CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI; RECUPERO DI CANI RANDAGI/VAGANTI E GATTI RITROVATI FERITI O GRAVEMENTE AMMALATI OCCORRENTE ALLE ATS DELLA MONTAGNA, DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DELL’INSUBRIA E DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
SOMMARIO
PREMESSE 3
ART. 1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 3
ART. 2. QUALITA’, CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO 29
ART. 4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 30
ART. 5. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 31
ART. 6. PENALITA’ 32
ART. 7. XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 33
ART. 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 35
ART. 10. CAUZIONE DEFINITIVA 36
ART. 11. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO 36
ART. 12. VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 37
ART. 13. NULLITA’ DEL CONTRATTO 37
ART. 14. SUBAPPALTO 37
ART. 15. RECESSO UNILATERALE 38
ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 39
ART. 17. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI 40
ART. 18. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 40
ART. 19. CLAUSOLE DI LEGALITA’/INTEGRITA’ 40
ART. 20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 40
ART. 21. AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 41
ART. 22. RISERVATEZZA DEI DATI 41
ART. 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 43
ART. 24. FORO COMPETENTE 43
ART. 25. NORME FINALI 43
PREMESSE
La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.
In questo quadro complessivo si inserisce la D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2019”.
Per l’esercizio 2019 ha confermato l’impianto e l’assetto regolativo vigente in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale e pertanto, in materia di acquisti degli Enti Sanitari, conferma l’obbligo già previsto per gli Enti di adesione ai contratti/convenzione attivati dalla Azienda Regionale Centrale Acquisti, ovvero in subordine da Consip nonché l’attivazione di procedure di gara in forma aggregata tra Enti del Sistema Sanitario Regionale.
Nel rispetto di quanto sopra definito, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna che fa parte dell’Unione di acquisto denominata “Unione ATS”, in qualità di capofila, procede all’espletamento della procedura di gara ed all’aggiudicazione della fornitura del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti; recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati, su delega/mandato delle seguenti ATS per il proprio fabbisogno e per quello delle ATS mandanti:
▪ ATS di Bergamo;
▪ ATS della Brianza;
▪ ATS dell’Insubria;
▪ ATS della Città Metropolitana di Milano.
L’aggiudicazione della fornitura da parte dell’Agenzia capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Impresa aggiudicataria e ciascuna delle Agenzie partecipanti all’unione di acquisto.
ART. 1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti; recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o gravemente ammalati ai fini della prevenzione delle malattie infettive che possono essere trasmesse all’uomo, nonché, ove possibile, della restituzione al legittimo proprietario.
Per le ATS di Bergamo e della Brianza il servizio comprende anche la messa a disposizione di una struttura fissa adibita a Canile Sanitario autorizzata a tal fine ai sensi della vigente normativa (L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.)
L’appalto è suddiviso in n. 5 lotti, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, al fine di favorire l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese. L’aggiudicazione avverrà per lotti disgiunti e separati. Il concorrente potrà presentare offerta per uno, più lotti o tutti i lotti della procedura.
L’importo complessivo presunto a base d’asta per la fornitura del servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti; recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti o
gravemente ammalati è pari a € 3.324.384,70 oltre IVA e, comprensivo di ogni opzione (rinnovo e proroga) è pari a € 5.550.665,93 come di seguito specificato:
Lotto | Ente | CIG padre | Xxxxxx € IVA esclusa | Valore rinnovo € IVA esclusa | Valore proroga € IVA esclusa |
1 | ATS della Montagna - Valcamonica | 8000878564 | 117.000,00 | 110.500,00 | 19.500,00 |
2 | ATS di Bergamo | 80009110A1 | 914.917,20 | 609.944,80 | 152.486,20 |
3 | ATS della Brianza – Monza e Lecco | 8001039A3F | 1.022.250,00 | 1.022.250,00 | 170.375,00 |
4 | ATS dell’Insubria – Como | 80010589ED | 206.309,50 | = | 56.238,95 |
5 | ATS della Città Metropolitana di Milano | 80010757F5 | 1.063.908,00 | = | 88.659,00 |
Totale fabbisogno IVA esclusa | 3.324.384,70 | 1.742.694,80 | 487.259,15 |
Durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascuna Agenzia avrà la facoltà di imporre all’aggiudicatario modifiche alle prestazioni della fornitura, tali da comportare aumento o diminuzione del corrispettivo contrattualmente stabilito entro il limite di 1/5 (venti per cento) del corrispettivo stesso. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, ciascuna Agenzia procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
ART. 2. QUALITA’, CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
A. QUANTITATIVI INTERVENTI
I quantitativi presunti degli interventi relativi al servizio oggetto dell’appalto sono indicati nella seguente tabella:
LOTTO 1 ATS DELLA MONTAGNA – AREA TERRITORIALE VALCAMONICA | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | Numero presunto interventi/anno |
Interventi afferenti al servizio di gestione di zooprofilassi (cattura, uscita senza recupero, trasporto presso il canile sanitario, trasporto verso l’ambulatorio veterinario durante tutto l’anno 24/24 h, festivi compresi) | 280 |
LOTTO 2 ATS DI BERGAMO | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | Numero presunto interventi/anno |
Cattura diurna | 1.259 |
Cattura notturna | 270 |
Cattura festiva | 304 |
Uscita senza recupero diurna/feriale | 534 |
Uscita senza recupero notturna/festiva | 131 |
Trasporto presso il canile sanitario | // |
Trasporto presso l’ambulatorio veterinario | 76 |
Per l’ATS di Bergamo il servizio comprende anche la messa a disposizione di una struttura fissa adibita a Canile Sanitario autorizzata a tal fine ai sensi della vigente normativa (L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.)
LOTTO 3 ATS DELLA BRIANZA – AREA TERRITORIALE MONZA | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | Numero presunto interventi/anno |
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento per max 5 gg | 500 |
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento da 6 a 10 gg | 400 |
Xxxx accalappiati in aggiunta al primo in caso di cattura di più animali nel corso della medesima uscita e nella medesima località | 40 |
Cani accalappiati sul territorio e ritirati dal canile sanitario “ENPA” | 260 |
Uscite su chiamata senza recupero o trasporto presso ambulatorio ATS | 520 |
Recupero di gatti feriti o da sterilizzare | 250 |
Mantenimento animali feriti o per degenza post-operatoria dall’undicesimo giorno compreso | 200 |
Carcasse recuperate di cani o gatti | 100 |
Carcasse di animali termo distrutte Kg | 1000 |
LOTTO 3 ATS DELLA BRIANZA – AREA TERRITORIALE LECCO | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | Numero presunto interventi/anno |
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento per max 5 gg | 400 |
Cani accalappiati sul territorio e relativo mantenimento da 6 a 10 gg | 200 |
Xxxx accalappiati in aggiunta al primo in caso di cattura di più animali nel corso della medesima uscita e nella medesima località | 170 |
Recupero di gatti feriti o da sterilizzare | 160 |
Uscite su chiamata senza recupero o trasporto presso ambulatorio ATS | 140 |
Mantenimento animali feriti o per degenza post-operatoria dall’undicesimo giorno compreso | 100 |
Carcasse recuperate di cani o gatti | 50 |
Carcasse di animali termo distrutte Kg | 500 |
Indennità mensile di pronto intervento | 12 |
Forfait per assistenza veterinaria d’urgenza | 1 |
Per l’ATS della Brianza il servizio comprende anche la messa a disposizione di una struttura fissa adibita a Canile Sanitario autorizzata a tal fine ai sensi della vigente normativa (L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.)
LOTTO 4 ATS DELL’INSUBRIA – AREA TERRITORIALE COMO | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | Numero presunto interventi/anno |
Cattura diurna | 600 |
Cattura notturna | 220 |
Cattura festiva e prefestiva (sabato) | 220 |
Uscita senza recupero diurna/feriale | 100 |
Uscita senza recupero notturna/festiva e prefestiva | 100 |
Trasporto presso il canile sanitario feriale e diurna | 20 |
Trasporto presso il canile sanitario notturna festiva e prefestiva | 20 |
trasferimento, in caso di mancato ritiro, di cani/gatti di proprietà, dal canile sanitario al canile rifugio del comune di residenza del proprietario, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 e le ore17.00 dei giorni feriali. | 25 |
trasferimento, in caso di mancato ritiro, di cani/gatti di proprietà, dal canile sanitario al canile sanitario/rifugio del comune di residenza del proprietario, in altra ATS, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 e le ore17.00 dei giorni feriali. | 10 |
Trasporto presso l’ambulatorio veterinario | 30 |
LOTTO 5 ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | Numero presunto interventi/anno |
Cattura diurna | 400 |
Cattura notturna / festiva e prefestiva (sabato) | 400 |
Uscita senza recupero diurna/feriale | 100 |
Uscita senza recupero notturna/festiva e prefestiva | 50 |
Trasporto presso UNIVERSITA’ DI LODI E IZS | 200 |
Servizi vari ( gestione colonie feline ) | 400 |
trasferimento, in caso di mancato ritiro, di cani/gatti di proprietà, dal canile sanitario al canile rifugio del comune di residenza del proprietario, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 e le ore17.00 dei giorni feriali. | 25 |
trasferimento, in caso di mancato ritiro, di cani/gatti di proprietà, dal canile sanitario al canile sanitario/rifugio del comune di residenza del proprietario, in altra ATS, da effettuarsi di norma tra le ore 8.00 e le ore17.00 dei giorni feriali. | 10 |
Il numero degli interventi riferito ai vari lotti è presunto e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in riferimento alle effettive necessità delle ATS.
B. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DOTAZIONE – NORME DI RIFERIMENTO
Lotto 1 – ATS DELLA MONTAGNA – AREA TERRITORIALE VALCAMONICA
Accalappiamento di animali randagi sul territorio dell’ATS della Montagna – area territoriale Valcamonica con metodiche ed attrezzatura che salvaguardino il benessere degli animali catturati, compatibilmente con la tipologia di intervento di cui trattasi. Il servizio prevede quanto segue:
▪ trasporto con mezzi autorizzati al canile sanitario dell’ATS della Montagna, sito in loc. Tolbes del Comune di Lozio, dei cani e gatti catturati nel rispetto del benessere degli animali;
▪ trasporto con mezzi autorizzati dei cani e gatti rinvenuti feriti o ammalati presso l'Ambulatorio Veterinario dell'ATS della Montagna, sito a Breno in Xxx Xxxxxxxxx 0, o presso altro Ambulatorio veterinario, su indicazione del Distretto Veterinario o del Veterinario Ufficiale in servizio di pronta disponibilità e successivo trasporto al canile sanitario;
▪ in considerazione dell'attuale tranquillizzante situazione epidemiologica della rabbia e della localizzazione del canile sanitario dell'ATS della Montagna è ammessa la custodia temporanea degli animali catturati in locali/recinti/ gabbie idonei secondo la vigente normativa, a salvaguardare il benessere animale e la quiete pubblica. Tale modalità dovrà essere dettagliatamente descritta e sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione nonchè anche con riferimento alla localizzazione, nonché, anche successivamente, da parte del Distretto Veterinario che potrà anche revocare detta possibilità prevedendo sempre e comunque il conferimento immediato al canile sanitario. Qualora l'aggiudicatario si avvalesse di questa possibilità di custodia temporanea il trasporto al canile sanitario dovrà comunque avvenire entro il giorno successivo alla cattura. Dall’utilizzo di questa opportunità non potrà derivare alcun onere aggiuntivo per l’ATS della Montagna.
