COMUNE DI SINISCOLA
Allegato alla determinazione n. 66 del 22/04/2021
Comune di Siniscola
Comune di Orosei
Comune di Posada
Comune di Irgoli Comune di Galtellì
Comune di Lodè
Comune di Onifai
Comune di Loculi
Comune di Torpè
Provincia di Nuoro
P.L.U.S. - Ambito Territoriale Distretto di Siniscola
COMUNE DI SINISCOLA
Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Dlgs.50/2016 tramite Sardegna Cat, per l’affidamento della gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola
DAL 15 SETTEMBRE 2021 al 14 SETTEMBRE 2024
Comuni di Irgoli, Galtellì, Lodè, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Torpè e Siniscola
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RICREATIVO PER I COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA
(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)
CIG: 872640378F
RdO: rfq_ 371691
TITOLO I - PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola basati su interventi educativi, rieducativi e ricreativi, di animazione e di consulenza psicopedagogica destinati a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro famiglie come successivamente dettagliato.
Le prestazioni principali del presente appalto sono rivolte a adulti, minori, genitori e scuola e consistono nel:
- Servizio Educativo Territoriale;
- Assistenza Specialistica rivolto ai ragazzi diversamente abili;
- Centro di Aggregazione Sociale;
- Sportello psicologico.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con proprie attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi pubblico ed essenziale, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 146/1990, e come tale non può essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà sostituirsi all’aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 36 mesi decorrenti dal verbale di inizio del servizio; l’inizio del servizio avverrà presumibilmente il 15 Settembre 2021 e terminerà il 14 settembre 2024.
ART. 3 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all’applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 15 settembre 2021, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 15 settembre 2022 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 14/09/2021 e 14/09/2022).
ART. 4 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO
Le prestazioni previste nel presente contratto dovranno essere svolte nei modi e forme indicate nella parte prestazionale del presente capitolato.
ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’Impresa deve comunicare al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall’art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi
durante l’esecuzione delle prestazioni;
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa deve prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
L’Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L’elenco e le qualifiche di tale personale in servizio sono contenuti negli allegati A. - Anno 2021.
ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione del personale, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature;
c. l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
d. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
e. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
f. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
g. Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell’esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Una volta redatta la contabilità nei termini di seguito indicati, la ditta potrà emettere la fattura; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
• tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
• schede mensili degli operatori;
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori (PEDAGOGISTI COORDINATORI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SOCIALI, OPERATORE ESPERTO IN ATTIVITÀ LABORATORIALI, ANIMATORI CON TITOLO , OPERATORI CON FUNZIONI DI LUDOTECARI,ANIMATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA, AMMINISTRATIVI, OPERATORI OSS,
AUSILIARI,XXXXXXX, AUTISTI e come meglio specificato all’art. 31 del presente capitolato) della Ditta Aggiudicataria.
I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa dopo l’emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate
bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
La procedura di liquidazione sarà la seguente:
1. La Ditta provvederà ad inviare mensilmente ad ogni singolo comune del Distretto il prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate presso il singolo comune interessato;
2. Ogni comune, fatte le dovute verifiche, emetterà il C.d.P.; la stazione appaltante provvederà a emettere il C..d.P. per i Comuni di Loculi, Siniscola e Torpè;
3. La Ditta, ricevuto il C.d.P. provvederà all’emissione al singolo comune della fattura intestata allo stesso;
4. Il singolo comune provvederà in seguito alla liquidazione.
La Stazione Appaltante provvederà alle liquidazioni degli importi relativi ai Comuni di Loculi, Siniscola e Torpè.
Mentre, i Comuni di Galtellì, Orosei, Lodè, Posada, Onifai e Irgoli provvederanno a liquidare gli importi complessivi direttamente alla ditta, così come indicati nelle schede allegate al presente Capitolato.
ART. 8 - PAGAMENTI A SALDO
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità
secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno
calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.
ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 c. 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
ART. 12 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà
gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto
nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 13 – SUBAPPALTO
È ammesso il SUBAPPALTO, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato DGUE, parte II, lett. D con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi (d’ora in avanti anche semplicemente “codice”), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la
sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 0, x. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.
La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 3.000.000,00 (tre milioni di euro).
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
ART. 19 – GESTIONE DEI SINISTRI
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 20 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell’art. 102, c. 3 del D.Lvo n. 50/16 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 21 - RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 22 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
⮚ penale pecuniaria forfettaria € 2.657,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all’art. 5;
- mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all’art. 5;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
- mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale di cui all’art. 38;
- utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
- mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell’offerta
tecnico- organizzativa in sede di gara;
- violazione della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679;
⮚ penale pecuniaria forfettaria € 10.628,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui all’art. 38 del presente capitolato;
- mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
- mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e
all’orario programmato;
- violazioni sulle disposizioni relative all’affiancamento degli operatori e ai termini stabiliti dall’art. 38 del presente capitolato.
Ai sensi dell’art. 000xxx xxx X.Xxx n. 50/16 e smi le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 23 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni
subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento,
stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire
l’adeguata esecuzione dei servizi;
f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 24 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di
carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun
compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal
Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di
sicurezza adottate
ART. 27 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità digitale n forma pubblica amministrativa
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr
30/12/1982, n. 955.
Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ART. 28 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
ART. 29 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 30 – MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nel disciplinare di gara.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 31 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del Servizio sono i soggetti residenti nei comuni appartenenti al Distretto di Siniscola, ossia Irgoli, Galtellì, Orosei, Loculi, Posada, Torpè, Lodè, Onifai e Siniscola e specificatamente:
• minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità;
• minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
• nuclei familiari in cui sia presente un disagio psichico grave o una patologia psichiatrica;
• nuclei con grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;
• nuclei familiari che presentano situazioni di devianza e gravi problemi comportamentali degli adulti;
• minori in situazioni di sospetto e/o accertato abuso e maltrattamento;
• nuclei familiari in cui la relazione tra bambino e genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della libertà personale conseguenti a procedimenti penali;
• minori in affidamento etero familiare;
• minori diversamente abili, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado;
• minori di età compresa, orientativamente, tra i cinque ed i diciassette anni, presi singolarmente o a gruppi, suddivisi per fasce d’età, e ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, che intendano partecipare alle attività dei Centri di Aggregazione Sociale dei Comuni aderenti;
• adulti (per il Comune di Orosei).
