CONTRATTO
(Schema di contratto)
PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK FINO AL QUINTO ANNO DAL COLLAUDO
CIG 79878072DD. TRA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (in seguito anche indicata come AOU o Azienda Contraente) sede legale in Xxx xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, codice fiscale e partita IVA 02241740360 qui rappresentata dal Dirigente delegato con determina n. 828 del 25/07/2019, del Servizio Unico Acquisti e Logistica, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Modena il 29/09/1960
E
l’Impresa ………………………………. con sede in via …………………, n. …… - CAP …… – a
…………………. (……) – Codice Fiscale …………………… e P. IVA n ,
iscritta al Registro Imprese della CCIAA di …………… al n in
data …………, di seguito denominata semplicemente “Impresa”, in persona del Sig. ………………………….. nato a ………… (……) il ………….., in qualità di
……………………….. (Presidente, Amministratore, Procuratore, ),
nominato con atto del ……………….., come risulta dalla visura del Registro Imprese della CCIAA di ……… n. ……………….. del /procura
notarile, a ministero del Notaio ………….. del Distretto notarile di
……, rilasciata da ………….. in data ………………
Premesso che:
• con determinazione n. 999 del 9/09/2019, è stata indetta procedura aperta per l’acquisizione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni per il servizio di radioterapia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, comprensiva di manutenzione di tipo Full Risk fino al quinto anno dal collaudo, per un importo totale a base d’asta non superabile, comprensivo
1
di opzione ampliamento nodi di calcolo, di € 418.852,46 Iva al 22% esclusa, CIG: 79878072DD;
• la procedura è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent –ER;
• con disposizione n. [indicare] del [indicare data] si prendeva atto dell’esito della gara, aggiudicando l’appalto alla ditta
/ alle ditte;
• la ditta/le ditte aggiudicataria/e ha/hanno presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
• è stata, in particolare, constatata dagli uffici dell’Azienda la presentazione della documentazione attestante:
che la ditta/le ditte ha/hanno prestato garanzia definitiva per l’importo di € [indicare] tramite [indicare modalità:
fidejussione, polizza n. del ; versamento in
contanti etc.] a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, con le modalità e nei termini dell’art.103, co.1 del D.Lgs. n.50/2016;
che la ditta/le ditte ha/hanno stipulato polizza assicurativa con massimale pari a € ………… stipulata con la compagnia ………………………, per la copertura del rischio conseguente al risarcimento dei danni, come previsto dai documenti di gara e dal presente contratto;
• ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del Codice, la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata a tutti i soggetti ivi indicati, in data [indicare data];
• la stazione appaltante ha richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d.”antimafia”, con prot. del e che l’Azienda sanitaria stipulante si riserva di risolvere il
presente contratto qualora le verifiche da parte dell’ufficio competente ravvisino, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione contrattuale.
Tutto ciò premesso e ratificato, con l’intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse e degli atti richiamati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l’Offerta Tecnica dell’Impresa, l’Offerta Economica dell’Impresa, il Bando, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati, ancorché materialmente non allegati allo stesso.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito del contratto si intende per:
• Offerta Tecnica: l’insieme di documenti, contenenti la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dall’Impresa, secondo l’articolazione descritta nel disciplinare di gara, richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo, ancorché non fisicamente allegata.
• Offerta economica: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dall’Impresa, richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo ancorché non fisicamente allegata.
• Documentazione di gara: il disciplinare di gara e relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
2. Le espressioni riportate nei documenti richiamati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del contratto dispongano diversamente.
Articolo 3 Oggetto
1. Il presente contratto disciplina l’affidamento della fornitura l’acquisizione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni per il servizio di radioterapia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, comprensiva di manutenzione di tipo Full Risk fino al quinto anno dal collaudo, per un corrispettivo complessivo di € , Iva esclusa.
2. Con il presente atto l’Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda contraente a fornire – con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla propria Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, alla documentazione di gara e all’atto di aggiudicazione definitiva, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta.
