ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
BS - Bereich Beschaffungsstrategien
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SA – Area Stategie d’acquisto
per l’affidamento del “Servizio di tesoreria, di cassa e trasporto valori” CIG SCHEMA DI CONVENZIONE |
VISTI |
- L’art. 27 L.P. n. 15/2011 istitutiva dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in proseguio, anche Agenzia o ACP); |
- L’art. 9 Decreto Legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 89/2014, istitutiva della funzione di Soggetto Aggregatore, funzione che l’Agenzia, iscritta all’Elenco dei Soggetti Aggregatori, svolge a livello provinciale per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi degli artt. 27 comma 1 L.P. 15/2011, 5 L.P. 16/2015 e 21 ter L.P.1/2002; |
- L’art. 5 comma 1 L.P. 16/2015 disciplinante le funzioni dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale Soggetto Aggregatore provinciale; |
- L’art. 21 ter L.P.1/2002 (Spending review provinciale); |
-la Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017 (Statuto dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); |
PREMESSO CHE |
1) Nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini, viene attribuito il significato di seguito specificato: a) Committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in proseguio per brevità anche solo Agenzia o ACP; b) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto; |
Dr.-Xxxxxx-Xxxxxxxxxx-Straße 10 - 39100 Bozen
Tel. 0000 00 00 00 - Fax 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
xxx Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. 0000 00 00 00 - Fax 0000 00 00 00
xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
c) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni contraenti possono utilizzare la Convenzione; d) Convenzione: la Convenzione stipulata tra l’Agenzia e il Tesoriere, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; e) Tesoriere: l’impresa, il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; f) Ordine di Acquisto: il documento comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Tesoriere alla prestazione dei servizi richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato tecnico-prestazionale, nonché alle condizioni economiche fissate nell’Offerta Economica; g) Contratto/i attuativo/i: l’accordo stipulato delle Amministrazioni Contraenti con il Tesoriere mediante l’Ordine di Aquisto, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione; h) Scadenza dei singoli contratti attuativi: durata massima di ogni singolo contratto attuativo; dovrà essere, per tutti i contratti attuativi, al massimo il 31/12/2023. In caso di esercizio della proroga, il 31/12/2024; i) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi; j) Parte: l’Agenzia o il Tesoriere (congiuntamente definiti anche le “Parti”); k) Sistema di e-procurement: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx/”; l) Gestore del Sistema Informatico di E-procurement: l’Agenzia; m) Servizio: il servizio che ha per oggetto la prestazione del servizio di tesoreria e/o cassa così come descritta nel Capitolato tecnico-prestazionale n) Data di inizio esecuzione: il termine massimo indicato nel Capitolato tecnico e/o nella documentazione di gara per l’avvio delle prestazioni oggetto della Presente Convenzione; o) Reclamo: segnalazione dell’Amministrazione contraente a mezzo PEC al Tesoriere, riportante le disfunzioni di qualsiasi genere dei servizi ad essa connessi a quanto stabilito dal Capitolato tecnico- prestazionale; |
2) utilizzano la Convenzione le Amministrazioni contraenti indicate nella documentazione di gara fino al raggiungimento del numero massimo ivi previsto, nonché tutti gli Enti tenuti ad aderire ai sensi dell’art. 21 ter L.P. 1/2002, sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo spendibile previsto nella documentazione di gara e nella presente Convenzione, ai prezzi e condizioni ivi previsti, permanendo immodificata la disciplina vigente in tema di adozione della Determina/Delibera a contrarre o del Decreto di acquisto, nonché di normativa contabile, delle singole amministrazioni; |
3) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’Agenzia nei confronti del Tesoriere, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l’emissione dell’Ordine di Acquisto; |
4) la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti, né tantomeno l’Agenzia, all’acquisto di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Tesoriere di accettare mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, agli Ordini di Acquisto emessi dalle Amministrazioni contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; |
5) i singoli Contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti e il Tesoriere attraverso l’emissione degli Ordini di Acquisto; |
6) per effetto dell’ Ordine di Acquisto, il Tesoriere sarà obbligato a eseguire il servizio richiesto, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni contraenti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Tesoriere il quale sarà tenuto a eseguire la prestazione e prestare i servizi connessi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati e inviati entro i termini e in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione; |
7) l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Tesoriere per gli Enti e soggetti pubblici, indicati nel punto 1) lettera b) del presente documento, attraverso una procedura aperta, indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del ; |
8) in seguito all’espletamento della procedura di gara di cui sopra, l’impresa/l’RTI/il Consorzio è risultata vincitrice/è risultato vincitore e di conseguenza con Decreto del direttore dell’Agenzia n. del le/gli è stato aggiudicato la Convenzione quadro in oggetto, per l’importo complessivo di IVA esclusa; |
9) Per l’effetto dell’aggiudicazione, il Tesoriere ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordini di Acquisto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione; |
10) il Tesoriere dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Tecnico-prestazionale e specifiche tecniche, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; |
11) in data con nota prot. n. è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ed è quindi decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015; |
12) dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, con Decreto del Direttore dell’Agenzia n del .; |
13) il Tesoriere ha presentato la documentazione richiesta dall’Agenzia ai fini della stipula della presente Convenzione; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; |
14) il Tesoriere dichiara, mediante la apposizione della seconda firma digitale sulla presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione; |
15) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene stipulata in forma elettronica ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015, apponendo sul documento informatico la firma digitale dei legali rappresentanti, che deve essere rilasciata da ente certificatore autorizzato; |
