Contract
COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE | I |
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE | |
Protocollo N.0051722 del 13/04/2022 Firmatario: XXXXX XXXXXX XXXXX |
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO PLURIENNALE DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TERRITORIALE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI ESPRESSI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA E SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) DI FERRARA, PER IL PERIODO DI ANNI TRE.
(CIG:9143326F4B)
PREMESSE
Con determina a contrarre n. 431 del 25/03/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il Servizio di progettazione e attuazione di un piano pluriennale di comunicazione, promozione territoriale e commercializzazione dei prodotti turistici espressi dal territorio del Comune di Ferrara e Servizio di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) di Ferrara per il periodo di anni tre (3 anni), indicativamente dal 1/07/2022 o comunque dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto al 30/06/2025 con facoltà di rinnovo.
Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs 50/2016 (di seguito Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto dell’Xxxxxx Xxxxxxx Intercent-ER SATER (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ (di seguito sito) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Ferrara [codice NUTS ITH56] CIG 9143326F4B
CUI 00297110389202000008 (promo-commercializzazione) CUI 00297110389202000009 (I.A.T.)
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Dirigente del Servizio di Promozione del Territorio - (mail: xx.xxxxx@xxxxxx.xx.xx).
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati manuali per l’impresa presenti nel sito intercent-er.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo comunicazioni di interruzioni temporanee fornite all’interno del sito.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Guide all’uso del sistema accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Le modalità di registrazione al Sater sono altresì esplicitate nelle guide all’uso del sistema, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx .
Per assistenza e supporto tecnico sull’utilizzo della piattaforma di e-procuremente contattare il call center
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero verde 000000000, Tel: x000000000000 mobile/estero, mailto: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx .
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) bando di gara;
c) istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (Mod.1) e suoi allegati (Mod. 1bis) – dichiarazione sostitutiva integrativa - e (Mod. 1ter) -(eventuale) impegno RTI-;
d) Mod. 2 DGUE;
e) Mod. 3 dichiarazione imposta di xxxxx
f) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativo Allegato 1) Analisi del contesto territoriale del turismo ferrarese
g) Informativa Privacy
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx - sezione <Bandi di gara in pubblicazione> e sulla Piattaforma Sater all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ - sezione <Bandi Altri Enti>.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro il 03/05/2022 ore 12 in via telematica, tramite SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide all’uso del sistema accessibili al sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx . Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 09/05/2022 ore 12 mediante pubblicazione in forma anonima, sul SATER, all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ nella sezione “Bandi Aperti” dedicata alla presente procedura.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione e nella documentazione di gara.
In caso di variazioni dell’indirizzo PEC/posta elettronica è onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx .
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia Intercent-er (di seguito Agenzia) e alla stazione appaltante; diversamente le medesime declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto non ritenendo possibile una sua suddivisione e/o economicamente conveniente, poiché trattasi di attività fortemente interconnesse e indirizzate ad una più efficace perseguimento delle finalità del progetto, in coerenza con le scelte dell’Amministrazione di individuare un soggetto unitario che, in concerto con la cabina di regia, avrà il compito di guidare efficacemente il sistema degli operatori e dei fattori di competitività – produzione- offerta, svolgendo azioni di marketing e management del sistema turistico in termini di attrazione dei visitatori e di accrescimento della competitività.
Tabella 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di comunicazione, promozione territoriale e commercializzazione | 79340000-9 Servizi | P | 491.803,29 |
in conformità a quanto previsto e regolato dal Capitolato | pubblicitari e di marketing | |||
2 | Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) in conformità a quanto previsto e regolato dal Capitolato | 63513000-8 Servizi di informazione turistica | S | 277.868,85 |
3 | ||||
A) Importo totale soggetto a ribasso | 769.672,14 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | 0,00 | |||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | 769.672,14 |
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 429.000,00 calcolati ai sensi dell’art. 7 del Capitolato speciale.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni tre (3 anni).
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Rinnovo.