▪ le carcasse di cani e gatti rinvenuti morti, a seguito di chiamata per la presenza di detti animali gravemente ammalati, per cattura e accalappiamento, dovranno essere raccolti e conservati in idoneo contenitore, a disposizione dell’ATS per il monitoraggio della rabbia.
L’aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’appalto, dimostrare di disporre di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Brescia
– area territoriale Valcamonica o comuni limitrofi. La disponibilità entro il suddetto termine di una
centrale operativa sul territorio provinciale indicato è condizione essenziale per l’affidamento dell’appalto e per la stipulazione del relativo contratto.
I concorrenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche dei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio e dovranno controllare in sito tutte le caratteristiche dei percorsi e le viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione dell’effettuazione del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.
Dovranno inoltre prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio, al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un’offerta equa e remunerativa per il concorrente stesso.
L’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio a propria cura, rischio e spese, secondo le modalità di seguito precisate:
a) ogni operazione dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale, ivi compresi gli adempimenti amministrativi.
b) l’aggiudicatario fornisce alla parte contraente un servizio adeguato ed efficiente, assicurando la continuità dello stesso durante tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi, provvedendo direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze e garantendone comunque un'idonea e sufficiente presenza numerica, oltre che una preparazione e qualificazione professionale adeguata. L’aggiudicatario non potrà utilizzare personale che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati relativi al maltrattamento di animali.
c) l’aggiudicatario interverrà esclusivamente su richiesta da parte di: Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato, Distretto Veterinario dell’ATS della Montagna ovvero da parte del Veterinario Ufficiale in pronta disponibilità nei giorni di sabato e festivi e al di fuori degli orari d’ufficio.
d) l’aggiudicatario dovrà intervenire il più tempestivamente possibile, 24 ore su 24, e comunque entro 90 minuti dalla chiamata, sette giorni su sette.
e) per ogni cane accalappiato, per ogni gatto che vive in libertà ferito o gravemente ammalato raccolto, o per ogni richiesta di intervento da parte del Distretto Veterinario dell’ATS, l’aggiudicatario redige in due copie un verbale (MSPVET 010) prestampato e numerato con gli elementi di identificazione dell’animale ed ivi riportando l'Autorità che ha richiesto l'intervento, che sottoscrive ove possibile. Una copia di detto verbale deve essere consegnata all’ATS presso la sede del canile sanitario ed una copia conservata in apposito registro dalla ditta appaltatrice. In caso di richiesta da parte del Distretto Veterinario dell’ATS il verbale deve essere trasmesso immediatamente via fax all’ufficio territorialmente competente. Il verbale dovrà essere compilato anche in caso di intervento “a vuoto”, con le stesse modalità di cui sopra.
f) l’aggiudicatario deve essere dotato di almeno un automezzo regolarmente autorizzato alla luce della normativa vigente, di lettori microchip full – iso, nonché di idonea e sufficiente attrezzatura per l’accalappiamento e il contenimento di tutti i cani, anche i più pericolosi, nel rispetto del
benessere animale. Deve inoltre essere dotato di barella o altro mezzo idoneo per il recupero e trasporto dell'animale ammalato o ferito all'interno dell'automezzo. La Ditta appaltatrice deve essere inoltre provvista di un automezzo o di un contenitore autorizzati dal Dipartimento Veterinario per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti.
g) gli animali catturati, scortati da una copia del verbale di cattura di cui alla precedente lett. e), dovranno essere trasportati presso il canile sanitario dell’ATS, sito nella Loc. Tolbes del Comune di Lozio. Gli animali feriti dovranno essere trasportati, secondo le indicazioni del Veterinario Ufficiale, presso l'Ambulatorio dell'ATS sito a Breno, in Xxx Xxxxxxxxx, 0 oppure presso Ambulatorio privato convenzionato per le cure del caso. Successivamente questi animali dovranno essere trasportati al canile sanitario, a cura della ditta appaltatrice.
h) il servizio deve essere svolto secondo le indicazioni impartite dal Distretto Veterinario sotto la diretta sorveglianza del personale medico veterinario dell’ATS, secondo le norme e i regolamenti di polizia veterinaria e le condizioni dettate dal presente atto.
i) l’aggiudicatario dovrà garantire il benessere animale, secondo le normative vigenti, che sarà comunque valutato a giudizio insindacabile del personale del Dipartimento e del Distretto Veterinario dell’ATS competente per territorio.
Lotto 2 – ATS BERGAMO
Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovrà essere svolto il servizio (per la cattura dei cani: l’intero territorio della provincia di Bergamo) e dovranno controllare in sito tutte le caratteristiche dei percorsi e lo stato di viabilità in genere al fine di tenerne conto nella previsione dell’effettuazione del servizio e per poter successivamente procedere alla puntuale esecuzione dello stesso.
Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio.
Quanto sopra al fine d’assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un’offerta equa oltre che remunerativa per l’offerente stesso.
Quanto sopra premesso, l’aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, il servizio secondo le modalità di seguito indicate:
a) il fornitore non potrà avvalersi del personale dell’amministrazione aggiudicatrice e ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore con propri mezzi e personale;
b) la ditta aggiudicataria dovrà provvedere comunque al servizio di accalappiamento di cani randagi e/o vaganti, alla loro custodia e al loro mantenimento con le modalità prescritte dal presente capitolato speciale, indipendentemente da fattori che dovessero intervenire quali, ad esempio, situazioni meteorologiche, interruzioni di viabilità in presenza di percorsi alternativi, guasti di automezzi, per i quali dovrà essere assicurata una adeguata disponibilità di supporto, festività e ricorrenze particolari, anche con utilizzo di personale supplente;
c) la ditta aggiudicataria dovrà assicurare i servizi anche in caso di scioperi ed agitazioni del personale dipendente; dovrà pertanto essere cura della ditta aggiudicataria ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso i servizi;
d) per quanto riguarda la cattura di cani (e di eventuali gatti), la ditta interverrà esclusivamente su richiesta degli organi di vigilanza dei Comuni, della Provincia e dello Stato (Polizia locale, Polizia provinciale e di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e altri organi istituzionali di ordine pubblico) o del servizio veterinario dell’ATS nei casi e luoghi dagli stessi ritenuti opportuni; per quanto riguarda la cattura di gatti si rinvia anche a quanto previsto nel successivo punto h); è escluso qualsiasi intervento richiesto da parte di privati cittadini; l’appaltatore dovrà invitare questi ultimi a rivolgersi agli organi sopracitati per le opportune segnalazioni o denunce;
e) la ditta dovrà intervenire il più tempestivamente possibile, assicurando un servizio di reperibilità, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, su tutto il territorio provinciale e nel tempo massimo di un’ora nelle località distanti fino a 20 Km. dal capoluogo di provincia; di due ore nelle località distanti da 21 a 40 Km; e entro tre ore nelle località distanti oltre i 40 Km;
f) di ogni intervento l’appaltatore dovrà redigere verbale, in triplice copia, su apposito modulario predisposto dall’ATS, provvedendo a raccogliere la firma del richiedente l’intervento. Qualora in situazioni eccezionali ciò non dovesse risultare possibile, la mancanza della firma dovrà essere motivata sul verbale, con riserva di validazione;
g) le operazioni di cattura, da effettuarsi con i sistemi approvati dal servizio veterinario e indicati nella relazione tecnica di cui al punto g) del disciplinare di gara, dovranno avvenire possibilmente in presenza dell’organo di vigilanza richiedente, cui è altresì demandata la sottoscrizione del verbale; durante le operazioni di cattura la ditta dovrà usare ogni cautela onde evitare maltrattamenti e inutili sofferenze all’animale, che dovrà poi essere trasportato con l’automezzo idoneo al trasporto animali, così come indicato nelle dotazioni strumentali dell’appaltatore
h) per interventi di polizia veterinaria o per necessità di ordine sanitario, comunque esclusivamente su richiesta del servizio veterinario dell’ATS, potranno essere effettuate catture di gatti, e/o il loro successivo reinserimento nella colonia felina di origine, utilizzando di regola dispositivi forniti direttamente dal servizio veterinario e nei tempi, luoghi e modi dallo Stesso indicati. L’aggiudicatario garantisce comunque anche il reinserimento dei gatti già ricoverati presso il canile sanitario che, una volta stabilizzati e/o curati, debbano essere reimessi nelle colonie di provenienza qualora così sia stato deciso dal veterinario ufficiale preposto e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo sanitario;
i) gli animali catturati e trasportati al canile sanitario, messo a disposizione dall'appaltatore, dovranno essere annotati su apposito registro, predisposto dall'ATS e dalla stessa debitamente validato, contenente tutte le indicazioni prescritte dal competente servizio veterinario;
j) l'appaltatore per l'espletamento del servizio dovrà disporre di almeno due idonei automezzi dotati di un lettore per microchip full-ISO, di adeguati mezzi di cattura e di una struttura fissa, adibita a canile sanitario, regolarmente autorizzata a norma di legge, anche per la finalità specifica (canile sanitario), collocata nel territorio della provincia di Bergamo in considerazione degli
obblighi di gestione e vigilanza che competono all’ATS di Bergamo e in grado di ospitare contemporaneamente almeno 45 cani e 20 gatti; ogni dotazione dovrà essere ben specificata e identificata nella relazione tecnica prodotta secondo quanto disposto dal disciplinare di gara. Il canile dovrà esser dotato di idoneo ambulatorio in cui poter procedere all’identificazione dei cani non ancora identificati e effettuare trattamenti immunizzanti e/o antiparassitari e eventuali interventi di pronto soccorso, ivi inclusi piccoli interventi chirurgici. Le caratteristiche strutturali del “canile sanitario” dovranno comunque essere conformi a quelle specificatamente sancite dal Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n.2 di applicazione della Legge Regionale 33 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i.;