16) La presente Convenzione viene stipulata in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate le cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo citato, l’Agenzia recederà dal contratto; Le attivitá bancarie non rientrano tra quelle previste dalla normativa White List. |
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA |
L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito solo Agenzia o ACP), con sede legale in Bolzano, Via Perathoner 10, in persona del legale rappresentante C.F. , giusti poteri allo stesso conferiti dall’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia (Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017); |
E |
, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , X.X. xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Tesoriere”); |
O [da inserire se il Tesoriere è un RTI] |
, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , |
nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Tesoriere”); |
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE |
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati ivi indicati, il Capitolato tecnico-prestazionale e specifiche tecniche, il Patto di Integrità (Decreto del Direttore dell’Agenzia n.16 del 28/03/2018), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte sostanziale della Convenzione. |
ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE 0.Xx presente Convenzione è regolata da quanto previsto nella Convenzione medesima, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, dagli atti del Bando di gara e dalle relative norme ivi richiamate, dall’Offerta economica, dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge provinciale 16/2015 e s.m.i., dalle norme in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. |
0.Xx caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti prodotti dall’ Amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’operatore economico, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’operatore economico ed accettate dall’Amministrazione. |
3. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Tesoriere, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. |
4.Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti attuativi stessi, le Parti potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. |
5.Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, salvo migliorie offerte dal Tesoriere, ed accettate esplicitamente da parte del DEC o, in mancanza del RUP. Nel caso in cui una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il contratto rimane valido ed efficace tra le parti. |
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE |
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa all’esecuzione da parte del Tesoriere, in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, del servizio avente ad oggetto il servizio di tesoreria o di cassa e del servizio di trasporti di valori, come descritti nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati. |
2. Con la stipula della Convenzione, il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti nella misura richiesta con gli Ordini di Acquisto sino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile eventualmente incrementato ai sensi del successivo art. 4, a eseguire il servizio di tesoreria o di cassa e del servizio di trasporti di valori site nel territorio della Provincia di Bolzano, specificato negli allegati. |
3. Il Tesoriere dovrà in ogni caso assicurare, pena l’applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella presente Convenzione a tutela dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare prestazione dei servizi oggetto dei singoli Ordini di Acquisto. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico-prestazionale. Le caratteristiche tecniche minime del servizio sono descritte nel capitolato tecnico prestazionale e nei relativi allegati, letti ed accettati dal Tesoriere in fase di gara. |
4. Il Tesoriere prende atto e accetta che gli Ordini di Acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement del portale xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx (d’ora innanzi anche “Sistema”). Il Tesoriere, pertanto, si impegna: i) ad abilitarsi al Sistema; ii) a utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di Acquisto. |
ARTICOLO 4 - AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICHE DEL CONTRATTO 1. Le Amministrazioni Contraenti vengono indicate nel documento denominato “Tabella A – Amministrazioni”, con indicazione del regime attualmente in essere ed il servzio da prestare. |
2. Oltre alle Amministrazioni indicate nella “Tabella A”, alla Convenzione potranno aderire fino a 12 Amministrazioni per la sezione III, fino a 2 Amministrazioni per la sezione IV, fino a 3 Amministrazioni per la sezione V e fino a 30 Amministrazioni per la sezione VI.
3. Tali Amministrazioni verranno successivamente identificate ed inquadrate dal RUP della Convenzione quadro su indicazione del DEC della stessa, tenendo conto dello status giuridico delle medesime e dell’attività istituzionale svolta, e comunicate al Tesoriere.
4. Il Tesoriere dichiara, con la stipula della presente Convenzione, di essere altresì edotto del fatto che rivestendo la presente Convenzione natura di Convenzione quadro ACP ai sensi dell’art. 21 ter L.P. 2002, oltre alle Amministrazioni sopra indicate, potranno in ogni caso aderire alla Convenzione quadro medesima, in qualsiasi momento, le Amministrazioni di cui all’art. 2 comma 2 L.P. 16/2015, nei confronti delle quali il Tesoriere è pertanto obbligato a prestare tutti i servizi oggetto della Convenzione, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche ivi previste.
5. Al Tesoriere spetta un compenso annuo onnicomprensivo, come offerto in sede di gara, per tutte le spese sostenute relativamente alle prestazioni e attività indicate nel capitolato tecnico-prestazionale nonché nelle relative appendici. Si precisa che a tal fine nella Tabella A - Amministrazioni -, le Amministrazioni Contraenti sono state suddivise in Sezioni. Il Tesoriere ha formulato in sede di gara una specifica offerta per ogni Sezione pari a :
,
,
,
Tale compenso sarà applicato in fase di Ordine di Acquisto e fatturato annualmente all’Amministrazione Contraente.
6. Per il servizio di trasporto di valori il Tesoriere ha formulato un prezzo unitario per ritiro pari a:
,
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Tesoriere, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convezione, si preveda l’esaurimento dell’importo massimo spendibile indicato nella documentazione di gara, al Tesoriere potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni contrattuali da fornire, sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. Gli incrementi delle prestazioni contrattuali di cui al presente comma, saranno effettuati mediante atto di sottomissione, realizzato mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, in forma digitale. Il Tesoriere non può far valere il diritto di risoluzione.