ART. 32 – FINALITA’ E PRESTAZIONI
I servizi socio-educativi di cui al presente appalto dovranno essere svolti nel perseguimento di specifici obiettivi, finalizzati in particolar modo a:
⮚ Tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti con specifico riferimento al diritto all’identità (artt. 7 ed 8 Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo) e al gioco.
⮚ Promuovere il benessere dei minori inteso come diritto relazionale e quindi garantito dalla qualità delle relazioni della rete sociale.
⮚ Valorizzare la famiglia intesa come comunità educante e come soggetto attivo in termini di risorsa.
⮚ Osservare, ricercare e recuperare tutte le risorse presenti nel nucleo familiare di origine del minore, al fine di prevenire eventuali istituzionalizzazioni e promuovere l’agio.
⮚ Costruire un patto educativo nelle situazioni di conflittualità di genitori conviventi o non, e/o in fase di separazione;
⮚ Creare un luogo neutro e allo stesso tempo protetto per accogliere i minori ed i genitori che devono, per motivi diversi, incontrarsi alla presenza del Servizio Sociale e sostenere gli stessi genitori in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale;
⮚ Accompagnare il genitore nella ridefinizione del proprio ruolo e nel possibile recupero della capacità genitoriale e di accoglimento del figlio;
⮚ Ricercare e facilitare rapporti e legami significativi con le comunità di appartenenza ed in particolare con le agenzie sociali ed educative in essa agenti ed interagenti.
⮚ Favorire l’integrazione sociale, scolastica di minori con difficoltà di relazione.
⮚ Provvedere alla formazione dei genitori. Il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni:
✓ Sostegno del minore nei momenti di difficoltà, attraverso l’acquisizione di strumenti idonei a fronteggiare e risolvere la situazione problematica.
✓ Valorizzazione e potenziamento delle dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, mediante il supporto delle agenzie del territorio e delle risorse della comunità.
✓ Sostegno alle famiglie in difficoltà, attraverso l’acquisizione di strumenti volti al potenziamento e/o recupero delle capacità genitoriali e dell’autonomia.
✓ Costruzione di una rete di legami tra il nucleo familiare e l’ambiente esterno.
✓ Promozione delle capacità progettuali del minore e della famiglia.
✓ Realizzazione di interventi mirati a promuovere e stimolare l'inserimento del minore nel campo della formazione professionale, nelle attività socio-educative, di aggregazione (laboratori, attività culturali, sportive, etc.) portate avanti sia dalle Amministrazioni Comunali che dalle altre agenzie educative presenti nel territorio.
✓ Strutturazione di interventi e percorsi educativi personalizzati.
✓ Progettazione di interventi educativi di prevenzione primaria in collaborazione con A.S.L. e Scuola.
✓ Attuazione di momenti di aggregazione e socializzazione svolti all’interno dei Centri di Aggregazione Sociale dei Comuni richiedenti il Servizio di Animazione Sociale e/o di altre strutture individuate dalle stesse Amministrazioni.
✓ Effettuazione di corsi di sensibilizzazione e informazione per i genitori.
Tutte le prestazioni dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale che disciplina le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
ART. 33 –ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE
I servizi da svolgersi nell’ambito del presente appalto dovranno essere organizzati nel seguente modo:
• IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (di seguito denominato S.E.T.) si avvale di un’équipe composta dall’operatore sociale referente del Comune, da un Coordinatore, da uno Psicologo e, solo per alcuni Comuni, da un’Assistente Sociale esterno all’Ente nonché da Educatori Professionali. Tali figure opereranno con un approccio di tipo sistemico-relazionale, coinvolgendo l’intero nucleo familiare nel progetto personalizzato, programmato per ciascun minore in carico.
Le figure professionali del S.E.T., dopo aver concordato con l’operatore sociale referente, le modalità d’intervento, assumono la titolarità dei casi e procedono, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).
Nella formulazione del P.E.I. il Servizio Educativo si avvale delle informazioni fornite dal Servizio Sociale del Comune, integrate da approfondimenti, conoscenze, verifiche sul caso, nonché dall’osservazione diretta e dalle informazioni assunte presso i servizi coinvolti.
Il P.E.I., predisposto per ogni minore in raccordo con tutte le figure professionali sopraccitate, è finalizzato alla prevenzione, al recupero e sostegno del minore e della sua famiglia.
Il P.E.I., stilato dopo la valutazione del caso da parte dell’intera èquipe, sarà analiticamente dettagliato con specifica delle modalità e dei tempi di svolgimento e di quelli di verifica, nonché dei compiti di ciascun operatore.
I coordinatori collaboreranno e si integreranno al fine di svolgere le funzioni sopra indicate ed attueranno metodologie condivise su tutto il territorio di riferimento. Si relazioneranno, in maniera concordata, con l’Ufficio di Piano, così da fornire informazioni aggiornate su tutto il territorio e necessarie agli adempimenti amministrativi e gestionali. In nessun caso dovranno agire fuori dalla logica dell’intercomunalità del servizio e dalla necessità di mantenere uno scambio comunicativo tempestivo e collaborativo con tutti gli attori coinvolti.
Il Servizio Educativo dovrà essere espletato prevalentemente in orario pomeridiano, da concordare con i Responsabili del Servizio Sociale Comunale o loro delegati, presso le seguenti sedi:
- Comune di Galtellì: domicilio degli utenti e Centro di Aggregazione Sociale “Don X. Xxxxxxxxx”,
sito a Galtellì in Via Xxx Xxxxxxxx;
- Comune di Irgoli: domicilio degli utenti e Centro Giovanile “Sa Lantia”, sito ad Irgoli;
- Comune di Loculi: domicilio degli utenti e Ludoteca Comunale sita a Loculi in Via San Xxxxxx s.n.c.;
- Comune di Lodè: domicilio degli utenti e Ludoteca Comunale “L’Isola Felice” sita a Lodè in X.xx Xxxxxxxxx, x. 0;
- Comune di Onifai: domicilio degli utenti e Centro di Aggregazione Sociale, sito ad Onifai in Via Largo San Giorgio;
- Comune di Orosei: domicilio degli utenti; sede del S.E.T. sita in Via Nazionale n. 60 (II^ piano);
- Comune di Posada: domicilio degli utenti; Biblioteca Comunale, sita a Posada in Xxx Xxxxxxxxx x. 0; Ufficio Servizio Sociale Comunale, sito in Via Garibaldi; Locali Comunali c/o ex stabile Asilo Nido Comunale in Via Defenu, Ludoteca comunale;
- Comune di Siniscola: domicilio degli utenti; Centro di Aggregazione Sociale sito a Siniscola presso Case Ex-Eca, site a Siniscola in Via Roma;
- Comune di Torpè: domicilio degli utenti e Centro di Aggregazione Sociale, sito a Torpè in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, Istituto Comprensivo E. d’Arborea sito a Torpè.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà organizzare il Servizio nel seguente modo:
Servizio Educativo Galtellì: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 6 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 7 ore settimanali;
- N. 3 Educatori Professionali per n. 20 ore settimanali complessive;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 30 ore settimanali.
