Accertamento della regolare esecuzione della prestazione Clausole campione

Accertamento della regolare esecuzione della prestazione. 1. La liquidazione del corrispettivo pattuito è preceduta da accertamento della regolare esecuzione del contratto. 2. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, il provvedimento a contrarre può prevedere la nomina di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti dell’A.P.S.P. in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.
Accertamento della regolare esecuzione della prestazione. 1. L’accertamento della regolare esecuzione della prestazione avviene secondo i termini e con le modalità previste dall’articolo 31 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Legge sui contratti e sui beni provinciali” e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In caso di esito positivo la data della attestazione di regolare esecuzione vale come data di accettazione dei beni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente. 3. La verifica della regolare esecuzione del contratto avviene a spese del Fornitore, pertanto, tra l’altro, il Fornitore contraente si fa carico dei beni che fossero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante deve restituire detti beni al Fornitore contraente nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore contraente deve consegnare al Punto Ordinante beni sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi. 4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e beni consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei beni consegnati, lo stesso Punto Ordinante invia una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso. 5. Il Fornitore contraente s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore contraente o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore contraente è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei beni effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.
Accertamento della regolare esecuzione della prestazione. ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO E COSTI DA INTERFERENZA
Accertamento della regolare esecuzione della prestazione. 1.L’esecuzione del contratto è soggetta ad accertamento della regolare esecuzione della prestazione in corso di esecuzione nonché a un verifica definitiva, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
Accertamento della regolare esecuzione della prestazione. 1. La committente accerterà la regolare esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016, a seguito della presentazione della seguente documentazione e salvi gli altri poteri di controllo spettanti secondo il presente contratto o il capitolato speciale: 1. elenco in excell delle aziende artigiane piemontesi partecipanti che hanno usufruito dell’abbattimento del costo dalla Regione Piemonte. L’elenco deve contenere i seguenti dati: - Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell’azienda – Numero Albo artigiani - Mq dello stand - Soluzione adottata 2. eventuale elenco delle aziende artigiane piemontesi partecipanti senza contributo della Regione. L’elenco deve contenere i seguenti dati: - Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell’azienda – Numero Albo artigiani - Mq dello stand 3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale delle spese e la sua coerenza con il progetto approvato; 4. relazione corredata da materiale fotografico, rassegna stampa e qualunque documentazione idonea a dimostrare la completa realizzazione dell’intervento, soprattutto con riferimento ai servizi di promozione e di pubblicizzazione del Sistema Piemonte. 5. questionari compilati dalle imprese partecipanti relativi al grado di soddisfazione, al numero di contatti commerciali attivati, alle osservazioni sull’efficacia dell’evento ed efficienza dell’organizzazione sottoposti da Unioncamere Piemonte alle imprese partecipanti. 2. All’esito positivo delle verifiche suddette ed entro il termine massimo di 3 mesi dall’ultimazione delle prestazioni, la committente rilascerà il certificato di regolare esecuzione del servizio (art. 102 d.lgs. 50/2016) nonché il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore (art. 113-bis D.lgs 50/2016). L’appaltatore deve pertanto attendere l’emissione del suddetto certificato di pagamento prima di inoltrare la fattura relativa al servizio espletato.
Accertamento della regolare esecuzione della prestazione. 1. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dall’attivazione della fornitura, il RUP (se del caso) o il direttore dell’esecuzione del Contratto Attuativo (DEC, se del caso) dell’Amministrazione Contraente, effettua la verifica di conformità della fornitura. Decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla data di attivazione senza che l’Amministrazione Contraente abbia inviato contestazioni in merito alla fornitura stessa, la fornitura si intende regolarmente avviata, senza necessità di emissione di Certificato di regolare esecuzione. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari integrative eventualmente applicabili dalla Amministrazione contraente. 2. Le Amministrazioni Contraenti provvedono ad inviare annualmente all’Agenzia il Certificato di conformità/ Certificato di regolare esecuzione cumulativo della fornitura, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva.

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  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.