8. L’Agenzia può apportare, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’art.48 comma 2 L.P. 16/2015 e per quanto ivi non previsto, dall’art. 106 D.Lgs 50/2016, variazioni o modifiche al contratto nei limiti previsti nelle suddette disposizioni. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Tesoriere se non è preventivamente approvata dall’Agenzia e disposta dal RUP della Convenzione quadro, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli anzidetti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente, a carico del Tesoriere, secondo le disposizioni del DEC. |
ARTICOLO 5 – DURATA |
1. La presente Convenzione ha una durata di quattro anni, a decorrere dalla data della sua attivazione sul portale xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d’Acquisto solamente durante la validità della Convenzione. In particolare, l’emissione di Ordini d’Acquisto da parte delle Amministrazioni Contraenti potrà avvenire dalla data di attivazione della Convenzione fino al 31/12/2022, ultima data utile per l’emissione di un Ordine di acquisto. Tutti i Contratti attuativi scadranno il 31/12/2023. |
2. Per durata della Convenzione, si intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l’Ordine di Acquisto relativo alla Convenzione medesima. I singoli Contratti attuativi, stipulati tramite emissione di Ordine di Acquisto da parte dei soggetti aderenti, avranno una durata corrispondente al tempo necessario alla completa esecuzione e verifica dell’Ordinativo stesso. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi. |
3. Nel caso in cui, alla scadenza del termine di durata quadriennale, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile della Convenzione, considerata la natura di servizio essenziale delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa, si ritiene integrato il requisito di eccezionalità di cui all’art. 54 comma 1 D.Lgs.50/2016 e pertanto l’Agenzia si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dello svolgimento della procedura necessaria per l’individuazione del nuovo contraente, di prorogare la durata della Convenzione stessa di ulteriori dodici mesi. Il RUP della Convenzione quadro eserciterà tale facoltà inviando al Tesoriere apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale della Convenzione stessa. In tale caso, anche la durata dei singoli Contratti attuativi in corso di esecuzione verrà di conseguenza automaticamente modificata e prorogata di ulteriori 12 mesi sino al 31/12/2024. Il Tesoriere sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. |
4. Nel caso di cessazione anticipata del servizio, le Amministrazioni contraenti si obbligano a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del |
servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo contraente e a depositare presso l’archivio delle Amministrazioni contraenti tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso. |
5. La sospensione dell’esecuzione del contratto è disciplinata dall’art. 107 D.Lgs 50/2016. |
ARTICOLO 6- UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE |
1.L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e- Procurement www.bandi- xxxxxxxxx.xx. |
2. Accedono alla Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nella presente Convenzione. |
3. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordini di Acquisto, l’Amministrazione contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di E- Procurement xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx. Resta inteso che l’abilitazione dell’Amministrazione contraente non comporta, in capo all’Agenzia, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Amministrazione contraente. |
4. Le predette Amministrazioni contraenti, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di E- Procurement xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx, attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordini di Acquisto. |
5. L’Ordine di Acquisto consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione contraente, con le modalità di seguito descritte. |
6. Affinché l’Ordine di Acquisto possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, e trasmesso al Tesoriere attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Acquisto con altre modalità. |
7. Ove il Tesoriere ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Acquisto provenienti da un soggetto non legittimato in base alla normativa vigente ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione Contraente e l’Agenzia, spiegando le ragioni del rifiuto. |
8. Qualora l’Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Acquisto medesimo non avrà validità ed il Tesoriere non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva |
comunicazione via PEC all’Amministrazione contraente, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Acquisto, secondo le indicazioni sopra riportate. |
9. Per effetto dell’Ordine di Acquisto, il Tesoriere sarà obbligato ad eseguire il servizio richiesto nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Tesoriere il quale, infatti, sarà tenuto a prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Acquisto, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate. |
10. I singoli Contratti attuativi della Convenzione si concludono a seguito dell’accettazione formale da parte del Tesoriere degli Ordini di Acquisto inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate. |
11. Ciascuna Amministrazione Contraente provvederà, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Acquisto: - alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 L.P. 16/2015; - alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) di cui agli artt. 31 comma 5 e 111 comma 2 D.Lgs. 50/2016, nei casi previsti dalla Linea Guida ANAC n. 3 adottata con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx%00Xxxxxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxx/x eterminazioni/2016/1096/Determina1096_Linee%20Guida%20N3.pdf - ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 all’indicazione, sul medesimo Ordine di Acquisto, del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. |
ARTICOLO 7- OBBLIGAZIONI GENERALI DEL TESORIERE |
1. Il Tesoriere è obbligato a prestare il servizio di tesoreria o cassa per le Amministrazioni contraenti indicate nell’art. 4 della presente Convenzione nonché il servizio trasporto di valori, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica e nei limiti dell’Importo Massimo spendibile della Convenzione, impiegando le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione e nel Capitolato tecnico- prestazionale. Sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il prezzo offerto, tutti gli oneri alla prestazione delle attività e dei servizi connessi all’esecuzione del servizio oggetto della Convenzione medesima nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi, o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. |
2. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico-prestazionale e nella presente Convenzione. |
3. Il Tesoriere si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore di appartenenza: |
4.Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione, restano ad esclusivo carico del Tesoriere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Tesoriere non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti. |
0.Xx Tesoriere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla l’Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti medesime e/o a terzi, in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie. |
0.Xx Tesoriere si obbliga a dare immediata comunicazione via PEC all’Agenzia, e/o alle Amministrazioni contraenti per quanto di loro competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Tesoriere si impegna a mantenere, per tutta la durata della Convenzione, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dalla conclusione della presente Convenzione fino alla completa e perfetta esecuzione della stessa. |