Servizio Educativo Irgoli: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 2 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 5 ore settimanali;
- N. 5 Educatori Professionali per n. 5,5 ore settimanali ciascuno;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 36 ore settimanali.
Servizio Educativo Loculi: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Educatore/Coordinatore per n. 2 ore mensili;
- N. 1 Psicologo per n. 2 ore mensili;
- N. 1 Educatore Professionale per n. 10 ore settimanali;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 10 ore settimanali.
Servizio Educativo Lodè: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 3 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 3 ore settimanali;
- N. 1 Educatore Professionale per n. 12 ore settimanali;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 18 ore settimanali;
- N. 2 Amministrativi per n. 27 ore settimanali ciascuno;
Servizio Educativo Onifai: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 3 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 5 ore settimanali;
- N. 2 Educatori Professionali per n. 8 ore settimanali ciascuno.
Servizio Educativo Orosei: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 5 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 15 ore settimanali;
- N. 3 Educatori Professionali per n. 13 ore settimanali ciascuno;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 20 ore settimanali;
Servizio Educativo Posada: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 4 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 4 ore settimanali;
- N. 3 Educatori Professionali per n. 12 ore settimanali ciascuno;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 30 ore settimanali;
- N. 1 Amministrativo per n. 10 ore settimanali;
Servizio Educativo Siniscola: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Pedagogista/Coordinatore per n. 36 ore settimanali;
- N. 2 Psicologi per n. 18 ore settimanali ciascuno;
- N. 4 Educatori Professionali per n. 18 ore settimanali ciascuno;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 16 ore settimanali;
- N. 1 Amministrativo per n. 12 ore settimanali;
- N. 1 Ausiliario per n. 15 ore settimanali;
Servizio Educativo Torpè: Il personale adoperato nel S.E.T. dovrà operare nel numero e con la seguente articolazione oraria:
- N. 1 Coordinatore per n. 8 ore settimanali;
- N. 1 Psicologo per n. 3 ore settimanali;
- N. 2 Educatori Professionali per n. 18 ore settimanali ciascuno;
- N. 1 Assistente Sociale per n. 38 ore settimanali;
- N. 1 Amministrativo per n. 10 ore settimanali.
Il Servizio Educativo Territoriale dovrà integrarsi anche con le altre attività previste
all’interno del presente capitolato, ossia:
⮚ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, da realizzarsi presso le Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado di Galtellì, Irgoli, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè, è un servizio destinato ad alunni diversamente abili, segnalati dal Servizio Sociale dei succitati Comuni, in collaborazione con la Scuola e finalizzato al miglioramento dell’autonomia, al rafforzamento delle potenzialità, all’individuazione delle strategie di adattamento degli apprendimenti didattici alle capacità cognitive, all’attivazione di iniziative di integrazione scolastica tra alunni in difficoltà e contesto scolastico.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà organizzare il Servizio nel seguente modo:
Servizio di Assistenza Specialistica Galtellì > Tale servizio dovrà essere espletato presso la Scuola Primaria di Via Nazionale e la Scuola Secondaria di Via X. Xxxxxxx di Galtellì e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 1 Educatore Professionale per n. 12 ore settimanali. È previsto uno sportello di ascolto psicologico in ambito scolastico che prevede la figura di n. 1 psicologo che dovrà garantire n. 3 ore settimanali.
Servizio di Assistenza Specialistica Irgoli > Tale servizio dovrà essere espletato presso la Scuola dell’Infanzia di Via Xxxxxxx Xxxx, la Scuola Primaria di Via Roma e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Verdi site ad Irgoli e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 2 Educatori Professionali per n. 10 ore settimanali ciascuno.
Servizio di Assistenza Specialistica Onifai > Tale servizio dovrà essere espletato presso la Scuola dell’Infanzia sita in Via X. Xxxxx di Onifai e presso la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Irgoli, sita in Xxx Xxxxx, x. 0 e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 2 Educatori Professionali per n. 6 ore settimanali ciascuno.
Servizio di Assistenza Specialistica Orosei > Tale servizio dovrà essere espletato presso le sedi della Scuola di Orosei: “Su Rimediu” in Via L. Da Vinci, “Gollai” in Via M. L. King, Scuola Primaria in Via santa Veronica n. 2, Scuola Secondaria di I grado in Via X. Xxxxx n. 35 e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 1 Educatore Professionale con funzioni di coordinatore per n. 20 ore settimanali, n. 4 Educatori Professionali per n. 15 ore settimanali ciascuno. Mentre per il servizio Doposcuola per gli alunni con DSA si prevede la prestazione di n. 1 pedagogista coordinatore per n. 1 ora settimanale, n. 3 educatori professionali per n. 37,5 ore settimanali complessive da destinare al Recupero Doposcuola alunni con DSA.
Servizio di Assistenza Specialistica Posada > Tale servizio dovrà essere espletato presso la Scuola dell’Infanzia, Elementare e Media del Comune di Posada e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 1 Coordinatore per n. 2 ore settimanali e n. 1 Educatore Professionale per n. 15 ore settimanali.
Servizio di Assistenza Specialistica Siniscola > Tale servizio dovrà essere espletato presso gli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Siniscola e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 3 Educatori Professionali per n. 18 ore settimanali ciascuno.
Servizio di Assistenza Specialistica Torpè > Tale servizio dovrà essere espletato presso l’Istituto Comprensivo E. d’Arborea di Torpè/Posada e la Scuola Primaria di La Caletta e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività di n. 1 Educatore Professionale per n. 15 ore settimanali.
• IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE, prevede interventi di natura educativa, ludica e di socializzazione, rivolta a singoli ragazzi ed a gruppi, allo scopo di creare occasioni educative e di socializzazione e stimolare, attraverso le attività ludiche, la creatività dei ragazzi.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà organizzare il Servizio nel seguente modo:
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Galtellì: Tale servizio, rivolto a ragazzi di età compresa tra i cinque ed i ventisei anni, dovrà essere espletato presso il Centro di Aggregazione Sociale “Don X. Xxxxxxxxx” di Galtellì, sito in Via Xxx Xxxxxxxx e presso la Ludoteca sita a Galtellì in Via X. Xxxxxxx. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 Educatore Professionale con funzioni di coordinatore, che dovrà garantire la sua presenza al Centro per n. 2 ore settimanali, n. 3 educatori che dovranno garantire n. 14 ore settimanali dedicate all’area adolescenti e giovani e n. 17 ore settimanali dedicate all’area infanzia, (n. 31 ore totali alla settimana).
