Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 comma 1 a) e all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.Lgs. 81/08 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Impresa esecutrice è obbligata ad osservare le misure generali di tutela previste dal X.Xxx. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione (D.P.R. 3 luglio 2003, n°222) ed alla migliore letteratura tecnica in materia. L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta di LRH, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali e qualsiasi altra documentazione di cui LRH effettui richiesta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Impresa esecutrice comunque accertate, previa formale messa in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx Comunque a fronte di violazione in merito ad evidenti e palesi carenze in materia di sicurezza che dovesse verbalizzare il CSE, se nominato, o il DL/ispettore di cantiere in qualità di delegato del committente, il RUP può comminare sanzioni da un minimo di 50,00€ ad un massimo di 1.000,00 € per singolo evento che potranno essere impiegati per attività di formazione per le imprese che incorrono in tali violazioni, tali attività verranno svolte a favore degli operatori presenti in cantiere o comunque coinvolti nelle violazioni contestate duranti i normali orari lavorativi. A tali attività le imprese non potranno sottrarsi pena la risoluzione unilaterale del contratto. Nel caso le violazioni verbalizzate e non contestate dall’Impresa esecutrice superino le 3 su scala annuale, si determinerà la facoltà per LRH di sciogliere il contratto anche a norma dell’art. 108 comma 3 del DL50/2016.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Art. 42 Subappalto
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di sicurezza. L’APPALTATORE sarà obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nel cantiere. L’APPALTATORE sarà tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATORE. In caso d’associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incomberà all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Xxxxxxxxx formeranno parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/2008 ed in particolare agli articoli 95, 96 e 97. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano Operativo di Xxxxxxxxx presenta- to dall’Appaltatore stesso. In caso di associazione temporanea di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandata- ria capogruppo. Il Responsabile della Sicurezza è responsabile del rispetto del Piano di Si- curezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione delle opere. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte in- tegrante del contratto. La violazione dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertata, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori inte- ressati, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codi- ce Civile.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti di cui.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del predetto decreto legislativo 81/08.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Tipo di cantiere ai sensi X.Xxx.vo 494/96 e Coordinatore per la Sicurezza .........................................
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 59 ARTICOLO 32 − SUBAPPALTO 60