k) gli animali saranno custoditi e mantenuti nel canile sanitario, a spese dell'ATS, per il periodo di osservazione sanitaria della durata di 10 (dieci) giorni, salvo diverse disposizioni dettate dal veterinario ufficiale preposto; decorso tale termine saranno trasferiti, a cura e spese del Comune competente per il luogo di cattura/rinvenimento del cane, nel canile rifugio dallo stesso identificato e preventivamente segnalato al servizio veterinario; per il trasporto il Comune, o eventuali altri assegnatari dallo Stesso delegati, potranno anche avvalersi del servizio dell'appaltatore con addebito diretto degli oneri conseguenti a carico del richiedente; qualora i Comuni, al termine del periodo di osservazione sanitaria, intendano richiedere all’appaltatore di svolgere anche il successivo servizio di ricovero in canile rifugio, quindi in un’eventuale sezione del canile a ciò dedicata, comunque diversa, fisicamente e gestionalmente distinta e separata dal canile sanitario stesso, i cani in questione dovranno comunque abbandonare immediatamente le strutture adibite a canile sanitario e essere trasferiti in quelle adibite a canile rifugio; gli oneri conseguenti graveranno esclusivamente sulle Amministrazioni Comunali di riferimento per il singolo soggetto;
l) il canile, ivi comprese le aree e i locali adiacenti o di pertinenza, come pure ogni attrezzatura impiegata nell'attività in questione, dovranno essere tenuti ben puliti e sanificati secondo le indicazioni impartite dal servizio veterinario. Qualora il titolare del canile sanitario non dovesse soddisfare tali condizioni l’ATS si riserva di intervenire direttamente addebitando le relative spese al titolare inadempiente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da assumersi in caso di inadempimento contrattuale;
m)l'appaltatore provvederà al mantenimento degli animali in ottimali condizioni igieniche e ambientali per tutti i giorni di permanenza degli stessi nel canile sanitario, somministrando gli alimenti necessari, nella tipologia e nella quantità approvate dal veterinario dell’ATS preposto, e garantendo l’effettuazione di ogni terapia che il veterinario ufficiale incaricato abbia indicato e/o prescritto, fermo restando che il costo dei farmaci e dei materiali così utilizzati resta a totale carico della ATS;
n) l'appaltatore dovrà mantenere il canile nelle condizioni di normale ordinaria manutenzione, vietando l'accesso agli estranei, non introducendo altri animali, anche se di specie diverse, nei box preposti a canile sanitario, assicurando altresì una zona di isolamento per i casi prescritti e, quando necessario, per ogni nuovo soggetto introdotto sino ad avvenuto controllo veterinario. Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme di gestione di cui al già citato Regolamento
Regionale 13 aprile 2017, n.2 di applicazione della Legge Regionale 33 del 30 dicembre 2009 e
s.m. e i.;
o) l'appaltatore provvederà a propria cura e spese alla temporanea conservazione, mediante congelamento in apposite celle o apparecchiature, delle spoglie di animali eventualmente deceduti, giunti già morti o soppressi tramite eutanasia presso il canile sanitario; periodicamente l’ATS farà provvedere, a proprie spese, al ritiro delle carcasse e allo smaltimento delle stesse presso impianti autorizzati; in via eccezionale, su espressa richiesta del servizio veterinario dell’ATS motivata da particolari esigenze sanitarie, l’appaltatore provvederà, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, al trasporto delle carcasse da sottoporsi ad approfondimenti diagnostici e di laboratorio presso la sede di Bergamo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx;
p) l'appaltatore deve garantire assistenza e collaborazione al veterinario incaricato dall’ATS per l’effettuazione degli interventi sanitari sull'animale (visite mediche, medicazioni, interventi di piccola chirurgia, applicazione di microchip, trattamenti vaccinali e/o antiparassitari, ecc.). L'appaltatore s’impegna, inoltre, a effettuare almeno due controlli giornalieri volti a verificare lo stato di salute e il benessere degli animali ospitati e a segnalare tempestivamente ogni situazione anomala. Si impegna, inoltre, a garantire il supporto del proprio personale ai veterinari ufficiali incaricati della vigilanza sulla struttura e delle cure e terapie degli animali lì ospitati secondo necessità e, comunque, almeno una volta al giorno nei giorni feriali in cui non sia già prevista l’apertura al pubblico del canile sanitario (vedi successivo punto q) e ogni qualvolta si venisse a presentare la necessità di terapie e/o interventi urgenti, che saranno comunque garantiti dai veterinari ufficiali in turno di pronta disponibilità per compiti d’istituto, al fine di stabilizzare le condizioni di salute del soggetto e tutelare , per quanto possibile, il suo benessere;
q) l’aggiudicatario s'impegna a concordare con il Servizio Veterinario un orario di apertura al pubblico garantendo la presenza di personale durante tale orario; il pubblico dovrà poter accedere al canile sanitario per almeno due pomeriggi alla settimana; tale apertura al pubblico dovrà protrarsi per almeno due ore consecutive durante le quali l’ATS garantirà anche la presenza di un proprio veterinario ufficiale; i proprietari degli animali catturati dovranno avere la possibilità di ritirare i propri animali per almeno 1 ora al giorno, eventualmente previo appuntamento, in tutti i giorni feriali e, nel caso l’animale da riscattare dovesse abbisognare di urgenti cure cliniche / chirurgiche, anche nei giorni festivi.
r) l’aggiudicatario s’impegna a garantire il trasporto di eventuali cani e/o gatti bisognosi di approfondimenti diagnostici o di cure specialistiche, già ricoverati presso il canile sanitario o in fase di ingresso nel canile sanitario stesso, presso gli ambulatori veterinari a tal fine convenzionati con l’ATS per l’esecuzione di accertamenti diagnostici (RX, ecografie) e/o interventi chirurgici più o meno complessi secondo le richieste e le indicazioni che verranno formulate dal veterinario ufficiale preposto. Ugualmente provvederà al trasporto, con idoneo mezzo, di animali già ricoverati presso il canile sanitario o in fase di ingresso nel canile sanitario, verso gli ambulatori dell’ATS siti in Bergamo, xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, x xx Xxxxxx Xxxxx (XX),
xxx Xxxxxxxxx 00, ogni qualvolta che tale trasporto venga richiesto dal veterinario ufficiale preposto.
s) in casi eccezionali, laddove sia disposto il transito presso il canile sanitario di cani o gatti sequestrati dall‘Autorità Giudiziaria, o su disposizione delle Forze di Polizia, al fine di verificarne l’identificazione, lo stato di salute e, eventualmente, procedere alla loro stabilizzazione, l’aggiudicatario si impegna ad effettuare il trasporto di tali animali al canile sanitario e, eventualmente, al loro successivo trasferimento al canile rifugio del Comune di riferimento, a fornire assistenza al veterinario ufficiale per l’esecuzione delle visite cliniche e degli eventuali trattamenti sanitari e al loro ricovero, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi, per il tempo strettamente necessario per la loro osservazione sanitaria e/o stabilizzazione. Per tali prestazioni a carattere eccezionale verranno riconosciuti i compensi previsti dalle specifiche voci del capitolato d’appalto.
Lotto 3 – ATS DELLA BRIANZA – AREA TERRITORIALE MONZA
Il servizio comprende anche la messa a disposizione di una struttura fissa adibita a Canile Sanitario autorizzata/registrata, a tal fine ai sensi della vigente normativa (L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.), obbligatoriamente nell’area di Monza, facoltativa nell’area di Lecco, dove è presente una struttura per ricovero temporaneo (48 ore) in via Rosmini a Lecco.
In caso di assenza di canile sanitario nell’Area di Lecco, gli animali catturati dovranno essere portati e mantenuti presso il canile sanitario individuato nell’Area di Monza.
Oggetto del servizio è la gestione del servizio di zooprofilassi - cattura animali d’affezione vaganti e del loro mantenimento per i primi 10 gg. successivi alla cattura nonché la raccolta di animali d’affezione, feriti o affetti da patologie, la cattura dei gatti vaganti per gli interventi di sterilizzazione con il ricovero post-operatorio, il recupero e la termodistruzione delle carcasse di cani, gatti, animali selvatici, (quali volpi, tassi) (eventualmente in collaborazione con la polizia provinciale), e altri animali ai fini della prevenzione delle malattie infettive che possono essere trasmesse all’uomo.
Il Servizio di Igiene Urbana Veterinaria dell’ATS effettuerà tramite i propri veterinari, interventi sanitari/ispettivi sugli animali catturati. Pertanto saranno ammesse a partecipare alla gara d’appalto, soltanto le Ditte che dimostrino di avere in attività un canile, con i requisiti previsti dalla L.R. n. 33/2009 modificata dalla L.R. 15/2016 e del Reg. Regionale n. 2/2008, situato nei comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
Si precisa che i quantitativi annui presunti sopra indicati non sono vincolanti per l’ATS e pertanto potranno variare in aumento o in diminuzione entro il quinto d’obbligo.
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle modalità indicate di seguito:
a) le uscite da parte della ditta titolare dell’appalto avverranno solo su chiamata da parte di: Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio Veterinario dell’ATS e Associazioni protezionistiche se gestiscono direttamente il Canile Sanitario (ENPA di Monza). La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire l’intervento di cattura di cani e gatti, nonché il recupero di carcasse che si trovino anche in proprietà private, aperte o non aperte al pubblico (es.:
abitazioni, Ditte, autoveicoli, autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, ecc..) previa autorizzazione del proprietario o dei responsabili delle strutture o della pubblica autorità.
L’intervento è disposto dal Servizio Veterinario dell’ATS previa valutazione delle motivazioni della richiesta, che va ricondotta a tutela del benessere animale e/o della pubblica salute e incolumità.
Per ogni cane accalappiato, per ogni animale d’affezione non di proprietà ferito raccolto e per ogni carcassa recuperata, la ditta redige in tre copie un verbale prestampato e numerato con gli elementi di identificazione dell’animale, con la vidimazione del personale di cui al comma a) che ha richiesto l’intervento. Di detta bolla deve essere consegnata una copia all’ATS, una copia al Comune e una copia deve essere conservata in apposito registro, dalla ditta appaltatrice. In caso di richiesta da parte del Servizio Veterinario di Igiene urbana veterinaria dell’ATS il verbale deve essere trasmesso immediatamente via fax all’ufficio territorialmente competente.
b) di ogni intervento l’appaltatore dovrà redigere verbale, in triplice copia, su apposito modulario predisposto dall’ATS, provvedendo a raccogliere la firma del richiedente l’intervento. Qualora in situazioni eccezionali ciò non dovesse risultare possibile, la mancanza della firma dovrà essere motivata sul verbale, con riserva di validazione;
c) ogni cane accalappiato deve essere prontamente controllato al fine di evidenziare la presenza di eventuali codici identificativi, che devono essere comunicati al Servizio Veterinario competente territorialmente o al Veterinario Ufficiale in servizio di pronta disponibilità entro e non oltre le
12 ore successive alla cattura, al fine di permettere al Servizio Veterinario medesimo l’immediata comunicazione del ritrovamento del cane al legittimo proprietario.
