AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 XXXXX - Xxx. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Capitolato speciale d’ appalto Procedura negoziata
per la fornitura in noleggio full service risk di apparecchiature e relativi consumabili per lo svolgimento di test emocromo da destinarsi alla UOSD Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T) della ASL di Rieti per un periodo di trentasei mesi
GARA CIG
Firmato digitalmente da: CARDUCCI MARIACARLA
Firmato il 05/09/2022 16:16
Seriale Certificato: 157128
Valido dal 17/02/2021 al 17/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Sommario
Art. n. 1 Oggetto dell’appalto. 3
Art. n. 2 Durata del contratto 3
Art. n. 4 Descrizione del noleggio. 4
Art. n. 4 Servizio di assistenza 7
Art. n. 5 Visione delle apparecchiature. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 6 Collaudo. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 7 Installazione. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 8 Riserve Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 9 Contratto e spese di registrazione Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 10 Responsabilità dell’aggiudicatario Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 11 Rapporti contrattuali Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 12 Contestazioni e penali. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 13 Responsabilità dell’aggiudicatario Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 14 Risoluzione anticipata del contratto. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 15 Clausola del recesso. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 16 Subappalto. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 17 Cessione del contratto. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 18 Cessione d'azienda o ramo d'azienda Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 19 Trattamento dei dati personali Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 20 Autotutela. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 21 Foro competente. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 22 Norme di rinvio. Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. n. 1 Oggetto dell’appalto.
Il presente capitolato ha per oggetto fornitura in service full risk la fornitura full service e risk di apparecchiature e relativi consumabili per lo svolgimento di test emocromo, cosi come meglio indicati nei successivi articoli, occorrenti alla UOSD Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale sita presso l’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, comprensiva della relativa installazione, comprese eventuali opere di collegamento ed allacciamento agli impianti, nonché del servizio di manutenzione delle apparecchiature stesse per tutta la durata del contratto.
La fornitura dovrà comprendere tutti i materiali consumabili legati alla strumentazione e tutto il necessario per la determinazione di test come individuato nella tabella riportata nell’ art. 4.
I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all’uso cui sono destinati.
La ditta aggiudicataria,quindi, anche tenendo conto della configurazione proposta in offerta, dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la corretta e piena funzionalità del sistema, anche se non esplicitamente indicato in capitolato.
Tutti i beni devono essere installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura
L’Amministrazione si riserverà di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di servizi equivalenti a quelli oggetto della presente procedura, a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.
Art. n. 2 Durata del contratto. e importo
La durata del contratto è stabilita in trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. L’azienda si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il valore annuale del noleggio full service e risk, comprensivo del servizio di manutenzione, è pari ad €
55.000 Iva esclusa.
Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi omnicomprensivo per l’intero servizio, come meglio dettagliato nei seguenti articoli.
L’aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione o una riduzione del noleggio, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Parimenti l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo unitario di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
b) e c) e comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Di seguito il prospetto riepilogativo del quadro economico di spesa:
Importo presunto contratto | Imponibile oltre IVA |
Importo annuale | € 55.000 |
Importo complessivo a base d’asta per 36 mesi | € 165.000 |
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la durata triennale del servizio nonché la ripetizione dello stesso per 6 (sei) mesi, | € 192.500 |
Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, così come dettagliato all’art. 11 del presente CSA.
Art. n. 3 Descrizione del noleggio.