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni anche più volte ma comunque per un periodo complessivo non superiore ad anni tre, per un importo complessivo di € 796.672,14, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, qualora l’Amministrazione comunale, ravvisandone la convenienza ed il pubblico interesse, eserciti la relativa facoltà e l’appaltatore manifesti il proprio consenso scritto. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore, prima della scadenza del contratto, ai sensi e modalità di cui all’art. 2 del capitolato speciale.
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice.
L’Ente si riserva la possibilità di affidare all’aggiudicatario, con le modalità previste dall’art. 106 c.1 lett.
A) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., eventuali ulteriori incarichi legati a finanziamenti derivanti da progetti a dimensione europea, nazionale o regionale qualora disponibili, per la realizzazione di attività di comunicazione e di promo-commercializzazione aggiuntive, pari a complessivi € 750.000 (IVA esclusa) per i tre anni contrattuali.
Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e fino ad un massimo di sei (6) mesi. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Codice
Si applica quanto previsto all’art. 106, comma 12 del Codice Altre modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice Si veda quanto previsto all’art. 15 del Capitolato Speciale
Valore complessivo ai fini dell’articolo 35, comma 4 del Codice Il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad € 3.292.622,97, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge tenuto conto delle prestazioni di cui al capitolato e rapportato alla durata massima dell’appalto, ossia comprensivo dell’eventuale rinnovo per un ulteriore triennio, degli eventuali sei mesi di proroga per il completamento delle procedure relative al nuovo affidamento dopo la fine del contratto; viene computato altresì l’importo per eventuali ulteriori lavori che potranno essere affidati, con le modalità previste dall’art. 106 c.1 lett. A) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., legati a finanziamenti derivanti da progetti a dimensione europea, nazionale o regionale qualora disponibili, per la realizzazione di attività di comunicazione e di promo-commercializzazione aggiuntive, pari a complessivi € 750.000 (IVA esclusa) per i tre anni contrattuali
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
E’ altresì prevista la revisione prezzi con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria nell’arco di durata dell’appalto. A tale revisione si perverrà ad esito di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l’aggiudicatario e il R.U.P., al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Come da normativa vigente è ammessa la partecipazione di una consorziata anche singolarmente purchè non dichiarata dal consorzio come esecutrice.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass,in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 o in caso di impossibilità, caricati sulla Piattaforma in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi su richiesta della Stazione appaltante.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) per tutte le prestazioni: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle singole prestazioni previste nella presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) per la prestazione relativa alla gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) e del servizio di commercializzazione di prodotti/servizi turistici: è richiesto il possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio, con almeno tre anni di esercizio di attività (ai sensi dell'art. 21 della L.R. E-R n. 7/2003 e della D.G.R. 956/2005 e s.m.i.). Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c.3 del D.Lgs 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
c) Fatturato specifico medio annuo nei settori di attività oggetto dell’Appalto (come indicato nel Capitolato con riferimento agli Artt. 5.1 e 5.2), riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice), non inferiore a € 250.000,00 IVA esclusa,
La comprova del requisito è fornita mediante
- copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato.
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività..
Il requisito viene richiesto per garantire che gli operatori siano in possesso di requisiti di solidità economica tali da assicurare il regolare compimento del servizio per tutta la durata dell'appalto.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) per la prestazione di servizi nell’ambito della comunicazione e promozione turistica: realizzazione di almeno 3 attività di promozione e/o comunicazione del territorio (promozione turistica, promozione eventi e prodotti del territorio, comunicazione istituzionale), negli ultimi 3 anni.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 lett. a) relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- i requisiti di idoneità di cui al punto 6.1, lett. b) e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. d) devono essere posseduti dall’impresa (o dalle imprese) che nell’ambito del raggruppamento (consorzio ordinario, GEIE, o rete) eseguirà (eseguiranno) la prestazione in questione.