Il cane deve essere altresì fotografato da parte della Ditta appaltatrice del servizio su richiesta del personale del Servizio veterinario dell’ATS.
d) per ogni “intervento a vuoto” il verbale deve essere comunque controfirmato dal personale di cui al comma a).
e) il cane accalappiato sarà custodito a carico dell’ATS per i primi 10 giorni successivi alla cattura, a norma del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.
In caso di cattura di un animale nei comuni di Monza, Brugherio, Villasanta, Biassono, Lissone, Macherio, Sovico, Vedano al Lambro, Seveso, Muggiò, Cornate d’Adda la ditta appaltatrice informerà e lo consegnerà all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali, sez. di Monza) che gestisce il canile municipale di Monza, in quanto tale struttura effettua per questi comuni il servizio come canile sanitario per i successivi 10 gg. (Lotto 3 Area di Monza). A seguito della segnalazione il personale di tale Ente provvederà al ritiro dell’animale e al ricovero presso la propria struttura.
I rapporti contabili saranno gestiti direttamente fra l’ATS e l’ENPA.
Trascorso il periodo di osservazione sanitaria, la Ditta appaltatrice deve comunicare al canile rifugio comunale, la propria disponibilità per la consegna dei cani che sono stati catturati sul territorio comunale di competenza. Il trasporto è a carico delle Amministrazioni comunali, salvo diverso accordo tra le parti.
f) la soppressione dei cani accalappiati (legge 281/91, art. 2 comma 6 e L.R. 33/2009, art. 113, come modificato dalla L.R. 15/2016) è prevista soltanto se, a seguito di controllo ufficiale del Servizio Veterinario dell’ATS, risultano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.
In tale evenienza, in caso di animali “non di proprietà”, l’intervento sarà effettuato dal personale medico del Servizio Veterinario dell’ATS, che rilascerà regolare dichiarazione di avvenuta soppressione con metodo eutanasico .
g) l’identificazione dei cani tramite microchip e l’assistenza sanitaria presso il Canile Sanitario vengono effettuati da parte del Servizio Veterinario dell’ATS con l’assistenza di personale incaricato dalla ditta appaltatrice. Tale disponibilità del personale della Ditta appaltatrice deve essere garantita per un minimo di 6 ore/ settimana, secondo richiesta del servizio veterinario.
In caso di interventi terapeutici o chirurgici presso gli ambulatori pubblici dell’ATS la ditta deve provvedere con mezzi propri al trasporto dell’animale, senza spese aggiuntive. In caso di terapie che necessitano di somministrazione per più giorni, la ditta appaltatrice si impegna ad impiegare il farmaco secondo la prescrizione del medico veterinario dell’ATS.
h) la Ditta appaltatrice deve detenere una registrazione della movimentazione degli animali, approvata dal Servizio Veterinario dell’ATS, cui devono essere inviati i prospetti trimestrali previsti dalla normativa regionale in materia di profilassi della rabbia e il resoconto, mediante modello prestabilito e con cadenza mensile, dei cani accalappiati, all’ATS e alle relative Amministrazioni Comunali.
i) la Ditta appaltatrice deve restituire prontamente i cani catturati ai legittimi proprietari che li riconoscono come propri, facendo compilare e firmare l’apposito modulo fornito dal Servizio Igiene urbana veterinaria dell’ATS, che dovrà essere restituito all’Ufficio Veterinario di competenza.
j) l’affido temporaneo può avvenire solo all’ 11° giorno dall’avvenuto accalappiamento secondo la Legge Regionale 33/2009 – art. 115 – comma 4. , come modificato dalla L.R. 15/2016. Il tutto a titolo gratuito.
k) il Canile dovrà essere aperto al pubblico per almeno 4 ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana sabato o domenica compresi. L’orario di apertura dovrà essere concordato con il Servizio Veterinario dell’ATS, esposto in modo ben visibile e comunicato a tutti i Comuni afferenti l’area distrettuale.
l) negli orari d’apertura del Canile dovrà essere garantito l’accesso alla struttura alle associazioni di volontariato ed ai referenti, nominativamente indicati dal Servizio Veterinario dell’ATS che si occuperanno volontariamente a titolo gratuito di agevolare il ritrovamento dei cani accalappiati da parte dei legittimi proprietari o favorirne l’adozione presso nuovi proprietari. A tal fine le predette persone avranno la possibilità di fotografare i cani custoditi presso il canile.
Il personale del Servizio Veterinario dell’ ATS avrà invece libero accesso in ogni orario.
m)le modalità di gestione del canile sanitario, sono quelle previste dal Regolamento Regionale n. 2/2017. In particolare la pulizia del Canile deve essere accurata e continua. Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni di nutrizione e devono avere sempre l’acqua a disposizione.
n) la Ditta aggiudicataria, su richiesta del Servizio di Igiene urbana veterinaria, deve collaborare al prelievo di gatti che vivono in libertà e provvedere alla loro custodia e al loro mantenimento per il tempo necessario e al loro ricollocamento nella colonia d’origine, per la finalità della Legge 281/91 e della L.R. 33/2009, come modificato dalla L.R. 15/2016 e collaborare altresì ad eventuali attività correlate alla custodia degli animali inerenti progetti specifici, quali campagne di sterilizzazione.
o) la Ditta appaltatrice del servizio si assume ogni responsabilità per danni derivati a persone e/o cose dovute ad aggressioni o morsicature dei cani accalappiati o custoditi.
La stessa dovrà comunque provvedere ad appropriata copertura assicurativa.
p) la Ditta appaltatrice del servizio deve fornire alla parte contraente un servizio adeguato ed efficiente, assicurando la continuità dello stesso durante tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi, per tutta la durata del contratto, provvedendo direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze e garantendone comunque eventuale periodo di rinnovo compreso una idonea e sufficiente presenza numerica, oltre che ad una preparazione e qualificazione professionale adeguata.
q) la Ditta appaltatrice comunica, entro 10 giorni dall’incarico, al Direttore del Servizio di Igiene urbana veterinaria un nominativo di un medico veterinario di sua fiducia (o direttore sanitario di una struttura composta da più professionisti). Tale professionista si impegna, tramite assenso scritto, ad assicurare le prestazioni veterinarie d’urgenza sugli animali raccolti oggetto di questo appalto, che il veterinario ufficiale, preventivamente interpellato in caso di necessità, riterrà opportune e non erogabili direttamente dai Servizi Veterinari dell’ATS. In tale comunicazione dovrà comparire un numero di telefono mobile e uno fisso (seconda istanza), a cui far riferimento in caso di necessità. Tali prestazioni, se effettuate su animali randagi, dovranno essere fatturate all’ATS dalla Ditta appaltatrice, al netto dell’IVA applicata dal professionista, allegando copia della fattura del professionista stesso, secondo le tariffe minime dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano e provincia.
Nel caso di animale d’affezione, tutte le spese relative a cure mediche d’urgenza e mantenimento dell’animale in “canile” saranno a carico del proprietario, che provvederà al saldo delle competenze direttamente al professionista, senza alcun onere a carico dell’ATS.
r) la Ditta appaltatrice del servizio dovrà essere in regola con tutte le normative in vigore relative la tutela del personale per quanto concerne:
- gli infortuni sul lavoro,
- contributi sociali e previdenziali,
- il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
s) la Ditta appaltatrice del servizio deve fornire al personale di cui al comma a) del presente articolo un numero telefonico (uno di rete fissa e uno di rete mobile) in grado di assicurare la reperibilità e la garanzia dell’intervento sul posto entro 60 minuti dalla chiamata, ridotti a 30 minuti in caso di urgenza ed emergenza.
t) la Ditta appaltatrice deve essere dotata di un minimo di 2 automezzi in regola con la normativa vigente, nonché di idonea e sufficiente attrezzatura per l’accalappiamento e il contenimento di tutti i cani e gatti, anche i più pericolosi, nel rispetto del benessere animale. La Ditta appaltatrice deve essere inoltre provvista di un automezzo o di un contenitore, autorizzati dal Servizio Veterinario competente per area, per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali d’affezione o selvatici di cui al precedente paragrafo “Prestazioni richieste”.
u) il canile delle ditte che parteciperanno alla gara d’appalto dovrà possedere, pena l’esclusione, i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. 15/2016 e dal Regolamento Regionale n. 2/2017, (tali requisiti saranno verificati da operatori del Servizio di Igiene Urbana Veterinaria prima della definitiva aggiudicazione della gara). Il mancato possesso dei requisiti comporta la revoca dell’aggiudicazione.
v) la Ditta appaltatrice del servizio dovrà garantire il benessere dell’animale, secondo le normative vigenti, che sarà comunque valutato a giudizio insindacabile del personale veterinario dell’ATS.
w) dall’undicesimo giorno dell’accalappiamento la gestione dei cani randagi è a carico dei Comuni ove sono stati accalappiati e che gestiscono per tramite dei canili rifugio convenzionati.
x) gli animali da affezione non di proprietà raccolti feriti, a guarigione avvenuta saranno:
- o affidati a privati che ne facciano richiesta
- o ceduti ad Associazioni protezionistiche.
y) il servizio deve essere svolto secondo le indicazioni impartite dal Servizio di Igiene Urbana Veterinaria, sotto la diretta sorveglianza del personale medico veterinario dell’ATS, secondo le norme e i regolamenti di polizia veterinaria e le condizioni dettate dal presente capitolato.
Riscatto
Nel caso di cattura di un cane di proprietà, poi riscattato dal proprietario, la Ditta appaltatrice e l’ENPA (gestore del canile sanitario di Monza) consegneranno l’animale al proprietario dopo aver fatto compilare allo stesso il previsto modulo di riscatto fornito dal Servizio Veterinario dell’ATS, e dopo averne acquisito copia del documento di identità e del Codice Fiscale, trasmettendo copia di detti documenti al Servizio ATS competente con cadenza settimanale.
Con cadenza mensile la Ditta appaltatrice e l’ENPA (gestore del canile sanitario del comune di Monza) invieranno al Servizio veterinario competente la lista dei proprietari che hanno riscattato il proprio animale catturato; tale lista verrà successivamente trasmessa al Servizio Economico finanziario dell’ATS per la relativa fatturazione delle spese sostenute ai sensi della Legge Regionale 33/2009 art. 110 punto 3, come modificata dalla L.R. 15/2016 secondo i prezzi unitari netti offerti, relativi alle seguenti voci:
- Cane accalappiato sul territorio e relativo mantenimento per un massimo di 5 gg
- Cane accalappiato sul territorio e relativo mantenimento dal 6° al 10° gg
Dovrà inoltre essere indicato l’eventuale spesa sostenuta per l’applicazione del microchip se cane non identificabile.