7.Le attività contrattuali, che dovessero essere svolte eventualmente presso le sedi delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli ambienti di lavoro. In tal caso modalità e tempi devono comunque essere concordati con il DEC del Contratto attuativo. Il Tesoriere prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali, gli ambienti di lavoro delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Tesoriere si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni medesime, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla singola Amministrazione contraente. In particolare, il Tesoriere si obbliga ad utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione dalle Amministrazioni contraenti nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla presente Convenzione, attivandosi al fine di |
garantire un uso degli stessi conforme alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall’Amministrazione stessa, nel rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti. |
8.Le risorse umane preposte all’esecuzione delle eventuali attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione (in persona del RUP, o, se persona diversa, del DEC), almeno 5 giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Il Tesoriere prende atto che per ragioni di servizio opportunamente motivate, il DEC puó impartire istruzioni o direttive che deroghino a quelle indicate nella presente Convenzione.Qualora non sia stato nominato un DEC, tutti gli atti giuridici sono validamente posti in essere dal RUP e le comunicazioni di cui al presente articolo devono intercorrere con il RUP. |
9. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti si riservano di risolvere il contratto previo contraddittorio con il Tesoriere. |
10. Nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Tesoriere si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni contraenti e/o dall’Agenzia. |
11. Il Tesoriere si obbliga a consentire all’Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche. |
12. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della presente Convenzione o del singolo Ordine di Acquisto, (o di parte di essa) da parte dell’Agenzia o delle Amministrazioni contraenti, non costituiscono in nessun caso rinuncia ai diritti ad esse spettanti, che queste ultime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. |
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL TESORIERE |
Le obbligazioni specifiche a carico del Tesoriere sono disciplinate nel Capitolato tecnico-prestazionale. |
ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO |
1. Riguardo le prestazioni contrattuali dovute, il Tesoriere si obbliga ad avvalersi di risorse umane specializzate. Le risorse umane impiegate devono possedere le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e/o nei relativi Allegati. |
2. Il Tesoriere si obbliga a ottemperare, verso le risorse umane impiegate nell’esecuzione della Convenzione, |
a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Tesoriere di servizi si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modifiche. |
3. Il Tesoriere si obbliga ad applicare nei confronti delle risorse umane occupate nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’operatore economico anche in maniera prevalente (art. 30 co. 4 D.Lgs.50/16). Il Tesoriere si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Tesoriere anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione. |
4. Nell’ipotesi di inadempimento all’obbligo di cui al comma precedenti, le Amministrazioni contraenti, previa comunicazione al Tesoriere delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riservano di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Tesoriere medesimo, una ritenuta pari all’importo corrispondente all’inadempienza. La ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Tesoriere si sia posto in regola. L’effettuazione della ritenuta viene comunicata dal DEC del Contratto attuativo al DEC della Convenzione quadro. |
5. In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre di risolvere il Contratto attuativo previo contraddittorio con il Tesoriere . La risoluzione del Contratto attuativo viene comunicata al DEC della Convenzione quadro, e l’Agenzia procede all’applicazione della penale di cui alla presente Convenzione, fatta salva la facoltà di risoluzione della Convenzione in caso di reiterati gravi inadempimenti agli obblighi del presente articolo. |
ARTICOLO 10- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE SOGGETTIVE |
1. Il Tesoriere si obbliga a comunicare all’Agenzia qualunque variazione soggettiva abbia riguardato la propria compagine aziendale. |
2. Il Tesoriere si obbliga altresì a comunicare senza ritardo all’Agenzia qualunque modifica riguardante le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Se dalla mancata o tardiva comunicazione deriva un ritardo nell’esecuzione, l’Agenzia applica la penale di cui alla presente Convenzione, salvo che la |
mancata comunicazione dipenda da causa di forza maggiore. In caso di mancata comunicazione delle suddette variazioni, l’Agenzia sospende l’esecuzione della Convenzione per il tempo necessario a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Se la prestazione contrattuale, nell’interesse delle Amministrazioni contraenti, non può essere sospesa, il Tesoriere si impegna, su richiesta dell’Agenzia, a continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso i pagamenti saranno sospesi da parte delle Amministrazioni contraenti finché le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale non abbiano dato esito positivo. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento al suddetto obbligo di comunicazione, né alcun interesse sarà dovuto per i ritardi dovuti ai controlli di rito. Qualora le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale diano esito negativo, l’Agenzia risolve la presente Convenzione e nulla sarà dovuto al Tesoriere. |
ARTICOLO 11 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE |
1.L’esecuzione del contratto è soggetta ad accertamento della regolare esecuzione della prestazione in corso di esecuzione nonché a un verifica definitiva, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. |
2. Le verifiche di accertamento della regolare esecuzione della prestazione in corso di esecuzione sono effettuate entro il mese di maggio del secondo e del terzo anno di contratto. |
3. La verifica di accertamento definitiva della regolare esecuzione della prestazione viene avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione e verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. |
4. A completata verifica di accertamento definitiva della regolare esecuzione della prestazione le Amministrazioni contraenti provvedono ad inviarne relatova copia all’Agenzia. |
ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO E COSTI DA INTERFERENZA |
1. I corrispettivi dovuti al Tesoriere dalle singole Amministrazioni Contraenti per i servizi oggetto degli Ordini Acquisto, sono indicati nell’Offerta Economica. Nell’ Ordine d'acquisto sarà presa in considerazione solo l'offerta riferita alla Sezione alla quale l'Amministrazione contraente appartiene. |
0.Xx corrispettivo per il servizio comprende tutte le prestazioni descritte nel Capitolato tecnico-prestazionale ivi compresi, se del caso, eventuali oneri di trasporto e consegna, tutte le spese in genere derivanti dalla presente Convenzione in relazione a tale servizio, nonché gli oneri per la sicurezza aziendali adottati per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio ed è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il |
contrario, XXX xxxxxxx. Il corrispettivo comprende invece tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti alla Convenzione ed ai singoli Contratti attuativi a qualsiasi titolo. |
3.Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Tesoriere dall’esecuzione della Convenzione e/o dei Contratti attuativi nonchè dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono a suo carico e devono intendersi compresi nel prezzo ovvero nella remunerazione globale dei servizi offerti |