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Lodè: Tale servizio è suddiviso in:
- Centro di Animazione Sociale – Ludoteca: rivolto a bambini/ragazzi di età compresa tra i tre e gli undici anni che dovrà essere espletato presso i locali della Ludoteca Comunale sita in Corso Villanova e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 2 operatori con funzioni di ludotecari che dovranno garantire n. 13 ore settimanali ciascuno
- Centro Ricreativo Educativo Permanente: rivolto a bambini/ragazzi di età compresa tra gli undici ed i diciassette anni che dovrà essere espletato presso i locali del C.R.E.P. siti in Xxx Xxxxxxx (xxxx professori ex scuola media) e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 operatore (CAT. D2) che dovrà garantire n. 3 ore settimanali, n. 2 operatori con funzioni di ludotecari che dovranno garantire n. 3 ore settimanali ciascuno.
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Onifai: Tale servizio è suddiviso in:
-Servizio centro di animazione sociale rivolto a ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 20 anni, dovrà essere espletato presso i locali comunali siti in Via X. Xxxxx e dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 pedagogista/coordinatore che dovrà garantire
n. 1 ora settimanale, n. 1 educatore professionale che dovrà garantire n. 4 ore settimanali, n. 1 animatore che dovrà garantire n. 4 ore settimanali.
- Servizio ludoteca rivolto a bambini/ragazzi di età compresa tra i tre ed i dieci/undici anni, dovrà essere espletato presso i locali comunali siti in Via X. Xxxxx e dovrà essere svolto in modo continuativo per l’intero anno solare. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 pedagogista coordinatore che dovrà garantire n. 1 ore alla settimana, n. 1 animatore che dovrà garantire n. 4 ore settimanali, n. 2 operatori con funzioni di ludotecari che dovranno garantire n. 8 settimanali ciascuno, n. 1 ausiliario che dovrà garantire n. 8 ore settimanali; nel periodo estivo il servizio di animazione estiva prevede n. 1 bagnino che dovrà
garantire 4 ore settimanali, n. 1 esperto in attività laboratoriali che dovrà garantire n. 3 ore settimanali, n. 1 autista che dovrà garantire n. 13 ore settimanali.
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Orosei: Tale servizio è suddiviso in:
- Centro di Aggregazione Sociale rivolto a bambini/ragazzi di età compresa tra i tre ed i dieci/diciott’anni e adulti sino ai novanta anni, dovrà essere espletato presso la sede di Via San Xxxxxxxxx. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 Coordinatore per n. 1 ora alla settimana e n. 1 operatore dell’animazione (con diploma) che dovrà garantire n. 25 ore settimanali;
e al cui interno si esplicheranno, tra le altre, le seguenti attività strutturate:
- Animazione Natalizia. Il servizio che si svolgerà nelle due settimane di periodo natalizio, dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 Coordinatore per n. 5 ore alla settimana e n. 5 educatori professionali che dovranno garantire n. 50 ore ciascuno;
- Animazione estiva. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 Coordinatore per n. 3 ore alla settimana e n. 5 educatori professionali che dovranno garantire n. 30 ore ciascuno, n. 2 bagnini per n. 12 ore settimanali;
- Spiaggia day. Il servizio, da svolgersi nel mese di luglio, è rivolto ad anziani e disabili, dovrà essere espletato dalle seguenti figure professionali: n. 1 coordinatore per n. 8 ore mensili, n. 1 bagnino per
n. 8,5 ore settimanali, n. 3 operatori OSS che dovranno garantire n. 14 ore settimanali ciascuno, n. 1 autista per n. 14 ore settimanali.
- Centro di sollievo. Il servizio, da svolgersi da ottobre a maggio, dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 Coordinatore per n. 17 ore da suddividersi in tutto il periodo (8mesi), n. 1 educatore professionale per n. 8 ore settimanali, N. 1 Operatore OSS per n. 8 ore settimanali.
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Posada: Tale servizio, rivolto a bambini/ragazzi di età compresa tra cinque ed undici anni, dovrà essere espletato presso la Ludoteca Comunale Mariposa sita in Loc. Sas Enas. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 2 animatori in possesso di diploma (Cat. C1) che dovranno garantire
n. 7,5 ore settimanali durante i mesi autunnali/invernali; n. 1 educatore professionale per n. 20 ore settimanali e n. 2 animatori in possesso di diploma per n. 20 ore settimanali ciascuno durante i mesi primaverili/estivi. Lo spazio adolescenti prevede n. 1 psicologo per n. 2 ore settimanali, n. 1 educatore per n. 10 ore settimanali.
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Siniscola: Tale servizio, rivolto a bambini di età compresa tra i sei ed i tredici anni, dovrà essere espletato presso il Centro di Aggregazione Sociale di Siniscola, sito in Via Xxxxxx Xxxxxxx. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 2 Animatori che dovranno garantire n. 12 ore settimanali complessive.
Servizio Animazione Centro di Aggregazione Sociale Torpè: Tale servizio, rivolto a minori di età compresa tra cinque ed undici anni, dovrà essere espletato presso il Centro di Aggregazione Sociale di Torpè, sito in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0. Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 Educatore Professionale e n. 1 Animatore, i quali dovranno garantire la loro presenza al Centro per n. 9 ore settimanali ciascuno, salvo diverse disposizioni del Responsabile del Servizio Sociale dell’Ente.
Servizio Spazio Giovani Irgoli:
dovrà essere garantita la presenza di n. 1 educatore/pedagogista coordinatore per n. 1 ora alla settimana e n. 2 educatori per n. 4 ore alla settimana ciascuno;
• IL SERVIZIO PUNTO STUDIO, prevede interventi di assistenza agli studenti nelle attività pomeridiane di svolgimento dei compiti e di studio nelle materie scolastiche assegnate dagli insegnanti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive. Xxxx, inoltre, a offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione, aiuta migliorare l’autonomia e l’autostima.
Nello specifico, la Ditta Appaltatrice dovrà organizzare il Servizio nel seguente modo:
Punto Studio Comune di Irgoli: Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle
seguenti figure professionali: n. 1 educatore professionale che dovrà garantire n. 10 ore settimanali.