Il noleggio della strumentazione è comprensivo del servizio di manutenzione per l’intera durata contrattuale. La Fornitura in service full risk dovrà comprendere:
- n° 1 strumento principale per la routine
- n° 1 strumento destinato al backup
- Analizzatore principale di routine: 20.000 test/anno comprensivi di emocromo più formula leucocitaria;
- Analizzatore per back up: 1000 test/anno comprensivi di emocromo più formula leucocitaria Le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche generali:
- Strumentazione nuova e ultima generazione, certificata CE;
- Interfacciamento con il sistema gestionale LIS presente in laboratorio;
- Ogni strumento dovrà essere dotato di gruppo di continuità;
La fornitura in service full risk comprende inoltre:
- Reagenti non tossici, non nocivi, privi di cianuro e pronti all’uso;
- reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo, sufficienti per l’esecuzione dei test richiesti ed alla gestione degli analizzatori, considerando un utilizzo di 7/7 giorni con un CQ quotidiano su entrambi gli analizzatori;
- Con esclusivo riferimento all’analizzatore per il backup, la fornitura deve comprendere provette per prelievi capillari, richiudibili in EDTA da 50 microlitri, in quantità sufficiente alla gestione dei test richiesti;
- consumabili accessori (toner, cartucce di stampa, etc.)
- Software degli analizzatori, schede tecniche e manuali in lingua italiana.
I costi di interfacciamento, nonché aggiornamento software saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Tutte le dichiarazioni, descrizioni tecniche e risposte dovranno fare riferimento alla documentazione ufficiale della ditta produttrice, (manuali, inserti prodotto, schede tecniche, ecc.) indicando il riferimento specifico (sezione, paragrafo, pagina).
Caratteristiche minime indispensabili per l’analizzatore principale destinato alla routine:
- N° 1 analizzatore emocromocitometrico completamente automatico in grado di fornire almeno 25 parametri o superiore;
- Determinazione dell’emocromo completo di formula leucocitaria a 5 popolazioni e dei reticolociti in completo accesso random;
- Range di linearità per il parametro WBC ad almeno 200.000 cell/ul;
- Cadenza analitica per l’esecuzione di emocromo completo con formula leucocitaria non inferiore a 100 campioni /ora;
- Campionatore automatico da almeno 50 posizioni;
- Gestione automatizzata dei controlli di qualità su almeno 3 livelli con riconoscimento automatico attraverso barcode;
- Archivio in grado di memorizzare almeno 10.000 campioni completi di dati numerici e grafici;
- Gestione CQ con medie mobili e file di controllo con rappresentazione Xxxxx-Xxxxxxxx;
- Possibilità di collegamento bidirezionale con LIS attraverso modalità host query;
- Iscrizione al programma di VEQ “NEQAS” con almeno 4 esercizi/anno;
Caratteristiche minime indispensabili per l’analizzatore destinato al backup
- N° 1 analizzatore emocromocitometrico nuovo e di ultima generazione con formula leucocitaria a 3 popolazioni
- Reagenti pronti all’uso
- Archivio campioni, completo di anagrafica e grafici, di almeno 1.000 emocromi
- Utilizzo semplice ed intuitivo con software operativo in lingua italiana (Relazionare)
- Velocità operativa di almeno 45 emocromi/ora da provetta aperta
- Monitor touch-screen
- Possibilità di stampa con utilizzo di stampante esterna a colori ink-jet o laser formato A4
- Possibilità di esecuzione emocromo da prelievo capillare in microprovetta
- Minima quantità di campione necessaria all’esecuzione dell’emocromo completo, non superiore a 40uL
- Peso inferiore a 20 Kg.
- Archivio QC per almeno 3 livelli di controllo con possibilità di report con rappresentazione Xxxxx- Xxxxxxxx
- Interfacciamento ad host, in modalità rete ethernet e/o seriale
- Utilizzo bar-code reader per l’identificazione dei campioni
- Assistenza tecnica localizzata in regione
Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite unitamente a programmi software, licenze, hardware (Personal Computer; cavi, accessori, adattatori, etc.) e quant’altro necessario al controllo degli strumenti stessi. Dovrà essere garantita anche la realizzazione di un interfacciamento bidirezionale verso il sistema gestionale del SIMT.
Considerazioni generali
- le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento;
- gli strumenti devono essere conformati in modo tale da permettere una agevole pulizia e disinfezione;
- i dispositivi offerti devono essere nuovi, di elevate prestazioni, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti.
La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie atte all’ulteriore miglioramento delle prestazioni delle macchine.
