdf e nei formati elettronici riconoscibili dai più comuni pacchetti software e che consentano l’immediata utilizzabilità dei dati trasferiti. I relativi reports dovranno essere emessi in lingua italiana o tedesca, come richiesto dall’Unità Ordinante. Il Direttore dell’esecuzione si riserva di modificare e implementare tali dati in base alle necessità, comunicando eventuali modifiche con un anticipo di 6 (sei) mesi.
12.1 Reportistica per le Unità Ordinanti
Il Fornitore renderà disponibili alle Amministrazioni Contraenti dati ed informazioni relative alla erogazione della fornitura secondo le modalità di seguito specificate.
Tabella di monitoraggio – report annuale
Il Fornitore dovrà elaborare e mettere a disposizione di ogni Unità Ordinante entro il 30 aprile di ogni anno una tabella di monitoraggio, in lingua italiana o tedesca, come richiesto dall’unità ordinante, contenente le seguenti informazioni per ogni punto di prelievo:
a) Codice Univoco Ufficio dell’Unità Ordinante
b) Codice CIG Convenzione quadro
c) Codice CIG derivato
d) Numero identificativo dell’Ordine di Acquisto e relativa data
e) N. POD
f) Via o denominazione punto di prelievo
g) Impresa distributrice
h) Data inizio della fornitura
i) Tipologia di contratto di cui all’articolo 2 comma 2.2 del TIT
j) Potenza contrattualmente impegnata
k) Potenza impegnata di punta mensile
l) Tensione di fornitura
m) Tipologia di contatore, presenza di tele lettura
n) Consumi di energia effettivi mensili distinti per fascia oraria sia in termini di energia attiva che di energia reattiva
o) Possibilità di richiedere un report grafico e tabellare per singolo POD con consumi con frequenza di lettura di 15 min.
p) Importo fatturato mensile, IVA separata
q) Disponibilità residua della specifica Unità Ordinante rispetto all’Ordine di Acquisto
La presenza di impianti ove si verifichino condizioni di energia reattiva deve essere segnalata in modo inequivocabile sul portale Web.
Sul portale dovrà inoltre essere reso disponibile un report mensile, contente tassativamente i seguenti dati:
• POD
• Numero fattura
• Data emissione fattura
• Importo fatturato netto
• Aliquota IVA applicata oppure Ammontare IVA
• Consumo KWh totale per periodo
• Inizio periodo (data) – “dal”
• Fine periodo (data) “al”
• Indirizzo fornitura
• Data inizio fornitura (del contratto attuativo)
• Tipologia contratto (illuminazione pubblica, altri usi…)
• Tipo tensione
• Potenza contrattuale
• Tipo lettura (reale o stima)
• Potenza fatturata
• Consumo, per singole fasce: F1, F2, F3;
• Consumo potenza reattiva, per singole fasce: F1, F2, F3
Report prezzi: Report con l’andamento dei prezzi applicati ordinato per periodo di applicazione dello stesso
- Tipologia fornitura
- Data inizio applicazione del prezzo
- Data fine applicazione del prezzo
- Prezzo PUN mensile
Nel caso in cui la tabella di monitoraggio contenga dati errati o mancanti, gli stessi dovranno essere corretti o immessi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dall’invio della tabella medesima. Tali tabelle di monitoraggio, dovranno restare disponibili sul portale per tutta la durata della Convenzione quadro. Nel caso del mancato rispetto dei termini indicati di messa a disposizione della tabella di monitoraggio nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati potranno essere applicate le penali di cui allo Schema di Convenzione.
Il Fornitore si impegna a predisporre sul portale web, un flusso informativo di dati dell’attività contrattuale, su base semestrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del semestre di riferimento, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione. I report dovranno essere forniti in formato elettronico *.csv, *.tab o similare (eventualmente da concordare con le Unità Ordinanti).
L’invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio pena l’applicazione delle penali di cui
allo Schema di Convenzione.
Il Direttore dell’esecuzione si riserva il diritto di concordare con il Fornitore l’elaborazione di eventuali ulteriori report in formato elettronico da inserire sul portale.
12.2 Reportistica per ACP
Il Fornitore renderà disponibili all’ACP dati ed informazioni relative alla erogazione della fornitura secondo le
modalità di seguito specificate.