4. Le percentuali di sconto e i prezzi contenuti nell’Offerta Economica relativamente al servizio di tesoreria o cassa, nonchè servizio di trasporto valori, nonchè i tassi offerti, sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere medesimo di ogni relativo rischio. |
5. L’imposta di bollo relativa alla Convenzione è a carico del del Tesoriere. |
6. L’Agenzia, non avendo la disponibilità giuridica nei luoghi in cui si svolge l’appalto ai sensi dell’Art. 26 comma 1 D.Lgs 80/2016, non è tenuta, in riferimento alla presente Convenzione, a redigere i documenti indicati in tale articolo (Documento relativo alla valutazione dei rischi specifici degli ambienti in cui l’appaltatore è tenuto ad operare—Documento Unico per la valutazione dei rischi standard da interferenza). Pertanto, i costi da interferenza derivanti dalla presente Convenzione quadro, devono ritenersi pari a 0. |
7. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordine di Acquisto, se necessario, a trasmettere al Tesoriere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio di trasporto valori. |
ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL SERVIZIO |
1. I corrispettivi per il servizio di tesoreria o cassa e il servizio di trasporto valori saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle singole Amministrazioni Contraenti, anche in riferimento alla normativa sullo split-payment, e previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi effettuati. In relazione al servizio di tesoreria, le modalitá di fatturazione sono indicate nel capitolato tecnico-prestazionale |
0.Xx pagamento del prezzo sarà effettuato entro i termini previsti dalle norme contabili delle Amministrazioni contraenti e comunque entro un termine massimo di 60 giorni ricevimento delle fatture, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. |
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Tesoriere si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. |
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni contraenti operano, in ogni caso, una ritenuta dello 0,5%, sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni contraenti della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”). Nel caso in cui l’importo del Contratto attuativo sia inferiore alla soglia UE, ai sensi del comma 3 bis dell’art 49 L.P. 16/2015, così come modificata dalla L.P. 3/2019, non viene operata sull’importo netto progessivo la ritenuta dello 0,5% a garanzia dei versamenti aglienti previdenziali ed assicurativi. |
4. Ai sensi dell’art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”) relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore, o di soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, le Amministrazioni contraenti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. |
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, nonché della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordine di acquisto cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione contraente, al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dovrà essere intestata e inviata alla Amministrazione contraente nel rispetto delle norme e condizioni in materia di fatturazione elettronica. 6. Nel caso in cui l’aggiudicatario della Convenzione sia un R.T.I, ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo. |
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale delle Amministrazioni contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, |
corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, che il Tesoriere si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno servizio a cui si riferisce. |
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 le Amministrazioni contraenti procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificati dall’art. 1, commi da 986 a 989 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. “Legge di bilancio 2018”. |
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, spettano al Tesoriere gli interessi legali e moratori, questi ultimi, in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. |
10. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti e all’Agenzia, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. |
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Tesoriere potrà sospendere l’esecuzione del servizio prevista nella Convenzione e/o nei singoli Ordini di Acquisto. Qualora il Tesoriere si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e dall’Agenzia, ciascuno per quanto di propria competenza. |
ARTICOLO 14- RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL SERVIZIO |
0.Xx caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Tesoriere o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP del Contratto attuativo invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso il Tesoriere a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, |
l’Amministrazione contraente puó pagare anche in corso d’esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Tesoriere ovvero dalle somme dovute al subappaltaltore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 49, comma 3 della X.X. x. 00/0000 (xxx. 30 co. 6 D.lgs. 50/16). I pagamenti di cui al precedente comma, eseguiti dalle Amministrazioni contraenti, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP del Contratto attuativo, e sottoscritte dagli interessati. |
2. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente articolo, il RUP del Contratto attuativo provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro competente /alla Ripartizione lavoro per i necessari accertamenti. |
ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI |
0.Xx sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Tesoriere si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da tale disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine pertanto il Tesoriere dichiara: a) che il conto corrente dedicato è il seguente: Istituto: IBAN: b) che i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sono i seguenti: Sig. nato a C.F. Sig. nato a C.F. |
2. Il Tesoriere è tenuto a comunicare anche alle Amministrazioni contraenti, entro e non oltre 7 giorni dalla emissione dell’Ordine di Acquisto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dedicato. |
3. Il Tesoriere è tenuto a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le |
generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i. |
4. Le Amministrazioni contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere con raccomandata a.r o a mezzo PEC i singoli Contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. |
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione l’accertamento da parte dell’Agenzia, mediante comunicazioni inviate alla medesima dalle Amministrazioni contraenti, di reiterati inadempimenti da parte del Tesoriere agli obblighi di cui al precedente comma, di utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. |
6. Il Tesoriere, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. |
7. Il Tesoriere si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, è assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Agenzia verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. |
8. Il Tesoriere, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all ’ Agenzia e/ o all’ Amministrazione contraente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Autonoma di Bolzano. |
ARTICOLO 16- CAUZIONE DEFINITIVA |
0.Xx sensi dell’art. 36 L.P. 16/2015, così come modificato dalla L.P. 3/2019, la cauzione definitiva è stata fissata in misura pari al 5% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente |
articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte dell’Agenzia della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’esecutore, nonchè l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
Pertanto, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Tesoriere con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di servizio, il Tesoriere medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data
da avente n. di importo pari ad Euro ( /00), intestata all’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP).
