Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 5 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro;
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Mancato recupero automezzo in avaria per tre volte nell’arco di un anno solare 7 Interventi non risolutivi per due volte sullo stesso mezzo 7 Negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Mancata applicazione del CCNL di riferimento art.32 Mancata assunzione di lavoratori art.32 Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti art.53 Subappalto non autorizzato art.8 DURC negativo consecutivo per due volte consecutive art.23 In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell’impianto di soccorso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto art.56 Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni art.56 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Grave errore Art. Capitolato Mancata comunicazione informazioni relative al per- sonale impiegato nelle prestazioni 4 Subappalto non autorizzato 16 Mancata nomina al momento dell’affidamento delle prestazioni del Rappresentante dell’Impresa/ Refe- rente dell’Impresa 6-29 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata ne- gli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della pro- cedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
Grave errore contrattuale. Oltre i casi previsti dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, per inadempimento le seguenti ipotesi: mancata assunzione del servizio alla data stabilita; reiterato utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto; mancata osservanza del divieto di subappalto e impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice; inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del centro di cottura e dei mezzi di trasporto; casi accertati di intossicazione alimentare; applicazione di più di tre sanzioni pecuniarie nel medesimo anno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Grave errore ART. Capitolato Durc negativo consecutivo per due volte consecutive 8 Subappalto non autorizzato. 17 Indisponibilità dei mezzi oltre il 60° giorno dalla data di scadenza della consegna della fornitura; 4 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata dall'art. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n.50/2016. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n.50/2016.
Grave errore contrattuale. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi, oltre quelli indicati in altri articoli del presente capitolato: Fornitura di carburante privo delle relative caratteristiche tecniche Art. 6 Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante adotterà il procedimento di risoluzione del contratto disciplinato nell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Grave errore contrattuale. Grave errore Art. Capitolato
Grave errore contrattuale. Per le ipotesi di grave errore contrattuale si demanda alla parte generale del presente capitolato. SPECIFICHE TECNICHE E GESTIONALI DEL SERVIZIO PULIZIE
Grave errore contrattuale. Per le ipotesi di grave errore contrattuale si demanda alla parte generale del presente capitolato.