CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO Clausole campione

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO. Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all’ATS gli estremi del conto corrente dedicato.
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO. E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all’ATS gli estremi del conto corrente dedicato. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO art 120, comma 12 D.Lgs. 36/2023
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell’opponibilità all’ATS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ATS stessa. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’ATS qualora questa non le rifiuti con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. L’ATS, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO. Si rinvia all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 .