Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Art. 42 Subappalto
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di sicurezza. L’APPALTATORE sarà obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nel cantiere. L’APPALTATORE sarà tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATORE. In caso d’associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incomberà all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Xxxxxxxxx formeranno parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 comma 1 a) e all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996. Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla came- ra di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazio- ne Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, una dichiarazione relativa al contratto col- lettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti, il certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dal- l'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili (DURC). L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsa- bile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (ora Dlgs 81/08), con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto n. 494 del 1996(ora Dlgs 81/08). .
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Art. 50 Tipo di cantiere ai sensi X.Xxx.vo 494/96 e Coordinatore per la Sicurezza .........................................
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994, come mod. e int., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del D.Lgs. 494/1996.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/2008 ed in particolare agli articoli 95, 96 e 97. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano Operativo di Xxxxxxxxx presenta- to dall’Appaltatore stesso. In caso di associazione temporanea di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandata- ria capogruppo. Il Responsabile della Sicurezza è responsabile del rispetto del Piano di Si- curezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione delle opere. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte in- tegrante del contratto. La violazione dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertata, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori inte- ressati, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codi- ce Civile.