SUBAPPALTO E CESSIONE Clausole campione

SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
SUBAPPALTO E CESSIONE. E’ vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio. E’ altresì vietata la cessione del servizio assicurativo.
SUBAPPALTO E CESSIONE. L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Si precisa che non può essere subappaltato più del 30 % IVA esclusa dell a f o r n i t u r a previa autorizzazione dell'Università. L’appaltatore è altresì obbligato a trasmettere il contratto di subappalto al Direttore dell’esecuzione del contratto. L' appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle clausole contrattuali poste a base della presente gara. In caso d’inottemperanza, l'Università si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni. L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltare, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, comma 3 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
SUBAPPALTO E CESSIONE. L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara. L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
SUBAPPALTO E CESSIONE. La Ditta si obbliga ad impegnarsi direttamente nella gestione del servizio e a non subappaltare ad altri soggetti il servizio medesimo (art. 31 Bando di gara). La Ditta avrà cura che l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto del Regolamento di Istituto e delle finalità educative e disciplinari della scuola. Sarà dovere della Ditta svolgere la propria attività in condizioni di massimo ordine, igiene e pulizia.
SUBAPPALTO E CESSIONE. Sono vietati il subappalto ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, della gestione di quanto previsto nel Patto.
SUBAPPALTO E CESSIONE. 1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
SUBAPPALTO E CESSIONE. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.118 del D.Lgs. 163/2006, solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriverà, senza autorizzazione scritta dell’APSS. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
SUBAPPALTO E CESSIONE. E’ vietato all’appaltatore cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, pena la immediata risoluzione del contratto, del risarcimento del danno e delle eventuali spese causate al Comune.
SUBAPPALTO E CESSIONE. E’ fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto. Non viene considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per il trasporto, il montaggio e la manutenzione e per gli adempimenti del D. Lgs. n. 81/2008. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.