CAUZIONI E ASSICURAZIONI Clausole campione

CAUZIONI E ASSICURAZIONI. A garanzia della corretta esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare idonea cauzione definitiva nella misura di legge, da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Inoltre a garanzia della Provincia di Brindisi per danni relativi a persone o cose, l’impresa aggiudicataria dovrà dunque possedere, per tutta la durata del contratto, un’adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio, copia della quale dovrà essere consegnata al Dirigente del Servizio prima, od al più tardi contestualmente, all’inizio del servizio. La polizza in oggetto dovrà prevedere i seguenti massimali: RCT massimale di € 2.000.000,00 La Provincia di Brindisi trasmetterà all’impresa aggiudicataria le richieste, pervenute anche da terzi, di risarcimento dei danni eventualmente subiti, connessi e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell’appalto. L’impresa aggiudicataria provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare la Provincia di Brindisi da ogni responsabilità in caso di danni a terzi. Le eventuali spese anche giudiziali, che la Provincia di Brindisi dovesse sostenere per i danni provocati dall’impresa aggiudicataria, sono integralmente a carico di quest’ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Ente. Qualora l’impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Provincia di Brindisi resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o al risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’aggiudicatario responsabile del danno stesso.
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. Ai sensi dell’art. 183, comma 13, del Codice, le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Per la presente procedura, stante il valore dell'investimento previsto dal Q.E. dello studio tecnico economico di fattibilità a base di gara, la cauzione è pari a € 35.879,44. La documentazione relativa a tale cauzione deve essere inserita nella busta amministrativa (cfr. paragrafo 15.2.2). a) al momento della stipula della Convenzione di Concessione di Servizi, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dell’Investimento previsto per la convenzione come risultante dall’offerta tecnica ed economica, a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 103 del Codice. La predetta garanzia avrà validità dall’inizio dei lavori e dovrà rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; b) almeno 30 giorni prima del collaudo, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della garanzia di cui alla precedente lettera a), a pena di risoluzione della convenzione, una garanzia fideiussoria, pari all’importo relativo al Canone per gli interventi che generano risparmio energetico (C2) come risultante dall’offerta economica, secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 103 del Codice, in quanto compatibili a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla gestione. La predetta garanzia avrà validità a partire dal collaudo fino ai sei mesi successivi alla fine della Convenzione. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; c) al momento della stipula della convenzione, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall’avvio dei lavori, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere; d) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’ente contraente a causa del danneggiamento o della distruzione to...
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. Art. 17 – fatturazioni e pagamenti
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. 11.1 L’appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, cauzione definitiva di euro -----------------
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, la Società appaltatrice dovrà al momento della firma del contratto presentare una fideiussione pari ad un decimo dell’importo di contratto, sulla quale non matureranno interessi. L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa RCT con primaria compagnia assicuratrice dell'importo di €. 2.000.000,00. Resta inteso che la polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia ed essendo il Comune di Villaperuccio esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. La cauzione provvisoria da presentare in sede di gara è fissata nel 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto.
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. L’Ente Aggiudicatore nella lettera di xxxxxx a presentare offerta chiederà la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Non richiederà invece la c.d. cauzione provvisoria. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nelle forme e nei termini indicati nella lettera di invito a presentare offerta.
CAUZIONI E ASSICURAZIONI. Vedesi apposito paragrafo 18 del Disciplinare di gara

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  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

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