Capitolato di Polizza Perdite Pecuniarie (rischio pioggia)
Capitolato di Polizza Perdite Pecuniarie (rischio pioggia)
La presente polizza è stipulata tra
FONDAZIONE ARENA DI VERONA |
Xxx Xxxx 0/x |
00000 XXXXXX |
C.F. 00231130238 P.IVA 00231130238 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 20.06.2019 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2019 |
Verspieren Milano | Tel. : +39.02.00.66.87.1 | Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx |
Xxx X. Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx | Fax : x00.00.00.00.00.00 | Mail PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Verspieren Italia Srl – Società Unipersonale - Cap. Soc. € 350.000 I.V. - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Verspieren S.a.
R.E.A. MI n. 1964504 – C.F./P.I. IT 05637230961 - Iscrizione registro RUI Sez. B000323054
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Variazione del rischio
Art.4 Buona fede
Art.5 Durata del contratto
Art.6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.7 Elementi per il calcolo del premio
Art.8 Conguaglio del premio
Art.9 Efficacia temporale della garanzia
Art.10 Recesso a seguito di sinistro
Art.11 Modifiche dell’assicurazione
Art.12 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.13 Oneri fiscali
Art.14 Foro competente
Art.15 Interpretazione del contratto
Art.16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.17 Coassicurazione e delega
Art.18 Art.19
Clausola Broker
Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.20 Rinvio alle norme di legge
Art.21 Rinuncia alla rivalsa
Art.22 Posta certificata
Art.23 Art.24
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 Clausole vessatorie
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE
Art.1 Rischi Assicurati
Art.2 Oggetto dell’assicurazione
Art.3 Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni Art.4 Ispezione delle cose assicurate
Art.5 Estensione territoriale
Art.6 Partecipazione agli utili
SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti e/o Esperti del settore Art.4 Mandato dei Periti
Art.5 Pagamento dell’indennizzo
Art.6 Limite massimo dell’indennizzo
Art.7 Rinuncia al diritto di rivalsa
Art.8 Anticipi sulla liquidazione del sinistro
SEZIONE 5 PARTITE, SOMME ASSICURATE, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Tabella A Partite e somme assicurate
Calcolo del premio
Tabella B Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Disposizione finale Dichiarazione
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | Verspieren Italia Xxx quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo/Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale/Somma assicurata: | l’importo convenuto nella presente polizza che, salvo eventuali sottolimiti per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Avverse condizioni atmosferiche: | pioggia, grandine, neve, nevischio, vento, trombe d’aria, uragani, tempeste, restando concordemente esclusi altri eventi naturali quali terremoto, frane o alluvioni. |
Inizio dello spettacolo: | l’esecuzione della prima nota da parte dell’Orchestra. |
Meteo di riferimento: | Centro Meteorologico Regionale di Teolo-Regione Veneto. |
Rappresentazione cancellata: | La rappresentazione appartenente alla Stagione Lirica dell’Arena che non ha potuto avere inizio per le avverse condizioni atmosferiche. |
Ubicazione del rischio: | ovunque si svolgano le attività del Contraente/Assicurato. |
Art. 2 Attività
Quella svolta dalla Fondazione Arena di Verona per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che intervenissero saranno automaticamente recepite.
Sono comprese anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolta.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Variazione del rischio
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a
titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione controllante che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 4 – Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi escluso il caso di dolo).
Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 5 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art.3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art. 7 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene calcolato sulla base dei premi lordi unitari, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, espressamente indicati nell’Offerta Economica.
Resta convenuto che per l’attivazione della polizza, il Contraente sarà tenuto al versamento di un premio forfettario pari a Euro 100,00.=
Art. 8 – Conguaglio del premio
A fine periodo assicurativo, la Società provvederà ad emettere appendice con calcolo del premio complessivo a conguaglio che avverrà secondo quanto stabilito al precedente Art. 7.
Le differenze risultanti devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di integrazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissare, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 9 – Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 10 - Recesso a seguito di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Art. 11 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 13 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 15 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, a scadenza contrattuale, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva. Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg dalla scadenza contrattuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 17 - Coassicurazione e delega (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato l’assistenza nella gestione del presente contratto a VERSPIEREN ITALIA Srl, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla VERSPIEREN ITALIA Srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.