Aggiornamento tecnologico
Se al momento della fornitura dovessero essere disponibili dei nuovi modelli la ditta si impegna a fornire gli strumenti di ultima generazione. Sono compresi gli aggiornamenti software
Formazione
Dovrà essere compreso nella fornitura, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda ASL,
l’affiancamento di uno specialista di prodotto con gli utilizzatori durante la fase di avvio del servizio stimata in non meno di 15gg. A tal fine la ditta dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di formazione del personale coinvolto.
L’offerta dovrà essere unica, nel senso che dovrà comprendere tutto il parco apparecchi richiesto ed indicare un unico canone di noleggio omnicomprensivo. Le ditte potranno offrire anche apparecchiature con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, incomplete, condizionate o equivoche non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all’esclusione della ditta dalla gara.
Tutti i beni devono essere installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.
Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la ditta dovrà fornire i manuali d’uso in lingua italiana in duplice copia.
Sarà cura della Società aggiudicataria ritirare le apparecchiature al termine del noleggio, senza costi aggiuntivi per la ASL di Rieti
Art. n. 4 Servizio di assistenza.
Incluso nell'Appalto è anche il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo di durata contrattuale, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo. L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature
In particolare, per tutto il periodo di noleggio, senza oneri aggiuntivi per la ASL di Rieti, il fornitore dovrà garantire la:
• manutenzione preventiva;
• verifiche di sicurezza;
• manutenzione straordinaria su chiamata anche per guasti dovuti ad eventi eccezionali quali:
− danni accidentali causati dal personale dell’Azienda durante le operazioni di pulizia e di utilizzo delle apparecchiature fornite o causate da pazienti;
− danni derivati dall’impianto elettrico
− danni derivanti dal sistema di disinfezione
− fulmini o altri eventi naturali;
Per prevenire danni dovuti all’impianto elettrico, la ditta, se lo ritiene necessario, potrà installare opportuni dispositivi di protezione.
Poiché la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire la disponibilità costante del parco strumenti oggetto di questo appalto, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire la risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, se del caso con la sostituzione con identico strumento, entro e non oltre le 48 ore.
La ditta dovrà consegnare annualmente alla Struttura il calendario per le manutenzioni preventive e delle verifiche periodiche di sicurezza. Al termine di ogni intervento sia esso di manutenzione preventiva che straordinaria la ditta dovrà rilasciare la certificazione dello stato di buona funzionalità dei dispositivi forniti. Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all’utenza ed avere centri di assistenza che garantiscano gli interventi nei tempi precedentemente indicati.
Art. n. 5 termini di esecuzione.
Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 30 giorni dalla data della stipula del contratto.
La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso i luoghi di utilizzo indicati o comunque comunicati successivamente alla data di stipula del contratto dal DEC.
Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all’Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 15.
Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario o dal corriere indicato dall’aggiudicatario previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale l’aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della ASL di Rieti.
Art. n. 6 Presa in consegna e prove di funzionalità.
L’inizio del servizio sarà attestato mediante apposito verbale e dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni indicato al precedente art. 5 del presente Capitolato o e comunque secondo il programma concordato con il DEC.
Ultimati i lavori ed i montaggi delle attrezzature, la ditta dovrà comunicare per iscritto al DEC e per conoscenza al RUP l’avvenuto completamento.
Successivamente alla data del verbale di consegna dei beni dall’Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.
Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.
Con la consegna dei beni l’Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni
altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti.
La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.
Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. Le procedure di collaudo verranno svolte secondo l’apposita procedura interna della ASL di Rieti.
Accertamento delle prestazioni della macchina e dell’installazione.
Xxxxx apparecchiature fornite ai fini del collaudo, verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.
A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;
Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale.
L’aggiudicatario si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, all’esito positivo delle prove di funzionalità, nei tempi concordati con il DEC, un’attività di formazione tecnica del personale dell’amministrazione impiegato per l’utilizzo della strumentazione. La formazione dovrà comprendere ore dedicate alla teoria ed ore dedicate alla pratica, non dovrà essere inferiore a n. 2 giorni e dovrà comunque essere tale da garantire la conoscenza necessaria all’uso della strumentazione.
