INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE Clausole campione

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall’O.D.I.:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 15 Art. 1.3.5 PROROGHE 16
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale, ai sensi dell’Art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;  l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;  il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 12 o delle scadenze intermedie individuate all’art. 10 per le seguenti cause:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio del servizio, del suo mancato regolare svolgimento o della ritardata ultimazione degli interventi:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono “causa non imputabile all’appaltatore” ai fini del presente appalto le seguenti casistiche:
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: • il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; • il tempo necessario per l’approvazione dei Piani di Lavoro per le bonifiche e rimozioni di manufatti contenti amianto; • il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto; • le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. • l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.