Punto Studio Comune di Onifai: Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 pedagogista coordinatore che dovrà garantire n. 1 ora alla settimana, n. 1 educatore professionale che dovrà garantire n. 8 ore alla settimana, n. 1 animatore che dovrà garantire n. 8 ore alla settimana.
Punto Studio Comune di Galtellì: Il servizio dovrà avvalersi per l’espletamento delle attività delle seguenti figure professionali: n. 1 operatore in possesso di diploma che dovrà garantire n. 12 ore settimanali e n. 1 coordinatore che dovrà garantire n. 4 ore settimanali; per il servizio di supporto per minori con D.S.A. dovrà avvalersi della figura di n. 1 psicologo con esperienza specifica per n. 9 ore settimanali.
La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire l’attivazione immediata del servizio nella data richiesta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, con la seguente organizzazione:
a) Supervisione generale del Servizio
La supervisione generale del servizio compete al Responsabile dell’Ufficio di Piano che cura il raccordo con i Servizi Sociali comunali.
Il Servizio Sociale di ogni singolo Comune, nell'ambito delle linee di indirizzo dell’Ufficio di Piano, organizza e coordina il servizio, cura l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali, attraverso la continua verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.
b) Referente della Ditta
La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un Referente che avrà il compito di curare e verificare, in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio di Piano, le seguenti attività:
1. gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;
2. rapporti con il Servizio Sociale comunale;
3. elaborazione scritta del programma generale del Servizio Socio Educativo e Ricreativo ;
4. elaborazione di una relazione di aggiornamento inerente all’andamento dei singoli casi da trasmettere mensilmente ai relativi Comuni del Distretto di Siniscola;
5. attivazione degli interventi, come definiti dal Servizio Sociale comunale di competenza, entro 3 giorni dalla segnalazione o in tempi minori in casi d’urgenza.
ART. 34 –PERSONALE DA IMPIEGARE E REQUISITI
Il personale impiegato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione (titolo di studio
+ esperienza lavorativa):
⮚ PEDAGOGISTA EDUCATORE COORDINATORE (E2): Laurea quadriennale in Pedagogia, oppure Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, oppure Laurea Triennale in Scienze delle Professioni Educative di Base + Biennio Laurea Specialistica ed almeno un anno di esperienza, anche non continuativi, in qualità di Coordinatore in Servizi Socio-Educativi per minori.
⮚ PSICOLOGO (E2): Diploma di Laurea in Psicologia, iscrizione all’Albo ed esperienza nel settore di almeno un anno, anche non continuativi, in Servizi Socio-Educativi per minori e famiglie in difficoltà (casi del Tribunale per i Minorenni; famiglie multiproblematiche; interventi a contrasto della dispersione scolastica; sportelli di ascolto nelle scuole).
⮚ EDUCATORE (D2): Diploma di Educatore Professionale rilasciato dall’Università o Laurea in Scienze dell’Educazione o Educatore Professionale riconosciuto con Decreto Ministeriale della Sanità del 10.02.1984 ed esperienza nel settore di almeno un anno, anche non continuativi. E’ altresì ammissibile l’utilizzo di 2 Educatori in possesso dei requisiti prescritti dalla L. R. n. 7/2005, art. 13, comma XI e provvisti di corso regionale di riqualificazione area educativa primo livello e di aggiornamento per gli operatori dell’assistenza educativa territoriale.
⮚ ASSISTENTE SOCIALE (D2): Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale - classe 6 (L) o Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - classe 57/S o Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali - classe LM/87 o Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’articolo 2 della legge 341/90 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/87; iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ed almeno un anno di esperienza, anche non continuativi, in Servizi Socio-Educativi per minori e famiglie in difficoltà.
⮚ ANIMATORE QUALIFICATO (D1): Qualifica Professionale acquisita con frequenza Corso Regionale di minimo n. 600 ore o Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Animatori ed esperienza nel settore di almeno un anno, anche non continuativi.
⮚ OPERATORE CON FUNZIONI DI LUDOTECARIO (C3): Diploma di scuola secondaria di II grado, possesso di attestati di frequenza in corsi attinenti alla programmazione e la realizzazione di attività ludiche, laboratoriali, di animazione rivolte a minori in numero non inferiore a 350 ore e possesso almeno di 5 anni di esperienza.
⮚ AMMINISTRATIVO (D2): Diploma di scuola secondaria di II grado, esperienza lavorativa nell’ambito di attività amministrative inerenti i procedimenti del servizio sociale;
⮚ OPERATORE DELL’ANIMAZIONE (D1): Diploma di Maturità Magistrale o Diploma Sperimentale (Liceo socio-psico-pedagogico) ovvero Diploma di Scuola Secondaria di II° grado, Laurea ed esperienza maturata nell’ambito di servizi socio-educativi e ricreativi;
⮚ OPERATORE OSS (C2): qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” (O.S.S.);
⮚ ANIMATORE (C1): diploma di scuola secondaria di II grado;
⮚ BAGNINO (A2): Certificato di abilitazione all’esercizio del mestiere di bagnino ed esperienza maturata nel settore
⮚ OPERATORE (AUTISTA) B1;
⮚ ESPERTO IN ATTIVITA’ LABORATORIALI (C3): esperienza maturata in attività laboratoriali di vario genere destinate a minori ed adolescenti;
⮚ OPERATORE (D2): diploma di scuola secondaria di II grado ed esperienza nel settore socio educativo;
⮚ AUSILIARIO (A1): nessun requisito specifico.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
La specificità professionale di ogni figura coinvolta si esprimerà nei compiti e nelle funzioni di seguito indicati:
a) Pedagogista/Coordinatore (Tutti i Comuni):
- coordina il servizio socio-educativo, garantendo l’organizzazione e la programmazione dell’attività complessiva;
- individua i bisogni educativi espressi dal soggetto in relazione al contesto di appartenenza;
- stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto ad insegnanti ed operatori;
- effettua consulenza pedagogica agli operatori dell’équipe;
- cura la progettazione educativa e collabora alla programmazione delle attività educative in seno all’équipe;
- collabora in seno all’équipe alla definizione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni di disagio ed emarginazione;
- individua le ipotesi pedagogiche nonché gli strumenti di intervento, e verifica l’efficacia degli stessi;
- mantiene rapporti costanti e prefissati con il Referente del Servizio Sociale Comunale e dell’Ufficio di Piano al fine di garantire un’efficace comunicazione sull’operatività dei servizi socio-educativi;
- presenta, in collaborazione con gli altri educatori del servizio, la documentazione necessaria ad illustrare il lavoro svolto, avendo cura di rispettarne contenuti e scadenze;
- collabora con tutti gli operatori del S.E.T. distrettuale e degli altri servizi socio-educativi;
b) Psicologo (Tutti i Comuni):
- supervisiona l’équipe educativa, sia in gruppo che singolarmente;
- valuta la situazione del minore dal punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale, fornendo ipotesi sul disagio;
- valuta le dinamiche affettivo - relazionali che caratterizzano il nucleo familiare di appartenenza del minore;
- predispone interventi di supporto psicologico al singolo, alla coppia genitoriale e/o all’intero nucleo familiare;
- valuta l’opportunità dell’intervento psicoterapeutico predisponendone l’invio presso i servizi specialistici
territoriali;
- individua, con gli altri operatori dell’équipe, le possibili strategie d’intervento educativo;
- fornisce consulenza agli insegnanti e a tutti gli operatori di riferimento del caso;
- collabora con le altre figure professionali dell’équipe all'elaborazione di percorsi educativi individuali;
- attua tutte le suddette attività mediante il ricorso al colloquio, al colloquio clinico, a strumenti psico- diagnostici e attività di progettazione, anche con modalità di gruppo.
