COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL
FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE (PISTA DEL GHIACCIO, ADDOBBI NATALIZI, ABETI ALLESTITI CON XXXX E XXXXXXXX, FIGURE LUMINOSE ARTISTICHE, ECC) DA INSTALLARE DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/2019.
L’anno , addì del mese di
, in Molfetta, presso la Sede Municipale del Comune di Molfetta, in via Martiri di via Fani senza civico, sono presenti:
1. L’ing. nato a Molfetta il , Dirigente del Settore , autorizzato a stipulare gli atti nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 107 del D. L.gvo 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale;
2. Il Sig. , nato in ( )
il
e residente in
( ) alla Via
, n. , che interviene in quest’atto, come dichiara, in nome, per conto e come della Società
(di seguito Sponsor)., con sede in
, Codice Fiscale
, X.Xxx e n. di iscrizione
R.I. - Camera di Commercio di Bari, REA n. ,
autorizzato alla firma del presente atto in forza di che, estratto in autentica in data si allega al presente.
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 308 del 16/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato la procedura ad evidenza pubblica, di sponsor per la realizzazione di iniziative durante le festività natalizie, periodo 1/12/2018 – 6/1/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. del del Settore Attività Produttive e Ambiente è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor per finanziamento di infrastrutture particolari quali la pista del ghiaccio, addobbi natalizi (abeti allestiti con luci e coccarde, figure luminose artistiche, ecc) da installare durante il periodo delle festività natalizie 2018/2019;
- che con la determinazione dirigenziale stessa, è stato adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;
- a seguito di detta procedura lo sponsor ha formulato l’offerta di sponsorizzazione per la realizzazione dell’iniziativa denominata
, allegata al presente atto;
- con Determinazione Dirigenziale n. del del Settore
è stata approvata la sponsorizzazione tecnica dello Sponsor;
- che detta determinazione ha approvato la spesa correlata alla proposta pari
ad € + IVA % pari a
per un totale complessivo di €
;
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponseé (Comune di Molfetta) e lo Sponsor per l'iniziativa denominata
.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell'iniziativa, prevista per il giorno .
ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor si impegna a: ……………………………. (descrizione della sponsorizzazione tecnica ) per un importo pari a € in
favore del Comune di MOLFETTA quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponseé, come indicate nell’articolo successivo.
ART. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Lo Sponseé si obbliga a veicolare il logo dello Sponsor sul materiale previsto per la proposta (indicare………………………….), nonché (descrizione della controprestazione pattuita…).
Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l' Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.
ART. 5 - OBBLIGHI FISCALI
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in €
oltre IVA % pari a €
il controvalore monetario della obbligazione, assunte in forza al presente accordo.
Trattandosi di sponsorizzazione tecnica, per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti, Art 17-ter, D.P.R. 633/1972, lo Sponsor dovrà versare al Comune di MOLFETTA l’importo relativo all’I.V.A. addebitata dal Comune.
Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all’art. 3, non sollevano lo Sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.
Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate, fatto salvo la concessione gratuita, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento TOSAP, dell’occupazione del suolo pubblico per le sponsorizzazioni tecniche trattandosi di occupazione di suolo pubblico eseguito direttamente dal Comune. Lo Sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” di cui all’avviso.
ART. 6 – ASSICURAZIONE
E' obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza
per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), le persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza dei una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per contro dell'Amministrazione Comunale.
Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione.
ART. 7 - RESPONSABILITÀ
Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni deerivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero da cause derivanti dalla sponsorizzazione stessa.
Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.
Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del
presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di MOLFETTA.
ART. 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
ART. 9 - CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
ART. 10 - PENALI
Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest’ultimo sarà obbligato a versare al Comune di MOLFETTA, entro giorni solari 15 dalla richiesta, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.
L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell’inadempienza allo Sponsor che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo Sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di Procedimento procederà senza indugio all’applicazione della penalità.
ART. 11 - RISOLUZIONE
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:
a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'adempimento agli impegni assunti;
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.
ART. 12 - RECESSO
Il Comune di MOLFETTA si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse o ordine pubblico.
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati
dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
15. IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.
ART. 16- FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di TRANI.
17. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
/ , l’offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. / conservata agli atti dallo Sponsee).
Il presente contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO MOLFETTA,
Per il Comune di MOLFETTA
Il dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente
Per lo Sponsor
Il legale rappresentante
Il Sig.