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva trasmissione all’Agenzia, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità. L’Agenzia provvederà allo svincolo con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione relativamente a ciascun Ordine di Acquisto da parte delle Amministrazioni contraenti e della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordine di Acquisto, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati all’Agenzia dal Tesoriere.
3. Ai sensi dell’art. 103 comma 4 D.Lgs. 50/2016 la cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni contraenti e dell’Agenzia, e il cui importo è indicato nel precedente comma 1, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle amministrazioni e/o dell’Agenzia. La detta cauzione è estesa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordini di Acquisto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia opera nei confronti dell’Agenzia a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle amministrazioni contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordini di Acquisto. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Ordine di Acquisto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordine di Acquisto. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Agenzia.
4. L’Agenzia ha il diritto di valersi della cauzione definitiva nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Ordine di Acquisto, fermo restando il risarcimento del danno. 6.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 103 D.Lgs.50/2016. |
0.Xx Tesoriere secondo quanto stabilito dall’art. 69 del D. Lgs n. 118/2011 risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di tutte le somme e valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto delle Amministrazioni Contraenti, nonché di tutte le operazioni afferenti al servizio di tesoreria e cassa e dei danni causati a terzi o alle Amministrazioni Contraenti. |
ARTICOLO 17- DANNI E RESPONSABILTÀ CIVILE |
Il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Tesoriere stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordini di Acquisto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. |
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI DEL SERVIZIO |
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordini di Acquisto sono svolte, rispettivamente, dall’Agenzia, nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito, e dalle singole Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza. |
2. Le Amministrazioni contraenti segnalano, mediante Reclamo da inviare a mezzo PEC al Tesoriere, gli inadempimenti rispetto a quanto stabilito dal Capitolato tecnico. 3. Nel predetto Reclamo dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni: |
• Amministrazione Contraente e nominativo del RUP e/o del DEC del Contratto attuativo; |
• riferimento dell’Ordine di acquisto interessato all’inadempimento; |
• ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto all’inadempimento contrattuale. |
Il Reclamo determina l’eventuale avvio di due procedimenti: |
• Un procedimento di applicazione delle penali da parte dell’Amministrazione destinataria del servizio • Un procedimento di gestione delle Segnalazioni di inadempimento ed eventuali applicazioni di penali da parte dell’Agenzia. I due procedimenti si svolgeranno secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione. |
ARTICOLO 19 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI |
1. Per il servizio di tesoreria/cassa: Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio Per il servizio di trasporti di valori: si rinvia all’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale, ed in particolare: a) In caso di mancato ritiro dei contenitori per ogni giorno di ritardo rispetto al concordato ritiro, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di applicare una penale fino a 100,00 euro b) In caso di ripetuto versamento ritardato (oltre 3 volte) rispetto a quanto previsto nell’art 5, punto 10, del Capitolato l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 50,00 euro per giorno di ritardo 2. Ogni violazione delle modalità pattuite di svolgimento del servizio che darà luogo all’applicazione della penale, verrà contestato al Tesoriere via posta elettronica certificata (PEC). Il Tesoriere dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 giorni di calendario successivi alla data di notifica di cui sopra. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio dell’Amministrazione contraente, non vengano ritenute valide, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, la stessa Amministrazione contraente potrà procederà all’applicazione della suddetta penale. 3. Le Amministrazione contraenti, per incassare le penali, si rivalgono sull’importo delle fatture presentate. La richiesta e il pagamento delle penali per il ritardo, di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Tesoriere dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. |
4. La risoluzione del contratto attuativo per inadempimento è disciplinata dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 1453 e segg. del codice civile. |
5. In tal caso il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento. 6. È fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni da parte del Tesoriere. |
ARTICOLO 20 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA |
1. Entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di applicazione di penali da parte dell’Amministrazione contraente, la stessa invia una segnalazione di inadempimento all’Agenzia, elencando: |
a) l’evento contestato e le relative circostanze; |
b) la data e modalità dell’eventuale intervenuta soluzione dell’addebito contestato; c) l’importo della/delle penale/i erogate. |
2. A seguito della ricezione delle segnalazioni di inadempimento, l’Agenzia si riserva di applicare al Tesoriere le penali di sua competenza applicando il seguente schema. |
In caso di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono, in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno: |