- il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 lett. c) relativo al fatturato specifico medio annuo riferito agli tre esercizi, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- il requisito relativo all’autorizzazione all'esercizio di un'Agenzia di Viaggio di cui al punto 6.1, lett.
b) e il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3 lett. d), devono essere posseduti da almeno uno dei componenti il consorzio o da almeno una delle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- il requisito di capacita economica e finanziaria di cui ai punti 6.2, lett. a), ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016, deve essere posseduti:
a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo;
b) in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 lett. c) e 6.3 lett. d) anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. lett. a) e b).
L’ausiliaria deve:
- Possedere i requisiti previsti dall’art. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane..
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Tenuto conto della natura e della complessità derivante dal rapporto diretto con il pubblico, con le realtà delle imprese sociali, della cultura, della formazione, della scuola, e degli operatori turistici del territorio, delle prestazioni richieste dal presente appalto, l’amministrazione ritiene che la gestione dello
I.A.T. e del servizio di comunicazione e promozione turistica debbano essere eseguiti a cura dell’aggiudicatario, in quanto oggetto di rapporto fiduciario derivante da offerta economicamente più vantaggiosa.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 15.933,44. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato a BPER Banca –Tesoreria Comunale di Ferrara- (qualsiasi filiale) che rilascerà quietanza;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma
5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1121 del 29 dicembre 2020.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 16/05/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima inferiore a 100 Mbyte.
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
L’istanza di partecipazione (Mod. 1) e suoi allegati (Mod. 1bis e Mod. 1 ter) e il DGUE (Mod. 2) e dichiarazione imposta di bollo (Mod. 3) sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sater la seguente documentazione:
1) Mod. 1 istanza di partecipazione con dichiarazioni sostitutive integrative e suoi allegati (Mod. 1 bis – soggetti art. 80, comma 3 d.gls 50/2016 e Mod. 1ter- eventuale impegno rti) nonché eventuale procura;
2) Mod. 2 DGUE;
3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
5) PASSoe;
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 13.4;
7) documentazione/dichiarazione imposta di bollo (Mod. 3).
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato Mod. 1 –istanza di partecipazione con dichiarazioni sostitutive integrative e suoi allegati Mod. 1bis – soggetti di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs 50/2016- e Mod. 2 bis- (eventuale) impegno rti -.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione e suoi allegati (Mod. 1 e Mod. 1bis) il concorrente dichiara:
− di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, ai sensi del d.lgs 56/2017 “decreto correttivo”;
− di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter del Codice, ai sensi del dl.135/2018 “decreto semplificazioni”;
− di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b del Codice, ai sensi del d.l. 32/2019 “decreto sblocca cantieri”;
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
− di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. Nel caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di un Consorzio di cui all’art. 45,comma 2, lettera b) e c) del Codice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, incluse le clausole ambientali di cui al punto 11.5 del capitolato speciale;
− di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara di cui al successivo art. 24;
− di essere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
− autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGC del 28/12/2016, PG 2016-148257 reperibile a sul profilo committente xx.xxxxxx.xx.xx, alla pagina xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/0000/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-x- codice-disciplinare e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 e relativa scheda Informativa Privacy.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione di cui al Mod. 3 –assolvimento imposta di bollo-, predisposta dalla stazione appaltante, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell’istanza di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. (scansione della marca da bollo da cui si evinca il suo annullamento, ai sensi del dpr 642/1972). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, parte I, All. A –Tariffa del DPR 642/1972 e dal DL. 43/2013 conv. con mod. L. 71/2013 per adeguamento, le istanze digitali trasmesse per via telematica, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Resta salvo quanto previsto per le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al DPR 642/1972, All. B. e Dlgs n. 117/2017 art. 82.
Nel caso di consorzi o rti anche le istanze dei consorziati o mandanti dovranno essere in regola con il bollo.