3. In particolare, formano oggetto del contratto le sottonotate prestazioni meglio specificate nella Documentazione di gara e nell’Offerta Tecnica dell’Impresa: apparecchiature e arredi tecnici per centrale di sterilizzazione comprensiva posa in opera e di servizi di manutenzione, da realizzarsi presso l’Ospedale Policlinico di Modena, comprensiva di opere di adeguamento strutturale ed impiantistico necessarie all'installazione a regola d'arte delle apparecchiature, di adeguamento degli spazi nelle aree di lavorazione dei ferri chirurgici con la realizzazione di un layout ampiamente funzionale ed ergonomico e di contratto di manutenzione di tipo
Full Risk sull’installato, composto dai documenti elencati in premessa, così come risultanti dalla documentazione di gara e dall’offerta, tecnica ed economica, presentata dalla ditta aggiudicataria.
4. Le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura oggetto del contratto sono quelle riportate nell’Offerta Tecnica dell’Impresa, parte integrante del presente contratto anche se non fisicamente allegata.
Articolo 4 Durata del contratto
1. II rapporto contrattuale, che si instaura con la sottoscrizione del contratto, avrà validità per un periodo di 5 (cinque) anni a far tempo dalla data di effettiva attivazione della fornitura, a seguito di verifica di conformità positiva dell’intero sistema prestazionale, in esito alla procedura di collaudo, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 5
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Impresa , intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. L’Impresa garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente contratto, nei Documenti di Gara e nell’Offerta Tecnica presentata.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Documenti di gara e nella Offerta Tecnica dell’Impresa. In ogni caso, l’Impresa si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali così come specificate nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Offerta Tecnica dell’Impresa dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire tutte prestazioni ricomprese nel presente contratto salvaguardando le esigenze dell’Azienda, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto, secondo le specificazioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
6. L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa
più onerosa dalle attività svolte dal Servizio destinatario dei beni oggetto della gara.
7. L’Impresa si obbliga ad assicurare all’Azienda, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 6
Obbligazioni generali dell’Impresa aggiudicataria
1. L’Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
• fornire le tecnologie e i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, nell’Offerta Tecnica e negli atti di gara;
• manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
• nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda;
• comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
• L’Impresa si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda, anche successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere
eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede operativa.
Articolo 7
Obbligazioni specifiche dell’Impresa aggiudicataria
1. L’Impresa, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed in particolare:
• a provvedere alla consegna ed installazione, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico; a titolo esemplificativo e non esaustivo nei predetti oneri si intendono incluse le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna ed, eventualmente, la rimozione e asporto dell’imballaggio nonché i lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei locali individuati all’installazione dell’apparecchiatura oggetto della fornitura;
• a collaborare alle attività di collaudo, così come dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
• a provvedere, secondo il Piano di formazione e affiancamento presentato quale parte dell’Offerta Tecnica, alla formazione ed al supporto di tutti gli utilizzatori dei beni forniti;
• ad attivare il bene offerto ed installato entro i tempi previsti dall’Offerta Tecnica presentata;
• a garantire durante tutto il periodo previsto in offerta e con spese a carico dell’Impresa la manutenzione full-risk dell’apparecchiatura fornita ed installata comprensiva di intervento presso la sede del servizio ove la stessa verrà ubicata, parti di ricambio, mano d’opera.
Articolo 8
Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara (in particolare, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati) e nell’offerta tecnica presentata dall’Impresa in sede di gara.
2. La consegna dell’apparecchiatura, nei luoghi indicati nella documentazione di gara e secondo le disposizioni che all’uopo verranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, la installazione, configurazione e conduzione operativa dell’apparecchiatura direttamente presso le sedi previste nei documenti di gara.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Impresa, che dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la stessa subisca danni durante il trasporto.
4. In esecuzione di quanto previsto dal presente atto l’Impresa dovrà procedere alla messa in funzione del sistema/apparecchiature e procedere all’attivazione dei servizi oggetto del contratto entro i tempi previsti dal piano di avviamento presentato in sede di offerta tecnica.
5. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio occulto, o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, potrà comunque procedersi alla contestazione delle connesse irregolarità.
6. Le comunicazioni relative ad ogni contestazione interrompono i termini di pagamento delle prestazioni contrattualizzate sino alla risoluzione della irregolarità contestata.
Articolo 9 Collaudo
1. Le attività di collaudo sono intese a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Le medesime saranno svolte secondo quanto nel dettaglio disposto al Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 10
Modalità di svolgimento del servizio di assistenza tecnica
1. Il servizio di manutenzione dell’apparecchiatura oggetto della fornitura di cui al presente contratto, è del tipo full-risk quindi tendente al risultato dell’ottimale funzionamento dell’apparecchiatura medesime.
2. Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle disposizioni previste al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, nonché di quanto ulteriormente previsto all’Offerta tecnica dell’Impresa (Allegato questionario.
Articolo 11
Formazione e aggiornamento degli operatori
1. L’Impresa dovrà provvedere all’addestramento formativo all’uso dell’apparecchiatura del personale qualificato operante presso il servizio utilizzatore.
2. Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati nonché di quanto ulteriormente previsto dall’Offerta tecnica dell’Impresa.
Articolo 12
Direttore dell’Esecuzione del Contratto
1. A mente e termini dell’art.101 del D.lgs. n.50/2016 e delle linee guida Anac, l’esecuzione del presente contratto è diretta dal responsabile del procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto cui spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni e la connessa responsabilità della relativa gestione in uno con il relativo coordinamento dell’esecuzione.
2. Il Direttore dell’esecuzione per l’effettuazione della presente fornitura in comprensiva altresì del connesso servizio di manutenzione del tipo “full risk” del presente contratto è il dr. .
3. In particolare, spettano al Direttore dell’esecuzione del Contratto le seguenti funzioni:
- provvedere al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- segnalare al RUP eventuali inadempimenti dell’Impresa per l’applicazione delle penali previste.
4. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto individuerà, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, un proprio delegato.
Articolo 13 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Impresa dall’Azienda, sono indicati nell’Offerta Economica e richiamati all’art. 3.
2. I predetti corrispettivi sono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi al presente appalto, con le modalità e nei termini di cui al presente contratto ed a tutti gli atti nel medesimo richiamati.
3. I medesimi corrispettivi sono dovuti unicamente all’Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Art. 14
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’AOU corrisponde all’Impresa il corrispettivo complessivo di
€ ……………………. oltre a Iva.
2. La fatturazione ha luogo secondo le specifiche prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche avverrà a seguito dell’attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell’appalto. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva dell’Impresa.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell’art.3, co.1 della legge 13 agosto 2010, n.136.L’Impresa assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale, l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto
disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il conto corrente, indicato nella dichiarazione presentata dalla ditta in sede di gara e allegata al presente contratto. L’Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono indicate nella dichiarazione sostitutiva in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, presentata dalla ditta, allegata al presente contratto.
5. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all’Azienda contraente. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della
L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG 79878072DD e, ove previsto il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.
8. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve
procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda contraente e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa potrà sospendere le prestazioni previste nel contratto a pena di risoluzione.
Art. 15 Garanzia definitiva
1. L’Impresa, a mente e termini di quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, e come già evidenziato nelle premesse, ha
costituito una garanzia definitiva pari al per cento
dell’importo contrattuale complessivo commisurato sull’intera durata dell’appalto.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine
di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 16 Riservatezza
1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L’Impresa potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti.
6. L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati
personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.
Articolo 17
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all’Impresa stessa o ai suoi dipendenti o collaboratori, causati dai beni oggetto del presente contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’ esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Impresa deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne l’Azienda appaltante, ivi compresi suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’Impresa possa arrecare all’Azienda appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a cose di terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale non inferiore al valore del contratto e con validità non inferiore alla durata del contratto.