a) qualora il numero totale di segnalazioni pervenute in tre mesi solari da parte delle Amministrazioni contraenti sia inferiore a 3, non è prevista l’applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo; |
b) qualora il numero di segnalazioni di inadempimento pervenute in tre mesi solari da parte delle Amministrazioni contraenti/Unità Ordinanti sia superiore a 3, si applica una penale pari alla somma delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti e l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione Quadro. |
c) penali specifiche applicate dall’Agenzia in riferimento alla presente Convenzione: -in riferimento all’art.9, “Obbligazioni in relazione al personale impiegato” ed in particolare, in caso di comunicazione all’Agenzia da parte del DEC dell’intervenuta risoluzione di un Contratto attuativo a causa di |
gravi inadempimenti del Tesoriere in relazione a tale articolo, l’Agenzia applica una penale pari ad Euro 1000, salva la facoltá di risoluzione della Convenzione quadro;
-in caso di violazione dell’art. 10 “Obblighi in relazione alle modifiche soggettive”, se dalla mancata o tardiva comunicazione all’Agenzia delle modifiche intervenute deriva un ritardo nell’esecuzione della Convenzione, l’Agenzia applica una penale dell’importo di € 1.000
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE
1.Gli inadempimenti che possono determinare la risoluzione della Convenzione, vengono contestati al Tesoriere esclusivamente dall’Agenzia. Per tale finalità, le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente all’Agenzia gli inadempimenti accertati secondo quanto previsto negli articoli precedenti
2.Gli inadempimenti che possono determinare la risoluzione dei singoli Contratti attuativi vengono contestati al Tesoriere dalle Amministrazioni Contraenti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza all’Agenzia.
0.Xx caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, la Convenzione stessa e i singoli Contratti attuativi potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli dagli artt. 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell’art. 1454 C.C., permanga, decorso il termine di 15 giorni, l’inadempimento del Tesoriere a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC dall’Agenzia o dalle singole Amministrazioni contraenti. L’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.
4. L’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione da inviarsi al Tesoriere tramite PEC, la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’art. 108 comma 2, D.Lgs 50/2016;
b) nei casi cui all’art. 108 comma 1 lett. a) b) c) e d) D.Lgs 50/2016;
c) qualora l’esecutore, a seguito di modifiche soggettive tanto dell’operatore economico, quanto delle persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art 80 del Codice, non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura d’appalto;
d) in caso di cessione della Convenzione e degli ordine di acquisto da parte del Tesoriere;
e) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore – pretese di terzi) della presente Convenzione;
f) qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Tesoriere rispetto alle previsioni del contratto;
g) relativamente alla Convenzione: qualora l’Agenzia accerti una applicazione di penali da parte delle Amministrazioni contraenti, pari al 10% dell’importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs 50/2016;
h) ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora il Tesoriere non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
i) qualora il Tesoriere violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in materia di previdenza obbligatoria;
j) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, il Tesoriere affidi l’esecuzione della prestazione contrattuale o parte di essa in subappalto a soggetti terzi;
k) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;
l) in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia, in corso di esecuzione della Convenzione, della fideiussione di cui alla presente Convenzione;
0.Xx risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Tesoriere si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
0.Xx tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i attuativi, l’Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i ordine/i di acquisto risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Tesoriere con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione Contraente e/o dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l’art. 108 D.Lgs 50/2016.
ARTICOLO 22 – RECESSO
1. Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l’art. 109 D.Lgs 50/2016. In particolare, l’Agenzia recederà dalla Convenzione ai sensi degli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei casi ivi previsti, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 delle Premesse alla presente Convenzione.
1. Le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, inoltre, nei casi di:
- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Tesoriere, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordine di acquisto e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per giusta causa si intende:
a) mutamenti di carattere organizzativo riguardanti le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia, che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio;
b) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.
0.Xx qualunque ipotesi il Tesoriere si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti conformemente alle condizioni della presente convenzione.
Dalla data di efficacia del recesso, il Tesoriere deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti.
3.Qualora l’Agenzia receda dalla convenzione ai sensi del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordini di acquisto da parte delle Amministrazioni contraenti le quali potranno a loro volta recedere dai singoli ordini di acquisto già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti e indennizzi.