NB: Si precisa che in caso di l’istanza/e non risulti/no in regola con le norme sul bollo, l’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 dpr 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) per la regolarizzazione.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al dm M.I.T. del 18/07/2016 e successive modifiche, messo a disposizione dalla stazione appaltante sul Sater (Mod. 2). Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ possibile utilizzare il Mod. 1ter predisposto dalla stazione appaltante
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo di Sater accessibili dal sito
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica dei servizi offerti:
b) eventuale dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali” (vedi punto 26 del disciplinare);
La relazione sarà costituita da un documento redatto in lingua italiana - costituito da max 50 facciate formato A4 (esclusi allegati - eventuali tavole grafiche a corredo della offerta tecnica non rientreranno nel computo delle pagine), con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, in cui è descritto, in capitoli separati come di seguito indicato, quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 e per ogni relativa specifica - così articolato:
• Progetto di Marketing territoriale e comunicazione (criterio 1.1 e 1.2)
• In relazione all’art. 5.1 punto A del capitolato, viene inoltre richiesta la formulazione di una campagna di comunicazione – soggetto a scelta del proponente (criterio 1.3)
• Progetto di Integrazione e aggregazione (criterio 2.1)
• Progetto di Promozione territoriale (criterio 3.1 e 3.2)
• Modello organizzativo proposto per il servizio complessivo, con riferimento all’Art. 6 (criterio 4.1, 4.2 e 4.3)
• Controllo della qualità: controllo di gestione (criterio 5.1)
• Offerte migliorative nell’ambito di: comunicazione (6.1), digitalizzazione dei servizi (6.2) – ovvero la descrizione e motivazione delle strategie, metodologie, strumenti e azioni finalizzati a un miglioramento generale della qualità dei servizi.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime previste nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.lgs.50/2016 e s.m.i..
Eventuali parti eccedenti le 50 facciate non saranno tenute in considerazione.
15. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce l’offerta economica, nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo di Sater accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx . L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale, sulla base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due (2) cifre decimali;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata da parte di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N | CRITERI DIVALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX |
1 | Progetto di Marketing territoriale e comunicazione (art. 5.1 – punto A del capitolato | 27 | 1.1 Qualità complessiva del progetto di marketing turistico territoriale e del piano promozionale proposti e loro coerenza con le linee strategiche indicate nel bando | Fino a un max di punti 9 | |
1.2 Qualità della proposta per la gestione della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti, linguaggi e concept di comunicazione innovativi e performanti | Fino a un max di punti 9 | ||||
1.3 Qualità della proposta creativa della campagna di comunicazione presentata | Fino a un max di punti 9 | ||||
2 | Progetto di Integrazione e aggregazione (art.5.1, punto B del Capitolato) | 9 | 2.1 Qualità della proposta offerta relativa al “sistema di aggregazione e integrazione”, per il coinvolgimento degli stakeholder del territorio | Fino a un max di punti 9 |
3 | Progetto di Promozione territoriale (art.5.1, punto C del Capitolato) | 9 | 3.1 Qualità della proposta relativa all’attività di promozione e capacità di sviluppo di pacchetti turistici integrati costruiti in dialogo con gli stakeholder | Fino a un max di punti 7 | |
3.2 Qualità della piattaforma informatica utilizzata per la promozione e la commercializzazione | Fino a un max di punti 2 | ||||
4 | Modello organizzativo proposto (Art.6 del Capitolato) | 18 | 4.1 Qualità complessiva del modello organizzativo proposto per fronteggiare in modo efficiente le richieste | Fino a un max di punti 8 | |
4.2 Qualità e coerenza del team mix proposto, con descrizione delle risorse professionali e relative mansioni nell’ambito del progetto | Fino a un max di punti 5 | ||||
4.3 Esperienze pregresse documentate della proponente nella gestione di servizi IAT | Fino a un max di punti 5 | 0 = assente 5 = presente | |||
5 | Controllo della qualità: controllo di gestione (art.11.2 del Capitolato) | 5 | 5.1 Qualità ed incisività del sistema di indicatori utilizzato per misurare le performance di progetto con riferimento al sistema di controllo di gestione proposto | Fino a un max di punti 5 | |
6 | Proposte migliorative | 12 | 6.1 Qualità delle proposte migliorative in ambito comunicazione (ovvero in relazione a quanto esplicitamente richiesto dall’art.5.1 punto A - 2) | Fino a un max di punti 6 | |
6.2 Qualità delle proposte migliorative nell’ambito della digitalizzazione dei servizi interni ed esterni (con riferimento a servizi migliorativi rispetto a quelli richiesti dal capitolato e/o migliorativi rispetto a nuove tipologie di servizi) | Fino a un max di punti 6 | ||||
TOTALE | 80 | 75 | 5 |
E' prevista l’applicazione di una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per il punteggio tecnico di tipo discrezionale complessivo (75 punti). Tale soglia sarà determinata sulla base dei punteggi assegnati prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, ogni componente della Commissione attribuirà al criterio e/o sub-criterio da valutare un
coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata.