Il Fornitore si impegna a predisporre su portale web un flusso informativo di dati dell’attività contrattuale, su base semestrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del semestre di riferimento pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione.
L’invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio ai fini dell’applicazione delle penali di
cui allo Schema di Convenzione.
Report Ordini
Il report dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni, ordinate per Unità Ordinante per Ordini di Acquisto, (una riga per ordine):
a) Codice CIG Convenzione quadro
b) Codice Univoco Ufficio dell’Unità Ordinante
c) Codice CIG derivato
d) Numero identificativo dell’Ordine di Acquisto e relativa data
e) N. POD
f) Impresa distributrice
g) Tipologia di contratto di cui all’articolo 2 comma 2.2 del TIT
h) Potenza contrattualmente impegnata
i) Potenza impegnata di punta mensile
j) Tensione di fornitura
k) Tipologia di contatore, presenza di tele lettura
l) Consumi di energia effettivi mensili totali sia in termini di energia attiva che di energia reattiva.
m) Importo fatturato totale, IVA separata.
n) Disponibilità residua della specifica Unità Ordinante rispetto all’Ordine di Acquisto
Report Disponibilità
• Disponibilità residua globale rispetto alla Convenzione quadro
• Disponibilità residua per ogni singola Unità Ordinante rispetto all’Ordine di Acquisto
Report prezzi
Report con l’andamento dei prezzi applicati ordinato per periodo di applicazione dello stesso
- Tipologia fornitura
- Data inizio applicazione del prezzo
- Data fine applicazione del prezzo
- Prezzo PUN mensile
Report penali rispetto ad ogni singola Unità Ordinante
Per ogni Unità Ordinante, in ordine cronologico per data evento contestato:
• gli eventi contestati e le relative circostanze addebitate;
• la data e modalità dell’eventuale avvenuta risoluzione dell’addebito;
• le penalità erogate.
Il Direttore dell’esecuzione si riserva il diritto di concordare con il Fornitore l’elaborazione di eventuali ulteriori
report in formato elettronico da inserire sul portale.
13. CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Durante tutta la durata della Convenzione le Unità Ordinanti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nello Schema di Convenzione e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, potranno effettuare controlli a campione mediante personale incaricato, anche esterno alle Amministrazioni.
I controlli potranno essere effettuati anche presso le sedi del Fornitore che dovrà mettere a disposizione tutta
la documentazione al personale incaricato dall’Amministrazione.
14. CONTESTO MULTILINGUE
Particolare attenzione va data al contesto multilinguistico nel quale il fornitore dovrà operare, che vede questa situazione:
• la documentazione amministrativa ed organizzativa di riferimento da parte delle Amministrazioni Contraenti che aderiscono alla Convenzione quadro è in lingua tedesca e italiana;
• la documentazione amministrativa deve essere prodotta in lingua italiana e tedesca a scelta dell'Unità Ordinante beneficiaria;
• il personale delle sedi di fornitura è di madrelingua tedesca e italiana;
• Le Amministrazioni Contraenti potranno utilizzare la lingua italiana e tedesca durante le chiamate al call center.
Il personale fornito addetto che interagisce con le Amministrazioni Contraenti deve essere in grado di muoversi ed operare in questo contesto. Non è disponibile in generale un servizio di traduzione, né simultanea, né di testi scritti.
Allegati:
Anlage-Allegato A.xls
Bozen / Bolzano, 25.02.2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO ACP ENERGY 2019
CIG 8086490EA3
Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445),
il/la sottoscritto/a Xxxxxxxx Xxxxxxx nato/a a Bolzano prov. di BZ _ il _10/10/1956_
residente in via J.F. Xxxxxxx 212 in 39055 Laives (BZ)__
in qualità di Procuratore e Legale Rappresentante dell'operatore economico Alperia Smart Services Srl
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la stipula della Convenzione quadro ACP “ENERGY 2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE CON I RELATIVI SERVIZI CONNESSI” – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE”, CIG 8086490EA3
con l'apposizione della marca da bollo (contrassegno telematico) di seguito elencata con relativo numero identificativo: 01181195620211
ISO 14001
Firmato digitalmente
OHSAS 18001
ISO 9001