Dotazione
L’aggiudicatario per l'espletamento del servizio dovrà disporre:
- di personale sufficiente a garantire le attività per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24;
- di due automezzi idonei al trasporto degli animali in regola con le opportune polizze assicurative. I mezzi devono essere divisi all’interno almeno in due comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato ai cani catturati; i due comparti devono essere divisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- un automezzo o di un contenitore autorizzati dal Servizio Veterinario competente per area, per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali d’affezione o selvatici di cui al precedente paragrafo “Prestazioni richieste”;
- di due lettori per microchip full-ISO;
- di adeguati mezzi di cattura, anche per i cani più pericolosi, quali ad esempio forcone ferma cani rigido, frustone accalappiacani flessibile.
Ogni attrezzatura impiegata nell'attività in questione, dovrà essere tenuta ben pulita e sanificata.
Lotto 3 – ATS DELLA BRIANZA – AREA TERRITORIALE LECCO
Il servizio comprende anche la messa a disposizione di una struttura fissa adibita a Canile Sanitario autorizzata/registrata a tal fine ai sensi della vigente normativa (L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.), obbligatoriamente nell’area di Monza, facoltativa nell’area di Lecco, dove è presente una struttura per ricovero temporaneo (48 ore) in via Rosmini a Lecco.
In caso di assenza di canile sanitario nell’Area di Lecco, gli animali catturati dovranno essere portati e mantenuti presso il canile sanitario individuato nell’Area di Monza.
I concorrenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche dei luoghi nei quali dovrà essere effettuato il servizio e dovranno controllare in sito tutte le caratteristiche dei percorsi e la viabilità in genere, onde tenerne conto nella redazione dell’offerta ai fini della perfetta esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio a propria cura, rischio e spese, secondo le modalità di seguito precisate.
Modalità di esecuzione del servizio
Il Fornitore dovrà eseguire il servizio secondo le disposizioni descritte di seguito.
Non potrà avvalersi del personale dell’ATS e dovrà eseguire le prestazioni con propri mezzi e proprio personale, garantendo la gestione del servizio con almeno due unità di personale, i cui nominativi dovranno essere comunicati all’U.O.S. Acquisti ed Economato dell’ATS e al Servizio di Igiene Urbana Veterinaria.
Il personale dovrà essere adeguato, oltre che per numero, anche per preparazione professionale allo svolgimento del servizio e pertanto l’Aggiudicatario dovrà farsi carico di attivare gli eventi formativi necessari alla formazione dei propri dipendenti.
L’Aggiudicatario dovrà garantire inoltre un servizio adeguato ed efficiente, assicurandone la continuità durante tutto l’anno, 24 ore su 24, sette giorni su sette, festivi compresi, per tutta la durata del contratto compreso eventuale rinnovo, provvedendo direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze e garantendone comunque un’idonea e sufficiente presenza numerica (almeno 2 operatori), oltre che una preparazione e qualificazione professionale adeguata alla corretta esecuzione del servizio.
Gli interventi dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente su richiesta inoltrata da parte dei seguenti soggetti:
1. Polizia Locale
2. Polizia Provinciale
3. Carabinieri
4. Polizia di Stato
5. Servizio Veterinario dell’ATS o Veterinario Ufficiale in pronta disponibilità nei giorni di sabato e festivi e al di fuori degli orari d’ufficio.
Non sarà riconosciuto ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto alcun intervento compiuto dietro chiamata di altro soggetto.
La Ditta dovrà intervenire il più tempestivamente possibile, secondo le seguenti tempistiche massime:
Distanza chilometrica dal capoluogo di provincia | Tempistiche massime di intervento dalla chiamata |
< 10 km | 30 minuti |
< 00 xx x x 00 xx | 00 minuti |
< 00 xx x x 00 xx | 00 minuti |
< 00 xx x x 00 xx | 00 minuti |
> 40 km | 240 minuti |
Per ogni cane accalappiato, per ogni gatto che vive in libertà ferito o gravemente ammalato raccolto, o per ogni richiesta di intervento da parte del Dipartimento Veterinario dell’ATS o dagli organi di Polizia preposti, l’aggiudicatario dovrà redigere in due copie un verbale prestampato e numerato, dal quale dovranno risultare gli elementi di identificazione sia del soggetto che ha richiesto l’intervento (enti di pubblica sicurezza o ATS) con la relativa firma di convalida, sia il segnalamento e numero microchip (se presente) dell’animale oggetto di cattura. Una copia di tale verbale dovrà essere consegnata all’ATS e l’altra sarà conservata in apposito registro dall’Aggiudicatario.
In caso di richiesta da parte dell’UOC Igiene Urbana Veterinaria dell’ATS il verbale dovrà essere trasmesso immediatamente via fax o via mail all’ufficio territorialmente competente. Il verbale dovrà essere compilato anche in caso di intervento “a vuoto”, con le stesse modalità di cui sopra (firma di convalida).
L’Aggiudicatario dovrà essere dotato di almeno un automezzo regolarmente autorizzato dal Servizio competente per territorio, secondo quanto prescritto dal Regolamento CE 1/2005, relativamente agli automezzi in uso per il trasporto degli animali, nonché di idonea e sufficiente attrezzatura per l’accalappiamento e il contenimento di tutti i cani, anche i più pericolosi, nel rispetto del benessere animale, evitando inutili maltrattamenti.
Il Fornitore dovrà inoltre essere provvisto di un automezzo o di un contenitore autorizzati dall’UOC Igiene Urbana Veterinaria competente per area, adeguatamente attrezzato secondo le vigenti disposizioni per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali d’affezione. La Ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni relative al Regolamento CE n. 1069/2009 per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale e delle spoglie.
Gli animali catturati, con una copia del verbale di cattura, dovranno essere trasportati presso il Canile Sanitario dell’ATS, la cui ubicazione/indirizzo è sopra specificata.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le indicazioni impartite dall’UOC Igiene Urbana Veterinaria, sotto la diretta sorveglianza del personale medico veterinario dell’ATS, secondo le norme e i regolamenti di polizia veterinaria e le condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Gli animali catturati rimarranno nel canile sanitario per almeno i primi 10 giorni (periodo di osservazione utile ad eseguire gli interventi previsti dalle norme vigenti), in particolare i soggetti identificati sosteranno 48 ore presso la struttura temporanea in Lecco e se non ritirati dal legittimo proprietario saranno trasferiti nel canile sanitario che sarà proposto dal contraente del presente capitolato.
La soppressione degli animali catturati (legge 281/91, art. 2, comma 6) sarà effettuata soltanto se, a seguito di controllo ufficiale dell’UOC Igiene Urbana Veterinaria dell’ATS, gli stessi risulteranno gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità o, in ogni caso, a seguito di una valutazione da parte di un’equipe veterinaria.
In tale evenienza l’intervento sarà effettuato dal personale medico dell’UOC Igiene Urbana Veterinaria dell’ATS, che rilascerà regolare dichiarazione di avvenuta soppressione con metodo eutanasico.
La pulizia del canile dovrà essere accurata e continua; gli animali dovranno essere tenuti in buone condizioni di nutrizione e avere sempre acqua fresca a disposizione.
L’aggiudicatario, tramite i professionisti convenzionati, si impegna ad assicurare per tutti i giorni del periodo contrattuale, comprese le festività, in orario diurno e notturno, tutte le prestazioni veterinarie d’urgenza sugli animali d’affezione oggetto dell’appalto.
A tal fine, l’aggiudicatario selezionerà, a propria cura, i professionisti di riferimento, convenzionati con l’ATS e con esclusione dei veterinari Ufficiali dipendenti dell’ATS, che saranno incaricati di svolgere le prestazioni d’urgenza sopra citate.
L’aggiudicatario riceverà un corrispettivo annuo forfettario pari ad € 8.000,00 (IVA esclusa) per l’esecuzione di tutti gli interventi e prestazioni veterinarie di urgenza sugli animali catturati (cani/gatti feriti).
L’aggiudicatario dovrà garantire il benessere animale, secondo le normative vigenti, che sarà comunque valutato a giudizio insindacabile del personale dell’UO Igiene Urbana Veterinaria dell’ATS.
A partire dall’undicesimo giorno dall’accalappiamento, o comunque, dalla dimissione dal canile sanitario, la gestione dei cani catturati sarà a carico dei Comuni presso il cui territorio di competenza sono stati accalappiati e che gestiscono canili rifugio convenzionati.
Gli animali da affezione non di proprietà raccolti feriti, a guarigione avvenuta saranno trasferiti nei canili rifugio convenzionati oppure affidati a privati che ne facciano richiesta o ceduti ad Associazioni protezionistiche; i gatti, dopo essere stati curati, se possibile verranno rimessi in libertà presso le colonie feline di origine.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente garantire, nei giorni lavorativi, la presenza di un’unità di personale nella fascia oraria dalle 10,00 alle 12,00, per supportare il personale ATS nel recupero/riconsegna dei cani e per gli altri interventi previsti.
Lotto 4 – ATS DELL’INSUBRIA - COMO
Il servizio appaltato comprende:
a) la cattura e trasporto, presso il canile Sanitario di Como sito in Xxx Xxxxxx x. 0 dei cani vaganti, su chiamata, anche telefonica, da parte di: Polizia Locale, Forze dell’Ordine (Carabinieri, Forze di Polizia, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Polizie Locali ivi compresi Vigili del Fuoco) rinvenuti nell'ambito territoriale della provincia di Como (elenco comuni di competenza). Le segnalazioni per l’attivazione del servizio di accalappiamento possono essere accolte anche da privati cittadini previa autorizzazione da parte del comune di ritrovamento, o da parte del Servizio Veterinario dell’ATS;
Per quanto riguarda la cattura di gatti, è escluso qualsiasi intervento richiesto da parte di privati cittadini; l’appaltatore dovrà invitare questi ultimi a rivolgersi agli organi sopracitati per le opportune segnalazioni, richieste o denunce;
b) il recupero e trasporto, presso il canile Sanitario di Como o presso altra struttura sanitaria, dei cani e dei gatti feriti, gravemente malati o comunque in condizioni di non autosufficienza;
c) il trasporto da canile sanitario a struttura sanitaria convenzionata e relativo “rientro” in canile sanitario di cani/gatti bisognosi di cure specialistiche;
d) il trasferimento di cani/gatti di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane. Le prestazioni del trasferimento saranno fatturate all’ATS Insubria che successivamente si rivarrà sul proprietario dell’animale;
e) il trasferimento di cani/gatti di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile sanitario/ di altra ATS di residenza del proprietario o presso un canile rifugio indicato dalla medesima ATS. Le spese per la cattura, il mantenimento, eventuali interventi sanitari e per il trasporto dell’animale sono a carico dell’ATS di partenza che successivamente si rivarrà sul proprietario. (Regolamento Regionale 2/2017 Art. 20 Comma 8 e 9);
f) il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario dell’ATS e/o canili rifugio secondo territorio di competenza, su richiesta dei Servizi Veterinari.
g) il trasferimento di cani/gatti accalappiati/recuperati dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione, ai fini della profilassi della Rabbia di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune dove è stato catturato il cane/gatto. Le spese di trasferimento sono a carico dei comuni, la fatturazione di tali prestazioni dovrà avvenire in forma diretta tra la ditta aggiudicataria del servizio e il Comune interessato, il costo della prestazione dovrà essere previamente negoziato con il Comune che decidesse eventualmente di fruire di tale servizio Si precisa che i Comuni non hanno alcun obbligo di fruire di tale servizio, che può essere effettuato in forma autonoma.
Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere garantita la pronta reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi.
Per tale attività di pronta reperibilità l’ATS dell’Insubria riconosce un importo pari a € 2.300,00 oltre IVA a mese per un complessivo di € 50.600,00 oltre IVA per il periodo contrattuale di 22 mesi.
Per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti, o anche in caso di intervento senza recupero dell’animale, deve essere redatto un rapporto in duplice copia, su modello appositamente predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario - UOC Igiene Urbana dell’ATS, da trasmettere tempestivamente e comunque entro le 24 ore successive all’intervento al Responsabile Sanitario del canile sanitario.
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti e che saranno emanati in materia, in particolare per la cattura e il trasporto, l’appaltatore si impegna al rispetto del benessere animale. Dovranno inoltre essere rispettate le eventuali disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell’ATS.
Il servizio dovrà essere espletato mediante utilizzo di mezzi di trasporto adeguati alla Normativa vigente, dotati di gabbie dalle dimensioni idonee. Il personale dovrà essere dotato di idoneo strumentario per la cattura ed il contenimento degli animali accalappiati. Non potranno essere utilizzati farmaci, se non nei casi prescritti dal Veterinario Ufficiale e sotto sua sorveglianza diretta. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e f) del presente capitolo devono essere effettuati di norma entro 60 (sessanta) minuti dalla richiesta di intervento e comunque nel più breve tempo possibile, fatte salve le condizioni di viabilità e di distanza chilometrica.
La consegna al proprietario, di norma dovrà avvenire previo accettazione/registrazione presso il canile sanitario, fatte salve situazioni particolari (restituzioni immediate) che saranno di volta in volta vagliate dal veterinario competente per territorio.
Per gli interventi di cui alla lettera b) del presente capitolo l’operatore dovrà contattare il veterinario competente per territorio, o in servizio di pronta disponibilità, per richiederne l’intervento ai fini della stabilizzazione e/o l’autorizzazione al ricovero presso struttura veterinaria
specializzata/convenzionata per prestazioni non erogabili direttamente dal Distretto Veterinario competente territorialmente.
Ogni cane accalappiato deve essere prontamente controllato al fine di evidenziare la presenza di eventuale codice identificativo (microchip), che deve essere annotato al modello di intervento da trasmettersi tempestivamente al Responsabile Sanitario del canile sanitario e comunque entro il termine massimo di 24 ore dalla data della cattura, al fine di permettere la comunicazione del ritrovamento del cane al legittimo proprietario.
Per l’identificazione del cane/gatto al momento della cattura, è fatto obbligo di disporre sempre del lettore di chip durante tutti gli interventi di accalappiamento.
Il trasferimento di cani di proprietà, in caso di mancato ritiro, dal canile sanitario al canile rifugio convenzionato del comune di residenza del proprietario deve essere effettuato di norma l’11° giorno dopo la cattura, su richiesta formulata dal Responsabile Sanitario del canile sanitario.
Il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari presso il canile sanitario dell’‘ATS o presso canili rifugio deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati dal Responsabile Sanitario del canile sanitario.
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile Sanitario del canile l’avvenuta morte dell’animale, in caso di decesso durante il trasporto o la custodia temporanea.
Dotazioni
L’appaltatore per l'espletamento del servizio dovrà disporre:
- di personale sufficiente a garantire le attività per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24;
- di due automezzi idonei al trasporto degli animali; i mezzi devono essere divisi all’interno
- almeno in due comparti, uno adibito al trasporto della persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato ai cani/gatti catturati; i due comparti devono essere divisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- di due lettori per microchip full-ISO;
- di adeguati strumenti di cattura, anche per i cani più pericolosi;
Ogni attrezzatura impiegata nell'attività in questione, dovrà essere tenuta ben pulita e sanificata. Con riferimento alla necessità di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Como si veda l’art. 4 del presente CSA.
Il servizio dovrà essere erogato in tutti i Comuni della Provincia di Como ovvero:
Albavilla, Albese con Xxxxxxx, Albiolo, Alserio, Xxxx Xxxxx d’Intelvi (ex Comuni di Xxxxx Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna), Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cavargna, Centro Valle d’Intelvi, Cerano d’Intelvi, Cermenate, Cernobbio,
Cirimido, Claino con Osteno, Colonno, Colverde, Como, Corrido, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Grandola e Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo,
Laglio, Xxxxx, Lambrugo, Lasnigo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Xxxxxx Xxxxxxxx, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona X. Xxxxxxx, Orsenigo, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx della Battaglia, San Xxxxxxx Xxx Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate Comasco, Sormano, Tavernerio, Torno, Tremezzina, Turate, Uggiate Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.
Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore i mezzi di trasporto, e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’impresa aggiudicataria.
L’impresa si obbliga a corrispondere al proprio personale addetto al servizio la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di settore ed agli accordi sindacali vigenti e a soddisfare regolarmente gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni. A tal fine l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad inviare, su richiesta dell’ATS, una dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti. A richiesta dell’ATS l’appaltatore dovrà fornire le documentazioni comprovanti l’avere regolarmente soddisfatto gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche obbligatorie, nonché gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato nell’espletamento del servizio.
Tutto il personale impiegato dall’appaltatore per l’espletamento del servizio deve essere fisicamente idoneo e tecnicamente preparato, formato ed aggiornato all’esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed opportunamente dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).
L’impresa appaltatrice assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio appaltato, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.
Lotto 5 – ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, con la presente procedura, si pone l’obiettivo di assicurare il servizio di profilassi della rabbia e il controllo del randagismo conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell’8 febbraio 1954, dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 e da eventuale nuova o diversa normativa
intervenuta durante la vigenza del rapporto contrattuale, da rendere sul territorio del Comune di Milano.
La sede operativa dell’aggiudicatario deve essere ubicata preferibilmente nella provincia di Milano.
Il servizio deve assicurare alla ATS della Città Metropolitana di Milano le seguenti attività:
a) recupero o accalappiamento, dei cani vaganti e dei cani rinvenuti malati o feriti, nonché, ove possibile, restituzione al legittimo proprietario (servizio SMS);
b) recupero o accalappiamento, dei gatti, in quanto rinvenuti malati o feriti o ai fini del contenimento della popolazione felina che vive in libertà e successivo loro ricollocamento nella colonia di origine o altra destinazione decisa dal Dipartimento Veterinario di ATS della Città Metropolitana di Milano;
c) interventi particolari di recupero di animali vaganti o feriti appartenenti ad altre specie, (es. animali esotici, procioni, piccoli mammiferi, rettili, volatili, piccoli ruminanti, fauna selvatica autoctona), compatibilmente con la recettività delle strutture rese disponibili dagli Enti competenti e le caratteristiche tecniche delle attrezzature in dotazione;
d) recupero o cattura di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali o per altre motivazioni decise dal Dipartimento Veterinario di ATS della Città Metropolitana di Milano;
e) recupero, su richiesta del Sindaco ed autorizzazione del Dipartimento Veterinario di ATS della Città Metropolitana di Milano, di cani o gatti ceduti dal proprietario definitivamente al Comune o posti in osservazione in caso di maltrattamenti (art 107 comma 11 LR 33/09 e s.m.i.);
f) recupero di cani e gatti per ordine dell’Autorità Competente in custodia giudiziale o amministrativa o affidati e il loro trasferimento nelle strutture indicate dal Dipartimento Veterinario di ATS della Città Metropolitana di Milano;
g) trasporto di animali su disposizione dell’ATS, in altro canile sanitario/rifugio e/o struttura, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Per tale servizio, oltre alla tariffa cod. 3 (dell’Allegato 1 “Descrizione Prestazioni”) prevista per il “Servizio H24 di recupero e trasporto al canile e dal canile di 1 o più animali da o per la medesima località nel territorio di competenza”, verrà riconosciuto un rimborso forfettario parametrato alla distanza dal Comune di Milano (sede del canile sanitario) ed al tempo di percorrenza andata e ritorno, compreso nelle seguenti fasce territoriali:
- all’interno del territorio di ATS Milano: + € 20,00;
- all’esterno del territorio di ATS Milano, in regione Lombardia: + € 70,00.
