SERVIZIO DI REPERIBILITA’ Clausole campione

SERVIZIO DI REPERIBILITA’. Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenza, l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di reperibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi. A questo scopo è fatto obbligo all’Appaltatore – prima della consegna generale di cui al successivo Art.10 - di comunicare alla direzione dei lavori: • L’indirizzo di posta elettronica sempre attivo dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti; • il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h. Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità prevede l’attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare l’emergenza verificatasi secondo le modalità indicate all’Art.11 – Interventi urgenti. In caso di diramazione da parte della Protezione Civile Regionale di “Stato di Allerta” di qualunque tipologia che interessi anche il territorio comunale, l’Appaltatore – previa comunicazione del Responsabile del Procedimento o della Direzione dei Lavori – dovrà attivare una o più squadre di pronto intervento e relativi attrezzature e mezzi d’opera a disposizione, in grado di intervenire in caso di necessità secondo la tempistica di cui all'Art.11 per interventi urgenti. L’appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito e/o magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 50,00, dove disporre dei seguenti mezzi per interventi urgenti: ▪ autocarro portata fino a 1,5 t munito di gru idraulica; ▪ cestello elevatore; ▪ escavatore peso fino a 2t munito di martello demolitore; ▪ attrezzatura comune. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere dichiarata in sede di formulazione dell'offerta e sarà soggetta a verifica successiva all'aggiudicazione, unitamente agli ulteriori requisiti dichiarati, ai fini dell'efficacia dello stesso provvedimento. L'eventuale accertamento dell'insussistenza delle condizioni dichiarate comporterà l'automatica revoca dell'aggiudicazione. Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi l'interruzione di servizi all'utenza o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni. ...
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. La natura degli interventi compresi nell’appalto possono comportare il servizio di “reperibilità telefonica” attivo tutti i giorni dell’anno. L’appaltatore dovrà garantire l’intervento con le persone e le attrezzature adeguate entro 1 ora dalla chiamata. Qualora la chiamata avvenisse nelle giornate festive o nella fascia oraria serale/notturna, compresa tra le ore 20,00 e le ore 8,00 le prestazioni riferite esclusivamente alla mano d’opera beneficeranno di una maggiorazione del 25%.
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. La Ditta affidataria dovrà assicurare un servizio di REPERIBILITA' completo, 24 ore su 24, compreso notturno e festivi, per EMERGENZE in materia di incidenti relativi all'incolumità pubblica in cui si manifestino danni a cose e persone, o naturalmente anche per la prevenzione degli stessi. Il presente servizio sarà anche esteso per seri malfunzionamenti agli IMPIANTI D'IRRIGAZIONE con disservizi anche a TERZI. Si precisa e ricorda che della manutenzione degli impianti ed il loro corretto funzionamento ne risulta direttamente RESPONSABILE la Ditta affidataria. Il relativo NUMERO TELEFONICO sarà trasmesso e a disposizione solo ed esclusivamente di: – Polizia Municipale – Polizia di Stato – Carabinieri – Vigili del FuocoProtezione Civile – Ufficio Tecnico Comunale di competenza – Azienda A.M.A. Gli interventi urgenti per il ripristino dei luoghi e colture o comunque per eliminare completamente situazioni di pericolo, dovranno avvenire ENTRO e NON OLTRE MINUTI 30 dal momento della richiesta di intervento TELEFONICA durante l’orario di servizio, ENTRO e NON OLTRE MINUTI 60 dal momento della richiesta di intervento TELEFONICA durante gli altri periodi (nottuni, festivi, ecc.).
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. E' il complesso delle prestazioni atte a garantire, entro il tempo prestabilito di 3 ore, la pronta operatività - con uomini, mezzi e materiali - per interventi che rivestono, ad insindacabile giudizio dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, carattere di necessità ed urgenza.
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. Tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio della prestazione in appalto, viene richiesto all’appaltatore l’istituzione di un servizio di reperibilità che dovrà essere garantito dall’appaltatore 24 ore su 24 ore durante la vigenza dell’Accordo Quadro.
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. Il servizio di reperibilità, prestazione prevista dalla disciplina contrattuale collettiva, consiste nell’obbligo per il lavoratore di porsi, fuori del proprio orario di lavoro, in condizione di essere prontamente rintracciato. Ciò per il caso in cui si renda necessario da parte dello stesso lo svolgimento di un’eventuale prestazione lavorativa, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo di lavoro. I servizi a cui si potrà applicare l’istituto della reperibilità sono relativi a prestazioni:
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. Tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio della prestazione in appalto, viene richiesto al trasportatore l’istituzione di un servizio di reperibilità che dovrà essere garantito dal trasportatore
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. Pur con carattere di eccezionalità e di sperimentazione è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori. L’istituto è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per quest’ultimo di raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dalla chiamata. L’immediatezza consiste nella pronta risposta alla chiamata in servizio. In caso di chiamata in servizio l’attività svolta viene considerata come lavoro straordinario regolato come previsto dagli artt. 51 e 52 del vigente CCNL. Nel caso in cui la reperibilità cada in giorno stabilito come giorno di riposo settimanale, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 53 del CCNL, spetta, nel rispetto dell’art. 50 del CCNL un riposo compensativo senza riduzione del debito orario. Annualmente presso ogni Ente o Istituzione Assistenziale, le parti concorderanno un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e nei presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. L’indennità riconoscibile è fissata in £.: 3.000 lorde orarie, pari a € : 1,55 lordi orari. Il servizio di reperibilità a durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Sono possibili fino ad un massimo di 8 turni di reperibilità mensile per dipendente. Le parti si impegnano entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente contratto a verificare l’applicazione del suddetto istituto ai fini di eventuali riformulazioni.
SERVIZIO DI REPERIBILITA’. Allo scopo di garantire la continuità assistenziale domiciliare, la Ditta aggiudicataria dovrà istituire un servizio di pronta disponibilità infermieristica (reperibilità) per le eventuali esigenze a carattere di urgenza h 24, per sette giorni alla settimana, per 365 giorni all’anno. Su richiesta del Distretto, del DEC o suo delegato, la Ditta appaltatrice dovrà effettuare le prestazioni (pacchetti assistenziali), anche a favore di pazienti non in carico, alle stesse condizioni garantite per i pazienti in carico.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.