Art. 18 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto VERSPIEREN ITALIA Srl, con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxx, 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il nr B000323054, che agisce in quanto Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società VERSPIEREN ITALIA Srl, e in particolare:
• il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico
rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
• qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il
rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
• ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono
necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
• la Società provvederà all’emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30
giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
• s’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto iI pagamento
effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
• i premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
• il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
• la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5,00% (cinque percento) sul premio imponibile.
Art. 19 – Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 – Rinuncia alla rivalsa
La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti nei confronti di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d’affari con l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato non eserciti esso stesso l’azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
Art. 22 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art. 23 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. .
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 24 Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale. L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 1 Rischi Assicurati
La presente polizza copre il danno derivante dal rimborso dei biglietti in caso di cancellazione della Rappresentazione assicurata a seguito di avverse condizioni atmosferiche tali da impedire il normale inizio della manifestazione.
Le Rappresentazioni assicurate sono quelle appartenenti alle Stagioni Liriche che si terranno durante la vigenza della polizza.
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione
A fronte del pagamento del premio dovuto alla Società ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 Sezione 2, la Società risarcirà l'Assicurato delle perdite pecuniarie dallo stesso sopportate per l'ammontare dei biglietti rimborsati agli Spettatori in caso di Rappresentazione Cancellata a seguito di avverse condizioni atmosferiche durante il periodo di copertura convenuto.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto è cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C..
In caso di annullamento dello spettacolo, la Società provvederà al risarcimento dell'ammontare globale dei biglietti rimborsati dall'assicurato, al netto di I.V.A. 10% e al netto della franchigia o dello scoperto previsti dalla Tabella B.
L'Assicurato userà la dovuta diligenza per fare tutto ciò che ragionevolmente è possibile per evitare o contenere i danni indennizzabili.
La Cancellazione della Rappresentazione per avverse condizioni atmosferiche sarà deciso, ad insindacabile giudizio, dall'Assicurato il quale farà tutto quanto tecnicamente e/o organizzativamente possibile per evitare il realizzarsi dell'evento dannoso.
E' comunque responsabilità ed obbligo dell'Assicurato:
• garantire che siano fatti tutti i preparativi per l'inizio dello spettacolo, come originariamente programmato, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche sempre che ciò sia ragionevolmente possibile;
• non annullare mai lo spettacolo, in caso di maltempo, prima dell’orario di inizio previsto;
• qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, posticipare fino a 150 minuti l’orario di inizio della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo.
• In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto.
Art. 3 Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni
La presente polizza non copre sinistri causati o in ogni modo connessi a:
a. rischi diversi da quelli descritti nelle definizioni di polizza;
b. cambiamenti alle normali condizioni atmosferiche connessi a reazioni nucleari controllate o incontrollate, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
c. ogni e qualsiasi disputa di natura contrattuale;
d. mancata partecipazione di singole persone siano essi artisti, organizzatori, orchestre, od ospiti;
e. variazione del calendario degli eventi senza preventiva notifica ed approvazione della Società;
f. spese e costi diversi da quelli specificati ed accettati nella presente polizza;
g. qualsiasi riduzione di partecipazione da parte del pubblico per ragioni diverse da quelle assicurate con la presente polizza;
h. dolo dell'Assicurato e dei suoi amministratori; la colpa grave degli stessi non preclude l'indennizzabilità del sinistro.
Art. 4 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 5 Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ovunque il Contraente/Assicurato svolga la propria attività.
Art. 6 Partecipazione agli utili
Al termine del periodo contrattuale di polizza verrà fatto un bilancio portando:
1) all’attivo: il 70% dei premi imponibili pagati
2) al passivo: a) l’ammontare dei sinistri liquidati nell’esercizio
b) l’ammontare dei sinistri a riserva nell’esercizio
c) eventuali perdite tecniche relative al precedente esercizio
In caso di saldo attivo, la Società riconoscerà alla Contraente il 5% di detto saldo quale partecipazione agli utili.
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2. darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore, con supporto documentale a cui va allegato un bollettino meteorologico emesso dal Centro Meteorologico della Regione Veneto di Teolo, o rilasciato da un ufficio Meteorologico indipendente rappresentato e riconosciuto.