Struttura e personale
L’aggiudicatario dovrà:
a) disporre di automezzi, regolarmente autorizzati per il trasporto di animali vivi, dotati di attrezzature idonee alla cattura dei cani vaganti e dei gatti ed in numero adeguato, almeno n.2 automezzi, a garantire la regolarità degli interventi nella tempistica richiesta;
b) munirsi dei permessi e autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio in qualità di mezzi di soccorso in tutto il territorio del comune di Milano, comprese le zone ZTL (Zone a Traffico Limitato), le Corsie riservate e le Aree pedonali. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente CSA, devono riportare esternamente in modo visibile la denominazione dell’ATS Città metropolitana di Milano. Gli automezzi dovranno, altresì, essere dotati dei dispositivi supplementari acustico di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di Istituto. La presenza dei dispositivi dovrà essere annotata sulla carta di circolazione;
c) mettere a disposizione mezzi di trasporto muniti di chiusura esterna, dotati di gabbie destinate al ricovero degli animali di facile pulizia e disinfezione, costruite in modo da raccogliere e non disperdere all’esterno i liquami. Gli spazi di ricovero devono evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendo la sicurezza durante il trasporto, all’occorrenza, anche con barriere che li proteggano dai movimenti del mezzo. All’interno dello scompartimento degli animali dovrà essere garantita con idoneo impianto dedicato una climatizzazione adeguata e tale da evitare fenomeni di ipertermia nelle stagioni calde, in particolare in occasione di possibili rallentamenti o blocchi del traffico cittadino. Gli animali dovranno avere la possibilità di mantenere la posizione eretta e di coricarsi;
d) provvedere al servizio in appalto con le modalità indicate nel presente CSA, indipendentemente da eventuali fattori esterni che dovessero intervenire, quali, ad esempio, particolari situazioni meteorologiche, interruzioni di viabilità in presenza di percorsi alternativi, guasti di automezzi (per i quali dovrà essere assicurato adeguato e tempestivo intervento di soccorso, in particolare nei casi in cui sull’automezzo vi sia la presenza di animali), festività e ricorrenze particolari, anche con l’utilizzo di personale supplente e mezzi adeguati sostitutivi;
e) dedicare all’appalto, personale che risulti:
- adeguato per numero, anche tenendo conto della particolare viabilità di alcune zone della città di Milano, ove risulta impossibile o difficile la sosta e/o l’abbandono incustodito del mezzo;
- addestrato, con obbligo di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti sia per l’attività del presente capitolato che previsti dalle norme del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto
- dotato di ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni e di appositi dispositivi D.P.I.;
- dotato degli strumenti e di tutti i mezzi necessari alla corretta esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e gestione degli animali e per le esigenze del presente CSA.
f) assumersi ogni responsabilità e manlevare ATS per danni causati a persone o cose dagli animali catturati e detenuti durante l’espletamento del servizio in oggetto;
Caratteristiche gestionali del servizio
La legge tutela gli animali e punisce il loro maltrattamento.
Tutte le azioni che si svolgono per l’esecuzione del servizio per ATS della Città Metropolitana di Milano devono essere vincolate al rispetto del benessere animale. Comportamenti lesivi del benessere animale sono considerati mancanze gravi, fatte salve più gravi responsabilità civili e/o penali, e la loro contestazione costituisce inadempimento delle prescrizioni contrattuali e rappresenta causa di risoluzione del Contratto d’Appalto.
Nella gestione del servizio per ATS della Città Metropolitana di Milano, l’aggiudicatario dovrà:
a) attenersi a quanto disposto dal Dipartimento Veterinario, conformemente a quanto previsto dall’art. 20 c. 1, del Regolamento Regionale n. 2/2017;
b) garantire il servizio con reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, festivi compresi per assicurare tutte le prestazioni specificate nel presente Capitolato;
c) rendere disponibile un numero telefonico di rete fissa, uno di rete mobile ed un indirizzo di posta elettronica, al fine di assicurare la reperibilità. Tali dati saranno comunicati dal Dipartimento Veterinario dell’ATS della Città Metropolitana di Milano a tutte le Autorità competenti ed al Comune dell’area interessata;
d) provvedere direttamente alla gestione del personale alle proprie dipendenze, garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica. L'articolazione dell’orario di servizio del personale è comunicata al Dipartimento Veterinario dell’ATS della Città Metropolitana di Milano;
e) provvedere immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti da quando l’aggiudicatario ne viene a conoscenza - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro e garantire che il servizio sia comunque reso. Visto il carattere di servizio sanitario pubblico essenziale dell’attività di accalappiamento del Canile Sanitario, anche in caso di iniziative di carattere sindacale del personale, l’aggiudicatario dovrà, comunque, assicurare il servizio minimo indispensabile indicato dal Dipartimento Veterinario dell’ATS della Città Metropolitana di Milano;
f) garantire che gli interventi di recupero di animali sul territorio avvengano sempre e solamente su segnalazione e chiamata della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco o altri organi di Polizia Giudiziaria, del Sindaco o del Dipartimento Veterinario. Il privato cittadino che abbia rinvenuto un animale vagante e che si rivolga direttamente all’aggiudicatario, deve essere informato che a norma dell’art. 20 c. 2 del R.R. n° 2/17 è tenuto a dare pronta comunicazione del rinvenimento al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al Dipartimento Veterinario dell’ATS o le altre autorità indicate. Il Dipartimento Veterinario si riserva di non riconoscere economicamente i servizi effettuati con modalità di attivazione differenti da quelle descritte;
g) garantire assistenza, su richiesta del Dipartimento Veterinario dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, agli interventi in situazioni di emergenza o particolare necessità (es. rabbia urbana o
segnalazioni di riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi), compresi periodici turni di perlustrazione da effettuarsi in giorni ed orari prestabiliti dal Dipartimento Veterinario ed in accordo con l’Amministrazione Comunale di Milano. Il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come “Assistenza a interventi del Dipartimento Veterinario a tariffa oraria * (n° ore)” (voce 2 Allegato 1 “Descrizione prestazioni”);
h) garantire la cattura degli animali anche all’interno di proprietà private aperte o meno al pubblico, quali abitazioni, locali commerciali, autoveicoli, ferrovie, metropolitana o luoghi pubblici, quali ospedali, scuole ecc., esclusivamente previa autorizzazione del proprietario o del responsabile della struttura o della Pubblica Autorità, fatte salve le emergenze o lo stato di necessità documentabili;
i) garantire che i metodi di accalappiamento siano tali da evitare agli animali sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell’operatore e dell’animale stesso, in conformità all’art. 20 c.1 del R.R. n° 2/17. L’intervento sul luogo di recupero dell’animale dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 120 minuti dalla chiamata e deve essere data la massima priorità alla segnalazione di un animale ferito. Di ogni intervento effettuato (anche con esito negativo) verrà redatto dall’aggiudicatario apposito verbale, secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dal Dipartimento Veterinario per le necessarie verifiche;
j) assicurarsi che il personale incaricato dell’accalappiamento, al fine di favorire la riconsegna immediata al legittimo proprietario degli animali catturati, ricerchi la presenza del microchip con l’apposito lettore di cui deve essere dotato. In caso di presenza d’identificativo, il personale deve utilizzare secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario lo strumento SMS messo a disposizione da Regione Lombardia o, se abilitato, accedere all’Anagrafe Animali da Affezione (AAA). Nel caso che avvenga la riconsegna immediata dell’animale catturato grazie al sistema SMS o Anagrafe, il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come cod. 3 dell’Allegato 1 “Descrizione Prestazioni” - Servizio H24 di recupero e trasporto al canile e dal canile di 1 o più animali da o per la medesima località nel territorio di competenza” a condizione che il personale raccolga tutti i dati del proprietario secondo le istruzioni ricevute dall’ATS della Città Metropolitana di Milano. In caso contrario, il servizio verrà riconosciuto come “a vuoto”;
k) impegnarsi a fornire i reports periodici richiesti dal Dipartimento Veterinario, per un opportuno monitoraggio delle attività svolte;
l) segnalare tempestivamente (entro una giornata lavorativa) il decesso di un animale avvenuto durante il trasporto al Dipartimento Veterinario e conservare le spoglie a disposizione dello stesso;
m)non pretendere alcunché per eventuali variazioni nella quantità delle prestazioni richieste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (in quanto tali quantità sono indicative e quindi possono variare in relazione alle reali esigenze del servizio), oppure per eventuali variazioni che possano intervenire nel campo della lotta al randagismo nel periodo di vigenza del contratto;
n) espletare, comunque, l’attività richiesta dal Dipartimento Veterinario nel caso di evenienze non previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le indicazioni impartite dallo stesso e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
Al fine di consentire un’adeguata valutazione e formulazione dell’offerta economica, si riportano di seguito i dati di sintesi relativi ai servizi di Pronta Disponibilità e ai servizi Diurni effettuati nel corso del 2018. Detti dati devono ritenersi meramente indicativi e non esaustivi.
PRONTA DISPONIBILITA’ | ||||
A vuoto/sospesi | Recupero cani | Recupero gatti | Università/OPA | PVCS Lavaggio box Cani pericolosi |
50 | 235 | 99 | 35 | 50 |
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo, da esercitarsi almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, è specificata nella seguente tabella, in maniera distinta per ogni lotto.
Le durate e le decorrenze sono di seguito riassunte:
Lotto | Ente | decorrenza | Termine | decorrenza rinnovo | durata mesi in caso di rinnovo | termine rinnovo |
1 | ATS della Montagna Valcamonica | 01-03-2020 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 34 | 31-12-2025 |
2 | ATS di Bergamo | 01-01-2021 | 31-12-2023 | 01-01-2024 | 24 | 31-12-2025 |
3 | Ats della Brianza Area Monza e Lecco | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 01-01-2023 | 36 | 31-12-2025 |
4 | ATS dell’Insubria Como | 01-03-2020 | 31-12-2021 | |||
5 | ATS della Città Metropolitana di Milano | 01-01-2020 | 31-12-2025 |
Le ATS si riservano la facoltà di prorogare la durata del contratto stipulato alle medesime condizioni economiche contrattuali per il periodo di mesi sei e/o per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad individuare il nuovo aggiudicatario per il periodo successivo in conformità a quanto previsto nell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Trattandosi di servizio pubblico essenziale di carattere sanitario che non può subire interruzioni di alcun genere, l’aggiudicatario si impegna, in caso di passaggio di consegne, a proseguire l’esecuzione del contratto fino al momento di effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.
L’aggiudicatario è pertanto impegnato, in forza dell’eventuale estensione del termine di scadenza, il cui esercizio è ad esclusiva discrezione dell’ATS, a continuare a eseguire le prestazioni richieste senza poter sollevare eccezione alcuna; nessuna pretesa potrà essere vantata dall’aggiudicatario in caso di mancato esercizio di tale opzione.
ART. 4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio anche in caso di scioperi e agitazioni del personale dipendente; dovrà pertanto essere cura dell’aggiudicatario ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso il servizio.
L’aggiudicatario non potrà avvalersi del personale dell’amministrazione aggiudicatrice e ogni operazione dovrà essere eseguita dallo stesso con mezzi e personale propri ed indipendentemente da fattori che dovessero intervenire quali, ad esempio, situazioni meteorologiche, interruzioni di viabilità in presenza di percorsi alternativi, guasti di automezzi, per i quali dovrà essere assicurata un’adeguata disponibilità di supporto, festività e ricorrenze particolari, anche con utilizzo di personale supplente.
L’aggiudicatario è soggetto nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti i relativi oneri; dovrà inoltre osservare le norme di prevenzione infortuni e sarà responsabile del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro atta a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, osservando altresì le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. I predetti obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l’aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto.
L’aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione dell’appalto e gli saranno addebitati gli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’ATS in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a suo carico. L’aggiudicatario garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell’osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire nella durata del contratto. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e con l’osservanza delle norme igieniche e di polizia sanitaria e veterinaria e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di sicura moralità e che sia di tutta soddisfazione per l'ATS, la quale potrà chiederne eventualmente a proprio giudizio insindacabile la sostituzione, con facoltà, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto; inoltre non potrà utilizzare personale che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati relativi al maltrattamento di animali.