0.Xx tali casi, secondo quanto previsto dall’art. 109 D.Lgs 50/2016, il Tesoriere ha diritto al pagamento da parte delle Amministrazioni contraenti dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella convenzione, al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. Il calcolo del decimo dell’importo dei servizi non eseguiti si effettua ai sensi dell’art. 109 comma 2 D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 23 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 110 D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito, con modificazioni, nella L. 55/2019, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di risoluzione della Convenzione ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dalla Convenzione ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter D.Lgs. 159/2011 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l’affidamento dell’esecuzione o il completamento dei servizi oggetto della Convenzione. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Si applica l’art. 110 D.Lgs 50/2016. |
ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI |
1. È fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o il singolo ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa. |
2. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia/ l’Amministrazione contraente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di risolvere di diritto il Contratto. |
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Tesoriere nei confronti della Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del ordine di acquisto, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Tesoriere cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e s.m.i. |
4. Il Tesoriere in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara (CIG) ai cessionari, anche nell’atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tentuo ad utilizzare i conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell’appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. |
ARTICOLO 25 - SUBAPPALTO |
[da inserire se il Tesoriere non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Tesoriere subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. Il Tesoriere è comunque obbligato, se del caso: -a depositare presso l’Agenzia prima della stipula della presente Convenzione eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d’appalto di cui alla lett. c-bis dell’art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016; - a depositare presso l’Agenzia prima della stipula della presente Convenzione eventuali subcontratti che non sono subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 periodo 4 D.Lgs. 50/2016. |
In alternativa [da inserire se il Tesoriere ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto- qualora il Tesoriere si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi ] 1. Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il subappaltatore dovrà possedere, oltre ai requisiti di ordine generale, anche tutti i requisiti richiesti all’aggiudicatario stesso in proporzione alla percentuale di esecuzione subappaltata. |
2. Il Tesoriere è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. |
3. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Convenzione e dai singoli Contratti attuativi, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. |
0.Xx Tesoriere si impegna a depositare presso l’Agenzia, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché, se del caso,certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a quest’ultimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; a) la dichiarazione del Tesoriere relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. |
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Agenzia procederà a richiedere al Tesoriere l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Agenzia inoltre non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara. |
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto. |
0.Xx subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Tesoriere, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione contraente e/o l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. |
8. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Le Amministrazione contraenti provvedono alla verifica dell’effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Tesoriere è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. |
9. Il Tesoriere è responsabile in solido, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il Tesoriere e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Agenzia, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, le Amministrazioni contarenti acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. |
10. Il Tesoriere è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 e 49 comma 3 bis L.P. 16/2015 in caso di Contratti attuativi sotto soglia UE. |
11. Ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’Agenzia dell’autorizzazione al subappalto, il Tesoriere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice. In tal caso è onere del Tesoriere svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa, come sopra indicato, la risoluzione. il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il Tesoriere si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. |
12. Su richiesta del subappaltatore o del subaffidatario, le Amministrazioni contraenti corrispondono direttamente a questi ultimi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 49 comma 3 L.P.16/2015. A tale scopo, il Tesoriere comunica alle Amministrazioni contraenti, in occasione di ogni pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando le quantità eseguite, il relativo prezzo applicato, le ritenute di garanzia effettuate nonché l’importo complessivo dovuto al subappaltatore. |
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. |
14. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia si riserva di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno. 15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. |
16. Inoltre per lo svolgimento del servizio di tesoreria si rinvia al art. 54 co. 1 bis della L. 69/2013 |
ARTICOLO 26 - VERIFICHE |
L’Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. Il Tesoriere si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza, come indicato nel capitolato tecnico. |
ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA 1. Il Tesoriere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Tesoriere è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti. 4. Il Tesoriere può citare i contenuti essenziali dello Schema di Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Tesoriere medesimo a gare e appalti. 5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 27, il Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). ARTICOLO 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti e il Tesoriere. derivanti dall’esecuzione della Convenzione o dei Contratti attuativi, saranno deferite al Foro di Bolzano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016. ARTICOLO 29 - PRIVACY 0.Xx Tesoriere dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), allegata al presente contratto |
ARTICOLO 30-DISPOSIZIONI FINALI |
0.Xx presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporterà l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 2.Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Acquisto o loro allegati (o di parte di essi) da parte dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 3.Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. |
4.Le parti si danno atto che la Convenzione verrà stipulata in forma elettronica ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015, apponendo la firma digitale dei legali rappresentanti sul relativo documento informatico, e che l’imposta di bollo pari ad Euro è stata assolta con la seguente modalità in data 5. Le parti si danno inoltre atto: - che vengono allegati materialmente al presente contratto: 1) (Se del caso )copia F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo, effettuato dall’Aggiudicatario in data 2) Offerta economica (Allegato C1); 3) Capitolato tecnico prestazionale e le relative appendici; 4) Allegato 3 - Specifiche tecniche e le relative appendici; 5) “Tabella A – Amministrazioni” -che i seguenti allegati fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: 1) Originale digitale della cauzione definitiva, emessa in forma di polizza fideiussoria n. da in data avente importo pari ad Euro ; 2) Disciplinare di gara; 3) Rettifiche e chiarimenti pubblicati in fase di gara; |
4)Decreto di aggiudicazione n. del
5) Comunicazione di aggiudicazione Prot. n. del
6) Decreto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione Prot. n. del
7) (Se del caso) Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
8) (Se del caso) Atto costitutivo RTI ;
9) Patto di Integrità dell’Agenzia.
Bolzano, lì Per l’Agenzia
(firmato digitalmente) Per il Tesoriere (firmato digitalmente)
Il sottoscritto in qualità di della società
dichiara
di avere particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.:
- di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare, dichiara di approvare specificamente, con l’apposizione della seconda firma digitale sul presente contratto, le clausole e condizioni di seguito elencate:
ARTICOLO 4 – AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
- MODIFICHE DEL CONTRATTO ARTICOLO 5 – DURATA
ARTICOLO 6 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL TESORIERE
ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL TESORIERE
ARTICOLO 11 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO E COSTI DA INTERFERENZA
ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL SERVIZIO ARTICOLO 17 – DANNI E RESPONSABILTÀ CIVILE
ARTICOLO 18 – GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI DEL SERVIZIO
ARTICOLO 19 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
ARTICOLO 20 – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE ARTICOLO 22 – RECESSO ARTICOLO 27 – RISERVATEZZA
ARTICOLO 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Bolzano, lì
Per il Tesoriere (firmato digitalmente)