3. L’Impresa dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a
€ per ciascun sinistro a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le
attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Impresa possa arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 18 Risoluzione
1. L’Azienda, ai sensi dell’art.1456 c.c., potrà risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del D.lgs. n.50/2016, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con pec.
2. In ogni caso, l’Azienda risolverà di diritto il contratto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui ai comma 2 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016 oltre che nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
c. nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Azienda;
e. violazione del divieto di cessione del contratto;
f. violazione dell’obbligo di riservatezza;
g. subappalto non autorizzato dall’Azienda;
h. in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
i. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
j. ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Impresa negativo per due volte consecutive.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art.108, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Impresa tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (a mero titolo esemplificativo: frode, di grave negligenza, grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; nel caso di reiterato inadempimento; esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale), il direttore dell’esecuzione del contratto formulerà a mezzo pec la contestazione degli addebiti allo stesso, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Laddove le predette controdeduzioni dovessero essere valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l’Impresa abbia risposto, l’Azienda, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto. Si applica altresì la previsione di cui al comma 4 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art.3 della legge n.136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto il caso in cui
l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
5. Trova applicazione il comma 5 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016.
6. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016, l’onere da porre a carico dell’Impresa sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa la fornitura oggetto del presente contratto ove l’Azienda non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art.110, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 19 Recesso
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.109 del D.Lgs. n.50/2016, l’Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa a mezzo pec, nei casi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. mutamenti di carattere organizzativo;
b. sopravvenute nuove esigenze connesse al fabbisogno dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto da parte del Servizio di destinazione dei medesimi;
c. attivazione di convenzione Consip/IntercentER avente ad oggetto i medesimi beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto a prezzi più favorevoli qualora l’Impresa
non acconsenta ad una modifica delle quotazioni di cui alla propria offerta economica al fine di allinearle a quelle della convenzione quadro;
d. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda.
3. In caso di recesso da parte dell’Azienda, l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Articolo 20 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente contratto
Ovvero
L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle presenti prestazioni:
XXXXXXXXXXXXXXX
2. L’Impresa si avvarrà, ai fini di cui al comma precedente, dei soggetti di seguito indicati:
o
o
o
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Impresa, che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Azienda, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste nel presente atto, nei documenti di gara e nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 21
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m. in materia di cessione del credito.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 22
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni, l’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo contraente.
3. L’Azienda si impegna ad informare prontamente l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Impresa riconosce al medesimo contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Impresa.
Articolo 23
Disposizioni in ordine alla sicurezza del lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Impresa si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’Impresa contraente ha quantificato i costi relativi alla sicurezza del lavoro pari al % rispetto all’importo complessivo del contratto.
3. La stazione appaltante stima il costo relativo alla sicurezza del lavoro per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenti in € zero.
4. In applicazione del disposto di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, le parti allegano al presente contratto:
a) documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) sottoscritto dall’Impresa contraente (allegato n.
);
b) verbale della riunione di aggiornamento del DUVRI.
Articolo 24 Foro competente
1. Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Xxxxxx - Romagna sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è competente il foro dell’Azienda Contraente.
Articolo 25
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge. L’Azienda comunica al Fornitore le modalità di pagamento dell’imposta di bollo.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Azienda verserà direttamente all’Erario ai sensi e per gli effetti della legge 190/2014, art.1, comma 629, lett. B, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. regime di Split Payment).
3. Al presente contratto, in caso d’uso, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo
40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del
“Fornitore”.
Art. 26
Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. Secondo quanto previsto dall’art dall’ art. 5 comma 2 del D.M.
2 dicembre 2016, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 27
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata, in via graduata:
a. dalle clausole del presente atto e dagli atti richiamati quali parti integranti del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 28 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto in formato
elettronico, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
L’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx co contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
Il Legale Rappresentante dell’Impresa
firmato digitalmente
Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.
Firma apposta digitalmente da:
Il Legale Rappresentante dell’Impresa
Dr./Dr.ssa
Firma apposta digitalmente da: Il Dirigente Responsabile del Servizio
dell’Azienda di Dr./Dr.ssa