c) Educatore Professionale (Tutti i Comuni):
- partecipa alla formulazione del progetto complessivo volto allo sviluppo individuale equilibrato ed all’integrazione sociale del minore;
- collabora all’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi d’intervento;
- segue il caso nei luoghi previsti e ritenuti opportuni, anche con accompagnamento dei minori, proponendo le modifiche relative all’organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;
- osserva i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico-fisiche del singolo e del nucleo familiare;
- contribuisce alla programmazione e alla verifica dell’intervento, gestisce azioni mirate al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti attraverso progetti individuali socio-educativi, favorendo livelli più avanzati di autonomia;
- gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
- affianca le figure genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita
dell’utente;
- utilizza strategie d’intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi;
- documenta la propria attività utilizzando strumenti cartacei e/o su supporto informatico;
- collabora con l’animatore alla stesura della programmazione del servizio di animazione C.A.S. ed alla sua realizzazione;
- predispone, in collaborazione con l’animatore, un programma di lavoro ed una relazione sull’andamento del servizio animazione C.A.S.;
- partecipa agli incontri periodici, insieme all’animatore, da effettuarsi con il referente del servizio sociale del comune, per la costante valutazione, verifica del complessivo andamento del servizio di animazione C.A.S.;
- osserva, controlla e facilita il rapporto genitori-figli durante gli incontri protetti.
d) Assistente Sociale (Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè):
Sulla base delle indicazioni impartite dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune:
- programma, organizza e monitora gli interventi relativi al Servizio Educativo Territoriale;
- svolge attività di consulenza sociale sulle tematiche attinenti al Servizio Educativo Territoriale.;
- svolge attività di supporto al segretariato sociale;
e) Animatore (Comuni di Galtellì, Onifai, Orosei, Siniscola e Torpè):
- collabora con l’educatore alla stesura della programmazione del servizio, che dovrà essere varato ed approvato periodicamente dal referente del Servizio Sociale Comunale;
- si occupa dell’animazione e stimolo della creatività dei ragazzi;
- si occupa di animazione ed organizzazione di attività ludiche, a seconda delle esigenze dei ragazzi;
- organizza e realizza laboratori di espressione;
- presenta periodicamente, in collaborazione con l’educatore, un programma di lavoro ed una relazione
sull’andamento del servizio, con particolare riguardo alla statistica delle presenze degli utenti e del tipo
d’attività svolta;
- partecipa agli incontri periodici, insieme all’educatore, da effettuarsi con il referente del servizio sociale del comune, per la costante valutazione, verifica del complessivo andamento del servizio.
f) Operatore con funzioni di ludotecario (Comuni di Lodè e Onifai):
g) Amministrativo (Comune di Lodè, Torpè, Siniscola, Posada): svolge attività amministrative inerenti i procedimenti relativi al servizio sociale;
h) Operatore (Comune di Lodè): supporta il servizio socio-educativo;
i) Operatore OSS (Comune di Orosei)
l) Animatore senza titolo (Comune di Posada): assiste all’intrattenimento dei bambini, collabora con
l’educatore professionale alla realizzazione delle attività, supportandolo in quelle pratiche e manuali;
m) Ausiliario (Comune di Onifai, Siniscola);
n) Bagnino (Comune di Orosei, Onifai);
o) Autista (comune di Orosei e Onifai);
p) Esperto in attività laboratoriali (Comune di Onifai).
ART. 35 –GESTIONE DEL PERSONALE: TITOLI DI STUDIO, COMPITI
I titoli di studio saranno considerati validi solo se rilasciati da un Ente Pubblico dello Stato di appartenenza. Qualora il titolo di studio sia rilasciato da uno Stato diverso da quello italiano, occorrerà presentare
l’attestazione di riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione rilasciato in termini di legge dallo Stato Italiano, con relativa traduzione in lingua italiana.
La Ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell’appalto anche a fronte di imprevisti, a evitare turnazioni (che non presentino carattere di eccezionalità), provvedendo, altresì, alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che, ad una verifica del Servizio Sociale comunale, dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, ovvero incompatibile con l’utente.
Tutto il personale è vincolato, da un punto di vista etico, deontologico, oltre che giuridico ex art. 622 c.p., al segreto professionale ed è, pertanto, tenuto a mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio in oggetto e dei quali sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dello stesso o in ragione di esso; dovrà effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.
Il personale dovrà osservare, inoltre, una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti. La ditta si impegna inoltre, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici.
Il Servizio Sociale comunale ha facoltà di richiedere all’appaltatore la sostituzione degli operatori che risultino non idonei a seguito di disservizio, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e della disponibilità nei confronti dell’utenza.
Il personale impiegato dovrà, inoltre, tenere con cura la documentazione relativa alle presenze, compilare la modulistica e accertarsi che la stessa venga sottoscritta dall’utente; avvertire il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di riferimento dell’assenza dell’utente; non apportare unilateralmente modifiche alla calendarizzazione degli interventi.
Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Responsabile dell’Ufficio di Piano di esigere l’allontanamento del personale.
In ogni caso il Responsabile dell’Ufficio di Piano può contestare, in maniera motivata, un operatore proposto dal soggetto affidatario, per inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione.
La sostituzione del personale, per malattie o altre esigenze debitamente documentate, dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Ogni sostituzione del personale dovrà essere autorizzata preventivamente dal Servizio Sociale comunale, salvo casi imprevedibili e urgenti per cui tale procedura, non potendo trovare applicazione in modo preventivo, verrà attivata immediatamente dopo la sostituzione.