Collaudo
Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l’ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.
La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contradditorio con i tecnici dell’aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l’aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l’amministrazione.
Durante tali prove preliminari l’aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.
Il collaudo non esonera l’aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.
Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l’aggiudicatario si impegna ad
eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.
La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell’aggiudicatario, nel termine fissato dall’Amministrazione, sarà considerata quale “mancata consegna” e la Asl di Rieti avrà di-ritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.
L’Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l’incompletezza della fornitura.
In caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all’aggiudicatario.
Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell’aggiudicatario a rischio e pericolo dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell’aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nell presente Capitolato o nell’offerta tecnica presentata.
In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.
Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell’Allegato A o nell’offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
È obbligo dell’Aggiudicatario assistere al collaudo.
Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l’Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.
Art. n. 7 Obbligazioni specifiche dell’operatore economico aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:
• prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documenta-zione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
• osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
• comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
• assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
• assumere l’obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
Art. n. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.
Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che si applica anche per le altre previsioni.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30.
Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che
possa derivare all’Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.
Art. n. 9 Responsabile del servizio.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile del servizio, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell’offerta.
Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e con-testazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.
Art. n. 10 Xxxxxxxx e licenze.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell’ingegno, relativi all’uso dei materiali e/o apparecchiature o l’impiego di metodi costruttivi o l’uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.
Art. n. 11 Corrispettivi
Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al già menzionato articolo 29.
• Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
• Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 1, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
• Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta;
• E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma;
• Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
• Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
• È altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
• Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Art. n. 12 Modalità di fatturazione e pagamento.
I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate.
La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze.
È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del
D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a:
ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA
C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx
X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio
Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.
Art. n. 13 Tracciabilità flussi finanziari.
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
L’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.
Art. n. 14 Cauzione definitiva.
A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell’Azienda cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione dell’appalto, restando esonerata al riguardo l’Azienda U.S.L. da ogni responsabilità.
Art. n. 15 Penali.
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato.
Qualora L’Azienda, nella figura del DEC, rilevi inosservanze delle modalità e dei tempi di svolgimento della fornitura, (specificati all’art. 5 e seguenti del presente capitolato), provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’operatore economico aggiudicatario al fine dell’adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.
In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, l’Azienda ha facoltà di esigere le seguenti penali:
• per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all’operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all’operatore economico inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L’amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all’operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell’applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull’importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi);
• per ogni giorno di ritardo rispetto l’intervento on site di un tecnico specializzato richiesto, in caso
di malfunzionamento delle apparecchiature, verrà applicata una penale pari di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
• in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell’Azienda in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati all’operatore economico aggiudicatario da parte del RUP e del DEC. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute valide a giudizio del RUP e del DEC, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’operatore economico aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all’importo della penale stessa.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito;
L’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d’eventuali maggiori danni ai sensi dell’articolo 1328 cod. civ.
L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale.
L’importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l’Azienda potrà risolvere il contratto.
Art. n. 16 Risoluzione del contratto.
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:
a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n.
136;
c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, come previsto dall’art. 15, presente Capitolato;
In tutti i casi summenzionati, la l’Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L’Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.
Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.
All’operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all’operatore economico inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. n. 17 Recesso.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l’Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell’importo dei delle prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.
L’Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del Codice e nei casi di:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
• reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell’anno) dell’operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Xxxxx.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda procederà all’incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l’azione per il risarcimento dell’eventuale danno e di ogni altra azione che l’Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. n. 18 Riservatezza.
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda.
L’operatore economico aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’operatore economico aggiudicatario stesso a gare ed appalti.
Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Regolamento 2016/679/UE, ed ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali europea e nazionale. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Art. n. 19 Foro competente.
Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Le controversie non composte a norma dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro competente di Rieti.
Art. n. 20 Spese di contratto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc, ecc, se necessarie, sono a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Art. n. 21 Norme di rinvio.
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.