Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Periodo di Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
Periodo di Prescrizione. Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del sini- stro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
Periodo di Prescrizione. Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell’evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di Xxxxxxxx o dalla data dell’evento.
Periodo di Prescrizione. Il periodo di prescrizione si applicherà alla prescrizione di rivendicazioni, ivi comprese quelle non contrattuali, basate su difetti materiali o vizi giuridici. Ferme restando le clausole fissate nel presente contratto e le disposizioni del Codice del consumo, in caso di violazione da parte del Cliente di uno degli obblighi di cui alle Clausole 5, 7, 8 (5) delle presenti CGV o, se il Cliente è un professionista e delibera a favore della liquidazione, amministrazione controllata o altra procedura di ristrutturazione di qualsiasi tipo, ovvero se diviene parte di accordi in base ai quali è vincolato a trasferire le proprie attività e proprietà ai creditori, Yamaha Music Europe GmbH avrà la facoltà di risolvere il presente contratto conformemente all'articolo 1456 del CCI inviando al Cliente una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale lo intima a pagare l'eventuale compenso dovuto per i prodotti e i servizi resi e non ancora pagati; tutto ciò non pregiudicherà l'eventuale risarcimento per danni subiti da Yamaha Music Europe GmbH. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti ufficiali relativi al Cliente o nei suoi confronti inerenti ai nostri prodotti (per esempio viene ordinato il ritiro o il richiamo dei prodotti o altre misure di monitoraggio del mercato), o se il Cliente intende attuare provve- dimenti propri, dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto alla nostra società.
Periodo di Prescrizione. 16.1 In deroga all'art. 438 (1) n. 3 del Codice Civile tedesco, il periodo di prescrizione per reclami riguardanti difetti materiali o giuridici (comprendendo quelli non basati sul contratto) è di 12 mesi dalla data della consegna; tuttavia, quanto precede non si applica ai casi descritti dalle lettere 15.1 da (a) a (d) dei presenti termini e condizioni. In tali casi, varranno i periodi di prescrizione applicabili statuiti dalla legge. Nel caso in cui sia stata concordata l'accettazione secondo il significato di cui all'art. 640 del Codice Civile tedesco, i periodi in questione iniziano al momento dell'accettazione.
Periodo di Prescrizione. Ogni diritto nei confronti di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.