Sarà, inoltre, cura della Ditta informare con congruo anticipo l’utente della sostituzione in atto.
Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un’ora di affiancamento tra l’operatore uscente e l’operatore sostituto, il tutto ad esclusivo onere della Ditta Appaltatrice.
L’Appaltatore è tenuto a garantire il servizio di cui al presente capitolato anche in caso di sciopero del proprio personale.
La Ditta assicura, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato al servizio con la predisposizione di un piano annuale dei corsi di formazione e aggiornamento da trasmettere alla Stazione Appaltante.
ART. 36 – DOTAZIONE STRUMENTALE
L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di quanto disposto dai provvedimenti Nazionali, Regionali e di ogni singola Amministrazione in materia di COVID-19.
Le spese relative sono a completo carico dell’aggiudicatario.
ART. 37 – RESPONSABILITA’ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E VERSO TERZI
L’Aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando
l’Amministrazione appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte di terzi.
A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio.
Tale assicurazione dovrà prevedere adeguati massimali di garanzia (almeno 3.000.000,00 di euro per ciascun sinistro) e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall’esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.
La Ditta Aggiudicataria dovrà comprovare, producendo copia della polizza all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio, l’avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta Aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. In caso di mancato rinnovo e presentazione del relativo attestato comprovante la copertura il contratto si risolverà di diritto per inadempimento contrattuale.
Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
ART. 38 – CONTROLLO E VALUTAZIONE QUALITA’
La Ditta si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale al Responsabile dell’Ufficio di Piano una relazione tecnica sull’andamento del servizio, come previsto nel presente capitolato, allo scopo di consentire la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.
Al Responsabile dell’Ufficio di Piano, anche per il tramite dei Servizi Sociali comunali e suoi incaricati, dipendenti e/o consulenti esterni, competono le funzioni di ispezione e controllo, l’emanazione di richiami e contestazioni all’aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.
La Ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l’utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell’utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.
ART. 39 – ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale i seguenti allegati:
Allegato A: Elenco personale in servizio-ANNO 2021;
Allegato 1: Prospetto economico con personale da impiegare nei Comuni del Distretto di Siniscola.
ALLEGATO A | ||||||
P.L.U.S. DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA "Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola" | ||||||
ELENCO PERSONALE IN SERVIZIO A OGGI | ||||||
operatore | SEDE LAVORO | MANSIONE | TIPO CONTRATTO | % PT-FT | LIVELLO CCNL | Scatti Anzianità |
1 | SINISCOLA/TORPE'/POSADA | PEDAGOGISTA COORDINATORE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO PIENO | E2 | 4 |
2 | SINISCOLA | PSICOLOGA | LAVORATRICE AUTONOMA | ------ | ------ | ------ |
3 | SINISCOLA | EDUCATORE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 97,00% | D2 | ------ |
4 | SINISCOLA | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 47,37% | D2 | 4 |
5 | SINISCOLA | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 86,84% | D2 | 4 |
6 | SINISCOLA | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 31,58% | D2 | 3 |
7 | SINISCOLA | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 44,74% | D2 | 4 |
8 | SINISCOLA | ANIMATORE | TEMPO INDETERMINATO | 65,79% | D1 | 3 |
9 | SINISCOLA | AMMINISTRATIVA | TEMPO DETERMINATO 31/12/2021 | 84,21% | D2 | ------ |
10 | POSADA/TORPE' | PSICOLOGA | TEMPO INDETERMINATO | 89,47% | E2 | 1 |
11 | POSADA | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 92,11% | D2 | 3 |
12 | POSADA | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 50,00% | D2 | 3 |
13 | POSADA | EDUCATRICE PROF.LE | LAVORATRICE AUTONOMA | ------ | ------ | ------ |
14 | POSADA | ADDETTA ALL'INFANZIA | TEMPO INDETERMINATO | 19,74% | B1 | ------ |
15 | POSADA | ADDETTA ALL'INFANZIA | TEMPO INDETERMINATO | 19,74% | B1 | 1 |
16 | XXXXXXXX' | ASSISTENTE SOCIALE | TEMPO INDETERMINATO | 94,74% | D2 | 2 |
17 | XXXXX' | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 85,53% | D2 | 3 |
18 | XXXXX' | EDUCATRICE/ANIMATRICE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO PIENO | F1 | ------ |
19 | XXXXX' | ASSISTENTE SOCIALE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO PIENO | D2 | 2 |
20 | TORPE' | EDUCATRICE PROF.LE | TEMPO INDETERMINATO | 84,21% | D2 | 3 |
SEDE LAVORO | MANSIONE | TIPO CONTRATTO | % PT-FT | LIVELLO CCNL | SCATTI DI ANZIANITA' | |
1 | Irgoli, Xxxx, Onifai, Loculi | PEDAGOGISTA COORDINATORE | TEMPO INDETERMINATO | 73,68 | E2 | 5 |
2 | Irgoli | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 82,89 | D2 | 3 |
3 | Irgoli | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 94,74 | D2 | 5 |
4 | Irgoli | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 71,05 | D2 | 4 |
