INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti...
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal DEC;
b) il tempo necessario più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall’O.D.I.:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 15 Art. 1.3.5 PROROGHE 16
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono “causa non imputabile all’appaltatore” ai fini del presente appalto le seguenti casistiche:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario al DE per l’approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
h) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
i) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
j) il tempo necessario al DE e all’Università per l’esame e l’approvazione delle eventuali proposte di variante dell’Aggiudicatario;
k) l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale, ai sensi dell’Art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: • il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; • il tempo necessario per l’approvazione dei Piani di Lavoro per le bonifiche e rimozioni di manufatti contenti amianto; • il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto; • le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. • l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. 1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio del servizio, del suo mancato regolare svolgimento o della ritardata ultimazione degli interventi:
1.1. l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal R.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
1.2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto;
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 12 o delle scadenze intermedie individuate all’art. 10 per le seguenti cause:
a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b. esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c. tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d. eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.