SUBAPPALTO E CESSIONE. 1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
2. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P. 2/2106.
3. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS
5. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
SUBAPPALTO E CESSIONE. E’ vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio. E’ altresì vietata la cessione del servizio assicurativo.
SUBAPPALTO E CESSIONE. L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara. L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
SUBAPPALTO E CESSIONE. L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa del servizio previa autorizzazione dell'Università. L’appaltatore è altresì obbligato a trasmettere il contratto di subappalto al Direttore dell’esecuzione del contratto. L' appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle clausole contrattuali poste a base della presente gara. In caso d’inottemperanza, l'Università si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni. L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, comma 3 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
SUBAPPALTO E CESSIONE. La Ditta si obbliga ad impegnarsi direttamente nella gestione del servizio e a non subappaltare ad altri soggetti il servizio medesimo (art. 31 Bando di gara). La Ditta avrà cura che l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto del Regolamento di Istituto e delle finalità educative e disciplinari della scuola. Sarà dovere della Ditta svolgere la propria attività in condizioni di massimo ordine, igiene e pulizia.
SUBAPPALTO E CESSIONE. Sono vietati il subappalto ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, della gestione di quanto previsto nel Patto.
SUBAPPALTO E CESSIONE. L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese del Committente, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa del servizio previa autorizzazione del Committente. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’appaltatore è altresì obbligato a trasmettere il contratto di subappalto al Responsabile della corretta esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile, nei confronti del Committente, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.
SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del DLgs 163/2006, solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del DLgs 163/2006. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è disciplinato come previsto dall’art.105 del D.Lgs n. 50/2016 ed è ammesso previa autorizzazione dell’Amministrazione concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalla predetta disposizione normativa. E’ ammesso il subappalto solo per le seguenti parti individuate come prestazioni secondarie: trasporto dei pasti, scodellamento, lavaggio stoviglie, preparazione e ripristino ambienti. L’eventuale richiesta di subappalto dovrà essere prodotta in sede di partecipazione alla gara. Si avverte che, qualora non venga presentata la richiesta di cui sopra, l’impresa appaltatrice non potrà ottenere dall’Appaltante l’autorizzazione al subappalto e, pertanto, dovrà svolgere il servizio con la propria organizzazione di mezzi e di personale. La cessione e/o il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Comune ad effettuare l’esecuzione in danno, con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. I corrispettivi del servizio, eseguito in subappalto, saranno pagati al soggetto aggiudicatario della gara. La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ogni e qualsiasi responsabilità, anche per la parte eseguita in subappalto, permane in capo alla ditta aggiudicataria.
SUBAPPALTO E CESSIONE. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del Concessionario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università. Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i..