5 | Irgoli, Onifai | Educatore prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 86,84 | D2 | \ |
6 | Irgoli, Onifai | Educatore prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 63,16 | D2 | \ |
7 | Irgoli | Assistente Sociale | TEMPO INDETERMINATO | 94,74 | D2 | 4 |
8 | Irgoli, Onifai | Educatore Prof.le | TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/05/2021 | 36,84 | D2 | \ |
9 | Irgoli | psicologa | Partita Iva | 0 | \ | |
10 | Lodè | psicologa | Partita Iva | 0 | \ | |
11 | Lodè | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 84,21 | D2 | 5 |
12 | Xxxx | Assistente Sociale | TEMPO INDETERMINATO | 39,47 | D2 | \ |
13 | Lodè | Amministrativa | TEMPO INDETERMINATO | 94,74 | D2 | 1 |
14 | Lodè | Amministrativa | TEMPO INDETERMINATO | 63,16 | D2 | 1 |
15 | Lodè | Op. di ludoteca | TEMPO INDETERMINATO | 43,42 | D1 | 1 |
16 | Lodè | Op. di ludoteca | TEMPO INDETERMINATO | 43,42 | D1 | 1 |
17 | Lodè | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 13,16 | D2 | 1 |
18 | Onifai | psicologa | Partita Iva | 0 | \ | |
19 | Onifai | Animatore | TEMPO INDETERMINATO | 50 | D1 | 1 |
20 | Onifai | Ausiliaria | TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/05/2021 | 15,79 | A1 | \ |
21 | Loculi | psicologa | Partita Iva | 0 | \ | |
22 | Loculi | Assistente Sociale | TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/04/2021 | 26,32 | D2 | \ |
23 | Loculi | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 55,26 | D2 | 5 |
24 | Loculi | Educatore Prof.le | TEMPO INDETERMINATO | 71,05 | D2 | 4 |
SEDE LAVORO | MANSIONE | TIPO CONTRATTO | % PT-FT | LIVELLO CCNL | SCATTI ANZIANITA | |
1 | OROSEI-GALTELLI | PEDAGOGISTA COORDINATRICE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO PIENO | F1 | 5 |
2 | OROSEI-GALTELLI | PSICOLOGA | LAVORO AUTONOMO | |||
3 | OROSEI | ASSISTENTE SOCIALE | TEMPO DETERMINATO 30/04/2021 | 52% | D2 | |
4 | OROSEI-GALTELLI | EDUCATRICE | TEMPO INDETERMINATO | 71% | D2 | 4 |
5 | OROSEI | EDUCATRICE | TEMPO INDETERMINATO | 78,00% | D2 | 5 |
6 | OROSEI | EDUCATRICE | TEMPO INDETERMINATO | 52,00% | D2 | 1 |
7 | OROSEI-GALTELLI | PEDAGOGISTA COORDINATRICE | TEMPO INDETERMINATO | 60,53% | E2 | |
8 | OROSEI-GALTELLI | PSICOLOGA/TERAPISTA COMPORTAMENTALE | TEMPO INDETERMINATO | 42% | F2 | 1 |
9 | OROSEI/GALTELLI | EDUCATRICE | TEMPO DETERMINATO 30/04/2021 | 84,22% | D2 | |
10 | OROSEI/GALTELLI | EDUCATRICE | TEMPO INDETERMINATO | 60,00% | D2 | 5 |
11 | OROSEI/GALTELLI | EDUCATORE | TEMPO INDETERMINATO | D2 | 5 | |
12 | OROSEI | O.S.S. | TEMPO INDETERMINATO | 10,00% | C2 | 5 |
13 | XXXXXXXX' | EDUCATRICE | TEMPO INDETERMINATO | 52,00% | D2 | 5 |
14 | POSADA | ASSISTENTE SOCIALE | TEMPO INDETERMINATO | 94,74% | D2 | 2 |
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ALLEGATO 1 - PROSPETTO ECONOMICO CON PERSONALE DA IMPIEGARE NEI COMUNI DEL DISTRETTO DI SINISCOLA | ||||||||||||||||||||
COMUNI | PEDAGOGISTA COORDINATORE | PSICOLOGO | EDUCATORE | ASSISTENTE SOCIALE | ANIMATORE | OPERATORE DELL'ANIMA ZIONE | OPERATORE IN POSSESSO DI DIPLOMA | BAGNINO | animatore senza titolo | OPERATORE | OPERATORE (autista) | ESPERTO ATTIVITA' LABORATORI ALI | OPERATORE OSS | OPERATORE CON FUNZIONE LUDOTECARI O | AUSILIARIO | AMMINISTRAT XXX | XXXXXXX COMPLESSIVO PERSONALE INCLUSI I COSTI DI GESTIONE | SPESE MATERIALE | IMPORTO COMPLESSIVO ESCLUSA IVA | |
CAT. | E2 | E2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1/C3 | A2 | c1 | D2 | B1 | C3 | C2 | C3 | A1 | D2 | ||||
COSTI ORARI INCLUSI COSTI DI GESTIONE | 25,50 € | 25,50 € | 21,23 € | 21,23 € | 20,09 € | 20,09 € | 20,09 € | 16,72 € | 18,92 € | 21,23 € | 17,57 € | 20,09 € | 19,50 € | 20,09 € | 16,19 € | 21,23 € | ||||
TORPè | 27.336,00 € | 9.639,00 € | 147.722,59 € | 111.330,12 € | 18.225,65 € | 5.349,96 € | 319.603,31 € | 1.500,00 € | € 321.103,31 | |||||||||||
SINISCOLA | 95.472,00 € | 95.472,00 € | 288.133,56 € | 19.871,28 € | 17.357,76 € | 25.256,40 € | 39.742,56 € | 581.305,56 € | 4.800,00 € | € 586.105,56 | ||||||||||
POSADA | 18.910,80 € | 19.584,00 € | 168.651,12 € | 96.808,80 € | 59.825,04 € | 5.519,80 € | 369.299,56 € | 3.000,00 € | € 372.299,56 | |||||||||||
OROSEI | 78.654,75 € | 59.670,00 € | 479.564,47 € | 66.237,60 € | 64.790,25 € | 16.279,43 € | 3.173,14 € | 26.633,10 € | 795.002,74 € | 28.500,00 € | € 823.502,74 | |||||||||
ONIFAI | 18.895,50 € | 17.595,00 € | 112.009,48 € | 44.278,36 € | 1.738,88 € | 5.938,66 € | 1.808,10 € | 48.216,00 € | 37.884,60 € | 288.364,58 € | 4.500,00 € | € 292.864,58 | ||||||||
LODè | 11.934,00 € | 11.934,00 € | 39.742,56 € | 59.613,84 € | 9.935,64 € | 100.289,28 € | 178.841,52 € | 412.290,84 € | 2.000,00 € | € 414.290,84 | ||||||||||
LOCULI | 1.377,00 € | 1.377,00 € | 21.442,30 € | 21.442,30 € | 45.638,60 € | 1.200,00 € | € 46.838,60 | |||||||||||||
IRGOLI | 7.726,50 € | 17.595,00 € | 143.238,81 € | 119.227,68 € | 287.787,99 € | 3.600,00 € | € 291.387,99 | |||||||||||||
GALTELLì | 37.587,00 € | 55.921,50 € | 165.424,16 € | 99.356,40 € | 25.072,32 € | 383.361,38 € | 2.000,00 € | € 385.361,38 | ||||||||||||
TOTALE | 297.893,55 € | 288.787,50 € | 1.565.929,05 € | 593.888,02 € | 79.861,77 € | 64.790,25 € | 25.072,32 € | 18.018,31 € | 59.825,04 € | 9.935,64 € | 9.111,80 € | 1.808,10 € | 26.633,10 € | 148.505,28 € | 63.141,00 € | 229.453,84 € | 3.482.654,56 € | 51.100,00 € | € 3.533.754,56 | |
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