Ciascun componente la Commissione attribuisce discrezionalmente un coefficiente secondo lo schema sotto riportato per ciascun sub-criterio di valutazione:
MOTIVAZIONE | COEFFICIENTE |
INSUFFICIENTE: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. Il progetto non è valutabile in quanto troppo essenziale negli elementi attuativi. Può essere attribuito questo punteggio anche alle proposte incoerenti rispetto all’oggetto del servizio | 0 |
SCARSO: proposta scarna nei contenuti e poco dettaglia al punto da mancare del tutto di elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità. | tra 0,1 e 0,3 |
SUFFICIENTE: proposta essenziale nei contenuti e con un livello di dettaglio molto basico. Non vi sono sufficienti elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità, oppure non vi sono sufficienti dati oggettivi a supporto del progetto. | tra 0,4 e 0,5 |
DISCRETO: proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata e contenente molti elementi di concretezza e fattibilità, anche confermati da dati oggettivamente misurabili. | tra 0,6 e 0,7 |
BUONO: proposta esaustiva nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, con molti dati oggettivamente misurabili. | tra 0,8 e 0,9 |
OTTIMO: proposta completa nei contenuti e con un ottimo livello di dettaglio dei contenuti stessi. Concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili. | 1 |
Quanto agli elementi ai quali è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato automaticamente ed in valore assoluto sulla base della presenza o assenza, nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+……. Cni x Pn
Dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa di tipo discrezionale. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Inoltre, se nel punteggio tecnico complessivo di natura discrezionale (pari a 70 punti) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Ribasso sulla base di gara.
Il punteggio sarà attribuito in funzione del valore del ribasso percentuale R risultante dall' “Offerta Economica” compilata dal concorrente. La Commissione, una volta aperte tutte le buste delle offerte pervenute, attribuirà il punteggio al Concorrente attraverso l’applicazione della seguente formula:
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si può avvalere dell’ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.
18. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 18/05/2022, alle ore 10:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno giorni uno (1) giorni prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare i risultati delle operazioni della seduta.
N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta, il Seggio di gara, istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Nella medesima prima seduta, al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa o in altra seduta pubblica, la cui data e ora sono comunicate tramite la Piattaforma ai
concorrenti ammessi ai sensi dell’art. 19, si procede all’apertura delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte tecniche per la verifica formale e prosegue, in una o più sedute riservata, con esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.2. - Metodo per il calcolo dei punteggi-
La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite Piattaforma:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La Commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica, procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.3 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica la Commissione procede, nella medesima seduta pubblica, mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 18 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto sarà contabilizzato a corpo.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, qualora si ravvisino le condizioni dell’art. 32, comma 8 d.lgs 50/2016 e smi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione d’urgenza del contatto, nelle more della stipulazione dello stesso.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità: Avviso PagoPa . L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.
26. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve
dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare sul SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
La stazione appaltante di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub Informativa Privacy.
Ferrara 13 aprile 2022