L'Assicurato provvederà, ai fini della determinazione del danno ad esibire i documenti ufficiali tenuti nei propri registri (o sui registri della Società Italiana Autori ed Editori - S.l.A.E.) ed a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti che siano ragionevolmente ritenuti necessari per l'accertamento del danno.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Xxxxxx e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.
Art. 4 - Mandato dei Periti
I Periti e/o esperto del settore devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1 (Obblighi in caso di sinistro);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 5 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo, al netto di I.V.A. del 10%, entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 3 Sez. 3 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).
Art. 6 - Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 7 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite.
L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
La Società Il Contraente
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SEZIONE 5 – PARTITE, SOMME ASSICURATE, LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Tabella A
Partite e somme assicurate
Tipologia Rappresentazione | Nr. rappresentazioni | Somma assicurata per ciascun evento (al netto di I.V.A. 10%) | |
a | ✓ Inaugurazione del 21/06; ✓ Prima “Aida” del 22/06; ✓ Serata del 29/06 “Il Trovatore” (ed. Xxxxxxxxxx) Netrebko. | 03 | € 750.000,00 |
b | ✓ “Xxxxxxx Xxxxx and Friends” 16/07 e 17/07. | 02 | € 670.000,00 |
c | ✓ “Carmina Burana” 11/08. | 01 | € 400.000,00 |
d | ✓ “Domingo Opera Night” 04/08. | 01 | € 850.000,00 |
e | ✓ Serata del 04/07 “Il Trovatore” (ed. Xxxxxxxxxx) Netrebko; ✓ Serata del 07/07 “Il Trovatore” (ed. Zeffirelli) Netrebko; ✓ Serate del Programma 2019 del venerdì e del sabato. | 23 | € 650.000,00 |
f | ✓ Serate del Programma 2019 del martedì, mercoledì, giovedì e domenica. | 21 | € 500.000,00 |
Calcolo del premio
Tipologia Rappresentazione | Numero Rappresentazioni Stagione 2019 | Premio lordo unitario per Rappresentazione in Euro | Premio complessivo per Tipologia Rappresentazione in Euro | |
a | ✓ Inaugurazione del 21/06; ✓ Prima “Aida” del 22/06; ✓ Serata del 29/06 “Il Trovatore” (ed. Xxxxxxxxxx) Netrebko. | 03 | Vedasi Offerta economica | Vedasi Offerta economica |
b | ✓ “Xxxxxxx Xxxxx and Friends” 16/07 e 17/07. | 02 | Vedasi Offerta economica | Vedasi Offerta economica |
c | ✓ “Carmina Burana” 11/08. | 01 | Vedasi Offerta economica | Vedasi Offerta economica |
d | ✓ “Domingo Opera Night” 04/08 | 01 | Vedasi Offerta economica | Vedasi Offerta economica |
e | ✓ Serata del 04/07 “Il Trovatore” (ed. Xxxxxxxxxx) Netrebko; ✓ Serata del 07/07 “Il Trovatore” (ed. Zeffirelli) Netrebko; ✓ Serate del Programma 2019 del venerdì e del sabato. | 23 | Vedasi Offerta economica | Vedasi Offerta economica |
f | ✓ Serate del Programma 2019 del martedì, mercoledì, giovedì e domenica. | 21 | Vedasi Offerta economica | Vedasi Offerta economica |
Totale | Vedasi Offerta economica |
Tabella B
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Garanzia | Limiti di indennizzo/risarcimento | Franchigia | Scoperto |
Stop Loss (massimo risarcimento per periodo assicurativo) | € 2.500.000,00 | --------- | --------- |
Franchigia aggregata annua | --------- | € 700.000,00 | --------- |
Anticipo indennizzi (Art. 7 Sez. 4) | Max. 50% dell’indennizzo per sinistri di importo minimo €. 200.000,00. | ---------- | ---------- |
La Società Il Contraente
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 2 Sez. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori; Art. 5 Sez. 2 Durata del contratto;
Art. 6 Sez. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 14 Sez. 2 Foro competente;
Art. 18 Sez. 2 Clausola Broker;
Art. 23 Sez. 2 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010.
Data / /
La Società Il Contraente
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