Resta pertanto stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, eventi aventi ripercussioni su persone o cose, nonché ogni responsabilità derivante da interruzione del servizio per qualsiasi causa di ordine civile e penale o dalla non corretta o mancata esecuzione del servizio, oltre che per danni, infortuni o altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, a persone o cose s’intende a carico dell’aggiudicatario che, con la firma per accettazione del presente capitolato, solleva l’ATS da ogni e qualsiasi responsabilità, convenendosi a tale riguardo che nulla sarà dovuto oltre al corrispettivo contrattuale. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne possano derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C.
L’aggiudicatario dovrà stipulare con primaria Società assicuratrice adeguata copertura per danni a persone e cose eventualmente derivanti dalle cause sopra indicate nonché da aggressioni o morsicature dei cani/gatti accalappiati, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00. Copia della polizza assicurativa dovrà essere inviata all’ATS entro quindici giorni dalla richiesta.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 sono a carico dell’aggiudicatario le spese per le pubblicazioni, da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Per il Lotto 1 ATS della Montagna: L’aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’appalto, dimostrare di disporre di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Brescia – area territoriale Valcamonica o comuni limitrofi. La disponibilità entro il suddetto termine di una centrale operativa sul territorio provinciale indicato è condizione essenziale per l’affidamento dell’appalto e per la stipulazione del relativo contratto.
Per il Lotto 4 ATS dell’Insubria: L’aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’appalto, dimostrare di disporre di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Como; la disponibilità entro il suddetto termine di una centrale operativa sul territorio provinciale indicato è condizione essenziale per l’affidamento dell’appalto e per la stipulazione del relativo contratto.
ART. 5. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le ATS, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvederanno alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell’esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
L’aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall’ATS per l’esecuzione del contratto.
Al Direttore di esecuzione del contratto compete la verifica di conformità della fornitura resa rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e l’espletamento delle attività previste dall’art.102 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 6. PENALITA’
L’ATS potrà controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del servizio e pertanto i suoi incaricati dovranno avere libero accesso, in ogni momento, alle sedi, ai canili e a tutti gli altri luoghi e strutture di cui l’aggiudicatario dovesse servirsi per l’esecuzione del servizio anche ai fini di una verifica dei mezzi e degli strumenti impiegati.
Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del contratto individuato dall’ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.
L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità:
▪ interventi: l’intervento non effettuato nei termini o con le modalità richieste dal presente capitolato comporterà una penale da € 200,00 a € 500,00, con riserva di risarcimento per eventuali ulteriori danni e fatto salvo il diritto dell’ATS di provvedervi direttamente, ovvero di richiedere l’esecuzione delle prestazioni ad altra ditta, scelta a proprio insindacabile giudizio, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguiti;
▪ servizio 24 ore su 24: la mancata o non tempestiva risposta, come specificato al precedente art. 2 lett. B, contestata formalmente, in assenza di valide giustificazioni comporterà una penale pari ad
€ 200,00;
▪ ulteriori obblighi: l'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico dell’aggiudicatario da € 100,00 fino ad € 500,00.
Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso dell’applicazione di contestazioni che diano luogo fino a meno di quattro penalità nel corso di un anno e nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire il servizio da altra ditta addebitando all’aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista oltre al risarcimento del danno. La penalità e l'eventuale maggior prezzo oltre al risarcimento del danno per il servizio presso altra ditta verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per i servizi già effettuati, oppure mediante escussione della garanzia fideiussoria. Persistendo le inadempienze (addebito di 4 penalità per anno), l'ATS avrà diritto di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, facendo scorrere ove possibile la graduatoria degli operatori economici offerenti. Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere all’affidamento scorrendo la graduatoria, verrà indetta nuova procedura di gara.
Ai sensi dell’Art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’entità della penale, complessivamente, non può superare il 10% dell’ammontare netto del contratto.
Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno contestate formalmente all’impresa mediante p.e.c. (avente valore di raccomandata R.R.); l’impresa dovrà far pervenire le proprie contro deduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento delle contestazioni.
ART. 7. RISCHI DA INTERFERENZA
Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è stata verificata la non sussistenza di rischi da interferenza derivanti dall’espletamento del servizio in argomento per i Lotti 1 ATS della Montagna, Lotto 2 ATS di Bergamo, Lotto 3 ATS della Brianza e Lotto 5 ATS della Città Metropolitana di Milano. Conseguentemente, per i Lotti sopra citati non si rende necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza. L’affidatario dovrà comunque, a semplice richiesta delle ATS aggregate, presentare copia del DVR dell’attività oggetto del presente Capitolato di gara.
Per il Lotto 4 ATS dell’Insubria, l’Amministrazione ha redatto il DUVRI, finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Per il Lotto 4 ATS dell’Insubria i costi da interferenza sono pari a € 100,00.
L’operatore economico aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.
ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall’aggiudicatario, comprensive di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.
Le fatture dovranno essere, di norma, emesse a cadenza mensile e riportare analiticamente gli interventi effettuali nel periodo; dovranno essere emesse esclusivamente in modalità elettronica e intestate alle singole ATS.
In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.
A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
ATS della Montagna:
Codice IPA: atsm
Codice univoco ufficio: UFFUWR
Nome ufficio: Servizio Economico Finanziario
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 00988200143 Partita IVA: 00988200143
ATS di Bergamo:
Codice IPA: atsb
Codice univoco ufficio: 7ZRYRC Nome ufficio: Settore Fornitori
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 04114400163 Partita IVA: 04114400163
ATS della Brianza:
Codice IPA: atsmb
Codice univoco ufficio: 1HV00X Nome ufficio: 311-Uff_Fattelet-Monza
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 09314190969 Partita IVA: 09314190969
ATS dell’Insubria – Area territoriale di Como Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXXXX Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF Nome ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
Partita IVA – Codice fiscale: 03510140126
ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all’esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d’accettabilità.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Agenzia contraente, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia contraente di regolare fattura.
Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso (e la fattura verrà respinta nei casi di irregolarità più gravi) qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG, o lo stesso sia xxxxxx;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.
Saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione della causa di sospensione.
L’Agenzia contraente provvederà al pagamento previa verifica della relativa regolarità del DURC. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), sarà liquidato l’imponibile mentre l’ATS provvederà al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”.
Le fatture elettroniche dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal Decreto MEF 7 dicembre 2018 “Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato in GU Serie Generale n.298 del 24-12-2018.
ART. 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
In particolare, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture, dovrà:
1) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
L'aggiudicatario provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane Spa, il contratto con la Ditta aggiudicataria è immediatamente risolto.
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l’applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
ART. 10. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per ciascun lotto, garanzia definitiva a favore di ciascuna ATS. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia in cui hanno sede le ATS.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la revoca dell’affidamento alla ditta inadempiente.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto del presente capitolato.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS. È fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Per eventuali riduzioni della garanzia si rinvia a quanto prescritto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 11. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all’ATS gli estremi del conto corrente dedicato.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.
ART. 12. VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016.
Nei sessanta giorni successivi, l’ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..
Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 13. NULLITA’ DEL CONTRATTO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo.
La violazione dell’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.
ART. 14. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto.
L’impresa concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve, all’atto dell’offerta, indicare la parte di servizi che intende subappaltare. La quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ATS per il servizio in oggetto.
Inoltre l’impresa affidataria dovrà:
▪ depositare presso l’ATS copia autentica del contratto di subappalto venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;
▪ allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa subappaltatrice;
▪ trasmettere all’ATS:
- la dichiarazione resa dal subappaltatore, in forma di autocertificazione, sottoscritta ed autenticata nei modi stabiliti dalla vigente normativa, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata.
L’impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 15. RECESSO UNILATERALE
L’Agenzia contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario mediante P.E.C., nei seguenti casi:
- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte degli Enti del Sistema Sanitario Regionale;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di Aria S.p.a. avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
- pubblicazione da parte dell’ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
- internalizzazione del servizio oggetto di appalto.
L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’Agenzia contraente, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Agenzia medesima, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento della prestazione effettuata secondo il disposto dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano
condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Agenzia contraente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, le ATS potranno chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario mediante P.E.C., nei seguenti casi:
- abbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista ed eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS;
- cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell’art. 14 del presente Capitolato;
- deposito avverso l’aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- cessione di crediti, fatto salvo quanto prescritto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme del piano triennale di prevenzione alla corruzione dell’Agenzia contraente, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento delle ATS aggregate e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio);
- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Agenzia contraente);
- nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, che diano luogo a contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., in esito alle quali le penali applicate nel periodo derivi un ammontare cumulato superiore al 10% del valore contrattuale di ciascuna Agenzia contraente, o quattro penali comminate in un anno;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.
Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all’ATS a causa dell’inadempienza.
ART. 17. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto delle ATS di rivalersi sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.
ART. 18. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta Aggiudicataria, l’Agenzia contraente avrà diritto di pretendere la prosecuzione del contratto da parte della Ditta in liquidazione.
ART. 19. CLAUSOLE DI LEGALITA’/INTEGRITA’
La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 17 giugno 2019 - n. XI/1751, pubblicata su
B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26.06.2019, ha approvato il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.
L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura. L’aggiudicatario si impegna a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013.
Inoltre, l’aggiudicatario, espressamente, si impegnerà a rispettare le norme contenute nei seguenti documenti reperibili sui siti informatici dell’ Agenzia contraente :
- “Codice di comportamento”;
- “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”.
ART. 20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ad avvenuta aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nel caso in cui venga presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
Ciascuna ATS stipulerà i propri contratti: tutte le spese di registrazione previste sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 21. AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Le Amministrazioni si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 10 del presente Capitolato e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione medesima.
ART. 22. RISERVATEZZA DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali sono le ATS aggregate.
In particolare, l’operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:
- garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
- sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
- mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
- dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
- adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
- redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
- curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
- dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
- conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
- ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
- informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
- collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
- comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
- comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
L’eventuale designazione a Responsabile del trattamento, se del caso, non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
L’eventuale designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx – Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali del’ATS della Montagna: tel. 0000000000 - fax 0000000000 - email x.xxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xx - pec xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxxx.xx.
ART. 24. FORO COMPETENTE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Xxxx competente per qualsiasi controversia o contestazione concernente l’esecuzione del contratto esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza dell'Agenzia contraente, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.
ART. 25. NORME FINALI
L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti e al Codice Civile.
In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.
ATS della MONTAGNA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorella Cecconami
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il presente capitolato d’appalto si compone di n. 25 articoli firmato digitalmente dalla ditta offerente