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Flessibilità dell’orario di lavoro Clausole campione

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 39 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
Flessibilità dell’orario di lavoroBanca ore
Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa e nell’intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali. 2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. 3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale. 4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. 5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
Flessibilità dell’orario di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dell’orario. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 14. Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l’azienda ed i lavoratori. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in materia flessibile.
Flessibilità dell’orario di lavoro. A livello aziendale previo accordo con le RSA/RSU e/o XX.XX. territoriali è possibile (al fine di assicurare il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio) l’adozione di turni, nastri orari con distribuzione dell’orario disomogenea per un periodo di massimo 16 settimane per ogni anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre); in tali casi non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro.
Flessibilità dell’orario di lavoro. (art 27 CCNL 2018) 1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali trasporto scolastico, insegnanti scuole comunali, servizi in turno, ecc.). 2. Si applica ai dipendenti che, dichiarano di trovarsi in particolari situazioni personali, sociali o familiari. L’Ente individua una casistica (eventuale) … non esaustiva … delle situazioni che possono dare luogo alla concessione dell’orario flessibile. 3. Rimane salva la facoltà dell’Ente di generalizzare l’orario flessibile, fatti salvi i servizi di cui al comma 1. 4. La flessibilità prevede un’entrata anticipata o posticipata di …….. minuti rispetto a quella ordinaria con corrispondente uscita. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell’orario flessibile, in fasce orarie centrali, antimeridiane e ove sussistano pomeridiane, che assicurino la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura (ovvero nella fascia che va dalle ore ......... alle ore. da valutare da parte delle singole amministrazioni). 5. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro.
Flessibilità dell’orario di lavoro. (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995)
Flessibilità dell’orario di lavoro. In relazione alle specifiche previste dall’art. 4 delle norme operai ed impiegati.
Flessibilità dell’orario di lavoro. (art. 7, comma 4, let. p), del CCNL 21.5.2018) 1. In applicazione dell’art. 7, comma 4, lettera p), del CCNL 21.05.2018 al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. 2. Tale istituto non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti. 3. Le parti concordano i seguenti criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:  definizione di una fascia di flessibilità, che preveda la possibilità di posticipare l’orario di entrata mattutino.  detto istituto deve essere fruito tenendo conto dell’inizio dell’attività lavorativa nei confronti dell’utenza e della necessità di essere operativi sin dall’inizio della medesima.